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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/12/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. GE Lo ES IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1546/2023 R.G.A.C.
TRA
NATO A LICATA IL 23/05/68 Parte_1 rapp. e dif. dall'Avv. Antonio Ragusa
OPPONENTE
E
Controparte_1
QUALE INCORPORANTE
[...]
LA BANCA IN Controparte_2
PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE E
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DOTT. ARTURO SCHININA' rapp. e dif. dall'Avv. Dario Sanfilippo
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione del Parte_1
28/05/2023, conveniva in giudizio la
[...] in tal modo Controparte_3 proponendo opposizione avverso il decreto
1 ingiuntivo n. 361/2023 in forza del quale gli era stato ingiunto ad iniziativa della convenuta opposta il pagamento della somma di euro 10.026,40 oltre accessori e spese del procedimento monitorio.
Premetteva l'opponente di avere intrattenuto con l'opposta un contratto di conto corrente deducendo svariati motivi di contestazione alla condotta da quest'ultima assunta nel corso del rapporto bancario in argomento. Affermava quindi a sostegno dell'opposizione e delle conseguenti pretese spiegate la nullità del rapporto intercorso con la convenuta per indeterminatezza dell'oggetto.
Pertanto concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo in avversione. Si costituiva con comparsa del 03/10/2023 la
[...] la quale instava al fine di veder Controparte_3 respinta l'opposizione stante la sua infondatezza.
Nel corso del giudizio subentrava alla convenuta opposta costituendosi con comparsa del
03/02/2025 la Controparte_1 per azioni quale soggetto incorporante la
[...] aderendo alle Controparte_3 tesi espresse dalla convenuta opposta. Celebrata
l'istruzione esclusivamente con produzioni documentali, all'udienza del 01/12/2025, la causa
è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'opposizione è fondata. Piace preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente
3 una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che
4 individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto.
Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto. Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di
5 controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato. Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito, l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Giova ancora premettere, al riguardo, che il procedimento di cognizione originato dall'opposizione a decreto ingiuntivo è finalizzato, essenzialmente, all'accertamento del diritto di credito fatto valere con il ricorso monitorio: è evidente, pertanto, che in esso l'onus
6 probandi grava sul convenuto opposto, il quale, a dispetto della sua posizione processuale, è attore in senso sostanziale. Nel merito a commento delle istanze giudizialmente dedotte in primo luogo per quanto concerne la determinazione senza forma scritta di interessi ultralegali, occorre rilevare che la valenza probatoria ricollegabile all'approvazione tacita degli estratti conto periodicamente trasmessi dalla banca deve ritenersi rigorosamente circoscritta alle risultanze numeriche degli addebiti di conto, senza quindi che tale preclusione possa incidere sulla facoltà per l'opponente di contestare, anche oltre i termini contrattuali, l'esistenza, la validità e l'efficacia, totale o parziale, dei rapporti giuridici che costituiscono il fondamento delle singole rimesse riportate nell'estratto conto. In sostanza, l'approvazione, anche tacita, dell'estratto conto esonera la dalla necessità di CP_3 documentare l'effettiva esistenza e correttezza delle singole partite, residuando al correntista esclusivamente la possibilità di contestare la sussistenza del titolo in base al quale la singola partita è stata iscritta. In tema di contratti bancari di conto corrente vige, infatti, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto, non sollevi specifiche contestazioni (art. 1832 c.c., richiamato dall'art. 7 1857 c.c.). L'accettazione del conto in linea generale non esclude, invero, che possa essere oggetto di contestazione la validità e l'efficacia, totale o parziale, dei rapporti giuridici che costituiscono il fondamento delle singole rimesse riportate nell'estratto conto. E' necessaria tuttavia una specifica contestazione da parte del cliente. Piace a questo punto ricordare come sia indiscusso che l'azione di accertamento del dare-avere promossa dal correntista debba qualificarsi come tipico giudizio di accertamento delle nullità delle clausole del contratto di apertura di credito stipulato fra le parti, attinenti la determinazione degli interessi ultralegali, il criterio di calcolo dell'interesse anatocistico, l'applicazione della provvigione di massimo scoperto e delle altre somme richieste in restituzione. In ordine all'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, la Suprema Corte ha esplicitamente affermato che i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore con azione di accertamento negativo con la conseguenza che anche in tale situazione la prova deve gravare sempre sul titolare del diritto di cui si chiede l'accertamento. Quanto all'art. 2697 c.c.,
l'affermazione secondo cui la dizione dallo stesso
8 utilizzata "chi vuol far valere un diritto in giudizio" implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere” di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" contrasta, innanzi tutto, con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo (il correntista) non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma al contrario ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto (banca) che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte contro interessata rispetto all'azione di accertamento negativo. Conclusivamente, in materia di ripartizione dell'onere della prova nell'ambito delle azioni di accertamento negativo del credito bancario, i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal correntista-debitore con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che anche in tale situazione sono a carico della banca-creditrice, convenuta in accertamento, le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa. Va aggiunto, che il limite temporale dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili non opera per il contratto relativo all'apertura di c/c
9 bancario in quanto quest'ultimo non costituisce documentazione contabile, bensì, ai sensi dell'art. 117 commi 1 e 3 T.U.B., prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell'esistenza del rapporto di c/c bancario e, deve indicare, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizioni praticati.
Si vuol dire che, da parte opponente, sono stati forniti i supporti documentali quali gli estratti conto e gli scalari, inviati dalla banca durante tutto il rapporto e non contestati, il che implica l'esistenza del contratto che la banca, pur essendo onerata, non ha ritenuto di produrre. Peraltro la banca, in quanto soggetto professionale, ha l'obbligo di adempiere le proprie obbligazioni con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2,
c.c., di talché non pare contrario a ragionevolezza e buona fede richiedere alla banca stessa la conservazione di tutti gli estratti conto (che essa stessa forma). Né a diversa conclusione può giungersi in ragione del disposto dell'art. 2220 c.c., che prevede l'obbligo a carico dell'imprenditore di conservazione delle scritture contabili per dieci anni dall'ultima registrazione, in quanto, nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data
10 dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore. Pertanto, in conclusione, non avendo la banca provato che il saldo negativo portato dall'estratto conto prodotto fosse quello effettivo, il saldo iniziale va convenzionalmente azzerato, conformemente ai principi condivisibili espressi dalla Suprema Corte, cui si rimanda, e che, per le ragioni sopra esposte, debbono trovare applicazione anche qualora sia il correntista ad agire in giudizio. Anche la S.C. ha, dunque, regolato l'ipotesi in cui la banca non provi la bontà del suo saldo iniziale intermedio, con la produzione di tutti gli estratti conto. Infatti, se la banca non produce tutti gli estratti conto dall'origine alla chiusura del rapporto, dovrà azzerarsi la prima posta nota e proseguire con il calcolo, partendo dal c.d. “Saldo 0”. Nella specie la banca non ha provato per le ragioni dinanzi esposte che alla data, cui si riferisce il primo estratto-conto riportato in giudizio, il credito riportato in detto estratto conto e conclusivo dell'andamento dei conti per gli anni pregressi fosse quello effettivo in ragione della più volte citata nullità delle clausole sugli interessi. Del tutto correttamente pertanto
11 occorre provvedere all'azzeramento di tali risultanze in quanto non provate. Stabilito che il saldo passivo riportato nel primo estratto conto disponibile non è possibile riconoscere alcuna valenza probatoria, va conclusivamente affermato che esso sganciato dalle poste precedenti attive e passive rappresenta nient'altro che un dato numerico formatosi sulla base di clausole nulle e arbitrariamente applicate perché non concordate privo quindi di ogni significato. Ad avviso di questo giudicante tale orientamento va seguito quale che sia l'azione esercitata dal correntista sia essa ciò di accertamento negativo del credito preteso dalla banca ovvero di accertamento positivo del proprio credito, giacché anche in questo secondo caso occorre ai fini della ricostruzione del rapporto partire da un dato certo, che non può per le ragioni innanzi indicate essere individuato nel saldaconto.
Passando alle questioni inerenti al saldo “zero”, come punto di partenza per il ricalcolo (dalla data di apertura del conto corrente), e l'ambito di applicabilità dell'art. 2220 c.c., va osservato che, come, con orientamento oramai costante, in vicende analoghe costituisca canone di comune applicazione ex art. 2697 c.c. quello secondo cui la parte, che asserisce di essere creditrice dell'altra è tenuta a provare il proprio assunto. Ciò posto,
12 mentre è irrilevante il fatto che la banca non abbia ritenuto di conservare le proprie scritture contabili, in quanto la disposizione di cui all'art. 2220 c.c. se impone un obbligo di conservazione per dieci anni dall'ultima registrazione non per questo implica che, decorso tale periodo, la banca (e l'imprenditore in genere) sia esonerata dal “provare il proprio credito", va osservato che, per pacifica e condivisa giurisprudenza, il saldo conto è privo di efficacia probatoria al di fuori del procedimento monitorio.
Infatti il saldaconto è affatto diverso dell'estratto periodico di conto corrente, assoggettato alla disciplina dell'art. 1832 c.c., in quanto quest'ultimo documento riproduce integralmente i dati annotati nella scheda di conto e relativi a tutte le operazioni affluite sullo stesso nel periodo al quale l'estratto si riferisce (addebiti, accrediti, rimesse di terzi, interessi, attivi e passivi, ecc.) con il saldo alla data di chiusura, ed è trasmesso ai correntista per consentirgli di controllare l'esattezza delle annotazioni e renderne definitive le risultanze;
laddove nell'estratto di saldaconto viene riportato soltanto il saldo debitore senza l'indicazione delle partite attive e passive che l'hanno determinato. Ne consegue, da un lato, che non vi è alcuna possibilità di agganciare ancorché in via analogica e parzialmente la disciplina dell'estratto conto al
13 saldaconto e, dall'altro, che nel giudizio di cognizione piena l'accertamento del fatto costitutivo torna ad essere disciplinato dalle comuni regole sull'ammissibilità ed efficacia dei singoli mezzi di prova. Conclusivamente, il saldaconto rappresenta se sganciato, come nella specie, dalle poste attive e passive un mero dato numerico non riscontrato in alcun modo, è fine a sé stesso, privo, quindi di ogni significato. Tale conclusione, che conduce ad assumere come dato di partenza del rapporto bancario in argomento il numero zero, ancor più si impone nella specie ove si consideri che il dato riportato nel saldaconto costituisce il risultato dell'applicazione (pacifica) di clausole nulle
(interessi "uso piazza” e capitalizzazione trimestrale) ovvero di addebiti non dovuti ( . Pt_2
Per completezza va soggiunto che la banca non ha provato per le ragioni dinanzi esposte che alla data, cui si riferisce il primo estratto conto riportato in giudizio, il credito riportato in detto estratto conto e conclusivo dell'andamento dei conti per gli anni pregressi fosse quello effettivo in ragione della più volte citata nullità delle clausole sugli interessi. Del tutto correttamente, pertanto, occorre azzerare le dette risultanze quanto non provate e disposto che il calcolo dei rapporti di dare. In assenza della quasi totalità della documentazione relativa a tutto
14 il periodo in cui si è protratto il rapporto negoziale in parola, questo decidente ritiene che sia corretto assumere come dato iniziale non il saldo risultante dal primo estratto conto, ma quello pari a zero.
Pertanto occorre ribadire che è onere di entrambe le parti fornire la prova delle proprie asserzioni, quando ciascuna asserisce di essere creditrice dell'altra e, in mancanza, appare corretto assumere come dato di partenza il saldo pari a zero. Infatti il saldo sganciato dalle parti precedenti è fine a sè stesso, presenta cioè un mero numero, che, non riscontrato in alcun modo, diventa privo di significato. Questo indirizzo appare del tutto coerente con i comuni canoni in tema di distribuzione dell'onere probatorio. Invero, al di là della convenienza contingente per l'una o per l'altra parte, la necessità di partire dal "saldo zero" ha una solida base contabile e conseguentemente una razionale giustificazione giuridica. Infatti, accertata l'esistenza (per il periodo coperto dagli estratti conto) di addebiti non dovuti (a vario titolo: capitalizzazione di interessi, tassi ultralegali, commissione di massimo scoperto, ecc.), è più che logico ritenere che lo stesso sia avvenuto anche per il periodo pregresso. Questa deduzione è di per sé sufficiente a ritenere inattendibile il saldo di chiusura del primo estratto conto disponibile,
15 perché non è possibile (in assenza di documentazione) emendare le poste contabili illegittime. Da ciò deriva la necessità di annullare tutte le voci non verificabili e, quindi, partire da zero. Infatti nell'ipotesi che la banca non produca il primo estratto conto del rapporto, ma ne produce uno successivo, il saldo contabile da cui partire per l'analisi contabile deve essere pari a “0”, essendo venuta la banca meno all'onere di esibizione e di prova del saldo iniziale differente dallo “0”. Da tali emergenze processuali discende che
[...]
non è debitore di somma alcuna nei Pt_1 confronti della Controparte_3
e per essa della Controparte_1 quale soggetto incorporante la
[...] convenuta in dipendenza del contratto oggetto di lite con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo avversato supportato da un credito inesistente. Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere sopportate dalla convenuta opposta e per essa dal soggetto incorporante. Infine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'allora ricorrente per ingiunzione, oggi convenuta opposta.
16
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
revoca il decreto ingiuntivo n. 361/2023; lascia a carico della parte opposta le spese del procedimento monitorio;
condanna parte opposta e per essa l'istituto bancario incorporante al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre
I.V.A. C.P.A. e spese generali.
AGRIGENTO 02/12/2025
IL GIUDICE
GE Lo ES IN
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. GE Lo ES IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1546/2023 R.G.A.C.
TRA
NATO A LICATA IL 23/05/68 Parte_1 rapp. e dif. dall'Avv. Antonio Ragusa
OPPONENTE
E
Controparte_1
QUALE INCORPORANTE
[...]
LA BANCA IN Controparte_2
PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE E
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DOTT. ARTURO SCHININA' rapp. e dif. dall'Avv. Dario Sanfilippo
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione del Parte_1
28/05/2023, conveniva in giudizio la
[...] in tal modo Controparte_3 proponendo opposizione avverso il decreto
1 ingiuntivo n. 361/2023 in forza del quale gli era stato ingiunto ad iniziativa della convenuta opposta il pagamento della somma di euro 10.026,40 oltre accessori e spese del procedimento monitorio.
Premetteva l'opponente di avere intrattenuto con l'opposta un contratto di conto corrente deducendo svariati motivi di contestazione alla condotta da quest'ultima assunta nel corso del rapporto bancario in argomento. Affermava quindi a sostegno dell'opposizione e delle conseguenti pretese spiegate la nullità del rapporto intercorso con la convenuta per indeterminatezza dell'oggetto.
Pertanto concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo in avversione. Si costituiva con comparsa del 03/10/2023 la
[...] la quale instava al fine di veder Controparte_3 respinta l'opposizione stante la sua infondatezza.
Nel corso del giudizio subentrava alla convenuta opposta costituendosi con comparsa del
03/02/2025 la Controparte_1 per azioni quale soggetto incorporante la
[...] aderendo alle Controparte_3 tesi espresse dalla convenuta opposta. Celebrata
l'istruzione esclusivamente con produzioni documentali, all'udienza del 01/12/2025, la causa
è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'opposizione è fondata. Piace preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente
3 una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che
4 individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto.
Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto. Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di
5 controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato. Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito, l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Giova ancora premettere, al riguardo, che il procedimento di cognizione originato dall'opposizione a decreto ingiuntivo è finalizzato, essenzialmente, all'accertamento del diritto di credito fatto valere con il ricorso monitorio: è evidente, pertanto, che in esso l'onus
6 probandi grava sul convenuto opposto, il quale, a dispetto della sua posizione processuale, è attore in senso sostanziale. Nel merito a commento delle istanze giudizialmente dedotte in primo luogo per quanto concerne la determinazione senza forma scritta di interessi ultralegali, occorre rilevare che la valenza probatoria ricollegabile all'approvazione tacita degli estratti conto periodicamente trasmessi dalla banca deve ritenersi rigorosamente circoscritta alle risultanze numeriche degli addebiti di conto, senza quindi che tale preclusione possa incidere sulla facoltà per l'opponente di contestare, anche oltre i termini contrattuali, l'esistenza, la validità e l'efficacia, totale o parziale, dei rapporti giuridici che costituiscono il fondamento delle singole rimesse riportate nell'estratto conto. In sostanza, l'approvazione, anche tacita, dell'estratto conto esonera la dalla necessità di CP_3 documentare l'effettiva esistenza e correttezza delle singole partite, residuando al correntista esclusivamente la possibilità di contestare la sussistenza del titolo in base al quale la singola partita è stata iscritta. In tema di contratti bancari di conto corrente vige, infatti, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto, non sollevi specifiche contestazioni (art. 1832 c.c., richiamato dall'art. 7 1857 c.c.). L'accettazione del conto in linea generale non esclude, invero, che possa essere oggetto di contestazione la validità e l'efficacia, totale o parziale, dei rapporti giuridici che costituiscono il fondamento delle singole rimesse riportate nell'estratto conto. E' necessaria tuttavia una specifica contestazione da parte del cliente. Piace a questo punto ricordare come sia indiscusso che l'azione di accertamento del dare-avere promossa dal correntista debba qualificarsi come tipico giudizio di accertamento delle nullità delle clausole del contratto di apertura di credito stipulato fra le parti, attinenti la determinazione degli interessi ultralegali, il criterio di calcolo dell'interesse anatocistico, l'applicazione della provvigione di massimo scoperto e delle altre somme richieste in restituzione. In ordine all'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, la Suprema Corte ha esplicitamente affermato che i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore con azione di accertamento negativo con la conseguenza che anche in tale situazione la prova deve gravare sempre sul titolare del diritto di cui si chiede l'accertamento. Quanto all'art. 2697 c.c.,
l'affermazione secondo cui la dizione dallo stesso
8 utilizzata "chi vuol far valere un diritto in giudizio" implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere” di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" contrasta, innanzi tutto, con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo (il correntista) non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma al contrario ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto (banca) che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte contro interessata rispetto all'azione di accertamento negativo. Conclusivamente, in materia di ripartizione dell'onere della prova nell'ambito delle azioni di accertamento negativo del credito bancario, i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal correntista-debitore con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che anche in tale situazione sono a carico della banca-creditrice, convenuta in accertamento, le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa. Va aggiunto, che il limite temporale dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili non opera per il contratto relativo all'apertura di c/c
9 bancario in quanto quest'ultimo non costituisce documentazione contabile, bensì, ai sensi dell'art. 117 commi 1 e 3 T.U.B., prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell'esistenza del rapporto di c/c bancario e, deve indicare, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizioni praticati.
Si vuol dire che, da parte opponente, sono stati forniti i supporti documentali quali gli estratti conto e gli scalari, inviati dalla banca durante tutto il rapporto e non contestati, il che implica l'esistenza del contratto che la banca, pur essendo onerata, non ha ritenuto di produrre. Peraltro la banca, in quanto soggetto professionale, ha l'obbligo di adempiere le proprie obbligazioni con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2,
c.c., di talché non pare contrario a ragionevolezza e buona fede richiedere alla banca stessa la conservazione di tutti gli estratti conto (che essa stessa forma). Né a diversa conclusione può giungersi in ragione del disposto dell'art. 2220 c.c., che prevede l'obbligo a carico dell'imprenditore di conservazione delle scritture contabili per dieci anni dall'ultima registrazione, in quanto, nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data
10 dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore. Pertanto, in conclusione, non avendo la banca provato che il saldo negativo portato dall'estratto conto prodotto fosse quello effettivo, il saldo iniziale va convenzionalmente azzerato, conformemente ai principi condivisibili espressi dalla Suprema Corte, cui si rimanda, e che, per le ragioni sopra esposte, debbono trovare applicazione anche qualora sia il correntista ad agire in giudizio. Anche la S.C. ha, dunque, regolato l'ipotesi in cui la banca non provi la bontà del suo saldo iniziale intermedio, con la produzione di tutti gli estratti conto. Infatti, se la banca non produce tutti gli estratti conto dall'origine alla chiusura del rapporto, dovrà azzerarsi la prima posta nota e proseguire con il calcolo, partendo dal c.d. “Saldo 0”. Nella specie la banca non ha provato per le ragioni dinanzi esposte che alla data, cui si riferisce il primo estratto-conto riportato in giudizio, il credito riportato in detto estratto conto e conclusivo dell'andamento dei conti per gli anni pregressi fosse quello effettivo in ragione della più volte citata nullità delle clausole sugli interessi. Del tutto correttamente pertanto
11 occorre provvedere all'azzeramento di tali risultanze in quanto non provate. Stabilito che il saldo passivo riportato nel primo estratto conto disponibile non è possibile riconoscere alcuna valenza probatoria, va conclusivamente affermato che esso sganciato dalle poste precedenti attive e passive rappresenta nient'altro che un dato numerico formatosi sulla base di clausole nulle e arbitrariamente applicate perché non concordate privo quindi di ogni significato. Ad avviso di questo giudicante tale orientamento va seguito quale che sia l'azione esercitata dal correntista sia essa ciò di accertamento negativo del credito preteso dalla banca ovvero di accertamento positivo del proprio credito, giacché anche in questo secondo caso occorre ai fini della ricostruzione del rapporto partire da un dato certo, che non può per le ragioni innanzi indicate essere individuato nel saldaconto.
Passando alle questioni inerenti al saldo “zero”, come punto di partenza per il ricalcolo (dalla data di apertura del conto corrente), e l'ambito di applicabilità dell'art. 2220 c.c., va osservato che, come, con orientamento oramai costante, in vicende analoghe costituisca canone di comune applicazione ex art. 2697 c.c. quello secondo cui la parte, che asserisce di essere creditrice dell'altra è tenuta a provare il proprio assunto. Ciò posto,
12 mentre è irrilevante il fatto che la banca non abbia ritenuto di conservare le proprie scritture contabili, in quanto la disposizione di cui all'art. 2220 c.c. se impone un obbligo di conservazione per dieci anni dall'ultima registrazione non per questo implica che, decorso tale periodo, la banca (e l'imprenditore in genere) sia esonerata dal “provare il proprio credito", va osservato che, per pacifica e condivisa giurisprudenza, il saldo conto è privo di efficacia probatoria al di fuori del procedimento monitorio.
Infatti il saldaconto è affatto diverso dell'estratto periodico di conto corrente, assoggettato alla disciplina dell'art. 1832 c.c., in quanto quest'ultimo documento riproduce integralmente i dati annotati nella scheda di conto e relativi a tutte le operazioni affluite sullo stesso nel periodo al quale l'estratto si riferisce (addebiti, accrediti, rimesse di terzi, interessi, attivi e passivi, ecc.) con il saldo alla data di chiusura, ed è trasmesso ai correntista per consentirgli di controllare l'esattezza delle annotazioni e renderne definitive le risultanze;
laddove nell'estratto di saldaconto viene riportato soltanto il saldo debitore senza l'indicazione delle partite attive e passive che l'hanno determinato. Ne consegue, da un lato, che non vi è alcuna possibilità di agganciare ancorché in via analogica e parzialmente la disciplina dell'estratto conto al
13 saldaconto e, dall'altro, che nel giudizio di cognizione piena l'accertamento del fatto costitutivo torna ad essere disciplinato dalle comuni regole sull'ammissibilità ed efficacia dei singoli mezzi di prova. Conclusivamente, il saldaconto rappresenta se sganciato, come nella specie, dalle poste attive e passive un mero dato numerico non riscontrato in alcun modo, è fine a sé stesso, privo, quindi di ogni significato. Tale conclusione, che conduce ad assumere come dato di partenza del rapporto bancario in argomento il numero zero, ancor più si impone nella specie ove si consideri che il dato riportato nel saldaconto costituisce il risultato dell'applicazione (pacifica) di clausole nulle
(interessi "uso piazza” e capitalizzazione trimestrale) ovvero di addebiti non dovuti ( . Pt_2
Per completezza va soggiunto che la banca non ha provato per le ragioni dinanzi esposte che alla data, cui si riferisce il primo estratto conto riportato in giudizio, il credito riportato in detto estratto conto e conclusivo dell'andamento dei conti per gli anni pregressi fosse quello effettivo in ragione della più volte citata nullità delle clausole sugli interessi. Del tutto correttamente, pertanto, occorre azzerare le dette risultanze quanto non provate e disposto che il calcolo dei rapporti di dare. In assenza della quasi totalità della documentazione relativa a tutto
14 il periodo in cui si è protratto il rapporto negoziale in parola, questo decidente ritiene che sia corretto assumere come dato iniziale non il saldo risultante dal primo estratto conto, ma quello pari a zero.
Pertanto occorre ribadire che è onere di entrambe le parti fornire la prova delle proprie asserzioni, quando ciascuna asserisce di essere creditrice dell'altra e, in mancanza, appare corretto assumere come dato di partenza il saldo pari a zero. Infatti il saldo sganciato dalle parti precedenti è fine a sè stesso, presenta cioè un mero numero, che, non riscontrato in alcun modo, diventa privo di significato. Questo indirizzo appare del tutto coerente con i comuni canoni in tema di distribuzione dell'onere probatorio. Invero, al di là della convenienza contingente per l'una o per l'altra parte, la necessità di partire dal "saldo zero" ha una solida base contabile e conseguentemente una razionale giustificazione giuridica. Infatti, accertata l'esistenza (per il periodo coperto dagli estratti conto) di addebiti non dovuti (a vario titolo: capitalizzazione di interessi, tassi ultralegali, commissione di massimo scoperto, ecc.), è più che logico ritenere che lo stesso sia avvenuto anche per il periodo pregresso. Questa deduzione è di per sé sufficiente a ritenere inattendibile il saldo di chiusura del primo estratto conto disponibile,
15 perché non è possibile (in assenza di documentazione) emendare le poste contabili illegittime. Da ciò deriva la necessità di annullare tutte le voci non verificabili e, quindi, partire da zero. Infatti nell'ipotesi che la banca non produca il primo estratto conto del rapporto, ma ne produce uno successivo, il saldo contabile da cui partire per l'analisi contabile deve essere pari a “0”, essendo venuta la banca meno all'onere di esibizione e di prova del saldo iniziale differente dallo “0”. Da tali emergenze processuali discende che
[...]
non è debitore di somma alcuna nei Pt_1 confronti della Controparte_3
e per essa della Controparte_1 quale soggetto incorporante la
[...] convenuta in dipendenza del contratto oggetto di lite con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo avversato supportato da un credito inesistente. Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere sopportate dalla convenuta opposta e per essa dal soggetto incorporante. Infine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'allora ricorrente per ingiunzione, oggi convenuta opposta.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
revoca il decreto ingiuntivo n. 361/2023; lascia a carico della parte opposta le spese del procedimento monitorio;
condanna parte opposta e per essa l'istituto bancario incorporante al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre
I.V.A. C.P.A. e spese generali.
AGRIGENTO 02/12/2025
IL GIUDICE
GE Lo ES IN
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