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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/07/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. 45/2022 ruolo lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Varese, 2^ Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in persona del Giudice dr. Dario Papa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 45 / 2022 del ruolo lavoro
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Chiara Nicoletti, Via F. Redi Parte_1
n. 10, Milano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
, con sede in Varese, Via Lazio n. 24, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Rossella Mauro, Via Panebianco n. 160/C,
Cosenza, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento - differenze retributive.
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso.
Per la società resistente: come da memoria difensiva.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 1° febbraio 2022 esponeva, in fatto: Parte_1
1) di essere stato assunto, in data 21 gennaio 2021, dalla con contratto di Controparte_1
lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni di idraulico, inquadrato come operaio di 1a cat. (diventata 2a dal 1° giugno 2021) secondo il CCNL industria metalmeccanica;
2) di aver ricevuto, in data 14 giugno 2021, una lettera raccomandata di parte datoriale, datata 4
giugno 2021 e speditagli in data 5 giugno 2021, recante una contestazione disciplinare con ad oggetto i fatti avvenuti il medesimo 4 giugno in un cantiere di Varese, quali riportati;
“nel frattempo”, la società provvedeva a sospenderlo dal lavoro, “invitandolo ad attendere la raccomandata”;
3) di essergli stato recapitato, in data 16 giugno 2021, un telegramma sempre della società
datrice, del trascritto contenuto;
4) di aver fornito le proprie giustificazioni a mezzo audizione tenutasi in data 18 giugno 2021,
alla presenza di operatore sindacale, di cui veniva redatto il verbale ora allegato;
5) di essere stato licenziato dalla con lettera raccomandata del 22 giugno Controparte_1
2021 - ricevuta il 1° luglio 2021 - per giusta causa in relazione ai fatti accaduti il 4 giugno
2021;
6) di aver impugnato il licenziamento medesimo con pec del 12 agosto 2021;
2 7) di non essergli stata corrisposta la retribuzione inerente i giorni, in cui era stato sospeso dal lavoro, l'indennità sostitutiva del preavviso ed i ratei di tredicesima mensilità nella misura dovuta.
Sempre il ricorrente assumeva, in diritto, la “illegittimità del licenziamento”, la “insussistenza della giusta causa di licenziamento”, con conseguente diritto al pagamento sia della retribuzione “per l'illegittima sospensione cautelare” sia della “indennità sostitutiva di preavviso”, e la “erronea quantificazione” della “tredicesima mensilità”.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni in epigrafe richiamate.
Si costituiva in giudizio la , in persona del legale rappresentante pro tempore: Controparte_1
sosteneva la infondatezza nel merito del ricorso “ex adverso” proposto, in particolare per la
“insussistenza del motivo, di cui alla lettera A e B”, del ricorso medesimo, con conseguente “efficacia del licenziamento disciplinare” intimato al lavoratore - esponente in data 1° luglio 2021, e per la
“sussistenza della giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c.”; inoltre, eccepiva la
“inammissibilità delle richieste istruttorie” formulate da parte ricorrente e, comunque, contestava i
“conteggi allegati” ed il “quantum” oggetto della domanda “anche per genericità assoluta”.
Concludeva come sopra.
Vanamente esperito tentativo di conciliazione, interrogate liberamente le parti, ammessa, come da ordinanza 20 maggio 2022, e poi assunta, prova testimoniale, non raggiunto dalle parti alcun accordo transattivo, richiesti ed acquisiti chiarimenti, all'udienza del 28 marzo 2025 il Giudice, esaurita la discussione anche con il supporto di note in precedenza depositate e preso atto delle conclusioni rassegnate, pronunciava sentenza, con cui definiva il giudizio, con dispositivo, in calce trascritto.
Le domande proposte vanno accolte.
In fatto, occorre, innanzi tutto, far riferimento alla documentazione prodotta, avuto specifico riguardo alla copia della visura camerale relativa alla (doc. n. 17, in fascicolo di parte Controparte_1
3 ricorrente), alla copia del contratto di lavoro “inter partes” stipulato in data 20 gennaio 2021 (doc. n.
2, in fascicolo di parte resistente), alla copia dei prospetti paga emessi dalla società datrice ed intestati al lavoratore concernenti il periodo corrente dal mese di gennaio 2021 al mese di giugno 2021 (docc.
n. 1, in fascicolo di parte ricorrente), alla copia del CCNL industrie metalmeccaniche del 26
novembre 2016 e dell'accordo di rinnovo del 5 febbraio 2021 (docc. n. 15 e n. 16, in fascicolo di parte ricorrente), alla copia della lettera di contestazione disciplinare indirizzata in data 4 giugno 2021
a dalla (doc. n. 2, in fascicolo di parte ricorrente, e doc. n. Parte_1 Controparte_1
4, in fascicolo di parte resistente), alla copia del telegramma di contestazione disciplinare inviato in data 15 giugno 2021 al dipendente dalla società datrice (doc. n. 4, in fascicolo di parte ricorrente, e doc. n. 5, in fascicolo di parte resistente), alla copia del “verbale di incontro” del 18 giugno 2021
(doc. n. 5, in fascicolo di parte ricorrente, e doc. n. 8, in fascicolo di parte resistente), alla copia della lettera di giustificazioni 21 giugno 2021 sottoscritta dal lavoratore e trasmessa sempre alla società
datrice a mezzo PEC (doc. n. 6, in fascicolo di parte ricorrente, e doc. n. 9, in fascicolo di parte resistente), alla copia della lettera di licenziamento disciplinare 22 giugno 2021 spedita a
[...]
dalla ( doc. n. 9, in fascicolo di parte ricorrente, e doc. n. 10, in Parte_1 Controparte_1
fascicolo di parte resistente) ed alla copia della lettera di impugnazione del licenziamento medesimo da parte del dipendente comunicata alla datrice a mezzo PEC del 12 agosto 2021 (docc. n. 12, 13 e
14, in fascicolo di parte ricorrente, e doc. n. 11, in fascicolo di parte resistente).
Inoltre, sempre in fatto è da evidenziare che nel corso dell'esperita istruttoria i sottonotati testi hanno,
così, dichiarato, tra l'altro, ed in particolare:
1)teste , idraulico, escusso all'udienza dell'11 ottobre 2022: Testimone_1
sui capitoli della memoria: “Cap n.
6. Che io ricordi il ricorrente non mise le mani al collo del sig.
e a me ha solo spinto col petto durante un faccia a faccia nel corso di un diverbio. Cap n. Parte_2
10: io non lo rividi, anche perché io lavoro in sede diversa….. il ricorrente, che era alterato in quanto secondo me aveva bevuto, dato l'alito che promanava, mi accusava di aver riferito al nostro superiore
4 delle circostanze relative al lavoro, che lo riguardavano, mentre ciò non era vero. …. preciso che il ricorrente spintonò con le mani il collega senza mettergli le mani al collo…. non so dire Parte_2
se il ricorrente stesse lavorando o no in cantiere “.
2) teste , elettricista, assunto all'udienza dell'11 ottobre 2022: Parte_2
sui capitoli della memoria: “Cap. n. 6, il ricorrente mi ha solo spinto con una mano al petto, non mi ha messo le mani al collo e non mi ha trattenuto. Cap n. 10: Io non ho più visto al lavoro il ricorrente,
anche se in precedenza avevamo operato insieme presso l'università di Varese… un'ora prima avevamo avuto, io e il ricorrente, una discussone al telefono;
io gli avevo fatto uno scherzo, dicendogli di non venire al lavoro, tramite un altro collega di altra azienda…. io non vidi il ricorrente spingere e strattonare il collega , in quanto mi trovavo in altra zona del cantiere…. ho percepito che Tes_1
l'alito del ricorrente puzzava di alcool “;
3) teste interrogato all'udienza dell'11 ottobre 2022: Testimone_2
a prova contraria sui capitoli della memoria: “Cap n. 6: “Io ho solo visto il ricorrente che spingeva mio fratello e poi mi sono allontanato per prendere dei materiali collocati in un'altra zona del cantiere.
Mio fratello fu solo spinto non preso per il collo. La spinta fu con le mani. Non so cosa successe tra il ricorrente e il sig. ”. Cap n. 10: “non so dire. Io lavorai poi nel cantiere di Buccinasco Tes_1
(MI)“;
4)teste operaio, sentito all'udienza del 24 gennaio 2023: Testimone_3
sui capitoli ammessi della memoria: “Cap n. 6: “Sono stato dipendente della resistente dal 1° marzo
2021 al 15 ottobre 2021. Ho conosciuto il ricorrente, che è stato mio collega di lavoro. Non so dire quanto riportato in capitolo, dal momento che io non assistetti ad alcuna scena. Mi sono limitato ad accompagnare il presso l'ex colonia e poi sono stato chiamato in un altro posto sempre per Pt_1
lavoro; al mio rientro preso l'ex colonia, dove sono stato richiamato, il ricorrente stava parlando con il sig. , ma non avvenne davanti a me quanto descritto in capitolo. In seguito mi misi a Tes_1
5 lavorare con il ed un altro collega, per tirare delle corde in cabina elettrica. Il non Pt_1 Pt_1
mi accennò nulla. Non notai alterazioni nel né quando l'accompagnai né quando usammo Pt_1
poi le scale per il lavoro di tiraggio, a cui ho fatto cenno. Non ci recammo a bere né prima né dopo questo lavoro. Il nostro lavoro terminò verso le 16.30'. Non vidi più il al lavoro, né il giorno Pt_1
dopo né in quelli successivi… Andai a prendere il verso le 13.20/13.30 e dopo cinque minuti Pt_1
arrivammo all'ex colonia. Ritornai all'ex colonia verso le 15.00'”.
5)teste , muratore, escusso all'udienza del 24 gennaio 2023: Testimone_4
sui capitoli della memoria: “Cap n. 6: “Ho conosciuto il ricorrente;
abbiamo lavorato insieme, io come muratore, lui come idraulico presso l'ex colonia, all'Università dell'Insubria, a Varese. Io non assistetti a quanto descritto in capitolo, arrivai in un secondo momento. In precedenza vi era stata una discussione tra il ed il sottoscritto, perché io ero stato avvertito dalle due commesse di un Pt_1
punto di ristoro lì vicino, spaventate, che il , gridando e con parolacce, voleva bere sambuca, Pt_1
pur non avendo denaro a disposizione. Io così dissi al di non permettersi più di spaventare Pt_1
le ragazze. Era pomeriggio. Il si era recato presso il punto di ristoro, quel pomeriggio, già Pt_1
un paio di volte ed aveva bevuto. Dopo la nostra discussione, io andai dalle ragazze per tranquillizzarle e il entrò in cantiere. Non so dire cosa successe in un secondo momento. Mi Pt_1
Part fu poi raccontato da e da un altro operaio che si era verificato quanto descritto in capitolo, nei loro confronti. Io non vidi più il al lavoro, so solo che fu convocato in ufficio quello steso giorno Pt_1
o il giorno successivo… Io ero e sono dipendente della … quando io tornai Controparte_2
dal punto di ristoro al cantiere già non vidi più il “. Pt_1
6)teste , barista, assunta all'udienza del 16 maggio 2023: Tes_5
sui capitoli ammessi della memoria: “Cap n. 6: “non ho assistito all'episodio descritto nel capitolo.
Io sono la barista dell'esercizio a fronte del quale si stavano eseguendo dei lavori. Mi fu riferito dal sig. di cui non ricordo il cognome, che vi era stata una discussione tra il ricorrente ed il sig. Per_1
6 e mi disse il sig. di non somministrare più alcuna bevanda alcoolica, sambuca, al Parte_1 Per_1
ricorrente stesso, che aveva visto già alterato…… non so dire del ritorno al lavoro del sig. ”. Pt_1
Ora, in diritto, sono da svolgere le seguenti considerazioni seguendo l'ordine delle domande proposte da parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio.
A) Licenziamento: le relative domande vanno accolte.
Occorre, innanzi tutto, far riferimento alla lettera di contestazione disciplinare del 4 giugno 2021
indirizzata a dalla , per la quale: “………. il giorno Parte_1 Controparte_1
04/06/2021 Lei si presentava sul posto di lavoro in stato di evidente ubriachezza minacciando e spintonando alcuni colleghi presenti. Non solo non ha quindi prestato attività lavorativa, ma ha altresì
rappresentato un rischio per l'incolumità altrui oltre che ha contravvenuto ad ogni previsione contrattuale,
di regolamento aziendale e normativa in vigore. Non riteniamo accettabile un comportamento del genere;
la invitiamo pertanto a presentare le Sue giustificazioni e/o osservazioni per iscritto entro 5 gg dal ricevimento della presente specificando che, in difetto, La scrivente azienda si riserva il diritto di comminare la sanzione della sospensione non retribuita dal lavoro per giorni 3………..”.
Ora, alla luce della documentazione sopra indicata e delle risultanze sopra riportate, è da significare che:
a) in data 4 giugno 2021 l'attuale ricorrente si è presentato al lavoro;
b) lo “stato di evidente ubriachezza” oggetto di contestazione, comunque direttamente riferito dai testi escussi e, in ogni caso, desumibile dalle loro dichiarazioni (vedi, ad es., deposizioni dei testi e ), di per sè solo, non assume rilievo tale da determinare Tes_1 Tes_4
l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, bensì l'applicazione di una sanzione conservativa, ex art. 9 del CCNL applicato;
c) le minacce, a cui si fa cenno sempre nella lettera in esame, non sono state riportate nel loro specifico contenuto, rimanendo, così, l'addebito in questione, del tutto generico e, comunque,
indimostrato ad esito dell'esperita istruttoria;
inoltre, il teste ha escluso di essere stato Pt_2
7 preso per il collo e trattenuto dall'attuale ricorrente, che lo ha “solo spinto con una mano al petto”, ed il teste ha riferito di essere stato pure lui “solo spinto col petto durante un Tes_1
faccia a faccia “ con il collega (restano, così, senza pieno riscontro le circostanze, di Pt_1
cui al cap. n. 6 della memoria difensiva);
d) sempre nella lettera 4 giugno 2021, è stato espressamente rappresentato dalla società datrice che, “in difetto” di “giustificazioni e/osservazioni per iscritto entro 5 gg. dal ricevimento” della lettera medesima, “………..La scrivente azienda si riserva il diritto di comminare la sanzione della sospensione non retribuita dal lavoro per giorni 3….”, ossia una “sanzione” da ritenersi di carattere disciplinare (vedi art. 8, lettera d, del CCNL- “sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni”), e non tanto cautelare, a fini di accertamento di fatti - ormai acquisiti e sufficientemente descritti -, da adottare, e, quindi, “sospensione” già
dalla stessa società datrice considerata “sanzione” proporzionata alla “gravità” degli accadimenti riportati, tali da non poter fondare l'irrogazione di un licenziamento e da consentire,
comunque, la prosecuzione del rapporto di lavoro;
e) in ogni caso, “il grave evento di violenza in cantiere” del 4 giugno 2021, menzionato, poi, dalla attuale società resistente nella lettera di licenziamento del 22 giugno 2021 e pure posto a base del licenziamento medesimo, unitamente allo “stato di alterazione alcolica” (vedi, però, punto
-b-), per quanto sopra esposto non ha, pertanto, trovato adeguato riscontro probatorio, anche nel senso di una accertata “gravità” tale da rendere impossibile la protrazione del rapporto lavorativo con il sig. . Pt_1
E', poi, da richiamare il telegramma 15 giugno 2021 inviato all'attuale ricorrente dalla società resistente,
con cui quest'ultima, facendo seguito alla contestazione dei fatti verificatisi in data 4 giugno 2021, ha addebitato al sig. “l'assenza ingiustificata dal lavoro dal giorno 04.06 al giorno 13.06”, con Pt_1
invito a presentare le relative giustificazioni.
8 Ora, sempre alla luce della documentazione sopra indicata e delle risultanze sopra riportate, è da rappresentare che:
1) come già esposto, in data 4 giugno 2021 l'attuale ricorrente si è presentato al lavoro;
2) nell'incontro del 18 giugno 2021, fissato in sede sindacale su richiesta del lavoratore, per fornire le proprie giustificazioni e/o controdeduzioni in merito alla contestazione disciplinare del 4 giugno 2021, ricevuta in data 14 giugno 2021, “il datore di lavoro” ha, da ultimo, dichiarato, come da relativo verbale, più sopra citato, che, “….per salvaguardare la salute sua e degli altri dipendenti, ha comunicato al sig. di non Parte_1
presentarsi più sul cantiere per almeno 3 giorni perché sospeso dal cantiere…….l'azienda provvederà di sicuro ad un licenziamento in tronco”;
3) nella lettera del 21 giugno 2021, di riscontro della contestazione disciplinare in oggetto -
telegramma del 15 giugno 2021 ricevuto in data 16 giugno 2021 -, per conto del lavoratore
è stato, così, precisato: “…Siete poi stati Voi ad ordinargli di non presentarsi più in cantiere dal successivo lunedì 7 giugno, a Vostro dire per “salvaguardare la salute sua e degli altri dipendenti”. Per tale motivo, l'assenza da Voi contestata non è affatto ingiustificata,
perché risponde ad una Vostra disposizione”;
4) in forza di questa ricostruzione, riconosciuta, a questo punto, da parte datoriale,
l'adozione di una effettiva “sospensione cautelare” di “almeno 3 giorni” nei confronti del lavoratore, da reputarsi decorrente dal giorno 7 giugno 2021 - i giorni 5 e 6 giugno, sabato e domenica, non vanno considerate giornate lavorative (vedi contratto) -, stando alla contestazione di addebito contenuta nel telegramma del 15 giugno 2021, in cui il periodo di assenza ingiustificata preso a riferimento trova la sua scadenza nel giorno 13 giugno
2021, non consente di far ritenere integrata quella ipotesi prevista dal CCNL in materia,
per la quale il licenziamento “per mancanze” trova il suo fondamento in “assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi” - art. 10, lettera f) del CCNL -,
9 risultando solo 2 giorni di assenza ingiustificata, il 10 e l'11 giugno 2021 - 12 e 13 giugno
2021, sabato e domenica -;
5) dal 14 giugno 2021 al 18 giugno 2021 (da lunedì a venerdì) il lavoratore è stato assente per malattia - circostanza non contestata e pure risultante dal doc. n. 6, in fascicolo di parte resistente, e dal doc. n.11, in fascicolo di parte ricorrente -, il giorno 22 giugno 2021 è
stata indirizzata al sig. dalla la lettera raccomandata di Pt_1 Controparte_1
“nuova contestazione e licenziamento disciplinare”, in un unico provvedimento, per assenze del lavoratore “dal 04.06 al giorno 14.06 nonché dal giorno 21 ad oggi” e tale lettera raccomandata è stata ricevuta dal destinatario in data 1° luglio 2021.
Di conseguenza, alla luce di quanto sopra esposto, per la ritenuta insussistenza di una giusta causa di recesso, comunque anche non del tutto comprovata, va, ora, dichiarata l'illegittimità dell'intimato licenziamento e, per l'effetto, la società resistente va condannata a pagare in favore del ricorrente un'indennità, che appare equo fissare in un importo pari a numero tre (3) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tenuto conto dell'anzianità
di servizio e del comportamento e delle condizioni delle parti (vedi Corte Cost. n. 194/2018).
B) Differenze retributive ed indennità sostitutiva del preavviso: pure le relative domande vanno accolte.
Infatti, una volta sia riconosciuta da parte datoriale l'adozione di una sospensione cautelare nei confronti del lavoratore sia accertata l'insussistenza di una giusta causa di licenziamento dello stesso,
per i tre (3) giorni in ogni caso da computare nella disposta sospensione cautelare ed in difetto di elementi certi ed inequivoci per ritenere una disposta protrazione della sospensione medesima, va,
ora, attribuita al sig. la corrispondente reintegrazione patrimoniale di quanto non percepito Pt_1
per i giorni in oggetto.
E', poi, da rilevare che in memoria difensiva la contestazione mossa da parte resistente ai conteggi di parte ricorrente è risultata del tutto generica . 10 Di conseguenza, tenuto conto di quanto sopra esposto, la società resistente va, ora, condannata a pagare in favore del ricorrente la somma di Euro 273,40= (1.184,70, somma richiesta in ricorso per il titolo in questione : 13 gg., di ritenuta sospensione cautelare, x 3 gg, di riconosciuta sospensione cautelare = Euro 273,40=, compresa incidenza sul TFR), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo.
Pure la chiesta indennità sostitutiva del preavviso va, poi, corrisposta a parte ricorrente, dal momento che, alla luce di quanto sopra argomentato in punto di licenziamento, la prospettazione operata dalla stessa parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio in materia, fondata anche sulle previsioni del CCNL applicato, non è stata oggetto di contestazione specifica da parte della società
resistente nella propria memoria difensiva, pure sul “quantum” indicato.
, la società resistente va, ora, condannata a pagare in favore del ricorrente la somma di CP_3
Euro 605,51=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo, per il titolo in questione.
C) Tredicesima mensilità: anche la presente domanda va accolta.
Infatti, è da evidenziare che pure in merito alla dedotta “erronea quantificazione” della tredicesima mensilità di spettanza del lavoratore-ricorrente la società datrice-resistente non ha assunto alcuna precisa posizione difensiva in memoria e, in particolare, nulla di specifico ha contestato sul
“quantum” esposto da controparte nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Ne discende che la società resistente va, ora, condannata a pagare in favore del ricorrente la somma di Euro 166,73=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo, per il titolo in oggetto.
Le spese di lite, secondo la regola generale, di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
11
PQM
il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a mezzo ricorso depositato Controparte_1
in data 1° febbraio 2022, così provvede:
1) dichiara illegittimo l'intimato licenziamento;
2) dichiara estinto il rapporto di lavoro;
3) condanna la società resistente a pagare in favore del ricorrente un'indennità di importo pari a numero tre (3) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
4) condanna la società resistente a pagare in favore del ricorrente la somma di Euro 273,40=, la somma di Euro 605,51= e la somma di Euro 166,73=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali su ogni somma dalla data di maturazione di ogni diritto al saldo, per i titoli, di cui al ricorso;
5) condanna la società resistente a pagare in favore del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00=, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
6) fissa termine di giorni sessanta (60), ex art. 429, primo comma, c.p.c., per il deposito della sentenza.
Così deciso in Varese lì 28 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
(dr. Dario Papa)
12 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Varese, 2^ Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in persona del Giudice dr. Dario Papa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 45 / 2022 del ruolo lavoro
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Chiara Nicoletti, Via F. Redi Parte_1
n. 10, Milano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
, con sede in Varese, Via Lazio n. 24, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Rossella Mauro, Via Panebianco n. 160/C,
Cosenza, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento - differenze retributive.
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso.
Per la società resistente: come da memoria difensiva.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 1° febbraio 2022 esponeva, in fatto: Parte_1
1) di essere stato assunto, in data 21 gennaio 2021, dalla con contratto di Controparte_1
lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni di idraulico, inquadrato come operaio di 1a cat. (diventata 2a dal 1° giugno 2021) secondo il CCNL industria metalmeccanica;
2) di aver ricevuto, in data 14 giugno 2021, una lettera raccomandata di parte datoriale, datata 4
giugno 2021 e speditagli in data 5 giugno 2021, recante una contestazione disciplinare con ad oggetto i fatti avvenuti il medesimo 4 giugno in un cantiere di Varese, quali riportati;
“nel frattempo”, la società provvedeva a sospenderlo dal lavoro, “invitandolo ad attendere la raccomandata”;
3) di essergli stato recapitato, in data 16 giugno 2021, un telegramma sempre della società
datrice, del trascritto contenuto;
4) di aver fornito le proprie giustificazioni a mezzo audizione tenutasi in data 18 giugno 2021,
alla presenza di operatore sindacale, di cui veniva redatto il verbale ora allegato;
5) di essere stato licenziato dalla con lettera raccomandata del 22 giugno Controparte_1
2021 - ricevuta il 1° luglio 2021 - per giusta causa in relazione ai fatti accaduti il 4 giugno
2021;
6) di aver impugnato il licenziamento medesimo con pec del 12 agosto 2021;
2 7) di non essergli stata corrisposta la retribuzione inerente i giorni, in cui era stato sospeso dal lavoro, l'indennità sostitutiva del preavviso ed i ratei di tredicesima mensilità nella misura dovuta.
Sempre il ricorrente assumeva, in diritto, la “illegittimità del licenziamento”, la “insussistenza della giusta causa di licenziamento”, con conseguente diritto al pagamento sia della retribuzione “per l'illegittima sospensione cautelare” sia della “indennità sostitutiva di preavviso”, e la “erronea quantificazione” della “tredicesima mensilità”.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni in epigrafe richiamate.
Si costituiva in giudizio la , in persona del legale rappresentante pro tempore: Controparte_1
sosteneva la infondatezza nel merito del ricorso “ex adverso” proposto, in particolare per la
“insussistenza del motivo, di cui alla lettera A e B”, del ricorso medesimo, con conseguente “efficacia del licenziamento disciplinare” intimato al lavoratore - esponente in data 1° luglio 2021, e per la
“sussistenza della giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c.”; inoltre, eccepiva la
“inammissibilità delle richieste istruttorie” formulate da parte ricorrente e, comunque, contestava i
“conteggi allegati” ed il “quantum” oggetto della domanda “anche per genericità assoluta”.
Concludeva come sopra.
Vanamente esperito tentativo di conciliazione, interrogate liberamente le parti, ammessa, come da ordinanza 20 maggio 2022, e poi assunta, prova testimoniale, non raggiunto dalle parti alcun accordo transattivo, richiesti ed acquisiti chiarimenti, all'udienza del 28 marzo 2025 il Giudice, esaurita la discussione anche con il supporto di note in precedenza depositate e preso atto delle conclusioni rassegnate, pronunciava sentenza, con cui definiva il giudizio, con dispositivo, in calce trascritto.
Le domande proposte vanno accolte.
In fatto, occorre, innanzi tutto, far riferimento alla documentazione prodotta, avuto specifico riguardo alla copia della visura camerale relativa alla (doc. n. 17, in fascicolo di parte Controparte_1
3 ricorrente), alla copia del contratto di lavoro “inter partes” stipulato in data 20 gennaio 2021 (doc. n.
2, in fascicolo di parte resistente), alla copia dei prospetti paga emessi dalla società datrice ed intestati al lavoratore concernenti il periodo corrente dal mese di gennaio 2021 al mese di giugno 2021 (docc.
n. 1, in fascicolo di parte ricorrente), alla copia del CCNL industrie metalmeccaniche del 26
novembre 2016 e dell'accordo di rinnovo del 5 febbraio 2021 (docc. n. 15 e n. 16, in fascicolo di parte ricorrente), alla copia della lettera di contestazione disciplinare indirizzata in data 4 giugno 2021
a dalla (doc. n. 2, in fascicolo di parte ricorrente, e doc. n. Parte_1 Controparte_1
4, in fascicolo di parte resistente), alla copia del telegramma di contestazione disciplinare inviato in data 15 giugno 2021 al dipendente dalla società datrice (doc. n. 4, in fascicolo di parte ricorrente, e doc. n. 5, in fascicolo di parte resistente), alla copia del “verbale di incontro” del 18 giugno 2021
(doc. n. 5, in fascicolo di parte ricorrente, e doc. n. 8, in fascicolo di parte resistente), alla copia della lettera di giustificazioni 21 giugno 2021 sottoscritta dal lavoratore e trasmessa sempre alla società
datrice a mezzo PEC (doc. n. 6, in fascicolo di parte ricorrente, e doc. n. 9, in fascicolo di parte resistente), alla copia della lettera di licenziamento disciplinare 22 giugno 2021 spedita a
[...]
dalla ( doc. n. 9, in fascicolo di parte ricorrente, e doc. n. 10, in Parte_1 Controparte_1
fascicolo di parte resistente) ed alla copia della lettera di impugnazione del licenziamento medesimo da parte del dipendente comunicata alla datrice a mezzo PEC del 12 agosto 2021 (docc. n. 12, 13 e
14, in fascicolo di parte ricorrente, e doc. n. 11, in fascicolo di parte resistente).
Inoltre, sempre in fatto è da evidenziare che nel corso dell'esperita istruttoria i sottonotati testi hanno,
così, dichiarato, tra l'altro, ed in particolare:
1)teste , idraulico, escusso all'udienza dell'11 ottobre 2022: Testimone_1
sui capitoli della memoria: “Cap n.
6. Che io ricordi il ricorrente non mise le mani al collo del sig.
e a me ha solo spinto col petto durante un faccia a faccia nel corso di un diverbio. Cap n. Parte_2
10: io non lo rividi, anche perché io lavoro in sede diversa….. il ricorrente, che era alterato in quanto secondo me aveva bevuto, dato l'alito che promanava, mi accusava di aver riferito al nostro superiore
4 delle circostanze relative al lavoro, che lo riguardavano, mentre ciò non era vero. …. preciso che il ricorrente spintonò con le mani il collega senza mettergli le mani al collo…. non so dire Parte_2
se il ricorrente stesse lavorando o no in cantiere “.
2) teste , elettricista, assunto all'udienza dell'11 ottobre 2022: Parte_2
sui capitoli della memoria: “Cap. n. 6, il ricorrente mi ha solo spinto con una mano al petto, non mi ha messo le mani al collo e non mi ha trattenuto. Cap n. 10: Io non ho più visto al lavoro il ricorrente,
anche se in precedenza avevamo operato insieme presso l'università di Varese… un'ora prima avevamo avuto, io e il ricorrente, una discussone al telefono;
io gli avevo fatto uno scherzo, dicendogli di non venire al lavoro, tramite un altro collega di altra azienda…. io non vidi il ricorrente spingere e strattonare il collega , in quanto mi trovavo in altra zona del cantiere…. ho percepito che Tes_1
l'alito del ricorrente puzzava di alcool “;
3) teste interrogato all'udienza dell'11 ottobre 2022: Testimone_2
a prova contraria sui capitoli della memoria: “Cap n. 6: “Io ho solo visto il ricorrente che spingeva mio fratello e poi mi sono allontanato per prendere dei materiali collocati in un'altra zona del cantiere.
Mio fratello fu solo spinto non preso per il collo. La spinta fu con le mani. Non so cosa successe tra il ricorrente e il sig. ”. Cap n. 10: “non so dire. Io lavorai poi nel cantiere di Buccinasco Tes_1
(MI)“;
4)teste operaio, sentito all'udienza del 24 gennaio 2023: Testimone_3
sui capitoli ammessi della memoria: “Cap n. 6: “Sono stato dipendente della resistente dal 1° marzo
2021 al 15 ottobre 2021. Ho conosciuto il ricorrente, che è stato mio collega di lavoro. Non so dire quanto riportato in capitolo, dal momento che io non assistetti ad alcuna scena. Mi sono limitato ad accompagnare il presso l'ex colonia e poi sono stato chiamato in un altro posto sempre per Pt_1
lavoro; al mio rientro preso l'ex colonia, dove sono stato richiamato, il ricorrente stava parlando con il sig. , ma non avvenne davanti a me quanto descritto in capitolo. In seguito mi misi a Tes_1
5 lavorare con il ed un altro collega, per tirare delle corde in cabina elettrica. Il non Pt_1 Pt_1
mi accennò nulla. Non notai alterazioni nel né quando l'accompagnai né quando usammo Pt_1
poi le scale per il lavoro di tiraggio, a cui ho fatto cenno. Non ci recammo a bere né prima né dopo questo lavoro. Il nostro lavoro terminò verso le 16.30'. Non vidi più il al lavoro, né il giorno Pt_1
dopo né in quelli successivi… Andai a prendere il verso le 13.20/13.30 e dopo cinque minuti Pt_1
arrivammo all'ex colonia. Ritornai all'ex colonia verso le 15.00'”.
5)teste , muratore, escusso all'udienza del 24 gennaio 2023: Testimone_4
sui capitoli della memoria: “Cap n. 6: “Ho conosciuto il ricorrente;
abbiamo lavorato insieme, io come muratore, lui come idraulico presso l'ex colonia, all'Università dell'Insubria, a Varese. Io non assistetti a quanto descritto in capitolo, arrivai in un secondo momento. In precedenza vi era stata una discussione tra il ed il sottoscritto, perché io ero stato avvertito dalle due commesse di un Pt_1
punto di ristoro lì vicino, spaventate, che il , gridando e con parolacce, voleva bere sambuca, Pt_1
pur non avendo denaro a disposizione. Io così dissi al di non permettersi più di spaventare Pt_1
le ragazze. Era pomeriggio. Il si era recato presso il punto di ristoro, quel pomeriggio, già Pt_1
un paio di volte ed aveva bevuto. Dopo la nostra discussione, io andai dalle ragazze per tranquillizzarle e il entrò in cantiere. Non so dire cosa successe in un secondo momento. Mi Pt_1
Part fu poi raccontato da e da un altro operaio che si era verificato quanto descritto in capitolo, nei loro confronti. Io non vidi più il al lavoro, so solo che fu convocato in ufficio quello steso giorno Pt_1
o il giorno successivo… Io ero e sono dipendente della … quando io tornai Controparte_2
dal punto di ristoro al cantiere già non vidi più il “. Pt_1
6)teste , barista, assunta all'udienza del 16 maggio 2023: Tes_5
sui capitoli ammessi della memoria: “Cap n. 6: “non ho assistito all'episodio descritto nel capitolo.
Io sono la barista dell'esercizio a fronte del quale si stavano eseguendo dei lavori. Mi fu riferito dal sig. di cui non ricordo il cognome, che vi era stata una discussione tra il ricorrente ed il sig. Per_1
6 e mi disse il sig. di non somministrare più alcuna bevanda alcoolica, sambuca, al Parte_1 Per_1
ricorrente stesso, che aveva visto già alterato…… non so dire del ritorno al lavoro del sig. ”. Pt_1
Ora, in diritto, sono da svolgere le seguenti considerazioni seguendo l'ordine delle domande proposte da parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio.
A) Licenziamento: le relative domande vanno accolte.
Occorre, innanzi tutto, far riferimento alla lettera di contestazione disciplinare del 4 giugno 2021
indirizzata a dalla , per la quale: “………. il giorno Parte_1 Controparte_1
04/06/2021 Lei si presentava sul posto di lavoro in stato di evidente ubriachezza minacciando e spintonando alcuni colleghi presenti. Non solo non ha quindi prestato attività lavorativa, ma ha altresì
rappresentato un rischio per l'incolumità altrui oltre che ha contravvenuto ad ogni previsione contrattuale,
di regolamento aziendale e normativa in vigore. Non riteniamo accettabile un comportamento del genere;
la invitiamo pertanto a presentare le Sue giustificazioni e/o osservazioni per iscritto entro 5 gg dal ricevimento della presente specificando che, in difetto, La scrivente azienda si riserva il diritto di comminare la sanzione della sospensione non retribuita dal lavoro per giorni 3………..”.
Ora, alla luce della documentazione sopra indicata e delle risultanze sopra riportate, è da significare che:
a) in data 4 giugno 2021 l'attuale ricorrente si è presentato al lavoro;
b) lo “stato di evidente ubriachezza” oggetto di contestazione, comunque direttamente riferito dai testi escussi e, in ogni caso, desumibile dalle loro dichiarazioni (vedi, ad es., deposizioni dei testi e ), di per sè solo, non assume rilievo tale da determinare Tes_1 Tes_4
l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, bensì l'applicazione di una sanzione conservativa, ex art. 9 del CCNL applicato;
c) le minacce, a cui si fa cenno sempre nella lettera in esame, non sono state riportate nel loro specifico contenuto, rimanendo, così, l'addebito in questione, del tutto generico e, comunque,
indimostrato ad esito dell'esperita istruttoria;
inoltre, il teste ha escluso di essere stato Pt_2
7 preso per il collo e trattenuto dall'attuale ricorrente, che lo ha “solo spinto con una mano al petto”, ed il teste ha riferito di essere stato pure lui “solo spinto col petto durante un Tes_1
faccia a faccia “ con il collega (restano, così, senza pieno riscontro le circostanze, di Pt_1
cui al cap. n. 6 della memoria difensiva);
d) sempre nella lettera 4 giugno 2021, è stato espressamente rappresentato dalla società datrice che, “in difetto” di “giustificazioni e/osservazioni per iscritto entro 5 gg. dal ricevimento” della lettera medesima, “………..La scrivente azienda si riserva il diritto di comminare la sanzione della sospensione non retribuita dal lavoro per giorni 3….”, ossia una “sanzione” da ritenersi di carattere disciplinare (vedi art. 8, lettera d, del CCNL- “sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni”), e non tanto cautelare, a fini di accertamento di fatti - ormai acquisiti e sufficientemente descritti -, da adottare, e, quindi, “sospensione” già
dalla stessa società datrice considerata “sanzione” proporzionata alla “gravità” degli accadimenti riportati, tali da non poter fondare l'irrogazione di un licenziamento e da consentire,
comunque, la prosecuzione del rapporto di lavoro;
e) in ogni caso, “il grave evento di violenza in cantiere” del 4 giugno 2021, menzionato, poi, dalla attuale società resistente nella lettera di licenziamento del 22 giugno 2021 e pure posto a base del licenziamento medesimo, unitamente allo “stato di alterazione alcolica” (vedi, però, punto
-b-), per quanto sopra esposto non ha, pertanto, trovato adeguato riscontro probatorio, anche nel senso di una accertata “gravità” tale da rendere impossibile la protrazione del rapporto lavorativo con il sig. . Pt_1
E', poi, da richiamare il telegramma 15 giugno 2021 inviato all'attuale ricorrente dalla società resistente,
con cui quest'ultima, facendo seguito alla contestazione dei fatti verificatisi in data 4 giugno 2021, ha addebitato al sig. “l'assenza ingiustificata dal lavoro dal giorno 04.06 al giorno 13.06”, con Pt_1
invito a presentare le relative giustificazioni.
8 Ora, sempre alla luce della documentazione sopra indicata e delle risultanze sopra riportate, è da rappresentare che:
1) come già esposto, in data 4 giugno 2021 l'attuale ricorrente si è presentato al lavoro;
2) nell'incontro del 18 giugno 2021, fissato in sede sindacale su richiesta del lavoratore, per fornire le proprie giustificazioni e/o controdeduzioni in merito alla contestazione disciplinare del 4 giugno 2021, ricevuta in data 14 giugno 2021, “il datore di lavoro” ha, da ultimo, dichiarato, come da relativo verbale, più sopra citato, che, “….per salvaguardare la salute sua e degli altri dipendenti, ha comunicato al sig. di non Parte_1
presentarsi più sul cantiere per almeno 3 giorni perché sospeso dal cantiere…….l'azienda provvederà di sicuro ad un licenziamento in tronco”;
3) nella lettera del 21 giugno 2021, di riscontro della contestazione disciplinare in oggetto -
telegramma del 15 giugno 2021 ricevuto in data 16 giugno 2021 -, per conto del lavoratore
è stato, così, precisato: “…Siete poi stati Voi ad ordinargli di non presentarsi più in cantiere dal successivo lunedì 7 giugno, a Vostro dire per “salvaguardare la salute sua e degli altri dipendenti”. Per tale motivo, l'assenza da Voi contestata non è affatto ingiustificata,
perché risponde ad una Vostra disposizione”;
4) in forza di questa ricostruzione, riconosciuta, a questo punto, da parte datoriale,
l'adozione di una effettiva “sospensione cautelare” di “almeno 3 giorni” nei confronti del lavoratore, da reputarsi decorrente dal giorno 7 giugno 2021 - i giorni 5 e 6 giugno, sabato e domenica, non vanno considerate giornate lavorative (vedi contratto) -, stando alla contestazione di addebito contenuta nel telegramma del 15 giugno 2021, in cui il periodo di assenza ingiustificata preso a riferimento trova la sua scadenza nel giorno 13 giugno
2021, non consente di far ritenere integrata quella ipotesi prevista dal CCNL in materia,
per la quale il licenziamento “per mancanze” trova il suo fondamento in “assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi” - art. 10, lettera f) del CCNL -,
9 risultando solo 2 giorni di assenza ingiustificata, il 10 e l'11 giugno 2021 - 12 e 13 giugno
2021, sabato e domenica -;
5) dal 14 giugno 2021 al 18 giugno 2021 (da lunedì a venerdì) il lavoratore è stato assente per malattia - circostanza non contestata e pure risultante dal doc. n. 6, in fascicolo di parte resistente, e dal doc. n.11, in fascicolo di parte ricorrente -, il giorno 22 giugno 2021 è
stata indirizzata al sig. dalla la lettera raccomandata di Pt_1 Controparte_1
“nuova contestazione e licenziamento disciplinare”, in un unico provvedimento, per assenze del lavoratore “dal 04.06 al giorno 14.06 nonché dal giorno 21 ad oggi” e tale lettera raccomandata è stata ricevuta dal destinatario in data 1° luglio 2021.
Di conseguenza, alla luce di quanto sopra esposto, per la ritenuta insussistenza di una giusta causa di recesso, comunque anche non del tutto comprovata, va, ora, dichiarata l'illegittimità dell'intimato licenziamento e, per l'effetto, la società resistente va condannata a pagare in favore del ricorrente un'indennità, che appare equo fissare in un importo pari a numero tre (3) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tenuto conto dell'anzianità
di servizio e del comportamento e delle condizioni delle parti (vedi Corte Cost. n. 194/2018).
B) Differenze retributive ed indennità sostitutiva del preavviso: pure le relative domande vanno accolte.
Infatti, una volta sia riconosciuta da parte datoriale l'adozione di una sospensione cautelare nei confronti del lavoratore sia accertata l'insussistenza di una giusta causa di licenziamento dello stesso,
per i tre (3) giorni in ogni caso da computare nella disposta sospensione cautelare ed in difetto di elementi certi ed inequivoci per ritenere una disposta protrazione della sospensione medesima, va,
ora, attribuita al sig. la corrispondente reintegrazione patrimoniale di quanto non percepito Pt_1
per i giorni in oggetto.
E', poi, da rilevare che in memoria difensiva la contestazione mossa da parte resistente ai conteggi di parte ricorrente è risultata del tutto generica . 10 Di conseguenza, tenuto conto di quanto sopra esposto, la società resistente va, ora, condannata a pagare in favore del ricorrente la somma di Euro 273,40= (1.184,70, somma richiesta in ricorso per il titolo in questione : 13 gg., di ritenuta sospensione cautelare, x 3 gg, di riconosciuta sospensione cautelare = Euro 273,40=, compresa incidenza sul TFR), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo.
Pure la chiesta indennità sostitutiva del preavviso va, poi, corrisposta a parte ricorrente, dal momento che, alla luce di quanto sopra argomentato in punto di licenziamento, la prospettazione operata dalla stessa parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio in materia, fondata anche sulle previsioni del CCNL applicato, non è stata oggetto di contestazione specifica da parte della società
resistente nella propria memoria difensiva, pure sul “quantum” indicato.
, la società resistente va, ora, condannata a pagare in favore del ricorrente la somma di CP_3
Euro 605,51=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo, per il titolo in questione.
C) Tredicesima mensilità: anche la presente domanda va accolta.
Infatti, è da evidenziare che pure in merito alla dedotta “erronea quantificazione” della tredicesima mensilità di spettanza del lavoratore-ricorrente la società datrice-resistente non ha assunto alcuna precisa posizione difensiva in memoria e, in particolare, nulla di specifico ha contestato sul
“quantum” esposto da controparte nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Ne discende che la società resistente va, ora, condannata a pagare in favore del ricorrente la somma di Euro 166,73=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo, per il titolo in oggetto.
Le spese di lite, secondo la regola generale, di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
11
PQM
il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a mezzo ricorso depositato Controparte_1
in data 1° febbraio 2022, così provvede:
1) dichiara illegittimo l'intimato licenziamento;
2) dichiara estinto il rapporto di lavoro;
3) condanna la società resistente a pagare in favore del ricorrente un'indennità di importo pari a numero tre (3) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
4) condanna la società resistente a pagare in favore del ricorrente la somma di Euro 273,40=, la somma di Euro 605,51= e la somma di Euro 166,73=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali su ogni somma dalla data di maturazione di ogni diritto al saldo, per i titoli, di cui al ricorso;
5) condanna la società resistente a pagare in favore del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00=, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
6) fissa termine di giorni sessanta (60), ex art. 429, primo comma, c.p.c., per il deposito della sentenza.
Così deciso in Varese lì 28 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
(dr. Dario Papa)
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