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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1447/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2097/2023, promossa da:
(c.f. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SCUTO EMANUELA
RICORRENTE contro
(c.f. , con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'Avv. VALLONE FRANCESCO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
premetteva di aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con e deduceva che dalla loro unione era nata la figlia Controparte_1
ormai maggiorenne. Per_1
pagina 1 di 5 Ricorreva all'intestato Tribunale al fine di ottenere la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno di contributo al mantenimento della figlia posto a suo carico con decreto del Tribunale per i Minorenni di
Palermo nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 928/2008 (già modificato con decreto del Tribunale di Trapani n. 2626/2016), sulla scorta del peggioramento delle proprie condizioni economiche e dell'idoneità della figlia a svolgere attività lavorativa.
In particolare, deduceva di essere stato posto in congedo assoluto per comprovati problemi di salute e di percepire una pensione mensile di €
1.200,00 (inferiore rispetto a quanto percepito in precedenza: “stipendio mensile di circa € 2.000,00 oltre straordinari e somme derivanti da missioni all'estero”).
Esponeva, inoltre, di aver costituito un nuovo nucleo familiare, allietato dalla nascita di una figlioletta ancora minorenne, nel cui interesse aveva acceso un mutuo per ristrutturare l'immobile adibito a casa familiare.
Si costituiva la resistente chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda ex adverso spiegata ed evidenziando la carenza del presupposto della novità con riferimento alle spese dedotte dal ricorrente per il mantenimento del nuovo nucleo familiare e per la ristrutturazione della casa.
Affermava di essere da tempo affetta da “artrosi cronica degenerativa – ernia iatale e reflusso - orticaria cronica”, da cui era conseguita la riduzione della propria capacità lavorativa e la compressione delle ore lavorate con la mansione di addetta alle pulizie.
Precisava che la figlia nonostante i suoi problemi di salute Per_1
(“allergia alle proteine del latte vaccino e riduzione del visus bilaterale con strabismo o.d.”), si era prodigata nella ricerca di un'occupazione ma aveva iniziato solo un tirocinio formativo presso una pizzeria della città.
pagina 2 di 5 Chiedeva, pertanto, la conferma delle statuizioni già vigenti e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento di quanto dovuto all'esito dell'adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento fissato con il decreto n. 2626/2016 del 27.10.2016, di cui indicava l'ammontare in €
1.672,09.
In corso di causa, avviato un positivo confronto riguardo alla domanda riconvenzionale di adeguamento ISTAT, la resistente vi rinunciava formalmente nel presente procedimento (cfr. note di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024).
*****
Tanto premesso, giova preliminarmente rammentare che il neo- introdotto art. 473-bis.29 c.p.c. consente alle parti di chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici alla condizione esplicita che siano sopravvenuti “giustificati motivi”, da intendersi come nuove circostanze, così avallando la tendenza giurisprudenziale dominante (tra cui, a mero titolo esemplificativo, Cass. sent. n. 28436/2017).
Orbene, l'onere di dimostrare la sopravvenienza dei giustificati motivi che consentono di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione/divorzio dei coniugi è a carico dell'interessato, che deve provare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di determinazione dell'assetto sia personale che economico.
*****
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato il peggioramento della propria situazione reddituale, ritenendolo tuttavia sufficiente alla elisione dell'adempimento dell'obbligo di versare mensilmente alla figlia € Per_1
425,00, a titolo di contributo al suo mantenimento.
pagina 3 di 5 Tuttavia, avendo riguardo alla posizione ed alla età – ancora giovane
- di costei, se il padre ha sostenuto che le sue patologie non ne inficiassero la capacità lavorativa, piuttosto imputando il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica ad ingiustificabile indolenza, la madre ha rappresentato sia la volontà della giovane di completare gli studi superiori
(abbandonati prima di ottenere il diploma), sia il tentativo di inserirsi nel mondo del lavoro tramite lo svolgimento di apposito tirocinio.
Detta ultima circostanza, documentata e non contestata, tuttavia, non
è idonea a fare ritenere il conseguimento di una piena autosufficienza economica, atteso che alcuni brevi impieghi, per un soggetto di giovane età, rendono piuttosto conto di una volontà e di diligenti tentativi di inserirsi nel mondo del lavoro (diversamente dovendosi opinare ove costei fosse stata negligentemente disoccupata ed ultratrentenne).
Il contributo va, dunque, mantenuto, sebbene ridotto per la parziale capacità e la diminuzione degli introiti da parte del padre sino ad € 250,00.
*****
Infine, le spese processuali possono essere compensate avuto riguardo all'accoglimento parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− modifica le condizioni statuite nel decreto emesso dal
Tribunale per i Minorenni di Palermo nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 928/2008 (già modificato con decreto del Tribunale di Trapani n. 2626/2016), riducendo l'importo del contributo al mantenimento della figlia Per_1
posto a carico dell' ad € 250,00; Pt_1
− compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025
pagina 4 di 5 Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2097/2023, promossa da:
(c.f. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SCUTO EMANUELA
RICORRENTE contro
(c.f. , con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'Avv. VALLONE FRANCESCO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
premetteva di aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con e deduceva che dalla loro unione era nata la figlia Controparte_1
ormai maggiorenne. Per_1
pagina 1 di 5 Ricorreva all'intestato Tribunale al fine di ottenere la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno di contributo al mantenimento della figlia posto a suo carico con decreto del Tribunale per i Minorenni di
Palermo nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 928/2008 (già modificato con decreto del Tribunale di Trapani n. 2626/2016), sulla scorta del peggioramento delle proprie condizioni economiche e dell'idoneità della figlia a svolgere attività lavorativa.
In particolare, deduceva di essere stato posto in congedo assoluto per comprovati problemi di salute e di percepire una pensione mensile di €
1.200,00 (inferiore rispetto a quanto percepito in precedenza: “stipendio mensile di circa € 2.000,00 oltre straordinari e somme derivanti da missioni all'estero”).
Esponeva, inoltre, di aver costituito un nuovo nucleo familiare, allietato dalla nascita di una figlioletta ancora minorenne, nel cui interesse aveva acceso un mutuo per ristrutturare l'immobile adibito a casa familiare.
Si costituiva la resistente chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda ex adverso spiegata ed evidenziando la carenza del presupposto della novità con riferimento alle spese dedotte dal ricorrente per il mantenimento del nuovo nucleo familiare e per la ristrutturazione della casa.
Affermava di essere da tempo affetta da “artrosi cronica degenerativa – ernia iatale e reflusso - orticaria cronica”, da cui era conseguita la riduzione della propria capacità lavorativa e la compressione delle ore lavorate con la mansione di addetta alle pulizie.
Precisava che la figlia nonostante i suoi problemi di salute Per_1
(“allergia alle proteine del latte vaccino e riduzione del visus bilaterale con strabismo o.d.”), si era prodigata nella ricerca di un'occupazione ma aveva iniziato solo un tirocinio formativo presso una pizzeria della città.
pagina 2 di 5 Chiedeva, pertanto, la conferma delle statuizioni già vigenti e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento di quanto dovuto all'esito dell'adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento fissato con il decreto n. 2626/2016 del 27.10.2016, di cui indicava l'ammontare in €
1.672,09.
In corso di causa, avviato un positivo confronto riguardo alla domanda riconvenzionale di adeguamento ISTAT, la resistente vi rinunciava formalmente nel presente procedimento (cfr. note di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024).
*****
Tanto premesso, giova preliminarmente rammentare che il neo- introdotto art. 473-bis.29 c.p.c. consente alle parti di chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici alla condizione esplicita che siano sopravvenuti “giustificati motivi”, da intendersi come nuove circostanze, così avallando la tendenza giurisprudenziale dominante (tra cui, a mero titolo esemplificativo, Cass. sent. n. 28436/2017).
Orbene, l'onere di dimostrare la sopravvenienza dei giustificati motivi che consentono di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione/divorzio dei coniugi è a carico dell'interessato, che deve provare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di determinazione dell'assetto sia personale che economico.
*****
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato il peggioramento della propria situazione reddituale, ritenendolo tuttavia sufficiente alla elisione dell'adempimento dell'obbligo di versare mensilmente alla figlia € Per_1
425,00, a titolo di contributo al suo mantenimento.
pagina 3 di 5 Tuttavia, avendo riguardo alla posizione ed alla età – ancora giovane
- di costei, se il padre ha sostenuto che le sue patologie non ne inficiassero la capacità lavorativa, piuttosto imputando il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica ad ingiustificabile indolenza, la madre ha rappresentato sia la volontà della giovane di completare gli studi superiori
(abbandonati prima di ottenere il diploma), sia il tentativo di inserirsi nel mondo del lavoro tramite lo svolgimento di apposito tirocinio.
Detta ultima circostanza, documentata e non contestata, tuttavia, non
è idonea a fare ritenere il conseguimento di una piena autosufficienza economica, atteso che alcuni brevi impieghi, per un soggetto di giovane età, rendono piuttosto conto di una volontà e di diligenti tentativi di inserirsi nel mondo del lavoro (diversamente dovendosi opinare ove costei fosse stata negligentemente disoccupata ed ultratrentenne).
Il contributo va, dunque, mantenuto, sebbene ridotto per la parziale capacità e la diminuzione degli introiti da parte del padre sino ad € 250,00.
*****
Infine, le spese processuali possono essere compensate avuto riguardo all'accoglimento parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− modifica le condizioni statuite nel decreto emesso dal
Tribunale per i Minorenni di Palermo nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 928/2008 (già modificato con decreto del Tribunale di Trapani n. 2626/2016), riducendo l'importo del contributo al mantenimento della figlia Per_1
posto a carico dell' ad € 250,00; Pt_1
− compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025
pagina 4 di 5 Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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