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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/12/2024, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 1140/2023 R. G
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto con atto di citazione depositato in via telematica in data il 07.12.2023
da
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
[...]
Stato presso il cui studio è legalmente domiciliato. Appellante contro
, nata in [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Massimo Gilardoni del Foro di Brescia appellata
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 1140/2023 R. G
Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. 6931/23 del 5.10.2023 emessa dal Tribunale di Brescia nel procedimento n.r.g. 10784/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE : Parte_1
“Voglia l'ill.ma Corte adita, Previa sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata;
In accoglimento del presente appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata, rigettare la domanda originaria. Spese vinte per il grado di appello.
PER PARTE APPELLATA:
“In principalità e nel merito: respingere l'appello confermando l'ordinanza del Tribunale di Brescia Cron 6931/2023 del 05/10/2023. Vittoria di spese , diritti, onorari da liquidare in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art 93 CPC”.
PER IL PROCURATORE GENERALE: Letti gli atti del proc. civ. n. 1140/23 R.G., osserva: nonostante sia trascorso ulteriore tempo e nonostante la parte appellata abbia dimostrato di aver richiesto più volte la fissazione di un appuntamento per la legalizzazione consolare del certificato di matrimonio, nulla è accaduto, permanendo l'assoluta inerzia dell' ; poiché il predetto adempimento è necessario, va CP_2 ordinato al e Parte_1 quindi all'Ambasciata d'Italia a Islamabad di fissare, entro dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza, l'appuntamento per la consegna dei documenti ai fini della loro legalizzazione;
chiede, pertanto, che, in parziale accoglimento dell'appello, sia ordinato al e quindi Parte_1 all'Ambasciata d'Italia a Islamabad di fissare, entro dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza, l'appuntamento per la consegna dei documenti ai fini della loro legalizzazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 29 bis TUI, 22 D. lgs. 251.2007 702 bis CPC, depositato in data 29 settembre 2022, , in proprio e quale madre Controparte_1 di nato il [...] e di nato il 18 Persona_1 Persona_2 giugno 2020, ha impugnato il silenzio tenuto dalla Ambasciata d'Italia di Islamabad sull'istanza di visto d'ingresso a favore del coniuge. Ha chiesto quindi di ordinare
2 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 1140/2023 R. G
all'Ambasciata d'Italia di Islamabad il rilascio del visto d'ingresso a favore del marito . Persona_3
Esponeva che:
-il matrimonio con , cittadino pakistano, era stato celebrato a distanza, Persona_3
(istituto previsto dalla legge pakistana);
- per problematiche relative al sistema di gestione degli appuntamenti finalizzata alla ricezione delle istanze, le era stato impossibile presentare l'istanza di visto d'ingresso a favore del coniuge;
- le problematiche psico-fisiche di uno dei due figli minori conviventi con la donna evidenziava una particolare esigenza di presenza del marito in Italia.
2. In data 17.01.2023 si costituiva in giudizio il Parte_1
chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle spese
[...] di giudizio. Evidenziava il Ministero:
-la mancanza della legalizzazione dell'atto di matrimonio pakistano e la trascrizione del matrimonio in Italia;
-l'indicazione nel suddetto atto che la ricorrente fosse residente in [...]e non in Italia;
-l'atto di matrimonio pakistano era privo dell'attestazione di celebrazione a distanza.
3. All'udienza del 20 gennaio 2023 la ricorrente è stata liberamente interrogata e successivamente in data 17 febbraio 2023 ha depositato memoria in cui sostanzialmente ha esposto i disservizi di cui riteneva di essere stata vittima e ha denunciato “l'inefficienza di un sistema organizzativo incapace di offrire anche un appuntamento per la verifica dei documenti necessari per l'apertura del visto”, denunciando sostanzialmente l'impossibilità, per inerzia dell'Amministrazione competente, di poter chiedere la legalizzazione del documento. Ha formulato, quindi, richiesta al Giudice di un'ordinanza di “rilascio del visto”. Con ordinanza del 9 ottobre 2023 il Tribunale di Brescia ha rilevato ai sensi dell'articolo 101 comma 2 secondo periodo c.p.c. la questione della competenza territoriale del Tribunale di Brescia. In data 7 novembre 2023 la ricorrente ha depositato nota sul punto e il Primo Giudice ha affrontato i profili formali della controversia ritenendo che il processo avesse ad oggetto il diritto nascente dal permesso di soggiorno per motivi di famiglia previsto dall'art. 30 comma 1 lettera c) Decreto Legislativo 286/1998.
4. Il Tribunale di Brescia con ordinanza depositata l'8.11.2023 così ha provveduto:
“1. Dispone il rilascio del visto d'ingresso in Italia a favore di , nato in [...]
Pakistan il 3 dicembre 1982, in qualità di marito di e di padre Controparte_1 di e di Persona_1 Persona_2
2. Compensa le spese processuali tra le parti”.
3 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 1140/2023 R. G
Il Tribunale di Brescia ha osservato nel merito:
- parte resistente in ordine al rigetto dell'istanza eccepisce esclusivamente la genuinità del certificato di matrimonio per mancanza di legalizzazione: in altre parole, secondo l'Ambasciata ricorrerebbe l'ipotesi dell'articolo 29 comma 7 ultimo periodo Decreto legislativo 286/1998. Ma sul punto il Giudice evidenzia che le richieste della ricorrente di legalizzazione dell'atto sono rimaste prive di riscontro. Infatti, dalla nota depositata dal difensore di il 17 febbraio 2023 Controparte_1 emerge come la mancata legalizzazione dell'atto non sia imputabile al comportamento della stessa, ma dall'impossibilità della ricorrente di poter ricevere un appuntamento affinché le Autorità consolari potessero verificare la validità dell'atto. Dalla mancata legalizzazione segue, altresì, l'impossibilità di trascrizione dell'atto di matrimonio presso il registro del Comune di residenza della ricorrente.
-In ogni caso, rileva che quanto indicato dalla resistente in ordine al certificato prodotto (mancanza dell'attestazione di celebrazione a distanza e erronea indicazione di residenza all'estero), per la posizione laterale rispetto all'evento rappresentato dal matrimonio, non può costituire base indiziaria adeguata ad affermare la falsità dell'atto.
5. Successivamente, su istanza di correzione di errore materiale presentata del difensore di in data 13 novembre 2023, e visto l' atto depositato Persona_4 in data 17.11 2023 da parte resistente, con cui si concordava con la richiesta di correzione, il Giudice, ai sensi dell'art. 288 comma 1 c.p.c., disponeva la correzione dell'errore materiale laddove la data di nascita del marito doveva Persona_3 correttamente essere letta “30 dicembre 1982”.
6. Avverso tale ordinanza il Parte_1
ha proposto appello con atto di citazione depositato in 07.12.2024,
[...] chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione dell' ordinanza impugnata, e in riforma della stessa, di rigettare la domanda originaria.
7. Con memoria depositata in data 31.01.2024, la signora ha Persona_4 chiesto in principalità e nel merito di respingere l'appello confermando l'ordinanza del Tribunale di Brescia, con vittoria di spese, diritti e onorari da liquidare in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
8. La prima udienza di trattazione avanti al consigliere istruttore si è svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc e le parti entro il termine assegnato hanno depositato note di udienza. Con decreto del 16 aprile 2024, il Consigliere istruttore, visto l'art. 352 c.p.c., ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisone in data 17.09.2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
4 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 1140/2023 R. G
9. Le parti hanno insistito nelle conclusioni come in epigrafe e parte appellata con memoria di replica depositata in data 2.09.2024 ha evidenziato la persistente inerzia dell'amministrazione che ad oggi non ha consentito al padre dei minori cittadini italiani nonché coniuge della ricorrente, di depositare la domanda di rilascio del visto di ingesso per motivi familiari contestando la circostanza che il matrimonio non sarebbe stato legalizzato nelle forme di legge, non concedendo l'Ambasciata alcun appuntamento per il rilascio della documentazione.
10. Con ordinanza depositata il 20.9.2024 la Corte ha così disposto:
“…Rilevato parte appellata ha depositato nota con cui “attesta l'impossibilità di depositate il file zip degli allegati al ricorso di I grado per limiti dimensionali ( 100 MB)non caricabili sul portale PCT. Chiede pertanto disporsi d'ufficio l'acquisizione degli atti e degli allegati prodotti nel fascicolo di da parte ricorrente”; Pt_2 rilevato che nel fascicolo di ufficio del primo grado è presente solo una fotocopia di registrazione di certificato di matrimonio (non sufficiente ai fini del decidere) mentre la documentazione cui fa riferimento l'appellata era nel fascicolo di parte, che viene ritirato e non trasmesso con il fascicolo di ufficio;
Ritenuto che
la causa non sia matura per la decisione in quanto occorre acquisire documentazione per valutare nel merito la fondatezza della domanda ovvero copia autentica con traduzione asseverata e apostillata dell'atto di matrimonio e atto di nascita dei minori che attesti la paternità del signor;
Persona_3
P.Q.M.
INVITA parte appellata a depositare la documentazione sopra indicata e RINVIA la causa all'udienza del 26.11.2024 ore 12 disponendo altresì la comparizione personale di ”. Persona_5
11. All'udienza del 26.11.2024 si è presentata personalmente anche la signora
[...]
che ha precisato che i figli sono stati concepiti in Pakistan con il marito CP_1
e che sono poi nati a Brescia;
che il matrimonio è stato celebrato a distanza e che il marito si trova ancora in Pakistan;
che le è stato possibile tornare in Pakistan solo una volta sia per i costi sia perché i figli non hanno il passaporto cosicché non hanno mai visto il padre, con il quale mantengono i rapporti a distanza;
che ha la cittadinanza italiana perché i genitori sono cittadini italiani;
che prima lavorava come barista e ora lavora come operatrice di pulizie;
che il marito aveva un negozio di bigiotteria ma ha avuto un tracollo economico e ora si arrangia con diversi lavori;
che vive da sola con i figli ma in Italia ci sono anche sua madre e sua sorella. I difensori delle parti hanno quindi insistito per l'accoglimento delle rispettive richieste e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 1140/2023 R. G
12. L'appello è infondato e va respinto e conseguentemente il va Parte_1 condannato a rifondere alla controparte le spese di questo grado di giudizio, che si liquidano a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
13. Il con il primo Parte_1 motivo di gravame lamenta la violazione dell'art. 29 comma 7 TU Imm. e l'aggiramento delle competenze consolari posto in essere da parte del Tribunale di Brescia. In particolare, il Primo Giudice si era limitato a ritenere che la mancata legalizzazione dell'atto di matrimonio non fosse imputabile al comportamento della ricorrente, addossando la responsabilità all'omissione dell'Amministrazione. In tal modo veniva disapplicata, di fatto, la norma contenuta nell'art. 29 comma 7°, ultimo periodo D.Lgs.25/07/1998, n. 286: “Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana [previa legalizzazione o apostille] della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute”, rimuovendo di conseguenza il controllo preliminare dell' ciò in palese contrasto con il principio di CP_2 legalità e di tassatività dei canali di accesso al Territorio Nazionale, che invece costituiscono pilastri del diritto dell'immigrazione e possono recedere per ragioni di solidarietà solo a seguito di un accorto e ben motivato bilanciamento. Secondo il Ministero, il Primo Giudice, se avesse voluto “sanzionare” l'Ambasciata d'Italia ad Islamabad, avrebbe dovuto piuttosto (previa adeguata istruttoria sull'effettività della colpevole inerzia denunciata dalla ricorrente) ordinare la fissazione di un appuntamento presso l' in cui espletare i controlli di rito: CP_2 non semplicemente “tagliare” questa fase preliminare. Parte appellante lamenta inoltre la violazione della regala di riparto dell'onere della prova, in quanto il Tribunale avrebbe bypassato del tutto la fase amministrativa e omesso ogni istruttoria relativa alla genuinità dei documenti alla base della domanda di visto. In particolare, il Ministero evidenzia che Il Tribunale si è limitato ad affermare l'inesistenza di indizi circa la falsità del certificato di matrimonio e parrebbe quasi aver desunto l'autenticità del documento dai falliti tentativi (descritti nella memoria del febbraio 2022 da parte appellata) di ottenere un appuntamento presso l' di Islamabad. CP_2
Specifica, peraltro, che l'Ufficio consolare nella relazione prodotta sub doc. III.C ha fornito la sua versione dei fatti, in base alla quale il ricorrente non avrebbe utilizzato il canale prestabilito per richiedere questo appuntamento né avrebbe tentato di ottenere la legalizzazione con modalità differenti: la memoria avversaria di febbraio 2022 – doc. III.B2 – allegava solo messaggi PEC e normali e-mail, ma non è chiaro per quali ragioni non sia stata utilizzata la piattaforma informatica predisposta per i richiedenti visto.
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Ad ogni modo, evidenzia che le eventuali inefficienze e persino la colpa dei funzionari dell non consentirebbero di ritenere “assorbito” CP_2
l'accertamento della veridicità dei documenti prodotti dal cittadino straniero. Infatti, ritiene che la motivazione del Tribunale di Brescia sia inconsistente, violando così il l'art. 2697 c.c., essendo stata assunta la decisione senza alcuna istruttoria sui fatti.
14. Di contro, parte appellata spiega i vani tentativi di poter chiedere la legalizzazione dell'atto di matrimonio per inerzia e per la incensurabile negligenza della stessa amministrazione. Infatti, ribadisce che l'accesso alla cancelleria consolare sul portale online ( ) per indisponibilità del portale medesimo il cui Email_1 messaggio di errore era il seguente: “ No appointment slots are currently available. Please try another application centre if applicable “ . Così pure le richieste formulate tramite Pec dal difensore della ricorrente per consentire il deposito della documentazione per l'apertura del visto di ingresso inviate in data 16.02.2022, 25.06.2022, 12.07.2022, 30.07.2022, 31.08.2022, 3.9.2022, non hanno dato l'esito sperato. Aggiunge, inoltre, che il Pakistan di recente ha aderito alla convenzione dell'Aja del 5.10.1961, sulla semplificazione delle procedure per la legalizzazione degli atti di stato civile. Infatti, dal 9 marzo 2023 è entrata in vigore per il Pakistan la sopracitata convenzione e gli atti rilasciati dalle autorità pakistane saranno muniti di apostille in luogo della legalizzazione consolare. Ciò dovrebbe rendere agevole dimostrare la genuinità dell'atto di Matrimonio. Tuttavia, nonostante il deposito dello strumento di ratifica ad oggi la procedura di apostillazione degli atti dello stato civile pakistana non sono rilasciati con “apostille” Rileva che ai fini dell'ingresso in Italia, a parte considerazione sulla genuinità dell'atto di matrimonio sprovvisto della legalizzazione consolare, l'Amministrazione non ha considerato il rapporto di filiazione con i minori cittadini italiani, nati a Brescia e regolarmente registrati negli atti dello stato civile. Tra l'altro sottolinea che il figlio nato il [...] a [...] è affetto da una Persona_1 disabilità con ritardo nell'apprendimento e necessita forse più degli altri figli della presenza del padre perché bisognoso di assistenza che al momento viene garantita esclusivamente dalla madre.
15. È provata la continuativa inerzia della Amministrazione, che oltretutto, come osservato dal P.G., perdura a tutt'oggi, nonostante le richieste reiterate dell'appellata di poter avere un appuntamento per presentare la documentazione richiesta. Documentazione che è stata depositata su richiesta della Corte che, quindi, accertata la violazione del diritto, si deve sostituire alla Amministrazione nella valutazione della sussistenza dei presupposti per ottenere il visto di ingresso. Parte appellata ha prodotto l'atto di matrimonio tradotto e apostillato nonché certificati di nascita dei minori, che risultano figli di e di Persona_3 CP_1
.
[...]
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Non emergono elementi per ritenere che i documenti siano falsi o il matrimonio fittizio. La domanda della ricorrente era pertanto fondata, come correttamente ritenuto dal Tribunale. L'appello va pertanto respinto e il condannato alla rifusione delle spese Parte_1 come da dispositivo, tenuto conto dei parametri dei giudizi avanti alla Corte di Appello, valore indeterminabile, complessità bassa, valore minimo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente provvedendo sull'appello proposto dal
[...]
, rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato avverso l'ordinanza n. 6931/23 del
5.10.2023 emessa dal Tribunale di Brescia nel procedimento n.r.g. 10784/2022, sentito il P.G., nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- RIGETTA l'appello;
- CONDANNA l'appellante Parte_1
a rifondere alla controparte le spese di questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.996,00, da corrispondersi a favore dell'Avv. Massimo Gilardoni, dichiaratosi antistatario
Brescia, così deciso nella Camera di Consiglio del 26.11.2024
Il Presidente
Maria Grazia Domanico
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto con atto di citazione depositato in via telematica in data il 07.12.2023
da
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
[...]
