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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/07/2025, n. 3700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3700 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1061/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1061/2020 R.G. promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], con studio in Parte_1 CodiceFiscale_1
Vico Borzì, S. M. Di IA (CT) rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Salvatore Cirvilleri, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, Viale XX Settembre 76; Attore
Contro
, nato a [...] [...] elettivamente domiciliato in Controparte_1
Catania, Via Etnea n. 183, presso lo studio dell'Avv. Fabio Lo Presti che lo rappresenta e difende per procura alle liti con foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
e eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto in Catania l'8 aprile Persona_1
2024, convenuti in giudizio tramite notificazione ex art. 303 comma 2° cpc;
Convenuti contumaci
------------
Conclusioni
pagina 1 di 6 All'udienza del 7 aprile 2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
---------------
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, ha chiesto la condanna di Parte_1 [...]
al pagamento della somma di €. 15.484,63, oltre interessi, sì come pretesa a titolo Per_1 di compensi professionali. Deduceva, nello specifico, che il lo aveva incaricato di Per_1 redigere un “Progetto di un fabbricato per civile abitazione da sorgere in Vico dei Ciclamini nel lotto censito al N.C.T. al foglio 16, particelle 1249 e 585” e che, in esecuzione del mandato, aveva provveduto a predisporre la Relazione Tecnica di Calcolo e il Piano di Sicurezza ed aveva curato la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori proseguiti sino alla comunicazione della sua sostituzione, sì come avvenuta con la lettera del mese di maggio 2015.
Il Giudice fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti.
Il ricorso ed il pedissequo decreto sono stati notificati a che, ritualmente Persona_1 costituitosi, ha chiesto il rigetto della domanda: a) riconoscendo, per un verso, il conferimento dell'incarico di redazione della relazione Tecnica di Calcolo e del piano di Sicurezza;
b) contestando, per altro verso, l'espletamento della direzione dei lavori;
c) deducendo, ancora, che era stato convenuto l'importo di €. 1.000,00 per l'attività di progettazione, di poi effettivamente corrisposto, e concordato, per l'attività di direzione, ivi compresa la fase di coordinamento per il piano sicurezza, l'ulteriore compenso pari al 5% dell'importo dei lavori eseguiti, da suddividersi tra la committenza (3%) e l'impresa esecutrice (2%), giammai corrisposto perché l'attività non era stata espletata;
d) confutando, infine, la misura di quanto richiesto.
Con l'ordinanza resa in esito all'udienza dell'1 giugno 2020 l'adito Giudice ha disposto la trasformazione del rito.
Con il successivo provvedimento del 31 agosto 2021 sono state ammesse le prove orali articolate dalle parti e con l'ordinanza del 5 dicembre 2022 è stata infine disposta CTU tecnico-estimativa.
Il giudizio è stato interrotto, con il decreto del 18 dicembre 2024, a seguito del decesso di
. Persona_1
pagina 2 di 6 Con il ricorso del 4 febbraio 2025 è stato indi riassunto per iniziativa dell'attore e, a seguito di rituale notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, si è avuta la costituzione di il quale aderiva alle Controparte_1 difese di già spiegate dal de cuius.
La causa, all'udienza del 7 aprile 2025, è stata posta in decisione.
------
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia degli eredi di , Persona_1 collettivamente ed impersonalmente citati con notificazione effettuata nell'ultimo domicilio del defunto.
Si controverte, nel caso di specie, del diritto di ai compensi professionali Parte_1 afferenti al “Progetto di un fabbricato per civile abitazione da sorgere in Vico dei Ciclamini nel lotto censito al N.C.T. al foglio 16, particelle 1249 e 585”.
Assume l'attore, a fondamento della domanda, di avere predisposto, in esecuzione del mandato, la relazione tecnica di calcolo e il piano di sicurezza e di avere curato la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori sino alla sua sostituzione, comunicatagli con la lettera del mese di maggio 2015.
ha riconosciuto il conferimento dell'incarico di redazione della relazione Persona_1 tecnica e del piano di sicurezza, al contempo negando l'espletamento della direzione dei lavori di coordinatore della sicurezza.
Incontestato che debba ritenersi il mandato professionale, il materiale svolgimento dell'incarico di direzione dei lavori deve ritenersi pienamente riscontrato in esito all'espletamento dell'articolata prova orale sul decisivo rilievo che i testi e Testimone_1
- esecutore dei lavori, il primo, collaboratore, il secondo - hanno Testimone_2 confermato la presenza di nel cantiere almeno due/tre volte la settimana per Parte_1
l'intero periodo dei mesi marzo/maggio 2015 nell'adempimento del mandato di coordinatore della sicurezza.
pagina 3 di 6 Non ha trovato prova, per contro, né l'accordo sui compensi addotto dalla difesa di
[...]
e neppure il pagamento della somma di €. 1.000,00. Per_1
Dunque, va affermato l'azionato diritto contrattuale al corrispettivo professionale ed esso va determinato, a fronte dell'abolizione avvenuta nel 2012 (D.L. n. 1 del 24-1-2012 convertito nella legge n. 27/2012), della legge n. 143 del 2-3-1949, alla stregua del DM 140/2012 recante come intestazione “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia”.
Al fine di applicare i parametri predisposti dal citato decreto, il nominato CTU ha quantificato il valore delle opere strutturali in €. 85.000,00 e il valore delle opere in appalto in
€. 250.000,00. Scrive, al riguardo “per la determinazione dell'ammontare del valore delle opere d'appalto si potrà partire dalla base certa di euro 85.000 quale costo della sola parte strutturale, scavi compresi, e facilmente risalire al costo finale dell'intera opera. Posto che la parte strutturale incide poco meno di 1/3 sul totale delle opere abbiamo: Costo totale =
85.000 x 2,94 = euro 250.000” (CTU, pag. 8).
E' quindi pervenuto ai seguenti risultati:
Valore dell'opera: euro 85.000 - Categoria strutture soggette ad azioni sismiche - Grado di complessità = 1,00 - Parametro sul valore dell'opera P=0,03+10/V0.4 = 13.671671%,
Progettazione definitiva: Relazioni, planimetrie ed elaborati grafici = 0,18 - Relazioni di indagine geotecnica = 0,09 - - Relazione di indagine sismica = 0,03, nel complesso, un onorario di € 3.486,00.
Progettazione esecutiva: Relazione generale e specialistiche = 0,12 - Particolari costruttivi e decorativi = 0,13 - - Piano di manutenzione = 0,025, per un onorario di €. 3.196,00.
Al superiore complessivo importo di €. 6.682,00, va poi aggiunto l'onorario per la redazione del PSC, sì come stimato, tenuto conto del valore dell'opera e dei parametri di legge, in complessivi €. 2.085,00.
Resta l'onorario per il calcolo dei muri di sostegno che, a parere del perito, non va calcolato in base all'importo dell'opera “trattandosi di opera progettata per una sezione
pagina 4 di 6 unitaria a valere per l'intero lavoro”: esso è stato per tal via stimato in parte qua a corpo in complessivi €. 300,00.
ha anche chiesto il compenso per il ruolo di coordinatore nella fase di Parte_1 esecuzione, del cui espletamento vi è prova nelle informazioni testimoniali assunte.
Essendo rimasto incerto lo stato di avanzamento dei lavori raggiunto al momento della conclusione del rapporto professionale, e non essendo riscontrabile in atti alcun elemento di giudizio a supporto dell'assunto proposto dalla difesa di per il quale il ruolo di Parte_1 coordinatore sarebbe stato svolto sino getto del primo solaio, in aderenza alle conclusioni assunte dal CTU, va affermato che “l'unica fase lavorativa seguita con certezza
…………………è quella dichiarata dal committente al Genio Civile (e sottoscritta dai professionisti) relativa agli scavi dell'edificio, stimati in precedenza pari ad euro 3.164”, di talchè il relativo compenso va determinato in €. 237,00.
Si tratta, nel complesso, di conclusioni che risultano tratte sulla base di puntuali accertamenti tecnici e sono esaurientemente motivate nella relazione: esse possono essere condivise dal decidente il quale, nello specifico, ritiene di potere superare i rilievi critici, pur opposti dalla difesa del convenuto, sulla scorta delle precisazioni offerte dal perito in sede di chiarimenti.
