TRIB
Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2024, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 290/2022 R.G. avente ad oggetto: “giudizio di merito conseguente ad opposizione agli atti esecutivi”;
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per procura in atti, C.F._1
dagli avv.ti Nicola Siracusano e Silvano Domina presso lo studio della quale sito in Enna, via dei Greci n. 57/A, è elettivamente domiciliata;
Attrice opponente;
CONTRO
(C.F. ), nella qualità di titolare Controparte_1 C.F._2
di “ ”, con sede in Randazzo (CT), Organizzazione_1
via U. Foscolo s.n.c., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.
Roberto Galvagno con studio in Milano, Largo Treves n. 5, presso il quale ha eletto domicilio;
1 E
– in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, (codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Napoli ), cessionaria del P.IVA_1 [...]
e, per essa, quale procuratrice, Controparte_3 CP_4 [...]
con sede legale in San Donato Milanese (MI), via Parte_2
dell'Unione Europea n.6/A-6/B, (C.F. e P.I. ), elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Gioiosa Marea (ME), via C. Alberto n. 9, presso lo studio dell'avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, con sede in Messina, via Oratorio San Francesco
n. 2 (iscritta al Registro delle Imprese di Messina con numero , P.IVA_3
costituente anche codice fiscale e partita IVA, R.E.A. n. ME – 218497),
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Paolo Vermiglio ed elettivamente domiciliata in Patti (ME), via Gorizia n. 4 presso lo studio dell'avv. Natalia Cimino;
E
(C.F. ), elettivamente Parte_3 C.F._3
domiciliato in Messina, via Felice Bisazza n. 20, presso lo studio dell'avv.
Fabrizio Donato che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_4
), elettivamente domiciliato in Merì (ME), via Dottor C.F._4
2 Borghese n. 6, presso lo studio dell'avv. Carmelo Mostaccio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
in Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., (P.IVA ), elettivamente P.IVA_4
domiciliata in Patti (ME), via Trieste n. 26, presso lo studio dell'avv. Attilio
Scarcella che la rappresenta e difende per procura in atti con l'avv. Enza
Scarcella;
E
in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore, (C.F./P.IVA ), con sede in Roma, via P.IVA_5
Giuseppe Grezar n.14 - ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 76 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, è subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_8
elettivamente domiciliata in Tusa (ME), via Antoci n.32 presso lo studio dell'avv. Angelo Tudisca, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuti costituiti;
E
in persona del legale rappresentante Controparte_9
pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1 (C.F. e
P.IVA ), e, per essa, della procuratrice con sede P.IVA_6 CP_10
legale in Messina, via Bonsignore n. 1, (C.F. e P.I. ), rappresentata P.IVA_7
e difesa, per mandato in atti, dagli avv. ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi
3 ed elettivamente domiciliata in Patti (ME), Corso Matteotti n. 13, presso lo studio dell'avv. Francesco Balletta;
intervenuta ex art. 111 c.p.c.;
E nei confronti di in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, (C.F. e P.I. ), con sede in Sondrio, P.IVA_8
Piazza Quadrivio n. 8;
, (C.F. ), residente in [...]C.F._5
(ME), Contrada Sorbiera n. 24;
in persona del legale Controparte_12
rappresentante pro tempore, (P.I. ), con sede in via Patti (ME), C. P.IVA_9
da S. Antonino n. 36;
Convenuti non costituiti-
Conclusioni: All'esito dell'udienza del 16-01-2024, svoltasi, giusta decreto del 17-12-2023, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito di note scritte “contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti”, le parti precisavano le conclusioni come da note in atti e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118
disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
4
1. In primis, rileva notare che, quanto alla richiesta di estromissione dell'originario convenuto opposto Controparte_5
formulata dalla società cessionaria del credito, quale procuratrice CP_10
di nella comparsa di costituzione ex art. 111 Controparte_9
c.p.c., depositata il 18-04-2023, giova osservare che “A norma dell'art. 111 c.p.c.,
se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi il processo prosegue tra le parti originarie;
il cedente conserva la legittimazione in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.) fino all'eventuale formale estromissione del cedente dal giudizio, estromissione attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che assume la posizione di parte e non quella di terzo, è l'effettivo titolare del diritto oggetto della controversia;
tuttavia, operando il meccanismo della sostituzione processuale ex art. 111 e 81 c.p.c., la decisione viene emessa nei confronti della parte originaria, ma fa stato anche nei confronti del successore a titolo particolare, avendo la legittimazione del cedente portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare.”
(Tribunale Vercelli, 16/09/2020, n.375).
Poiché l'estromissione del cedente presuppone il consenso di tutte le parti del giudizio e non risulta in atti prestato il detto consenso da parte da parte attrice/opponente né da parte degli altri convenuti, non può, nel caso in esame, operare la formale estromissione di Controparte_5
5 2. Occorre, ora, preliminarmente, vagliare l'eccezione di inammissibilità
e/o improcedibilità del giudizio variamente articolata da tutti i convenuti costituiti.
Ora, premesso che la notificazione dell'atto di citazione risulta tempestiva perché effettuata prima del termine del 15 marzo 2022 assegnato,
per l'introduzione del giudizio di merito, nell'ordinanza del 22-11-2021 del
G.E., a nulla rileva la tardiva iscrizione a ruolo della causa di merito, posto che “Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice per l'introduzione della fase di merito, non assume rilevanza il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione” (Cassazione civile sez. VI, 27/07/2018, n.19905).
E ancora, più di recente, si veda Cassazione civile sez. III, 27/07/2021,
n.21512, secondo cui “Nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive", il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione” che richiama, in parte motiva, Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, n.24224 a tenore della quale “Il termine per la costituzione in giudizio della parte che intenda introdurre la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi è di dieci giorni dalla prima
6 notificazione, e non di cinque. Nel caso di intempestiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione agli atti esecutivi, il giudizio non è improcedibile, ma troveranno applicazione le generali regole di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c.”.
Ne discende il rigetto della predetta eccezione.
2.1. Del pari, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in comparsa da poiché questi non sarebbe Parte_4
destinatario delle domande avanzata dall'opponente, atteso che il giudizio di merito conseguente ad un'opposizione esecutiva va introitato nei confronti di tutte le parti della procedura esecutiva da cui è originato (Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, n.11268).
Nella specie, dall'esame degli atti della procedura esecutiva n. 87/2018 e
99/2018 R.G.E. risulta che, in data 10-11-2020, il spiegò Parte_4
opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. (si veda a tal proposito Cassazione civile sez. III, 20/09/2022, n.27513).
3. Nel merito, nella fase sommaria Parte_1
conseguente alla proposizione del proprio ricorso in opposizione, ha chiesto
“a) Ai sensi dell'art. 617 c.p.c. sospendere d'urgenza anche inaudita altera parte la procedura esecutiva 87/2018 R.G.Es. Imm. Trib. Patti;
b) per l'effetto dichiarare la nullità del decreto di trasferimento dell'1 ottobre 2021 in favore del signor nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_3
Contrada Malaborsa n. 1, codice Fiscale stato civile celibe, C.F._3
per il prezzo offerto di € 248.000,00 e della relativa aggiudicazione definitiva e quindi ordinare la restituzione del prezzo all'aggiudicatario, almeno in attesa della definizione del sub procedimento di opposizione;
c) ritenuto che il prezzo relativo all'unico lotto della procedura esecutiva n. 87/2018 – lotto 1 - in relazione ai terreni
7 siti in comune di San Piero Patti e così identificati Foglio 36, p.lle 49, 50, 64, 65, 78,
106, 107, 110, 127, Foglio 30, p.lle 129, 130, 132 (per complessivi ha 35.17.90 ed una superficie imboschita di complessivi ha 28.85.00 ca.) determinato nella perizia di stima a firma dell' Ing. sia un prezzo notevolmente inferiore Persona_1
a quello giusto in quanto frutto di un grave errore di fatto e di diritto che ha portato ad un'erronea valutazione dei beni, sospenda la vendita relativa al Lotto 1 della procedura d) Conferisca nuovo incarico di stima volto ad accertare e confermare la notevole sproporzione e quindi determinare il giusto valore e il giusto prezzo delle particelle sopra indicate e prevedendo la divisione in più lotti degli immobili oggetto di vendita, almeno 3”.
In sintesi, l'opponente ha contestato la valutazione compiuta dall'esperto stimatore con la conseguenza che il vizio da cui sarebbe affetto il decreto di trasferimento dell'1 ottobre 2021 emesso in favore dell'aggiudicatario sarebbe, già nella sua prospettazione, Parte_3
introduttivo di una nullità riflessa o derivata da precedenti vizi del procedimento sostanziatisi nella stima (in difetto) compiuta dal perito e nella successiva ricezione, nell'ordinanza relativa alle modalità di autorizzazione e determinazione della vendita, delle risultanze della perizia dell'ing.
[...]
. Persona_1
3.1. A tal proposito, si condivide la motivazione dell'ordinanza del G.E.
del 22-11-2021 nella parte in cui ha ritenuto non tempestiva l'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, argomentando che “Orbene, ciò posto, parte opponente non ha contestato la relazione di stima, pur essendo stata portata a conoscenza della relazione antecedentemente al deposito della stessa da parte dell'esperto, come previsto dall'art.173bis disp.att. CP, con facoltà di
8 richiamo dell'esperto ai sensi della norma medesima e quindi nuova considerazione del valore di stima. Specificamente, la relazione è stata comunicata all'esecutata in data 25 Luglio 2019, come risulta dagli atti allegati alla perizia dall'esperto stimatore.
Inoltre, parte opponente avrebbe potuto (dovuto) proporre opposizione all'ordinanza con la quale è stata disposta/delegata la vendita, ovvero reclamare l'avviso di vendita pubblicato dal professionista delegato ai sensi dell'art.591ter CPC. Da questo punto di vista, è evidente la tardività del ricorso in opposizione ai sensi dell'art.617 CPC e quindi la sua inammissibilità…”.
Siffatte argomentazioni, invero, risultano rispondenti ai principi rammentati in materia dalla S.C. ovvero che “non può revocarsi in dubbio che il giudice dell'esecuzione, allorché fissi le modalità di vendita, non può certo disporre prescindendo dalle cogenti disposizioni normative, solo potendo optare nell'ambito della discrezionalità che la legge espressamente o implicitamente gli attribuisce (a mero titolo di esempio, decidendo se delegare la vendita a professionista, o meno,
valutati i presupposti di cui all'art. 591-bis, comma 2, c.p.c., ecc.), ovvero coniando specifiche regole da applicarsi alla vendita nella misura in cui la legge stessa non disponga diversamente, ossia al di là del suo contenuto minimo (e quindi, al più,
praeter legem, non certo in modo abnorme o contra legem - v. Cass. n. 9255/2015):
solo in tal senso, dunque, può ribadirsi che l'ordinanza di vendita, con le relative disposizioni in concreto adottate, costituisce la lex specialis del relativo subprocedimento. Qualora tuttavia il giudice provveda in tutto o in parte in violazione delle cogenti disposizioni ferme restando, ovviamente, eventuali sue responsabilità sul piano disciplinare - costituisce preciso onere delle parti interessate reagire tempestivamente con le forme all'uopo previste, e quindi con l'opposizione formale ex art. 617 c.p.c. già contro il primo atto viziato (di regola, l'ordinanza di
9 vendita o di delega), in caso contrario determinandosi l'inoppugnabilità del provvedimento: da ciò conseguono, infatti, da un lato la necessità di applicare le relative determinazioni al procedimento di vendita in tal guisa regolamentato (salva eventuale modifica o revoca del provvedimento viziato, anche d'ufficio e non necessariamente a seguito di impugnazione, purché prima che ad esso sia data esecuzione), nonché, dall'altro, l'impossibilità di impugnare il successivo decreto di trasferimento, non potendo farsi valere l'invalidità
derivata in caso di mancata reazione processuale avverso l'atto presupposto,
salvo che l'opponente abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza di quest'ultimo (si veda, al riguardo, l'ampia motivazione di Cass. n. 32136/2019)”
(Cassazione civile sez. III, 08/06/2022, n.18421) e ancora che “La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di principi costantemente affermati da questa Corte secondo cui la contestazione sulla regolarità formale dell'atto di aggiudicazione di un bene immobile deve essere fatta tempestivamente valere, come previsto dall'art. 617 cod. proc. civ., entro cinque (oggi venti) giorni dal
"compimento dell'atto", che coincide con il momento in cui l'esistenza dell'atto è resa palese alle parti del processo esecutivo;
ne consegue che la tardività dell'opposizione proposta avverso l'aggiudicazione rende inammissibile anche quella proposta contro il decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile, qualora venga dedotta una nullità riflessa o derivata da precedenti vizi del procedimento, che non siano stati tempestivamente denunciati con la detta opposizione (Cass. 20 luglio 2007, n. 16155)” (Cassazione civile sez. VI,
06/03/2013 n.5581).
Nel caso in esame, l'esecutata era già venuta a conoscenza del contenuto della relazione di stima il 25-07-2019, perché comunicatole, e non
10 ha né presentato reclamato, ex art. 591 ter c.p.c., avverso l'avviso di vendita pubblicato dal professionista delegato né ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di vendita delegata che ha recepito e fatta propria la stima dell'esperto.
Ne segue, allora, che le successive doglianze, fondate su tali motivi, e indirizzate nei confronti dell'atto traslativo conseguente all'aggiudicazione,
risultano tardive e, come tali, inammissibili, in difetto della mancata reazione processuale avverso gli atti presupposti.
In tale ottica, non può condividersi l'assunto dell'opponente secondo cui non vi sarebbero limiti temporali alla contestazione della stima compiuta dal perito.
Appare, infatti, interessante la ricostruzione operata in materia dalla giurisprudenza di merito propriamente in ordine alla lamentata incongruità
del prezzo attribuito dall'esperto al compendio pignorato, laddove si afferma che “quest'ultimo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile, giacché
qualsiasi rilievo in ordine all'elaborato peritale deve essere sollevato nel procedimento espropriativo, come espressamente stabilito dall'art. 173 bis, ultimo comma, disp. att.
c.p.c., ai sensi del quale le parti possono depositare all'udienza di cui all'art. 569
c.p.c. note alla relazione tecnica d'ufficio, purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviarle all'esperto secondo le modalità prefissate dal legislatore, onde consentire allo stesso di intervenire all'udienza per rendere i chiarimenti richiesti. D'altra parte, la relazione estimativa costituisce un mero atto propedeutico all'espropriazione forzata, come tale non suscettibile, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., di autonoma impugnazione, proponibile, di contro, soltanto avverso il successivo provvedimento che ne recepisca, quale
11 parte integrante e sostanziale, le sue risultanze, vale a dire avverso l'ordinanza con la quale, ai sensi degli artt. 569 e 591 bis c.p.c., vengono determinate le modalità di vendita o delegate le relative operazioni, con la conseguenza che le censure formulate dal debitore esecutato in merito alle conclusioni peritali non danno luogo ad un'opposizione in senso tecnico e, qualora formalmente proposte con apposita domanda, devono essere dichiarate inammissibili (cfr., ex ceteris, Cass. 27 giugno 1972, n. 2210; Cass. 2 maggio 1975, n. 1691). L'opponente,
inoltre, non ha impugnato l'ordinanza di fissazione delle vendite nel termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 617, comma 2, c.p.c., giacché tale provvedimento è stato emesso all'udienza del 24 novembre 2011, mentre il ricorso è
stato spiegato soltanto in data 7 maggio 2012”, evidenziandosi che
“Nell'espropriazione forzata, strutturata quale sequenza di subprocedimenti, vale a dire come una serie autonoma di atti preordinati a distinti provvedimenti successivi,
l'autorizzazione della vendita preclude la deducibilità di vizi attinenti ai singoli atti precedenti l'udienza fissata a norma dell'art. 569 c.p.c., nel senso che quest'ultima costituisce il dies ad quem per la proposizione dell'opposizione delineata dall'art. 617,
comma 2, c.p.c., ove non si sia ancora verificata una decadenza, con la conseguenza che le situazioni invalidanti, ivi comprese le nullità insanabili, generatesi nella fase definita dall'ordinanza con la quale viene disposta la liquidazione del compendio pignorato sono suscettibili di rilievo nell'ulteriore corso del processo, sempre nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, solo nella misura in cui ne precludano il raggiungimento della finalità istituzionale, id est l'alienazione del bene come mezzo per il soddisfacimento dei creditori (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un.,27 ottobre 1995,
n. 11178; Cass. 16 gennaio 2007, n. 837; Cass. 29 settembre 2009, n. 20814).
L'opposizione agli atti esecutivi, pertanto, si risolve in una contestazione relativa a
12 singoli atti strutturalmente indipendenti, ai quali è estranea la regola, tipica del giudizio di cognizione, della propagazione delle nullità processuali stabilita dall'art. 159 c.p.c. Tale principio si estende anche alle cosiddette nullità insanabili, dovendo le medesime parimenti essere fatte valere nel termine fissato dall'art. 617, comma 2,
c.p.c., atteso che la finalità di pervenire ad una celere definizione della fase espropriativa non consente che il processo possa versare in una situazione di permanente incertezza ed instabilità, quale quella che si genererebbe nel caso in cui le impugnazioni fossero proponibili senza l'osservanza di un predeterminato dies ad quem (cfr. Cass. 1 marzo 1994, n. 2024). Ne consegue, quale ineludibile corollario logico-giuridico, che eventuali errori ed incongruenze della relazione peritale, nel riflettersi sulla legittimità dell'ordinanza con la quale viene disposta la vendita, a norma dell'art. 569 c.p.c., devono essere dedotti mediante l'impugnazione di quest'ultima e non dei successivi segmenti del processo esecutivo, soprattutto ove quest'ultimo sia utilmente pervenuto alla fase della liquidazione e, dunque, alla conversione in denaro del compendio pignorato” (Tribunale Salerno sez. III, 17/02/2014, n.518).
4. Sennonché, anche a volere – per ipotesi – prescindere da tali rilievi,
sul piano dell'analisi sostanziale delle doglianze della la predetta Parte_1
pronuncia del Tribunale di Salerno ha cura di precisare che “In ogni caso, come sancito dalla costante e consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis,
Cass. 6 ottobre 1998, n. 9908; Cass. 17 maggio 2005, n. 10334; Cass. 31 marzo 2008,
n. 8304), il prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita quale base d'asta costituisce un dato meramente indicativo, inidoneo, come tale, quand'anche verosimilmente inferiore al valore di mercato dell'immobile, a pregiudicare la proficuità
13 dell'alienazione forzata e la realizzazione del giusto corrispettivo in esito all'espletamento di una gara concorrenziale fra gli offerenti.
Sul tema, invero, l'orientamento, anche più recente, della giurisprudenza di legittimità appare costante, dovendosi ribadire che “Il
potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19-bis della l. n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione, in ragione del fatto che il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa;
c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa,
purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione”.
(Cassazione civile sez. III, 21/08/2023, n.24913); ipotesi queste che non ricorrono nel caso in esame.
Ancora non può sottacersi che “Nell'ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare, con vendita senza incanto, il prezzo base fissato con riferimento alla stima effettuata dal consulente tecnico d'ufficio rappresentata un semplice dato indicativo, che non pregiudica l'esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo attraverso la gara tra più offerenti. Infatti i concetti di valore di mercato e prezzo di aggiudicazione, infatti, non coincidono. Il prezzo dell'aggiudicazione si sostanzia nella somma di denaro che un soggetto è disposto a versare per l'acquisto,
14 mentre il valore di mercato corrisponde alla stima più adeguata ottenibile sul mercato in una data specifica” (Corte appello Messina sez. II, 04/08/2023, n.700).
Né ancora potrebbe attribuirsi rilevanza, ai fini della decisione, alla perizia di parte datata 22 luglio 2023 e depositata dall'opponente in data 15
gennaio 2024 stante la tardività di tale produzione rispetto alle preclusioni di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
5. Giova, ancora, notare che, nelle conclusioni contenute nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito conseguente all'opposizione esecutiva della risultano formulate domande estranee a quelle Parte_1
contenute nel ricorso in opposizione del 5-10-2021 ovvero “5)dichiarare la nullità e/o annullare o dichiarare inefficace il pignoramento di Controparte_1
6)conseguentemente, dichiarare che il convenuto non aveva titolo per partecipare alla distribuzione delle somme ordinandone- ove dovesse conseguirle- il rimborso in moneta rivalutata ed interessi;
7) ordinare al il rilascio degli immobili Parte_3
oggetto di aggiudicazione”.
Tali domande sono inammissibili atteso che “Nelle
opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9226).
Per di più, l'inammissibilità si apprezza anche sotto altro differente profilo, considerato che, con ordinanza del 22-11-2021, il G.E. aveva disposto che “…quanto al mancato deposito della nota di trascrizione nella procedura esecutiva riunita recante n. 99/2018 RGE, che la stessa vada considerata alla stregua
15 di un mero intervento e dunque che il mancato deposito non incida sulla relativa posizione del creditore”.
Nei confronti di tale ordinanza, non venne proposta opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., con conseguente inammissibilità delle doglianze oggi sollevate nella fase di merito.
D'altro canto, si osserva che, come da Cassazione civile sez. III,
07/08/2013 n.18761 a tenore della quale “Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si ha "mutatio libelli" quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, facendo così valere una "causa petendi" fondata su un vizio dell'atto non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tema d'indagine e di ampliare i termini della controversia. Ne consegue,
pertanto, che il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo è inammissibile, a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico "petitum" di annullamento (o revoca o modifica)
del medesimo atto, irrilevante essendo, altresì, la presenza - nel ricorso ex art. 617
cod. proc. civ. - di una riserva "di ulteriormente sviluppare i motivi", la quale non può legittimare la proposizione di motivi nuovi”, se ciò vale con riguardo all'introduzione di un vizio “nuovo” e diverso del medesimo atto già
impugnato dinanzi al G.E. (in tale evenienza ricorre la detta mutatio libelli), a maggior ragione la regola si estende all'ipotesi – come quella in esame – in cui non ci si limiti a far valere un “nuovo” vizio dell'atto ma si impugni direttamente, nella fase di merito, un atto nuovo prima non impugnato
(ovvero sostanzialmente la predetta ordinanza del G.E. del 22-11-2021).
16 6. Conclusivamente, le domande formulate da Parte_1
nell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 290/2022 R.G. vanno dichiarate inammissibili per quanto esposto supra.
7. Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 37/2018, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta e tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia determinato dal prezzo di aggiudicazione del bene pari ad € 248.000,00 (vedi Cassazione civile sez. III, 06/12/2022, n.35878),
secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 4.217,00
A tal proposito, va precisato che “il dovere per il giudice di applicare di regola
(ossia per le cause di ordinaria e media complessità) i valori medi, impone infatti di discostarsi da detti valori (in favore di quelli minimi), allorché -come nel caso di specie- la causa presenti invece profili di immediato ed univoco inquadramento in fatto e in diritto e di conseguente pronta soluzione” (Tribunale Busto Arsizio sez.
II, 17/03/2020, n.436; cfr. anche Tribunale di Vibo Valentia, 09/06/2020, n.305).
17 Nella specie, l'applicazione dei valori minimi nel presente giudizio discende dai profili di non complesso inquadramento, in fatto e in diritto,
della controversia.
Si dovrà, inoltre, tenere conto dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato in favore del convenuto , come documentata in atti. Parte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado n. 290/2022 R.G.:
- Previa declaratoria di contumacia di Controparte_3
e CP_11 Controparte_12
1. Dichiara inammissibili le domande formulate in citazione da per le causali di cui in motivazione;
Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
nei confronti di nella qualità di titolare di “ Controparte_1 [...]
”, che liquida in complessivi € 4.217,00 per Organizzazione_1
compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
nei confronti di – in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, quale procuratrice,
che liquida in complessivi € 4.217,00 per Organizzazione_2
compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
18 4. Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
nei confronti di in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, e, per essa, della cessionaria, intervenuta ex art. 111 c.p.c., e, per essa, della procuratrice Controparte_9 [...]
che liquida in complessivi € 4.217,00 per compensi professionali, oltre CP_10
al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge;
5. Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
nei confronti di in persona del Controparte_6
legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 4.217,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori,
avv.ti Attilio Scarcella e Enza Scarcella, dichiaratisi anticipatari ex art. 93
c.p.c.;
6. Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
nei confronti di , che liquida in complessivi € 4.217,00 per Parte_3
compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7. Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
nei confronti di , in persona del legale Controparte_13
rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 4.217,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
8. Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
nei confronti di e, per lo stesso, in favore dell'Erario, che Parte_4
19 liquida in complessivi € 2.108,50 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 7,5%, IVA e CPA come per legge.
Patti, 10-04-2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
20