Stato presso il cui studio è legalmente domiciliato. Appellante contro
, nata in [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Massimo Gilardoni del Foro di Brescia appellata
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 1140/2023 R. G
Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. 6931/23 del 5.10.2023 emessa dal Tribunale di Brescia nel procedimento n.r.g. 10784/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE : Parte_1
“Voglia l'ill.ma Corte adita, Previa sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata;
In accoglimento del presente appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata, rigettare la domanda originaria. Spese vinte per il grado di appello.
PER PARTE APPELLATA:
“In principalità e nel merito: respingere l'appello confermando l'ordinanza del Tribunale di Brescia Cron 6931/2023 del 05/10/2023. Vittoria di spese , diritti, onorari da liquidare in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art 93 CPC”.
PER IL PROCURATORE GENERALE: Letti gli atti del proc. civ. n. 1140/23 R.G., osserva: nonostante sia trascorso ulteriore tempo e nonostante la parte appellata abbia dimostrato di aver richiesto più volte la fissazione di un appuntamento per la legalizzazione consolare del certificato di matrimonio, nulla è accaduto, permanendo l'assoluta inerzia dell' ; poiché il predetto adempimento è necessario, va CP_2 ordinato al e Parte_1 quindi all'Ambasciata d'Italia a Islamabad di fissare, entro dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza, l'appuntamento per la consegna dei documenti ai fini della loro legalizzazione;
chiede, pertanto, che, in parziale accoglimento dell'appello, sia ordinato al e quindi Parte_1 all'Ambasciata d'Italia a Islamabad di fissare, entro dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza, l'appuntamento per la consegna dei documenti ai fini della loro legalizzazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 29 bis TUI, 22 D. lgs. 251.2007 702 bis CPC, depositato in data 29 settembre 2022, , in proprio e quale madre Controparte_1 di nato il [...] e di nato il 18 Persona_1 Persona_2 giugno 2020, ha impugnato il silenzio tenuto dalla Ambasciata d'Italia di Islamabad sull'istanza di visto d'ingresso a favore del coniuge. Ha chiesto quindi di ordinare
2 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 1140/2023 R. G
all'Ambasciata d'Italia di Islamabad il rilascio del visto d'ingresso a favore del marito . Persona_3
Esponeva che:
-il matrimonio con , cittadino pakistano, era stato celebrato a distanza, Persona_3
(istituto previsto dalla legge pakistana);
- per problematiche relative al sistema di gestione degli appuntamenti finalizzata alla ricezione delle istanze, le era stato impossibile presentare l'istanza di visto d'ingresso a favore del coniuge;
- le problematiche psico-fisiche di uno dei due figli minori conviventi con la donna evidenziava una particolare esigenza di presenza del marito in Italia.
2. In data 17.01.2023 si costituiva in giudizio il Parte_1
chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle spese
[...] di giudizio. Evidenziava il Ministero:
-la mancanza della legalizzazione dell'atto di matrimonio pakistano e la trascrizione del matrimonio in Italia;
-l'indicazione nel suddetto atto che la ricorrente fosse residente in [...]e non in Italia;
-l'atto di matrimonio pakistano era privo dell'attestazione di celebrazione a distanza.
3. All'udienza del 20 gennaio 2023 la ricorrente è stata liberamente interrogata e successivamente in data 17 febbraio 2023 ha depositato memoria in cui sostanzialmente ha esposto i disservizi di cui riteneva di essere stata vittima e ha denunciato “l'inefficienza di un sistema organizzativo incapace di offrire anche un appuntamento per la verifica dei documenti necessari per l'apertura del visto”, denunciando sostanzialmente l'impossibilità, per inerzia dell'Amministrazione competente, di poter chiedere la legalizzazione del documento. Ha formulato, quindi, richiesta al Giudice di un'ordinanza di “rilascio del visto”. Con ordinanza del 9 ottobre 2023 il Tribunale di Brescia ha rilevato ai sensi dell'articolo 101 comma 2 secondo periodo c.p.c. la questione della competenza territoriale del Tribunale di Brescia. In data 7 novembre 2023 la ricorrente ha depositato nota sul punto e il Primo Giudice ha affrontato i profili formali della controversia ritenendo che il processo avesse ad oggetto il diritto nascente dal permesso di soggiorno per motivi di famiglia previsto dall'art. 30 comma 1 lettera c) Decreto Legislativo 286/1998.
4. Il Tribunale di Brescia con ordinanza depositata l'8.11.2023 così ha provveduto:
“1. Dispone il rilascio del visto d'ingresso in Italia a favore di , nato in [...]
Pakistan il 3 dicembre 1982, in qualità di marito di e di padre Controparte_1 di e di Persona_1 Persona_2
2. Compensa le spese processuali tra le parti”.
3 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 1140/2023 R. G
Il Tribunale di Brescia ha osservato nel merito:
- parte resistente in ordine al rigetto dell'istanza eccepisce esclusivamente la genuinità del certificato di matrimonio per mancanza di legalizzazione: in altre parole, secondo l'Ambasciata ricorrerebbe l'ipotesi dell'articolo 29 comma 7 ultimo periodo Decreto legislativo 286/1998. Ma sul punto il Giudice evidenzia che le richieste della ricorrente di legalizzazione dell'atto sono rimaste prive di riscontro. Infatti, dalla nota depositata dal difensore di il 17 febbraio 2023 Controparte_1 emerge come la mancata legalizzazione dell'atto non sia imputabile al comportamento della stessa, ma dall'impossibilità della ricorrente di poter ricevere un appuntamento affinché le Autorità consolari potessero verificare la validità dell'atto. Dalla mancata legalizzazione segue, altresì, l'impossibilità di trascrizione dell'atto di matrimonio presso il registro del Comune di residenza della ricorrente.
-In ogni caso, rileva che quanto indicato dalla resistente in ordine al certificato prodotto (mancanza dell'attestazione di celebrazione a distanza e erronea indicazione di residenza all'estero), per la posizione laterale rispetto all'evento rappresentato dal matrimonio, non può costituire base indiziaria adeguata ad affermare la falsità dell'atto.
5. Successivamente, su istanza di correzione di errore materiale presentata del difensore di in data 13 novembre 2023, e visto l' atto depositato Persona_4 in data 17.11 2023 da parte resistente, con cui si concordava con la richiesta di correzione, il Giudice, ai sensi dell'art. 288 comma 1 c.p.c., disponeva la correzione dell'errore materiale laddove la data di nascita del marito doveva Persona_3 correttamente essere letta “30 dicembre 1982”.
6. Avverso tale ordinanza il Parte_1
ha proposto appello con atto di citazione depositato in 07.12.2024,
[...] chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione dell' ordinanza impugnata, e in riforma della stessa, di rigettare la domanda originaria.
7. Con memoria depositata in data 31.01.2024, la signora ha Persona_4 chiesto in principalità e nel merito di respingere l'appello confermando l'ordinanza del Tribunale di Brescia, con vittoria di spese, diritti e onorari da liquidare in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
8. La prima udienza di trattazione avanti al consigliere istruttore si è svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc e le parti entro il termine assegnato hanno depositato note di udienza. Con decreto del 16 aprile 2024, il Consigliere istruttore, visto l'art. 352 c.p.c., ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisone in data 17.09.2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
4 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 1140/2023 R. G
9. Le parti hanno insistito nelle conclusioni come in epigrafe e parte appellata con memoria di replica depositata in data 2.09.2024 ha evidenziato la persistente inerzia dell'amministrazione che ad oggi non ha consentito al padre dei minori cittadini italiani nonché coniuge della ricorrente, di depositare la domanda di rilascio del visto di ingesso per motivi familiari contestando la circostanza che il matrimonio non sarebbe stato legalizzato nelle forme di legge, non concedendo l'Ambasciata alcun appuntamento per il rilascio della documentazione.
