Sentenza 7 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11915 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2003 |
Testo completo
AULA "A" 1 1915/03 II NOME DEL OPOLO ITALIANO I R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 10355/2001 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Stefano Ciciretti Presidente Cron. 25787 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Donato Figurelli Consigliere Ud. 25 feb- Dott. Luciano Vigolo Consigliere braio 2003 Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MO IG, elettivamente domiciliato in Roma, via della Stazione di Monte Mario n. 9, studio avv. Alessandra Gullo, presso l'avv. Giuseppe Magaraggia che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domici- liato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
0 8 1 1 く controricorrente avverso la sentenza n. 589/2000, decisa giorno 7 dicembre 2000 e pubblicata il giorno 2 gennaio 2001, resa dalla Corte d'Appello di Lecce nel procedimento n. 1111/2000 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Giuseppe Magaraggia per la ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, ha concluso chiedendo il rinvio a nuovo ruo- lo per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e in subordine l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 18 aprile 1997 MO IG conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Lecce in funzione di Giudice del Lavoro il Ministero dell'Interno al fine di ottenere il ricono- scimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18 a decorrere dalla data della domanda amministrativa, risalente al 12 maggio 1988, anziché dalla visita della Commissione medica periferica, effet- tuata il 6 settembre 1996. Con sentenza in data 17 giugno 1999 il Tribunale di Lecce in fun- zione di giudice del Lavoro respingeva la domanda. Interponeva appello il MO e in esito il gravame veniva ri- gettato con sentenza n. 589/2000, emessa in data 7 dicembre 2000 2 gennaio 2001 dalla Corte d'Appello di Lecce. 2 > La decisione veniva così motivata. Osservava il Collegio di merito che la consulenza tecnica espleta- ta in primo grado, fondata sulla base della documentazione sanita- ria allegata e sull'esame dell'assistito "ha fornito congrua ed esauriente motivazione in ordine al giudizio negativo espresso, escludendo che l'appellante avesse diritto al beneficio reclama- to". Osservava ancora che le osservazioni critiche formulate dall'appellante "appaiono alquanto generiche e, in linea di mas- sima, si limitano a riproporre questioni già esaminate e vagliate in sede peritale". Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente risulta notificata in data 13 febbraio 2001, pro- pone ricorso per cassazione il MO con atto notificato in data 5 aprile 2001, sulla base di un unico complesso motivo. Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso notificato in data 16 maggio 2001 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18 e dell'art. 1 legge 21 novembre 1988 n. 508. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che la Corte d'Appello si è limitata a riportare frasi di stile che non possono giustificare l'adesione alla consulenza tecnica. Si Osserva ancora che, ai fini della decorrenza del bene- 3 ficio, non si è tenuto conto della corretta nozione di autosuffi- cienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e ancora non sono state considerate le gravi patologie, risalenti nel tem- po. Le censure non appaiono fondate. Si premette che non appare necessario acquisire la consulenza tec- nica espletata in primo grado: invero la ricorrente dissente dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, fatte proprie dal Collegio di merito, ma non svolge argomentazioni medico legali atte a contra- stare le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario del Giudice si che la censura integra gli estremi di un mero dissenso diagnosti- inammissibile in sede di legittimità posto che implica la cri- CO, non già in quanto tica di un giudizio di fatto in quanto tale e non rispondente ai canoni della logica. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e teme- rarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del pre- sente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 di- sposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 25 febbraio 2003 IL PRESIDENTE Сарио статин 4 IL CONSIGLIERE ESTENSORE i M ore Year IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria TAGO 2003 ERE I A S D S , 3 A 0 O 3 T 1 L , 5 L . A O T . S B R E N I A P ' S D L 3 I L 7 A N - E T G D 8 S - O I O 1 S 1 A P N D M E I E E S , G A I O D G A R E E T O L S T I T N G T E A I E S L R R E I L D E D O 5