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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/07/2024, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 468/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 468/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAZZONI Parte_1 C.F._1
MARCELLO, elettivamente domiciliato in Via P.Jolanda, 44 07100 Sassari presso il difensore avv. BAZZONI MARCELLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio della Controparte_1 P.IVA_1
Dott.ssa , del Dott. Fabio Bonavitacola e della Dott.ssa Mirella Murgia CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici indicati nel ricorso (e quelli maturandi) e, per l'effetto, per sentir condannare il
[...]
al pagamento in suo favore della somma di euro 500,00 per ciascun anno Controparte_1 scolastico, oltre interessi dal dovuto al saldo.
A fondamento del ricorso ha esposto di lavorare alle dipendenze del convenuto, in quanto CP_1 assunta nel profilo degli educatori di ruolo a tempo pieno e indeterminato in data 30.6.2016.
Ha quindi richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 1 commi 121 e ss. della L. 107/2015, evidenziando che l'interpretazione del dettato normativo offerta dal , che aveva inteso limitare il beneficio previsto dalla legge al CP_1 solo personale docente, si poneva in evidente contrasto con il principio di equivalenza delle funzioni dell'educatore con quelle del docente, sancito anzitutto dalla normativa di settore e, poi, dalla disciplina contrattuale.
pagina 1 di 3 L'art. 121 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (recante, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) disponeva testualmente che: “Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici
e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari”.
In virtù di tale norma, gli educatori operanti nei convitti rientravano nell'area retributiva relativa alla qualifica di docente, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399 e ad essi era esteso il medesimo status giuridico.
Il richiamato principio di equivalenza era stato successivamente trasfuso nell'art. 398, co. 2 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, secondo il quale: “I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”.
Successivamente, la segnalata equivalenza tra i ruoli di educatore e di insegnate della scuola primaria aveva trovato conferma nella contrattazione collettiva decentrata (si richiamano l'art. 38, co. 2 del CCNL Scuola 1994 – 1997, l'art. 25 del CCNL Scuola 2006 – 2009 e l'art. 25 del CCNL Scuola 2016- 2018).
Il convenuto si è costituto in giudizio, resistendo al ricorso, affermando che la carta CP_1 elettronica del docente è connessa all'attività didattica cui sono istituzionalmente deputati i soli docenti e a cui sono estranei gli educatori ed eccependo, in ogni caso, la prescrizione del diritto fatto valere.
La causa, istruita con le sole produzioni documentali di cui al ricorso, è stata trattenuta in decisione concessi i termini di cui all'art. 127ter cpc.
Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
L'interpretazione fatta propria da parte ricorrente è stata avallata dalla giurisprudenza di merito e, da ultimo, dalla Suprema Corte con la sentenza n. 32104/2022.
Dopo un'ampia disamina del dettato normativo, ivi comprese le norme di fonte contrattuale collettiva, la Suprema Corte ha chiarito che “La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D. Lgs.
n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità" (…)”.
Pertanto, “svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Né, ad avviso della Suprema Corte, “può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del
l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività CP_3 educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio pagina 2 di 3 dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio”.
La domanda deve quindi essere accolta nei limiti dell'intervenuta e tempestivamente eccepita prescrizione.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28 novembre 2016 il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto con riferimento all'a.s. 2017/2018 era il 1.9.2017; conseguentemente, il credito di parte ricorrente relativo all'a.s. 2017/2018 si è prescritto alla data dell'1.9.2022, in assenza di idonei atti interruttivi anteriori alla diffida del 14.3.2023.
Per queste ragioni, il convenuto deve essere condannato a erogare a parte ricorrente la CP_1 somma corrispondente a sei annualità (€ 3.000,00) tramite il sistema della Carta docente, tenuto conto che nel frattempo è maturato il diritto al beneficio relativamente all'a.s. 2023/2024, ed interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994.
Si decide quindi come da dispositivo, anche sulle spese di lite che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate ai sensi dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al 2022, tenuto conto della somma liquidata e della natura seriale delle questioni affrontate, da distarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di fruire – per gli aa. ss. 2018/2019-2019/2020-
2020/2021-2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 del beneficio finanziario dell'importo di € 500,00 consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico;
2) condanna il , in persona del Controparte_1 CP_4 tempore, a mettere a disposizione di parte ricorrente l'importo complessivo di € 3.000,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre agli importi successivamente maturati, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
3) condanna il , in persona del Controparte_1 CP_4 tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 49,00 per esborsi ed € 1.300,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 08/07/2024
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 468/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAZZONI Parte_1 C.F._1
MARCELLO, elettivamente domiciliato in Via P.Jolanda, 44 07100 Sassari presso il difensore avv. BAZZONI MARCELLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio della Controparte_1 P.IVA_1
Dott.ssa , del Dott. Fabio Bonavitacola e della Dott.ssa Mirella Murgia CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici indicati nel ricorso (e quelli maturandi) e, per l'effetto, per sentir condannare il
[...]
al pagamento in suo favore della somma di euro 500,00 per ciascun anno Controparte_1 scolastico, oltre interessi dal dovuto al saldo.
A fondamento del ricorso ha esposto di lavorare alle dipendenze del convenuto, in quanto CP_1 assunta nel profilo degli educatori di ruolo a tempo pieno e indeterminato in data 30.6.2016.
Ha quindi richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 1 commi 121 e ss. della L. 107/2015, evidenziando che l'interpretazione del dettato normativo offerta dal , che aveva inteso limitare il beneficio previsto dalla legge al CP_1 solo personale docente, si poneva in evidente contrasto con il principio di equivalenza delle funzioni dell'educatore con quelle del docente, sancito anzitutto dalla normativa di settore e, poi, dalla disciplina contrattuale.
pagina 1 di 3 L'art. 121 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (recante, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) disponeva testualmente che: “Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici
e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari”.
In virtù di tale norma, gli educatori operanti nei convitti rientravano nell'area retributiva relativa alla qualifica di docente, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399 e ad essi era esteso il medesimo status giuridico.
Il richiamato principio di equivalenza era stato successivamente trasfuso nell'art. 398, co. 2 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, secondo il quale: “I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”.
Successivamente, la segnalata equivalenza tra i ruoli di educatore e di insegnate della scuola primaria aveva trovato conferma nella contrattazione collettiva decentrata (si richiamano l'art. 38, co. 2 del CCNL Scuola 1994 – 1997, l'art. 25 del CCNL Scuola 2006 – 2009 e l'art. 25 del CCNL Scuola 2016- 2018).
Il convenuto si è costituto in giudizio, resistendo al ricorso, affermando che la carta CP_1 elettronica del docente è connessa all'attività didattica cui sono istituzionalmente deputati i soli docenti e a cui sono estranei gli educatori ed eccependo, in ogni caso, la prescrizione del diritto fatto valere.
La causa, istruita con le sole produzioni documentali di cui al ricorso, è stata trattenuta in decisione concessi i termini di cui all'art. 127ter cpc.
Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
L'interpretazione fatta propria da parte ricorrente è stata avallata dalla giurisprudenza di merito e, da ultimo, dalla Suprema Corte con la sentenza n. 32104/2022.
Dopo un'ampia disamina del dettato normativo, ivi comprese le norme di fonte contrattuale collettiva, la Suprema Corte ha chiarito che “La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D. Lgs.
n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità" (…)”.
Pertanto, “svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Né, ad avviso della Suprema Corte, “può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del
l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività CP_3 educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio pagina 2 di 3 dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio”.
La domanda deve quindi essere accolta nei limiti dell'intervenuta e tempestivamente eccepita prescrizione.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28 novembre 2016 il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto con riferimento all'a.s. 2017/2018 era il 1.9.2017; conseguentemente, il credito di parte ricorrente relativo all'a.s. 2017/2018 si è prescritto alla data dell'1.9.2022, in assenza di idonei atti interruttivi anteriori alla diffida del 14.3.2023.
Per queste ragioni, il convenuto deve essere condannato a erogare a parte ricorrente la CP_1 somma corrispondente a sei annualità (€ 3.000,00) tramite il sistema della Carta docente, tenuto conto che nel frattempo è maturato il diritto al beneficio relativamente all'a.s. 2023/2024, ed interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994.
Si decide quindi come da dispositivo, anche sulle spese di lite che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate ai sensi dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al 2022, tenuto conto della somma liquidata e della natura seriale delle questioni affrontate, da distarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di fruire – per gli aa. ss. 2018/2019-2019/2020-
2020/2021-2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 del beneficio finanziario dell'importo di € 500,00 consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico;
2) condanna il , in persona del Controparte_1 CP_4 tempore, a mettere a disposizione di parte ricorrente l'importo complessivo di € 3.000,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre agli importi successivamente maturati, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
3) condanna il , in persona del Controparte_1 CP_4 tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 49,00 per esborsi ed € 1.300,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 08/07/2024
Il giudice
Paola Irene Calastri
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