Sentenza 28 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 28/04/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00763/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2021, proposto da AR TA, rappresentato e difeso dagli avvocati AR TA, Giuseppe TA e Gaia Caroti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grosseto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Cruciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Etruria Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell’autorizzazione commerciale n. 788 del 24 novembre 2020 rilasciata dal Comune di Grosseto alla Etruria Società Cooperativa con disposizione del Responsabile del Servizio Attività Produttive del Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al Cittadino ed alle Imprese del suddetto Comune, trasmessa e comunicata al ricorrente, a seguito di formale richiesta di accesso agli atti, il 27 novembre seguente e dei presupposti pareri favorevoli ivi indicati e richiamati espressi al riguardo dai rispettivi Settori ed Uffici comunali competenti (sconosciuti al ricorrente);
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui la nota 7 ottobre 2020 prot. 124099 del Settore Gestione Territorio del Comune di Grosseto, secondo la quale per la suddetta autorizzazione non sarebbe necessario il rispetto degli standard urbanistici relativi ai parcheggi di relazione, nonché il Regolamento Urbanistico e relative NTA del Comune di Grosseto ed in ogni caso di qualsivoglia altro ed ulteriore atto, regolamento e provvedimento, anche ignoti, della normativa urbanistica, edilizia e commerciale del Comune di Grosseto che, costituendo atto presupposto dell’autorizzazione, possa consentire l’esercizio della media struttura di vendita assolutamente priva di parcheggi (stanziali, di relazione e comunque di qualsivoglia natura) e di aree per la sosta, il carico, lo scarico e la movimentazione delle merci, determinando quindi l’illegittimità derivata dell’autorizzazione;
- di ogni eventuale atto e provvedimento autorizzativo della destinazione commerciale del locale precedentemente emesso, se ed in quanto da essi derivante la destinazione commerciale del locale e l’idoneità dello stesso a consentire l’esercizio di una media struttura di vendita, in quanto anch’essi illegittimi per mancato rispetto degli standard urbanistici relativi ai parcheggi stanziali e di relazione e delle aree di carico e scarico merci al fine obbligatori alla data della loro adozione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grosseto;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor AR TA, attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, impugnava l’autorizzazione commerciale n. 788 del 24 novembre 2020 con la quale il Comune di Grosseto consentiva ad Etruria Società Cooperativa l’esercizio, sul locale situato al piano terra di un fabbricato condominiale di Via Volturno nn. 10, 11, 13 e 14, di una media struttura di vendita al dettaglio (supermercato Carrefour).
In particolare, il ricorrente adduceva l’illegittimità dell’atto gravato in quanto negli ultimi decenni il locale era sempre stato adibito a differenti destinazioni (centro medico riabilitativo, filiali bancarie), e attraverso l’apertura del supermercato si sarebbero violate plurime disposizioni dirette ad imporre alle strutture commerciali di dotarsi di parcheggi stanziali, parcheggi di relazione e aree di carico e scarico.
2. Il Comune di Grosseto si costituiva in giudizio resistendo al ricorso, del quale deduceva l’infondatezza nel merito e, in sede preliminare, l’inammissibilità per difetto di interesse in capo al ricorrente, che aveva completamente omesso di circostanziare la lesione ad esso arrecato dal provvedimento e, corrispondentemente, l’ utilitas conseguibile dall’accoglimento del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 19 marzo 2025 la causa era trattenuta in decisione.
4. Il Collegio prende in primis in esame l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale, che risulta fondata.
È ormai ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui, al fine di contestare dinanzi al giudice amministrativo un provvedimento che consente una trasformazione urbanistica o edilizia (anche in termini di mera destinazione d’uso), è necessario che il ricorrente dia prova della propria legittimazione e del proprio interesse ad agire.
La legitimatio ad causam viene provata attraverso la vicinitas , ovvero lo stabile collegamento tra un determinato soggetto e il territorio o l'area sul quale sono destinati a prodursi gli effetti dell'atto contestato (Consiglio di Stato, IV, 5 settembre 2024 n. 7433). Nel contempo, l’interesse a ricorrere va invece declinato in termini di lesione della sfera giuridica del ricorrente da parte del provvedimento impugnato, e impone di evidenziare in quali specifici termini l’atto dell’Amministrazione abbia pregiudicato il ricorrente medesimo (Consiglio di Stato, IV, 5 settembre 2024 n. 7433).
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha evidenziato il primo né il secondo elemento, non avendo dato prova del proprio stabile collegamento con l’area commerciale interessata dal nuovo supermercato, né avendo dedotto sotto quale profilo il contenuto dell’atto impugnato, in relazione a tale legame territoriale, comporti un effetto pregiudizievole per la propria sfera giuridica.
In difetto di tali allegazioni e supporti istruttori, l’atto introduttivo del giudizio è inammissibile per difetto di legittimazione ad agire e interesse a ricorrere in capo al signor AR TA (TAR Veneto, I, 13 settembre 2024 n. 2160; TAR Umbria, I, 6 agosto 2024 n. 589; TAR Lazio, Roma, II, 10 giugno 2054 n. 11709).
5. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera b c.p.a.
6. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico del ricorrente, che dovrà rifonderle all’Amministrazione intimata. Nulla per le spese è invece dovuto nei confronti di Etruria Società Cooperativa, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il signor AR TA alla refusione, in favore del Comune di Grosseto, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di €. 3.000,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Nulla spese nei confronti di Etruria Società Cooperativa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Katiuscia Papi | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO