Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al R.G. 19799/2024 R.G.Cont.
F-E Controparte_1 c.f. P.IVA 1 ), già Controparte_2 con Parte 1sede legale in Piazzetta Monte 1- 37121 Verona, e per essa
(c.f. P.IVA 2 ), quale sua mandataria, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti conferita dall'Avv. Antonella Merola con studio in
Napoli, Via Giovanni Porzio n. 4, Isola E1, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
Contro
:
Controparte_3 (c.f. P.IVA 3 ) in persona del Ministro p.t., con sede in Roma alla via XX
Settembre n. 97, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello
Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00187.
p.t., con sede legale in Roma alla via Barberini n. 38 domiciliata ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –
00187,
RESISTENTI
nato a [...] il
, (c.f. C.F. 1 CP 5
20/07/1971 e residente in [...]
, (c.f. C.F. 2 nata a [...] il CP 6
27/12/1975 e residente in [...]
CP 7 , (c.f. C.F. 3 1) nato a [...] il [...]
e residente in [...]
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: altri istituti relativi alle successioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies cpc, ritualmente notificato, la Controparte 1 conveniva in giudizio 1 Controparte_4 il e i
,
sig.ri CP_5 CP 6 e CP 7 per sentire accertata e dichiarata, ai sensi
,
e per gli effetti dell'art. 586 c.c., la devoluzione allo Stato (e per esso al
Controparte_4 ) dell'eredità Controparte_3 e relitta dei Sigg.ri Persona 1 e Persona 2
A tal uopo, l'attore riferiva essenzialmente:
• che, con atto del 24.06.2003, la banca Fineco S.p.a., oggi CP 9
Persona 2 parte mutuataria,[...] concedeva ai sigg.ri Persona 1
la somma di euro 73.000.00;
che i sigg.ri Persona 1 e Persona 2 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni discendenti dal predetto contratto di mutuo, in qualità di proprietari, rilasciavano ipoteca su un immobile sito in Napoli alla via Tommaso Traetta n. 28;
• che, in relazione al summenzionato contratto, l'odierna ricorrente è
titolare, di un credito pari ad euro 26.874,97;
e il sig. Persona 1 che hanno quali figli i
• che, la sig.ra Persona 2
, CP 6 e CP 7 decedevano rispettivamente il sigg.ri CP 5
,
16/03/2011 e il 16/02/2011;
che nel caso di specie sono trascorsi oltre dieci anni dall'apertura della successione dei de quibus e che non risultano, dalle ispezioni che è stato possibile svolgere dal creditore, atti suscettibili di documentare l'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati.
Ciò premesso, i sigg.ri CP_5 , CP_6 e CP_7 ritualmente citati, non
,
si costituivano e venivano, dunque, dichiarati contumaci.
Si costituivano, invece, le Amministrazioni convenute, le quali chiedevano il rigetto della domanda poiché infondata nel merito.
All'udienza del 30.01.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice, dopo aver fatto discutere le parti, riservava la causa a sentenza ai sensi del 281 sexies cpc.
Alla luce delle emergenze istruttorie, Il Tribunale ritiene che la domanda proposta dall'odierna ricorrente debba essere rigettata.
Deve essere, però, sconfessata la ricostruzione giuridica in parte eseguita dalle
Amministrazioni resistenti laddove le stesse ritengono che l'attrice "avrebbe dovuto, in mancanza di prova circa la presenza di chiamati nel possesso (situazione fattuale e diversa dalla mera intestazione formale) dei beni ereditari, proporre un'istanza di nomina di un amministratore dell'eredità giacente, rimettendo a questi gli opportuni accertamenti del caso."
Questo in quanto, risultando ormai decorso più di un decennio dalla data di apertura della successione ai sensi dell'art.586 cc, l'eredità si sarebbe devoluta con effetto automatico in favore dello Stato con impossibilità per l'Ufficio di nominare un curatore di una eredità che non può più definirsi giacente. Invero l'effetto devolutivo è automatico, pur al cospetto dell'eccezione di prescrizione dell'intervenuto decorso del decennio che dovrebbe essere sollevata da chi ne abbia interesse. In sostanza si vuole affermare che, una volta decorso il decennio senza atti di accettazione tacita o espressa ( che è onere della parte attrice provare ed allegare), l'effetto devolutivo si realizza automaticamente senza possibilità di gestire il compendio da parte di un Curatore che amministrerebbe unicamente nell'interesse di un erede ex lege già individuato.
È evidente che qualora nelle more del decennio, pur non risultando come sovente avviene, atti di accettazione espressi e trascritti vi siano evidenze di atti di accettazione tacita il meccanismo devolutivo subisce un arresto.
Nello specifico, tanto apparrebbe occorso nel caso di specie.
A tal riguardo è opportuno evidenziare che, stando ai dettami del codice civile,
l'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita, come previsto dall' art. 474 c.c., ed è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, ex art. 476 c.c.
L'art. 476 c.c individua, dunque, gli elementi che devono sussistere ai fini dell'accettazione tacita, che si circostanziano in:
un elemento oggettivo, ravvisabile nell'avere posto in essere un atto riservato all'erede;
un elemento soggettivo, consistente nella volontà di accettare, che deve essere tale anche in assenza di una manifestazione espressa della stessa.
Alla luce di quanto esposto, è evidente che il mero decorso del termine decennale di prescrizione, non determini automaticamente la successione dello Stato ex 586
C.C. Con riferimento alla vicenda di cui è causa, dall'istruttoria espletata è emerso
,uno dei figli dei de cuius, risiede presso l'immobile di che CP 5
interesse ininterrottamente dal 16.12.2003.
Tale circostanza emerge chiaramente dal certificato anagrafico storico e di stato di famiglia dei sigg. Persona 1 Persona 2 CP 5 CP 6
[...] e CP_7 nonché dal certificato di residenza storica di CP_5
[...] rilasciati dal comune di Napoli e acquisiti agli atti.
,
Tale ultima documentazione, che risulta dirimente ai fini della presente decisione, è possibile constatare, che il sig. (indicato dagli stessi CP 5
ricorrenti quale figlio e dunque successibile dei genitori) risulta residente dal
16.12.2003 a oggi in Napoli, alla via Tommaso Traetta n. 28 Pi. terra - Quartiere
San Carlo all'Arena, cioè presso l'immobile allegato come facente parte dell'asse ereditario, oggetto dell'odierna controversa. CP 5 di unTali circostanze, in assenza di allegazione da parte del titolo contrattuale che possa legittimare la sua permanenza nello stabile, rende infondata la domanda attorea risultando non provata l'assenza di successibili.
Sembrerebbe invero che il comportamento del figlio potrebbe essere idoneo ad integrare una tacita accettazione dell'eredità dei genitori, circostanza che dovrà chiaramente accertarsi in un giudizio che abbia ad oggetto tale richiesta ma che, allo stato, rende infondata la domanda attorea.
Quanto detto ricordando anche ( alla luce della rinuncia in atti all'eredità formulata solo nel 2024 da CP_5 ) che alla luce del brocardo "semel heres, semper heres", l'accettazione dell'eredità, espressa o tacita che sia, risulta irrevocabile, così come confermato di recente dalla suprema Corte, secondo la quale “L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio semel heres semper heres, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità (Cass., III Sez. Civ.,
Sent. 16 gennaio 2024, n. 1735).
In ragione della possibilità per il ricorrente di accertare tramite un certificato di residenza la condizione abitativa dei resistenti viene condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte costituita;
nulla sulla spese nel rapporto processuale tra ricorrenti e resistenti contumaci.
Le spese vengono liquidate al minimo dello scaglione indeterminabile bassa difficoltà per la fase introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda avanzata da parte attrice;
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore del Controparte 10
[...] e dell'
,liquidate in € Controparte_4
2.906,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.;
3) Nulla sulle spese tra ricorrente e resistente contumace
Napoli, 30.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio del Mot, Dott. Giuliano
Ferraro.