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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/08/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Ultima Udienza del 13.05.2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Colangelo _ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Con decreto ingiuntivo n. 2808/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri nella persona del Giudice Dott.ssa Piccinni, il Tribunale di Velletri ha ingiunto al di pagare un Parte_1 importo di Euro 26323,41 oltre interessi moratori dal dovuto sino al soddisfo, sulla sola sorta capitale nonchè le spese della procedura pari ad Euro 1370,00 per esborsi oltre spese generali 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la deducente formulava le seguenti conclusioni: si opponeva deducendo che La richiesta monitoria da parte della Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. veniva motivata dalla esistenza di un asserito credito, pari ad Euro 26323,41 di cui Euro 1121,35 a titolo di interessi moratori. La cessione del credito in favore di avveniva in forza di contratto di cessione di Controparte_1 crediti individuati in blocco che soddisfacevano i criteri meglio specificati a mezzo dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte seconda n. 80 dell'8 luglio 2023.
Ad asserita prova di quanto dedotto, l'odierna opposta dichiarava che il rapporto contrattuale n. 20220280315795 con DO presentava andamento irregolare e pertanto si verificava il passaggio a sofferenza dello stesso. Il mancato adempimento della pretesa creditoria avrebbe quindi pagina 1 di 4 determinato la proposizione di giudizio monitorio nei confronti del Sig. . Nel giudizio di Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, si costituiva la contestando tutte le eccezioni Controparte_1 sollevate.
Peraltro la parte opponente disconosceva anche la firma apposta sul contratto depositata in copia dalla parte opposta
Si costituiva la parte opposta e insisteva nelle deduzioni della comparsa di risposta.
All'udienza del 7 gennaio 2025 il Giudice Dott. Colangelo era presente tramite piattaforma teams l'Avv. Lina Carideo e nessuno compariva per parte opposta. Il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissava il termine per il deposito dell'istanza di mediazione trattandosi di materia obbligatoria prevista per legge.
L'incontro per la mediazione veniva fissato il 3 marzo 2025 ma la procedura veniva chiusa con esito negativo stante il mancato accordo.
All'udienza del 4 marzo 2025 effettuata sempre tramite applicativo teams, erano presenti entrambe le parti le quali si riportavano ai propri scritti difensivi e il Giudice rinviava all'udienza del 13 maggio 2025 ex art. 281 quinques cpc.
Si rileva che all'udienza del 4.03.2025 la parte opponente rinunciava alla eccezione del disconoscimento riguardo al documento del contratto di finanziamento indicato nel fascicolo monitorio
Le parti hanno depositato memorie 171 ter cpc e memorie conclusionali.
MOTIVI
La domanda di ingiunzione deve essere respinta ed accolta la opposizione.
Ai presenti fini, non pare superfluo rammentare che nel disciplinare la cessione in blocco di rapporti giuridici, l'art. 58 comma 2 T.U.B., prescrive che «la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana»; il successivo comma 4 aggiunge che «nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile», in particolare, dunque, dispensando il cedente dal notificare la cessione al debitore ceduto nelle forme ordinarie. Sull'esatta portata di questa disciplina, è d'uopo precisare che sia certamente vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è bastevole la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma occorre, al tempo stesso, rammentare come ancora si è avvertito di recente (Cass. Civ., Sez. I, 29.02.2024, n. 5478), che una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto.
Consequenzialmente, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima, ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito pagina 2 di 4 medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
La Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito che “una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, secondo cui: “l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.
Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente”), ovvero, più specificamente, che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).
In caso di contestazione, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
Si rammenta sul punto la sentenza di Cassazione n. 22268/2018 secondo la quale “la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenzadi quest'ultima, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto”.
La pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, pertanto, solo la cessionaria dal notificare la cessione del credito al titolare del debito ceduto e a null'altro.
Con Sentenza n. 2780/2019 la Corte di Cassazione ha addirittura richiesto la produzione in giudizio del contratto di cessione in originale.
Nel caso di specie la parte opposta nulla ha provato in tal senso.
pagina 3 di 4 Quanto alla eccezione di sospensione del procedimento essendo pendente un procedimento penale nei confronti di Noti ove tra l'altro, anche i fatti oggetto del presente procedimento sono all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria penale (Procura della Repubblica di Velletri P.M.
), tale eccezione deve essere per il momento disattesa in quanto se è pur vero che il Parte_2 richiamo delle Sezioni unite prevedano un chiaro rapporto di pregiudizialità, tutto da verificare, essendo in sede di indagini preliminari e comunque non bastano la similitudine dei fatti, ma vi deve essere una pregiudizialità forte e precisa tale che il pronunciamento di quel procedimento penale possa influire su quello civile, ma non basta è necessario che in quel procedimento penale la parte offesa in questo caso la parte opponente sia costituita parte civile in quel procedimento penale e questo non si può ancora rilevare essendo in corso di indagini preliminari allo stato degli atti.
In sostanza la sospensione necessaria del processo penale può essere disposta in presenza di una situazione tale che una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del potenziale reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, a condizione che la emananda sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato anche in sede civile.
La non prova della legittimazione né formale né sostanziale dell'opposto portano alla soccombenza quanto alle spese legali
PQM
LA DOMANDA DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO deve essere accolta
-viene revocato il decreto ingiuntivo opposto
-la parte opposta e' condannata alla rifusione delle spese processuali a favore della parte opponente nella misura di euro 7.616 oltre accessori.
Velletri 12 agosto 2025
IL GIUDICE UNICO
DOTT IO GE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Ultima Udienza del 13.05.2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Colangelo _ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Con decreto ingiuntivo n. 2808/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri nella persona del Giudice Dott.ssa Piccinni, il Tribunale di Velletri ha ingiunto al di pagare un Parte_1 importo di Euro 26323,41 oltre interessi moratori dal dovuto sino al soddisfo, sulla sola sorta capitale nonchè le spese della procedura pari ad Euro 1370,00 per esborsi oltre spese generali 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la deducente formulava le seguenti conclusioni: si opponeva deducendo che La richiesta monitoria da parte della Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. veniva motivata dalla esistenza di un asserito credito, pari ad Euro 26323,41 di cui Euro 1121,35 a titolo di interessi moratori. La cessione del credito in favore di avveniva in forza di contratto di cessione di Controparte_1 crediti individuati in blocco che soddisfacevano i criteri meglio specificati a mezzo dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte seconda n. 80 dell'8 luglio 2023.
Ad asserita prova di quanto dedotto, l'odierna opposta dichiarava che il rapporto contrattuale n. 20220280315795 con DO presentava andamento irregolare e pertanto si verificava il passaggio a sofferenza dello stesso. Il mancato adempimento della pretesa creditoria avrebbe quindi pagina 1 di 4 determinato la proposizione di giudizio monitorio nei confronti del Sig. . Nel giudizio di Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, si costituiva la contestando tutte le eccezioni Controparte_1 sollevate.
Peraltro la parte opponente disconosceva anche la firma apposta sul contratto depositata in copia dalla parte opposta
Si costituiva la parte opposta e insisteva nelle deduzioni della comparsa di risposta.
All'udienza del 7 gennaio 2025 il Giudice Dott. Colangelo era presente tramite piattaforma teams l'Avv. Lina Carideo e nessuno compariva per parte opposta. Il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissava il termine per il deposito dell'istanza di mediazione trattandosi di materia obbligatoria prevista per legge.
L'incontro per la mediazione veniva fissato il 3 marzo 2025 ma la procedura veniva chiusa con esito negativo stante il mancato accordo.
All'udienza del 4 marzo 2025 effettuata sempre tramite applicativo teams, erano presenti entrambe le parti le quali si riportavano ai propri scritti difensivi e il Giudice rinviava all'udienza del 13 maggio 2025 ex art. 281 quinques cpc.
Si rileva che all'udienza del 4.03.2025 la parte opponente rinunciava alla eccezione del disconoscimento riguardo al documento del contratto di finanziamento indicato nel fascicolo monitorio
Le parti hanno depositato memorie 171 ter cpc e memorie conclusionali.
MOTIVI
La domanda di ingiunzione deve essere respinta ed accolta la opposizione.
Ai presenti fini, non pare superfluo rammentare che nel disciplinare la cessione in blocco di rapporti giuridici, l'art. 58 comma 2 T.U.B., prescrive che «la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana»; il successivo comma 4 aggiunge che «nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile», in particolare, dunque, dispensando il cedente dal notificare la cessione al debitore ceduto nelle forme ordinarie. Sull'esatta portata di questa disciplina, è d'uopo precisare che sia certamente vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è bastevole la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma occorre, al tempo stesso, rammentare come ancora si è avvertito di recente (Cass. Civ., Sez. I, 29.02.2024, n. 5478), che una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto.
Consequenzialmente, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima, ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito pagina 2 di 4 medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
La Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito che “una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, secondo cui: “l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.
Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente”), ovvero, più specificamente, che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).
In caso di contestazione, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
Si rammenta sul punto la sentenza di Cassazione n. 22268/2018 secondo la quale “la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenzadi quest'ultima, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto”.
La pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, pertanto, solo la cessionaria dal notificare la cessione del credito al titolare del debito ceduto e a null'altro.
Con Sentenza n. 2780/2019 la Corte di Cassazione ha addirittura richiesto la produzione in giudizio del contratto di cessione in originale.
Nel caso di specie la parte opposta nulla ha provato in tal senso.
pagina 3 di 4 Quanto alla eccezione di sospensione del procedimento essendo pendente un procedimento penale nei confronti di Noti ove tra l'altro, anche i fatti oggetto del presente procedimento sono all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria penale (Procura della Repubblica di Velletri P.M.
), tale eccezione deve essere per il momento disattesa in quanto se è pur vero che il Parte_2 richiamo delle Sezioni unite prevedano un chiaro rapporto di pregiudizialità, tutto da verificare, essendo in sede di indagini preliminari e comunque non bastano la similitudine dei fatti, ma vi deve essere una pregiudizialità forte e precisa tale che il pronunciamento di quel procedimento penale possa influire su quello civile, ma non basta è necessario che in quel procedimento penale la parte offesa in questo caso la parte opponente sia costituita parte civile in quel procedimento penale e questo non si può ancora rilevare essendo in corso di indagini preliminari allo stato degli atti.
In sostanza la sospensione necessaria del processo penale può essere disposta in presenza di una situazione tale che una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del potenziale reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, a condizione che la emananda sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato anche in sede civile.
La non prova della legittimazione né formale né sostanziale dell'opposto portano alla soccombenza quanto alle spese legali
PQM
LA DOMANDA DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO deve essere accolta
-viene revocato il decreto ingiuntivo opposto
-la parte opposta e' condannata alla rifusione delle spese processuali a favore della parte opponente nella misura di euro 7.616 oltre accessori.
Velletri 12 agosto 2025
IL GIUDICE UNICO
DOTT IO GE
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