Innanzitutto il primo, quello afferente al computo metrico e al valore dei volumi, che trova piena risposta nelle considerazioni svolte dal CTU alla pag. 4 dell'elaborato peritale di chiarimento;
di poi, anche il secondo, afferente alla quantificazione dell'onorario per la progettazione delle strutture, che trova risposta, non solo nei riscontrati progetti cartacei versati in atti (allegati nn. 1, 2, 3 del ricorso introduttivo), nella compiuta valutazione del livello di progettazione esecutiva e del livello di progettazione definitiva operata dal perito (pag. 5 dell'elaborato peritale di chiarimento); infine, anche il terzo, afferente all'onorario per il coordinatore della sicurezza, quanto alla progettazione ed all'esecuzione (pagg. 5/6 dell'elaborato peritale di chiarimento).
Ne viene, alla stregua di tutto quanto sopra, un importo pari ad €. 9.300,00, oltre oneri fiscali e di cassa previdenza, al cui pagamento gli eredi di , in solido con Persona_1
pagina 5 di 6 , vanno condannati in uno agli interessi al tasso legale dal dì della Controparte_1 domanda sino al soddisfo.
Le spese processuali vanno liquidate secondo il principio di soccombenza: esse vanno poste a carico dei convenuti soccombenti e sono liquidate a petto del DM 147/2022 in considerazione dei valori medi, secondo lo scaglione €. 5.200,00/€. 26.000,00 - fasi di studio della controversia, introduttiva, trattazione ed istruttoria.
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1061/2020 RG, così statuisce, nella contumacia degli eredi di : Persona_1 condanna gli eredi di , in solido con , al pagamento, Persona_1 Controparte_1 in favore di , della complessiva somma di €. 9.300,00 con gli interessi al tasso Parte_1 legale dal dì della domanda sino al soddisfo.
Condanna gli eredi di , in solido con , alla refusione, Persona_1 Controparte_1 in favore dell'attore, delle spese processuali che si liquidano in complessivi €. 5.077,00, oltre
CU e marca da bollo, IVA, CPA e spese generali. Sono distratti in favore del procuratore costituito.
Le spese di CTU sono a carico degli eredi di , in solido con Persona_1 CP_1
.
[...]
Così deciso in Catania, il 21 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1061/2020 R.G. promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], con studio in Parte_1 CodiceFiscale_1
Vico Borzì, S. M. Di IA (CT) rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Salvatore Cirvilleri, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, Viale XX Settembre 76; Attore
Contro
, nato a [...] [...] elettivamente domiciliato in Controparte_1
Catania, Via Etnea n. 183, presso lo studio dell'Avv. Fabio Lo Presti che lo rappresenta e difende per procura alle liti con foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
e eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto in Catania l'8 aprile Persona_1
2024, convenuti in giudizio tramite notificazione ex art. 303 comma 2° cpc;
Convenuti contumaci
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Conclusioni
pagina 1 di 6 All'udienza del 7 aprile 2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
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Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, ha chiesto la condanna di Parte_1 [...]
al pagamento della somma di €. 15.484,63, oltre interessi, sì come pretesa a titolo Per_1 di compensi professionali. Deduceva, nello specifico, che il lo aveva incaricato di Per_1 redigere un “Progetto di un fabbricato per civile abitazione da sorgere in Vico dei Ciclamini nel lotto censito al N.C.T. al foglio 16, particelle 1249 e 585” e che, in esecuzione del mandato, aveva provveduto a predisporre la Relazione Tecnica di Calcolo e il Piano di Sicurezza ed aveva curato la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori proseguiti sino alla comunicazione della sua sostituzione, sì come avvenuta con la lettera del mese di maggio 2015.
Il Giudice fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti.
Il ricorso ed il pedissequo decreto sono stati notificati a che, ritualmente Persona_1 costituitosi, ha chiesto il rigetto della domanda: a) riconoscendo, per un verso, il conferimento dell'incarico di redazione della relazione Tecnica di Calcolo e del piano di Sicurezza;
b) contestando, per altro verso, l'espletamento della direzione dei lavori;
c) deducendo, ancora, che era stato convenuto l'importo di €. 1.000,00 per l'attività di progettazione, di poi effettivamente corrisposto, e concordato, per l'attività di direzione, ivi compresa la fase di coordinamento per il piano sicurezza, l'ulteriore compenso pari al 5% dell'importo dei lavori eseguiti, da suddividersi tra la committenza (3%) e l'impresa esecutrice (2%), giammai corrisposto perché l'attività non era stata espletata;
d) confutando, infine, la misura di quanto richiesto.
Con l'ordinanza resa in esito all'udienza dell'1 giugno 2020 l'adito Giudice ha disposto la trasformazione del rito.
Con il successivo provvedimento del 31 agosto 2021 sono state ammesse le prove orali articolate dalle parti e con l'ordinanza del 5 dicembre 2022 è stata infine disposta CTU tecnico-estimativa.
Il giudizio è stato interrotto, con il decreto del 18 dicembre 2024, a seguito del decesso di
. Persona_1
pagina 2 di 6 Con il ricorso del 4 febbraio 2025 è stato indi riassunto per iniziativa dell'attore e, a seguito di rituale notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, si è avuta la costituzione di il quale aderiva alle Controparte_1 difese di già spiegate dal de cuius.
La causa, all'udienza del 7 aprile 2025, è stata posta in decisione.
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Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia degli eredi di , Persona_1 collettivamente ed impersonalmente citati con notificazione effettuata nell'ultimo domicilio del defunto.
Si controverte, nel caso di specie, del diritto di ai compensi professionali Parte_1 afferenti al “Progetto di un fabbricato per civile abitazione da sorgere in Vico dei Ciclamini nel lotto censito al N.C.T. al foglio 16, particelle 1249 e 585”.
Assume l'attore, a fondamento della domanda, di avere predisposto, in esecuzione del mandato, la relazione tecnica di calcolo e il piano di sicurezza e di avere curato la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori sino alla sua sostituzione, comunicatagli con la lettera del mese di maggio 2015.
ha riconosciuto il conferimento dell'incarico di redazione della relazione Persona_1 tecnica e del piano di sicurezza, al contempo negando l'espletamento della direzione dei lavori di coordinatore della sicurezza.
Incontestato che debba ritenersi il mandato professionale, il materiale svolgimento dell'incarico di direzione dei lavori deve ritenersi pienamente riscontrato in esito all'espletamento dell'articolata prova orale sul decisivo rilievo che i testi e Testimone_1
- esecutore dei lavori, il primo, collaboratore, il secondo - hanno Testimone_2 confermato la presenza di nel cantiere almeno due/tre volte la settimana per Parte_1
l'intero periodo dei mesi marzo/maggio 2015 nell'adempimento del mandato di coordinatore della sicurezza.
pagina 3 di 6 Non ha trovato prova, per contro, né l'accordo sui compensi addotto dalla difesa di
[...]
e neppure il pagamento della somma di €. 1.000,00. Per_1
Dunque, va affermato l'azionato diritto contrattuale al corrispettivo professionale ed esso va determinato, a fronte dell'abolizione avvenuta nel 2012 (D.L. n. 1 del 24-1-2012 convertito nella legge n. 27/2012), della legge n. 143 del 2-3-1949, alla stregua del DM 140/2012 recante come intestazione “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia”.
Al fine di applicare i parametri predisposti dal citato decreto, il nominato CTU ha quantificato il valore delle opere strutturali in €. 85.000,00 e il valore delle opere in appalto in
€. 250.000,00. Scrive, al riguardo “per la determinazione dell'ammontare del valore delle opere d'appalto si potrà partire dalla base certa di euro 85.000 quale costo della sola parte strutturale, scavi compresi, e facilmente risalire al costo finale dell'intera opera. Posto che la parte strutturale incide poco meno di 1/3 sul totale delle opere abbiamo: Costo totale =
85.000 x 2,94 = euro 250.000” (CTU, pag. 8).
E' quindi pervenuto ai seguenti risultati:
Valore dell'opera: euro 85.000 - Categoria strutture soggette ad azioni sismiche - Grado di complessità = 1,00 - Parametro sul valore dell'opera P=0,03+10/V0.4 = 13.671671%,
Progettazione definitiva: Relazioni, planimetrie ed elaborati grafici = 0,18 - Relazioni di indagine geotecnica = 0,09 - - Relazione di indagine sismica = 0,03, nel complesso, un onorario di € 3.486,00.
Progettazione esecutiva: Relazione generale e specialistiche = 0,12 - Particolari costruttivi e decorativi = 0,13 - - Piano di manutenzione = 0,025, per un onorario di €. 3.196,00.
Al superiore complessivo importo di €. 6.682,00, va poi aggiunto l'onorario per la redazione del PSC, sì come stimato, tenuto conto del valore dell'opera e dei parametri di legge, in complessivi €. 2.085,00.
Resta l'onorario per il calcolo dei muri di sostegno che, a parere del perito, non va calcolato in base all'importo dell'opera “trattandosi di opera progettata per una sezione
pagina 4 di 6 unitaria a valere per l'intero lavoro”: esso è stato per tal via stimato in parte qua a corpo in complessivi €. 300,00.
ha anche chiesto il compenso per il ruolo di coordinatore nella fase di Parte_1 esecuzione, del cui espletamento vi è prova nelle informazioni testimoniali assunte.
Essendo rimasto incerto lo stato di avanzamento dei lavori raggiunto al momento della conclusione del rapporto professionale, e non essendo riscontrabile in atti alcun elemento di giudizio a supporto dell'assunto proposto dalla difesa di per il quale il ruolo di Parte_1 coordinatore sarebbe stato svolto sino getto del primo solaio, in aderenza alle conclusioni assunte dal CTU, va affermato che “l'unica fase lavorativa seguita con certezza
…………………è quella dichiarata dal committente al Genio Civile (e sottoscritta dai professionisti) relativa agli scavi dell'edificio, stimati in precedenza pari ad euro 3.164”, di talchè il relativo compenso va determinato in €. 237,00.
Si tratta, nel complesso, di conclusioni che risultano tratte sulla base di puntuali accertamenti tecnici e sono esaurientemente motivate nella relazione: esse possono essere condivise dal decidente il quale, nello specifico, ritiene di potere superare i rilievi critici, pur opposti dalla difesa del convenuto, sulla scorta delle precisazioni offerte dal perito in sede di chiarimenti.
Innanzitutto il primo, quello afferente al computo metrico e al valore dei volumi, che trova piena risposta nelle considerazioni svolte dal CTU alla pag. 4 dell'elaborato peritale di chiarimento;
di poi, anche il secondo, afferente alla quantificazione dell'onorario per la progettazione delle strutture, che trova risposta, non solo nei riscontrati progetti cartacei versati in atti (allegati nn. 1, 2, 3 del ricorso introduttivo), nella compiuta valutazione del livello di progettazione esecutiva e del livello di progettazione definitiva operata dal perito (pag. 5 dell'elaborato peritale di chiarimento); infine, anche il terzo, afferente all'onorario per il coordinatore della sicurezza, quanto alla progettazione ed all'esecuzione (pagg. 5/6 dell'elaborato peritale di chiarimento).
Ne viene, alla stregua di tutto quanto sopra, un importo pari ad €. 9.300,00, oltre oneri fiscali e di cassa previdenza, al cui pagamento gli eredi di , in solido con Persona_1
pagina 5 di 6 , vanno condannati in uno agli interessi al tasso legale dal dì della Controparte_1 domanda sino al soddisfo.
Le spese processuali vanno liquidate secondo il principio di soccombenza: esse vanno poste a carico dei convenuti soccombenti e sono liquidate a petto del DM 147/2022 in considerazione dei valori medi, secondo lo scaglione €. 5.200,00/€. 26.000,00 - fasi di studio della controversia, introduttiva, trattazione ed istruttoria.
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1061/2020 RG, così statuisce, nella contumacia degli eredi di : Persona_1 condanna gli eredi di , in solido con , al pagamento, Persona_1 Controparte_1 in favore di , della complessiva somma di €. 9.300,00 con gli interessi al tasso Parte_1 legale dal dì della domanda sino al soddisfo.
Condanna gli eredi di , in solido con , alla refusione, Persona_1 Controparte_1 in favore dell'attore, delle spese processuali che si liquidano in complessivi €. 5.077,00, oltre
CU e marca da bollo, IVA, CPA e spese generali. Sono distratti in favore del procuratore costituito.
Le spese di CTU sono a carico degli eredi di , in solido con Persona_1 CP_1
.
[...]
Così deciso in Catania, il 21 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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