Art. 1621. (( (Trattamento economico dell'Ordinario militare e dei cappellani militari). )) (( 1. Al personale del servizio di assistenza spirituale si applicano le disposizioni della presente sezione.
2. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di tenente generale.
3. Al Vicario generale militare spetta il trattamento economico di base degli ufficiali delle Forze armate, secondo il grado di assimilazione.
4. Ai cappellani militari spetta il trattamento economico di base degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione.
5. Ai cappellani militari sono altresi' corrisposte, secondo il grado di assimilazione, con esclusione di ogni altra, le seguenti indennita':
a) l'indennita' integrativa speciale prevista dalla legge per il personale militare di grado corrispondente a quello di assimilazione;
b) l'indennita' mensile di impiego operativo di base;
c) l'indennita' di missione disposta dalle autorita' competenti;
d) l'indennita' di imbarco disposta dalle autorita' competenti.
6. Il cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi ))
2. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di tenente generale.
3. Al Vicario generale militare spetta il trattamento economico di base degli ufficiali delle Forze armate, secondo il grado di assimilazione.
4. Ai cappellani militari spetta il trattamento economico di base degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione.
5. Ai cappellani militari sono altresi' corrisposte, secondo il grado di assimilazione, con esclusione di ogni altra, le seguenti indennita':
a) l'indennita' integrativa speciale prevista dalla legge per il personale militare di grado corrispondente a quello di assimilazione;
b) l'indennita' mensile di impiego operativo di base;
c) l'indennita' di missione disposta dalle autorita' competenti;
d) l'indennita' di imbarco disposta dalle autorita' competenti.
6. Il cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi ))