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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 31/10/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 31/10/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.822/2025, promosso da , Parte_1 Pt_2
, , e ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 rappr.ta e difesa dall'Avv. LAURA PERNA, e presso la stessa elettivamente dom.ta, per delega nell'atto introduttivo
Ricorrente
Contro
in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato difeso dall'Avv. DANIELA CP_1
BELLASSAI, come da procura in atti, ed elett.te domiciliato presso la sede di Frosinone dell'ente, in
Piazza Gramsci n.4
Resistente
FATTO E DIRITTO
All'udienza del 30/10/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da relativo verbale, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, a seguito dell'accoglimento in sede amministrativa della richiesta attorea di riconoscimento del diritto all'accredito dei contributi previdenziali inerenti il rapporto di lavoro intercorso tra Parte_1 Parte_2
, , e la società per Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_2 gli anni 2001-2002 (rispettivamente: 01/12/2002 - 31/12/2002; 01/01/2001 – 02/10/2002;
01/01/2001 - 30/05/2002; 01/01/2001- 31/12/2002; 0/01/2001- 30/09/2002), come emerge dalla documentazione prodotta in atti.
Avendo dunque l' , in sede amministrativa, accolto la domanda attorea oggetto anche del CP_3
1 presente giudizio deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di causa, esse possono compensarsi nei limiti di 1/2, alla luce del comportamento dell' che ha concesso la richiesta prestazione, nelle more del giudizio;
il CP_3 residuo va peraltro posto a carico dell'Ente, in base al principio della cd. soccombenza virtuale e viene liquidato come precisato in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore indeterminabile (complessità bassa), relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa - nei limiti di 1/2 - le spese di lite, ponendo il residuo, liquidato in €.1645,50, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, a carico dell con distrazione in CP_1 favore del procuratore antistatario degli attori.
Frosinone, 31/10/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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