Articolo 1 della Legge 12 ottobre 1966, n. 861
Versione
9 novembre 1966
Art. 1. Articolo unico.

Fermo restando il disposto dell' articolo 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 , in virtu' del quale possono accedere all'insegnamento nelle scuole elementari per sordomuti soltanto coloro che sono in possesso dell'abilitazione magistrale, i diplomati delle scuole di metodo ai sensi della lettera b), primo comma, dello articolo 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 , che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio nell'ultimo decennio e siano in servizio nell'anno scolastico 1965-66, si intendono abilitati anche all'insegnamento nelle scuole elementari per sordomuti.

Entrata in vigore il 9 novembre 1966