Articolo 17 della Legge 22 dicembre 1973, n. 903
Articolo 16Articolo 18
Versione
11 gennaio 1974
Art. 17. (Decorrenza delle pensioni)

La pensione di vecchiaia o di invalidita', al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
La pensione ai superstiti di cui al precedente articolo 14 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato del Fondo; tale disposizione si applica agli eventi verificatisi a far tempo dal 1 gennaio 1973.
Le pensioni a carico del Fondo sono erogate con le modalita' in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1974
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