10. Con ordinanza depositata il 20.9.2024 la Corte ha così disposto:
“…Rilevato parte appellata ha depositato nota con cui “attesta l'impossibilità di depositate il file zip degli allegati al ricorso di I grado per limiti dimensionali ( 100 MB)non caricabili sul portale PCT. Chiede pertanto disporsi d'ufficio l'acquisizione degli atti e degli allegati prodotti nel fascicolo di da parte ricorrente”; Pt_2 rilevato che nel fascicolo di ufficio del primo grado è presente solo una fotocopia di registrazione di certificato di matrimonio (non sufficiente ai fini del decidere) mentre la documentazione cui fa riferimento l'appellata era nel fascicolo di parte, che viene ritirato e non trasmesso con il fascicolo di ufficio;
Ritenuto che
la causa non sia matura per la decisione in quanto occorre acquisire documentazione per valutare nel merito la fondatezza della domanda ovvero copia autentica con traduzione asseverata e apostillata dell'atto di matrimonio e atto di nascita dei minori che attesti la paternità del signor;
Persona_3
P.Q.M.
INVITA parte appellata a depositare la documentazione sopra indicata e RINVIA la causa all'udienza del 26.11.2024 ore 12 disponendo altresì la comparizione personale di ”. Persona_5
11. All'udienza del 26.11.2024 si è presentata personalmente anche la signora
[...]
che ha precisato che i figli sono stati concepiti in Pakistan con il marito CP_1
e che sono poi nati a Brescia;
che il matrimonio è stato celebrato a distanza e che il marito si trova ancora in Pakistan;
che le è stato possibile tornare in Pakistan solo una volta sia per i costi sia perché i figli non hanno il passaporto cosicché non hanno mai visto il padre, con il quale mantengono i rapporti a distanza;
che ha la cittadinanza italiana perché i genitori sono cittadini italiani;
che prima lavorava come barista e ora lavora come operatrice di pulizie;
che il marito aveva un negozio di bigiotteria ma ha avuto un tracollo economico e ora si arrangia con diversi lavori;
che vive da sola con i figli ma in Italia ci sono anche sua madre e sua sorella. I difensori delle parti hanno quindi insistito per l'accoglimento delle rispettive richieste e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 1140/2023 R. G
12. L'appello è infondato e va respinto e conseguentemente il va Parte_1 condannato a rifondere alla controparte le spese di questo grado di giudizio, che si liquidano a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
13. Il con il primo Parte_1 motivo di gravame lamenta la violazione dell'art. 29 comma 7 TU Imm. e l'aggiramento delle competenze consolari posto in essere da parte del Tribunale di Brescia. In particolare, il Primo Giudice si era limitato a ritenere che la mancata legalizzazione dell'atto di matrimonio non fosse imputabile al comportamento della ricorrente, addossando la responsabilità all'omissione dell'Amministrazione. In tal modo veniva disapplicata, di fatto, la norma contenuta nell'art. 29 comma 7°, ultimo periodo D.Lgs.25/07/1998, n. 286: “Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana [previa legalizzazione o apostille] della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute”, rimuovendo di conseguenza il controllo preliminare dell' ciò in palese contrasto con il principio di CP_2 legalità e di tassatività dei canali di accesso al Territorio Nazionale, che invece costituiscono pilastri del diritto dell'immigrazione e possono recedere per ragioni di solidarietà solo a seguito di un accorto e ben motivato bilanciamento. Secondo il Ministero, il Primo Giudice, se avesse voluto “sanzionare” l'Ambasciata d'Italia ad Islamabad, avrebbe dovuto piuttosto (previa adeguata istruttoria sull'effettività della colpevole inerzia denunciata dalla ricorrente) ordinare la fissazione di un appuntamento presso l' in cui espletare i controlli di rito: CP_2 non semplicemente “tagliare” questa fase preliminare. Parte appellante lamenta inoltre la violazione della regala di riparto dell'onere della prova, in quanto il Tribunale avrebbe bypassato del tutto la fase amministrativa e omesso ogni istruttoria relativa alla genuinità dei documenti alla base della domanda di visto. In particolare, il Ministero evidenzia che Il Tribunale si è limitato ad affermare l'inesistenza di indizi circa la falsità del certificato di matrimonio e parrebbe quasi aver desunto l'autenticità del documento dai falliti tentativi (descritti nella memoria del febbraio 2022 da parte appellata) di ottenere un appuntamento presso l' di Islamabad. CP_2
Specifica, peraltro, che l'Ufficio consolare nella relazione prodotta sub doc. III.C ha fornito la sua versione dei fatti, in base alla quale il ricorrente non avrebbe utilizzato il canale prestabilito per richiedere questo appuntamento né avrebbe tentato di ottenere la legalizzazione con modalità differenti: la memoria avversaria di febbraio 2022 – doc. III.B2 – allegava solo messaggi PEC e normali e-mail, ma non è chiaro per quali ragioni non sia stata utilizzata la piattaforma informatica predisposta per i richiedenti visto.
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Ad ogni modo, evidenzia che le eventuali inefficienze e persino la colpa dei funzionari dell non consentirebbero di ritenere “assorbito” CP_2
l'accertamento della veridicità dei documenti prodotti dal cittadino straniero. Infatti, ritiene che la motivazione del Tribunale di Brescia sia inconsistente, violando così il l'art. 2697 c.c., essendo stata assunta la decisione senza alcuna istruttoria sui fatti.
14. Di contro, parte appellata spiega i vani tentativi di poter chiedere la legalizzazione dell'atto di matrimonio per inerzia e per la incensurabile negligenza della stessa amministrazione. Infatti, ribadisce che l'accesso alla cancelleria consolare sul portale online ( ) per indisponibilità del portale medesimo il cui Email_1 messaggio di errore era il seguente: “ No appointment slots are currently available. Please try another application centre if applicable “ . Così pure le richieste formulate tramite Pec dal difensore della ricorrente per consentire il deposito della documentazione per l'apertura del visto di ingresso inviate in data 16.02.2022, 25.06.2022, 12.07.2022, 30.07.2022, 31.08.2022, 3.9.2022, non hanno dato l'esito sperato. Aggiunge, inoltre, che il Pakistan di recente ha aderito alla convenzione dell'Aja del 5.10.1961, sulla semplificazione delle procedure per la legalizzazione degli atti di stato civile. Infatti, dal 9 marzo 2023 è entrata in vigore per il Pakistan la sopracitata convenzione e gli atti rilasciati dalle autorità pakistane saranno muniti di apostille in luogo della legalizzazione consolare. Ciò dovrebbe rendere agevole dimostrare la genuinità dell'atto di Matrimonio. Tuttavia, nonostante il deposito dello strumento di ratifica ad oggi la procedura di apostillazione degli atti dello stato civile pakistana non sono rilasciati con “apostille” Rileva che ai fini dell'ingresso in Italia, a parte considerazione sulla genuinità dell'atto di matrimonio sprovvisto della legalizzazione consolare, l'Amministrazione non ha considerato il rapporto di filiazione con i minori cittadini italiani, nati a Brescia e regolarmente registrati negli atti dello stato civile. Tra l'altro sottolinea che il figlio nato il [...] a [...] è affetto da una Persona_1 disabilità con ritardo nell'apprendimento e necessita forse più degli altri figli della presenza del padre perché bisognoso di assistenza che al momento viene garantita esclusivamente dalla madre.
15. È provata la continuativa inerzia della Amministrazione, che oltretutto, come osservato dal P.G., perdura a tutt'oggi, nonostante le richieste reiterate dell'appellata di poter avere un appuntamento per presentare la documentazione richiesta. Documentazione che è stata depositata su richiesta della Corte che, quindi, accertata la violazione del diritto, si deve sostituire alla Amministrazione nella valutazione della sussistenza dei presupposti per ottenere il visto di ingresso. Parte appellata ha prodotto l'atto di matrimonio tradotto e apostillato nonché certificati di nascita dei minori, che risultano figli di e di Persona_3 CP_1
.
[...]
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Non emergono elementi per ritenere che i documenti siano falsi o il matrimonio fittizio. La domanda della ricorrente era pertanto fondata, come correttamente ritenuto dal Tribunale. L'appello va pertanto respinto e il condannato alla rifusione delle spese Parte_1 come da dispositivo, tenuto conto dei parametri dei giudizi avanti alla Corte di Appello, valore indeterminabile, complessità bassa, valore minimo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente provvedendo sull'appello proposto dal
[...]
, rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato avverso l'ordinanza n. 6931/23 del
5.10.2023 emessa dal Tribunale di Brescia nel procedimento n.r.g. 10784/2022, sentito il P.G., nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- RIGETTA l'appello;
- CONDANNA l'appellante Parte_1
a rifondere alla controparte le spese di questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.996,00, da corrispondersi a favore dell'Avv. Massimo Gilardoni, dichiaratosi antistatario
Brescia, così deciso nella Camera di Consiglio del 26.11.2024
Il Presidente
Maria Grazia Domanico
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