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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/10/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1043/2025 RG avente ad oggetto: “carta docente – contratto a tempo determinato”
TRA
- rappresentata e difesa dagli Avvocati AZZARINI Parte_1
EL e DE TT IA ed elettivamente domiciliata in
(Indirizzo Telematico),
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dai Funzionari delegati ex art. 417 bis c.p.c. , e Controparte_2 CP_3
OC AR CH ed elettivamente domiciliato in VIA FORTE
MARGHERA 191 30173 VENEZIA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio proviene dallo stralcio della causa n. 444/25 nella quale, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, con sentenza n. 428/25 questa Giudice ha statuito « 1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici indicati in parte motiva (punti 6 e 9), usufruendo dell'importo di € 500 annui tramite “Carta elettronica” e condanna
1 il all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne Controparte_4 il godimento nei termini di cui alla parte motiva, con interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) Condanna il resistente alla CP_1 rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.200 + 30% per ogni ricorrente oltre al primo, per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto;
3) Con separata ordinanza si dispone lo stralcio e la formazione di separato fascicolo per l'a.s. 2021/22 relativamente alla ricorrente , ed in attesa della Pt_1 decisione della CGUE nella causa C-268/24 sul rinvio pregiudiziale del
Tribunale di Lecce sulla compatibilità con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in allegato alla Direttiva 1999/70/CE della mancata attribuzione della c.d. carta docente ex art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ai docenti non di ruolo incaricati di effettuare supplenze di breve durata.
In data 3/7/25 è intervenuta l'attesa pronuncia della CGUE e all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa.
*** ***
1. Si intende qui richiamata la motivazione della propria sentrenza n.
428/25 che ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla c.d. carta docente ex art.
1, comma 121, della legge n. 107 del 2015per gli anni in cui avevano prestato servizio con supplenze annuali o sino al termine delle attività.
2. Si è osservato che sul punto è da ultimo intervenuta Cass. L. 29961 del 27/10/2023 secondo la quale deve concludersi che “ a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, [la
Carta Docente] effettivamente spetti ed in misura piena” e così statuendo che
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 (...)”, rimanendo da approfondire la
2 questione relativa al diritto della Carta Docente per le altre tipologie di supplenze (brevi e saltuarie).
3. Quanto a queste ultime infatti Cass. 29961/2023 (pp. 28-29, punto
10) ha espressamente affermato che “ (...) Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto eurounitario. Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti”
(id. est, la finalizzazione alla didattica annuale) “ e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa. Non potendosi poi trascurare, proprio in una tale logica di valutazione non parcellizzata, che l'art. 6 dell'Accordo Quadro prevede che è «nella misura del possibile» che i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni. La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica
3 dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più. (...)”.
4. Il S.C. peraltro nella ricerca dei parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni con i docenti a tempo indeterminato, ha escluso che possa costituire un riferimento idoneo quello al lavoratore a tempo indeterminato part time (punto 7.2) e il dato normativo dei 180 giorni (punto 7.5).
5. Ciò posto la sentenza della CGUE C- 268/24 del 3/7/25 ha concluso nel senso che « La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva».
6. Secondo la CGUE la carta docente costituisce un beneficio a favore dei docenti che rientra nella nozione di “condizione d'impiego” e che sarebbe discriminatorio non riconoscere a detto personale precario con supplenze brevi e saltuarie solo per la sua condizione di precarietà, a parità di mansioni svolte, anche in considerazione delle esigenze formative che sussistono per i docenti precari non meno che per i docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche. In particolare la CGUE osserva al punto 70 che «Nel caso di specie,(...) i compiti affidati ai docenti non di
4 ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento», con la conseguenza che, punto 71, « i docenti non di ruolo incaricatici di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, (...) appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata». In tale contesto peraltro punto 72 « la carta elettronica di cui si tratta può essere utilizzata per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo». Ed infine punto 73 «la differenza di trattamento in parola (...) sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, (...), i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole».
7. Alla luce di tale decisione ritiene pertanto la Giudicante di dover ribadire quanto già a suo tempo sostenuto e cioè che si debba verificare anno per anno se il servizio svolto sia tale da dare luogo a quella esigenza formativa per il cui soddisfacimento la Carta docente è stata istituita e quindi se le supplenze per la loro durata : a) rendevano opportuna/necessaria una formazione del docente e b) gli richiedevano lo svolgimento di attività di vera e propria docenza, ciò che deve escludersi solo per incarichi di durata
5 estremamente ridotta nei quali verosimilmente vi è da ritenere che il docente non sia in grado di svolgere attività propriamente didattica.
8. Alla luce di tali argomentazioni deve dunque accertarsi il diritto del ricorrente al bonus formazione oggetto di causa anche per l'anno scolastico
2021/22 nel quale ha svolto una supplenza dal 17/1/22 al 30/6/22 la quale in considerazione della durata anche se inferiore a 180 gg ha svolto pienamente attività didattica con necessità della relativa partecipazione.
9. In ordine alla richiesta del di liquidare comunque la carta CP_1 docente secondo il principio del pro rata temporis va rilevato che la CGUE C -
268/24 al punto 75 ha evidenziato «che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato» che , punto 76, «In tali circostanze, la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non risulta conforme ai requisiti di cui al punto 69 della presente sentenza, circostanza che spetta tuttavia, indefinitiva, al giudice del rinvio valutare» ove al punto 69 rileva che «D'altra parte, e in ogni caso, oltre al fatto che una siffatta differenza di trattamento deve rispondere a una reale necessità, essa deve essere tale da consentire di conseguire l'obiettivo perseguito ed essere necessaria a tal fine. Inoltre, siffatto obiettivo deve essere perseguito in modo coerente e sistematico [sentenza del
20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C‑715/20, EU:C:2024:139, punto 65e giurisprudenza citata]». Conseguentemente la circostanza che la carta docente sia prevista in un importo fisso qualunque sia la durata della docenza conforta la conclusione che la disparità di trattamento tra docenti che prestano servizio in supplenze brevi e saltuarie gli altrui docenti non persegua coerentemente alcun obiettivo.
10. Tanto premesso, in merito alle conseguenze, come confermato dalla
S.C. con sentenza 29961/2023 ai predetti docenti incaricati di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999 “ ai quali il beneficio di cui all'art.
6 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”
11. Per conto ha precisato la S.C. ai docenti sopra indicati “ ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”.
12. Al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuta la carta docente in forma specifica in quanto attualmente interno al sistema delle docenze scolastiche atteso che risulta inserito nelle GPS 2024-2026 (vd. contratto
2024/2025 in causa 444/25 da cui risulta che il ricorrente è stato individuato dalle GPS 2024-2026).
13. Conclusivamente, con le precisazioni di cui sopra, accertato il diritto del ricorrente a godere del beneficio della Carta elettronica anche per l'a.s.
2021/22, il resistente deve essere condannato a porre in essere tutti CP_1 gli adempimenti a tal fine necessari, con interessi o rivalutazione come sopra indicato dalla S.C.
14. Le spese di lite debbono essere compensate sia perché già liquidate con la sentenza n. 428/25 sopra indicata sia in considerazione della non
7 univocità della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l.
162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il
10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, anche per l'a.s.
2021/22, usufruendo dell'importo di € 500 annui tramite “Carta elettronica” e condanna il all'adozione d'ogni atto necessario per Controparte_4 consentirne il godimento nei termini di cui alla parte motiva, con interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) Compensa tra le parti le spese di lite
Venezia, all'udienza del 08/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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