Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale nella persona della dott.ssa dott. Maria Iandiorio
nel procedimento iscritto al n. 1232/2024 R.G., avente ad oggetto " occupazione senza titolo di immobile” e vertente
TRA
n. il 28/04/1971 in BOSCOREALE (NA) Parte_1 C.F._1
e nato ad [...] il [...] C.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentatI dall'Avv DE GUGLIELMO MARIA GIOVANNA
RICORRENTi
E
n. il 21/08/1978 in UCRAINA CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio.
Con ricorso rito semplificato ex art. 281 undecies c.p.c., i ricorrenti hanno esposto di essere proprietari dell'unità immobiliare sita in Contrada Campomarino n. 20 identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo al Foglio 6 particella 761 sub 2 cat A/7 di vani
10,5 rendita € 732,08 e sub 3 Cat. C/2 di mq158 Rendita € 236,64, immobile acquistato dagli ex coniugi e con atto per Notaio del Controparte_2 Parte_1 Persona_1
e con atto del 19/06/2006 per Notaio Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
Repertorio n. 81917 mantenendo per sé il diritto di usufrutto vitali;
che con atto del 20/01/2012 per
Notaio Repertorio n. 90169, le figlie e Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
donavano la nuda proprietà dell'immobile sito in C.da Campomarino n.20 alla madre Parte_1
così che la quote di nuda proprietà dell' immobile, definitivamente, si quantificavano in 2/3
[...]
in capo a ed 1/3 in capo a;
che della sposava la Parte_1 Controparte_2 CP_2
Sig.ra il 27.02.2023; che alla morte del Sig. , avvenuta il 12.11.2023 CP_1 Controparte_2
in Pratola Serra, il diritto di usufrutto si estingueva;
che nonostante svariati inviti, CP_1
continua ad occupare sine titulo l'immobile sito in Cda Campomarino n.20; che l'occupazione sine titulo dell'immobile, quale preclusione del diritto di esercitare la facoltà di godimento e di disponibilità dell'immobile, ha cagionato ai proprietari il “c.d. danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato" ad oggi quantificabile in € 4.709,25 dal 12.11.2023 a data odierna;
che il valore locativo dell'immobile, determinato tramite i listini OMI, è quantificabile in 941,85 € mensili
(Immobile cat A/7 Ville e Villini di 10,5 vani corrispondenti a 241,5 mq X 3,9); che il diritto di proprietà in capo ricorrenti è certo e fondato su prova documentale;
che la domanda non è soggetta a condizioni di procedibilità.
Tanto premesso hanno chiesto:
“Accertare e dichiarare che il convenuto occupa senza titolo l'immobile sito in Contrada
Campomarino n. 20 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo al
Foglio 6 particella 761 sub 2 cat A/7 di vani 10,5 rendita € 732,08 e sub 3 Cat. C/2 di mq158 Rendita
€ 236,64 e di proprietà dei Sig.ri e;
- Ordinare al convenuto Parte_1 Parte_2
di liberare immediatamente le unità immobiliari suddette e di consegnarle, senza dilazione, libere da
persone e cose, alla parte attrice;
- Condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 941,85 a titolo di indennità di occupazione per ogni mese a far data dal 12.11.2023 e sino all'effettivo
rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria”
è rimasta contumace. CP_1
All'udienza del 4.2.2025 la causa è stata riservata in decisione.
La domanda è fondata e, come tale, va accolta.
I ricorrenti hanno infatti ben provato a livello documentale la loro legittimazione attiva poiché
hanno depositato documentazione comprovante la titolarità dell'immobile del quale chiedono il rilascio. D'altra parte, trattandosi di un'azione di tipo restitutorio e non di tipo petitorio, sono sufficienti i contratti depositati nonché le visure catastali.
La resistente ha invece scelto di rimanere contumace e che la stessa sia detentrice dell'immobile di cui si chiede la restituzione può essere argomentato dalla notifica svolta a mani proprie che è stata effettuata proprio presso l'immobile oggetto di causa.
Il Tribunale di Napoli, sez. IX, 29/11/2021, n.9663, ha ribadito che
“l'azione restitutoria avviata sulla base di un'occupazione sine titulo di un bene immobile di
proprietà dell'attore trova fondamento quando parte convenuta non abbia dato prova dell'effettiva
esistenza di un valido contratto di locazione (con forma scritta, ad substantiam) che la legittimi alla
detenzione dell'immobile”.
Nel caso di specie la scelta legittima della resistente di rimanere contumace nel presente giudizio viene tuttavia considerata dalla scrivente come prova della effettiva occupazione del bene in questione unitamente agli altri elementi quali quelli della prova documentale della legittimazione attiva degli odierni ricorrenti.
Va, pertanto, certamente ordinato il rilascio dell'immobile in questione.
Tanto premesso, passando alla configurazione del cosiddetto danno figurativo, la Suprema Corte di
Cassazione con le due sentenze gemelle nn. 33645 e 33659 del 2022 ha ammesso il cosiddetto danno
in re ipsa, peraltro proprio con riferimento all'occupazione sine titulo di un immobile, enunciando tre principi di diritto: 1.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del
diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di
esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri
dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
2.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita
subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare,
esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone
locativo di mercato”;
3.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del
diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio
subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento
ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad
un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Le S.U. riconoscono quindi in apicibus la figura del danno in sé ammettendo che l'occupazione senza titolo sia fattispecie del diritto al risarcimento del danno per la sua attitudine a ostacolare o escludere il diritto di godimento.
E', tuttavia, inserito un robusto freno alla potenzialità espansiva di tale riconoscimento. Infatti il danno in questione non solo va inteso quale danno da perdita subita (danno emergente), ma si deve manifestare come perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene. La
concretezza della possibilità di esercizio – che può essere diretto o indiretto (concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo) – indica perciò la necessità di individuare una perdita attuale,
escludendo quindi la risarcibilità della perdita potenziale.
Sul presupposto della prova della perdita attuale (cioè dei fatti che permettono di concludere che la perdita – lungi dall'essere solo potenziale, in quanto meramente connessa allo status di proprietario – è legata ad un comportamento effettivamente impedito), il secondo principio di diritto detta la regola della determinazione del quantum nel caso (frequente) della difficoltà di prova dell'ammontare preciso: in tal caso il danno è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, eventualmente mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Quanto poi al mancato guadagno, la Corte lo esemplifica nello specifico pregiudizio subito, quale la mancata concessione, a causa dell'occupazione, del godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato, ovvero la mancata vendita ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Questo pregiudizio deve ovviamente essere provato (cosa, peraltro, di cui nessuno ha mai dubitato).
In altri termini, le Sezioni Unite aprono all'idea del danno in re ipsa inteso come effetto del mancato godimento, ma ne riducono immediatamente la portata poiché ne impediscono l'espansione inserendo la necessità della prova di un danno concretamente subito. Che poi l'esistenza di tale danno si possa provare per presunzioni (come detto in motivazione) non toglie che esso finisca sempre per consistere in un danno-conseguenza, in un fatto da allegare e provare quale fatto-pregiudizio conseguente al fatto-evento.
Questo attenua molto il riconoscimento iniziale della idoneità dell'occupazione abusiva a ledere il diritto di godimento: una lesione è concreta se è specifica, ed è specifica se non si riduce alla lesione generica del diritto di godimento. Sicché si ricade inevitabilmente nel danno-conseguenza che il danneggiato ha l'onere di provare;
e che non è affatto presunto nel senso di presunzione-
inversione (criterio di distribuzione dell'onere, art. 2728 c.c.): qui presunto significa frutto di un procedimento probatorio per presunzioni ex art. 2729 c.c. Qualcosa che presuppone i risaputi oneri di allegazione e che lascia al nostro “occupato” il rischio di vedersi rigettata la domanda.
Nel caso di specie, sebbene le parti ricorrenti abbiano indicato il valore locatizio dell'immobile del quale chiedono la restituzione, non hanno tuttavia nemmeno in via astratta dedotto che avrebbero voluto e/o potuto locare il bene e che il protrarsi dell'illecita detenzione dello stesso da parte della abbia tanto impedito. CP_1
Ne consegue che il tribunale non ritiene provato il danno figurativo richiesto dai ricorrenti con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
pqm
il tribunale definitivamente pronunciando così decide:
ordina a l'immediata restituzione dell'immobile sito in Contrada Campomarino n. 20 CP_1
identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo al Foglio 6 particella 761
sub 2 cat A/7 di vani 10,5 rendita € 732,08 e sub 3 Cat. C/2 di mq158 Rendita € 236,64;
rigetta ogni altra domanda;
Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 110,00 per esborsi CP_1
ed € 1701,00 per compenso professionale oltre iva e cpa nonché spese generali al 15%.
Così deciso in Avellino il 20/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio