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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 6019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
, nata a [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in G.B. TUVERI 94 09128 CAGLIARI ITALIA, presso lo studio dell'Avv. SANNA FLAVIA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA CP_1
SARDEGNA 59 QUARTU SANT'ELENA, presso lo studio dell'Avv. PAU VALERIA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) i figli minori, e , saranno affidati congiuntamente e paritariamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori e manterranno la residenza nella casa familiare, ora di proprietà della madre, sita in Quartu
S.Elena nella Via Cadorna n.
9. Il padre li terrà con sé a giorni alterni, e così, in maniera alternata,
permarranno con lui nei fine settimana. Ciò in conformità a quanto stabilito e praticato dai coniugi sin dal momento della separazione. I figli dovranno trascorrere con i genitori, in maniera equivalente, le festività principali, nonché quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. Stante la collocazione paritaria, ciascun genitore provvederà al mantenimento di ciascun figlio quando lo avrà con sé;
2) il signor di al fine di garantire il diritto abitativo dei figli minori, Pt_1 Parte_1
continuerà a versare mensilmente la somma di € 589,00, direttamente alla per il Controparte_2
pagamento delle rate del mutuo n.08/47114311 acceso per l'acquisto della casa familiare, il tutto fino al compimento del 26° anno da parte della figlia , e quindi fino al 26 Marzo 2042, Per_2
sempre che lei ed il fratello non raggiungano, prima di tale data, la piena indipendenza economica o non trasferiscano altrove la propria residenza;
3) La signora si obbliga, in caso di vendita dell'immobile di Via Cadorna n.9 in Quartu S. CP_1
Elena, ad estinguere totalmente il mutuo cointestato che eventualmente residuerà all'epoca. In tal caso, ove i figli fossero ancora minorenni, resta inteso tra le parti che il signor verserà alla Pt_1
signora , a titolo di mantenimento per gli stessi la somma complessiva di € 500,00 mensili, CP_1
fino al raggiungimento della maggiore età degli stessi o dell'indipendenza economica e in ogni caso, comunque, finché saranno collocati presso la madre;
4) l'assegno unico, di cui la signora rimarrà la diretta percipiente, verrà ripartito al 50% tra CP_1
le parti, pertanto quest'ultima si obbliga a corrispondere ogni mese al signor di la Pt_1 Parte_1
somma di € 200,00, in virtù del presente patto;
5) le parti stabiliscono che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli (come ad esempio spese scolastiche e/o mediche non coperte dal SSN) per le quali si farà riferimento alle linee guida del CNF sul punto, saranno a carico della signora entro il limite di € 500,00 per ciascuna CP_1
voce di spesa, mentre rimarrà suddivisa al 50% fra le parti la somma, per ciascuna voce di spesa,
che superi il predetto limite di € 500,00. Le dette spese, ove possibile se non urgenti ed indifferibili,
dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
6) le parti dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande già proposte nel presente procedimento o ad esse connesse;
7) con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile dell'emananda decisione, perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge.…”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e ”. Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e Parte_1
, con ricorso depositato da in data 30/09/2024, CP_1 Parte_1
all'udienza del 21.05.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 30.09.2024), erano trascorsi i termini di legge. Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e . Parte_1 CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a CAGLIARI il 01/07/2006
tra , nata a [...], il09/11/1969 e Parte_1
, nato a [...], il [...], mandando al competente Ufficio dello CP_3
Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 50, parte II, serie A, anno 2006 -
Comune di Quartu Sant'Elena (Ca)).
Sull'accordo delle parti:
2. affida i figli minori, e , saranno Persona_3 Persona_4
affidati congiuntamente e paritariamente ad entrambi i genitori e manterranno la residenza nella casa familiare, ora di proprietà della madre, sita in Quartu S.Elena nella Via Cadorna n.9.
Il padre li terrà con sé a giorni alterni, e così, in maniera alternata, permarranno con lui nei fine settimana. Ciò in conformità a quanto stabilito e praticato dai coniugi sin dal momento della separazione. I figli dovranno trascorrere con i genitori, in maniera equivalente, le festività
principali, nonché quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. Stante la collocazione paritaria, ciascun genitore provvederà al mantenimento di ciascun figlio quando lo avrà con sé; 2) dà atto che che il signor di al fine di garantire il diritto abitativo dei Pt_1 Parte_1
figli minori, continuerà a versare mensilmente la somma di € 589,00, direttamente alla CP_2
per il pagamento delle rate del mutuo n.08/47114311 acceso per l'acquisto della casa familiare,
[...]
il tutto fino al compimento del 26° anno da parte della figlia , e quindi fino al 26 Marzo 2042, Per_2
sempre che lei ed il fratello non raggiungano, prima di tale data, la piena indipendenza economica o non trasferiscano altrove la propria residenza;
3) dà atto che la signora si obbliga, in caso di vendita dell'immobile di Via Cadorna n.9 in CP_1
Quartu S. Elena, ad estinguere totalmente il mutuo cointestato che eventualmente residuerà
all'epoca. In tal caso, ove i figli fossero ancora minorenni, resta inteso tra le parti che il signor verserà alla signora , a titolo di mantenimento per gli stessi la somma complessiva di Pt_1 CP_1
€ 500,00 mensili, fino al raggiungimento della maggiore età degli stessi o dell'indipendenza economica e in ogni caso, comunque, finché saranno collocati presso la madre;
4) dà atto che l'assegno unico, di cui la signora rimarrà la diretta percipiente, verrà ripartito CP_1
al 50% tra le parti, pertanto quest'ultima si obbliga a corrispondere ogni mese al signor di Pt_1
la somma di € 200,00, in virtù del presente patto;
Parte_1
5) le parti stabiliscono che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli (come ad esempio spese scolastiche e/o mediche non coperte dal SSN) per le quali si farà riferimento alle linee guida del CNF sul punto, saranno a carico della signora entro il limite di € 500,00 per ciascuna CP_1
voce di spesa, mentre rimarrà suddivisa al 50% fra le parti la somma, per ciascuna voce di spesa,
che superi il predetto limite di € 500,00. Le dette spese, ove possibile se non urgenti ed indifferibili,
dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
6. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
29/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti .