Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 10/06/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00785/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01446/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del silenzio del Ministero dell’Interno e della Questura di Foggia sull’istanza di conversione del permesso di Soggiorno per protezione speciale, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 22.11.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Foggia;
Vista la memoria del 26 maggio 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori l'avv. Vincenzo Sforza, su delega orale dell'avv. Rocco Marino, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’istante ha impugnato il silenzio del Ministero dell’Interno e della Questura di Foggia sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 22.11.2023.
Con memoria depositata il 26 maggio 2025 l’istante ha rappresentato che l’Amministrazione ha provveduto al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiede quindi che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna al pagamento delle spese di giudizio e liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
In relazione a quanto precede, il collegio non può che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame, atteso che la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità al ricorrente.
L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
In punto di spese va inoltre confermata l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio disposta con decreto n. 43/2025 della competente Commissione, non essendo state comunicate variazioni dei limiti di reddito ai sensi dell’art. 79, lett. d) del D.p.r. n. 115 del 2002, precisandosi che all’effettiva quantificazione e liquidazione del compenso si provvederà con separato decreto ai sensi dell’art. 82 D.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO