Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
1
n. 866/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 866/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 15 aprile 2025
e promossa da:
– CF – nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via Michele Pane n. 35, Lamezia Terme, presso lo studio dell'Avv. PIZZONIA
MARILINA – CF - dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– CF – nato a [...], il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Via del Progresso n.15, Lamezia Terme, presso lo studio dell'avv. AIELLO ROBERTO – CF
- dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
-parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del 15 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 31/07/2024, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Maida, in data 10.04.2005 (atto trascritto al n. Controparte_1
2 Parte II, serie A, anno 2005, comune di Maida);
- che, dall'unione erano nati i figli, figli , , e;
Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
- che, la famiglia fissava la residenza anagrafica a Maida in Contrada Serre, nell'immobile di proprietà dei sigg.ri e , genitori del sig. ; Parte_2 Persona_1 Controparte_1
- che, la ricorrente svolge la mansione di operaia – addetta alle pulizie con entrate mensili pari ad €.600,00, mentre la parte resistente svolge la mansione di venditore ambulante.
- che, la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile.
Chiedeva, dunque, al Tribunale adito:
1. Dichiarare la separazione dei coniugi e , con Parte_1 Controparte_1 matrimonio contratto in data 10.04.2005, nel Comune di Maida, con Atto n.2 Trascritto nei registri del
Comune di Maida Serie A Parte II Anno 2005.
2. Dichiarare la separazione addebitabile a . Controparte_1
3. Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare a Maida in Contrada Serre, con collocamento prevalente con la sig.ra . Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative Parte_1 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. Assegnare la casa familiare sita a Maida in Contrada Serre a , con ogni arredo Parte_1
e pertinenza.
5. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: Controparte_1 avrà comunque la facoltà di visitare e tenere con sé i propri figli minori, nei giorni e periodi
[...] concordati congiuntamente anche in virtù degli impegni lavorativi dei coniugi stessi:
a) il Sabato o la domenica, in forma alternata, di ogni settimana;
b) un giorno feriale alla settimana da concordare con il coniuge;
c) quindici giorni durante l'estate;
d) sette giorni continuativi durante le festività Natalizie nei giorni dal 23 al 30 Dicembre o dal 31 Dicembre al 7 Gennaio ad anni alterni;
e) sette giorni, ad anni alterni, in coincidenza delle vacanze pasquali;
f) i coniugi, tuttavia, convengono espressamente che il sig. potrà incontrare i propri Controparte_1 figli anche in altri giorni ove il padre e/o i figli ne facciano esplicita richiesta compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e con gli impegni assunti da entrambi i genitori.
6. Disporre che provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante Controparte_1 versamento alla sig.ra dell'importo di Euro 600,00 mensili (per 12 mensilità), 200,00 euro a figlio Pt_1 minore da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo.
7. Disporre che provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte Controparte_1 dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
8. Porre a carico di un assegno di mantenimento in favore di Controparte_1 Parte_1
, dell'importo di € 250,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25
[...] 3
di ogni mese con decorrenza dalla domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale.
9. Disporre che il sig. consegni alla sig.ra la certificazione reddituale al fine di poter CP_1 Pt_1 depositare domanda di riconoscimento degli assegni familiari.
10. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maida, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
11. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare favore del sottoscritto procuratore che ne fa espressamente richiesta ai sensi di legge (vedi, pressoché testualmente, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva in giudizio il resistente , sig. , il quale contestava tutto quanto Controparte_1 ex adverso sostenuto e chiedeva, pertanto: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
per colpa di quest'ultima; conseguentemente e per l'effetto voglia assegnare la casa coniugale in
[...] favore del Resistente affinchè vi coabiti con i figli, regolando il diritto di visita del genitore non collocatario e porre a carico di quest'ultima il contributo al mantenimento nei confronti dei soli figli minori nella misura complessiva di euro 300,00. Respingere nel resto, siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato, in fatto e diritto, il ricorso avversario” (vedi comparsa costitutiva in atti).
Dopo vari rinvii interlocutori volti alla formale trasformazione del rito, con istanza congiunta depositata separatamente in cancelleria, rispettivamente in data 11 e 14 aprile 2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e di voler procedere alla trasformazione della procedura, da separazione giudiziale a separazione consensuale, dichiarando di rinunciare alla richiesta di addebito vicendevole e di rinunciare espressamente a comparire in udienza.
Il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, oltre che nella sua qualità di Giudice
Istruttore nella controversia in oggetto, vista l'istanza congiunta dei coniugi, con decreto del 14 aprile 2025, disponeva che l'udienza del 15 aprile 2025 si svolgesse mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte e assegnava alle parti termine per il deposito delle predette note.
Con ordinanza del 15 aprile 2025, il Presidente – in qualità – viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio in Maida
(CZ) ed in data 10 aprile 2005, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
Maida, come risulta dall'estratto già allegato in atti.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 4
primo comma, c.c., come si ricava altresì – definitivamente – dal fallimento del tentativo di conciliazione obbligatorio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei coniugi stessi e dei figli, anche avuto riguardo alle reciproche condizioni economiche reddituali, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, volte alla trasformazione della procedura da separazione giudiziale a separazione consensuale alle seguenti e concordate condizioni:
1. La casa coniugale, su cui nessuno dei Ricorrenti vanta diritti di proprietà e/o equipollenti rimane nella disponibilità di entrambi e, previa esecuzione dei lavori in economia che si renderanno eventualmente necessari, stante la sua agevole divisibilità, ciascuna della Parti si assegnerà una zona di esclusiva pertinenza;
2. i figli ancora minori rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con facoltà di trattenersi presso l'uno o l'altra, anche in dipendenza delle loro esigenze e di quelle lavorative dei Sigg.ri e Pt_1
che si impegnano a collaborare per assicurare loro le migliori condizioni di accudimento: CP_1
3. stante la compresenza all'interno del medesimo immobile di entrambe le parti genitoriali, non vi è necessità di prevedere specifiche modalità di esercizio del diritto di visita se non nei termini che ciascun genitore avrà facoltà di trattenere con sé i figli, facendone avviso all'altro e rimanendo responsabile in via personale in quei frangenti di frequentazione esclusiva, oltretutto, i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, senza alcuna violazione della vita privata altrui.
4. quanto al mantenimento della sola prole minore, in considerazione delle condizioni di autonomia e sufficienza già raggiunte dal figlio maggiorenne , ciascuno dei genitori rimane obbligato a Per_1 provvedervi secondo le proprie sostanze, sia per quanto riguarda il mantenimento ordinario che le spese straordinarie. Al fine di prevenire futuri contrasti, ogni spesa da effettuarsi nell'interesse dei figli minori dovrà essere preventivamente concordata, rimanendo, diversamente ad esclusivo carico della parte che l'ha decisa in difetto di consenso del coobbligato. Rimane inteso che ciascuno dei coniugi affronterà in via esclusiva le spese necessarie per il proprio mantenimento e quello dei mezzi di personale utilizzo, nonché per la manutenzione degli spazi di relativa pertinenza, mentre verranno ripartite nella misura del 50% quelle delle utenze a servizio dell'unico immobile. Ad esaurimento delle statuizioni patrimoniali, l'assegno unico previdenziale erogato in favore della prole minore verrà suddiviso, nei termini del 50% cadauno fra i genitori e posto a soddisfacimento delle esigenze dei figli, obbligandosi vicendevolmente a rilasciarsi la documentazione reddituale reciproca propedeutica alla domanda stessa
5. Al di là di quanto qui convenuto, le Parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente e di aver definito ogni altra pendenza.
La domanda – resa successivamente congiunta a fronte di un ricorso inizialmente attivato in forma contenziosa
- può pertanto essere in toto recepita.
La natura della procedura e l'accordo per come nelle more raggiunto, consigliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 866 del 2024 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione giudiziale dei coniugi, instaurata da – CF Parte_1
- avverso – CF - con C.F._1 Controparte_1 C.F._3
l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede - interventore ex lege - preso atto della volontà delle parti di voler rinunciare ad ogni questione di natura patrimoniale,
Così provvede:
A) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi – CF Parte_1
- e – CF - che C.F._1 Controparte_1 C.F._3 hanno contratto matrimonio in Maida (CZ) ed in data 10.04.2005, il cui atto risulta trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del Comune di Maida (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2005), autorizzandoli a vivere separati ed alle seguenti e concordate condizioni:
1. La casa coniugale, su cui nessuno dei Ricorrenti vanta diritti di proprietà e/o equipollenti rimane nella disponibilità di entrambi e, previa esecuzione dei lavori in economia che si renderanno eventualmente necessari, stante la sua agevole divisibilità, ciascuna della Parti si assegnerà una zona di esclusiva pertinenza;
2. i figli ancora minori rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con facoltà di trattenersi presso l'uno o l'altra, anche in dipendenza delle loro esigenze e di quelle lavorative dei
Sigg.ri e che si impegnano a collaborare per assicurare loro le migliori condizioni Pt_1 CP_1 di accudimento:
3. stante la compresenza all'interno del medesimo immobile di entrambe le parti genitoriali, non vi è necessità di prevedere specifiche modalità di esercizio del diritto di visita se non nei termini che ciascun genitore avrà facoltà di trattenere con sé i figli, facendone avviso all'altro e rimanendo responsabile in via personale in quei frangenti di frequentazione esclusiva, oltretutto, i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, senza alcuna violazione della vita privata altrui.
4. quanto al mantenimento della sola prole minore, in considerazione delle condizioni di autonomia e sufficienza già raggiunte dal figlio maggiorenne , ciascuno dei genitori rimane obbligato Per_1
a provvedervi secondo le proprie sostanze, sia per quanto riguarda il mantenimento ordinario che le spese straordinarie. Al fine di prevenire futuri contrasti, ogni spesa da effettuarsi nell'interesse dei figli minori dovrà essere preventivamente concordata, rimanendo, diversamente ad esclusivo carico della parte che l'ha decisa in difetto di consenso del coobbligato. Rimane inteso che ciascuno dei coniugi affronterà in via esclusiva le spese necessarie per il proprio mantenimento e quello dei mezzi di personale utilizzo, nonché per la manutenzione degli spazi di relativa pertinenza, mentre verranno ripartite nella misura del 50% quelle delle utenze a servizio dell'unico immobile. Ad esaurimento delle statuizioni patrimoniali, l'assegno unico previdenziale erogato in favore della prole minore verrà suddiviso, nei termini del 50% cadauno fra i genitori e posto a soddisfacimento delle esigenze dei 6
figli, obbligandosi vicendevolmente a rilasciarsi la documentazione reddituale reciproca propedeutica alla domanda stessa
5. Al di là di quanto qui convenuto, le Parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente e di aver definito ogni altra pendenza.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maida – atto n. 2, P. II, S. A, anno 2005 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 15/04/2025 .
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)