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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 10/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto in data 04.07.2024 al N. R. G. 2523/20241 da
(C.F. ), con l'Avv. MILENA RUFFINI, Parte_1 C.F._1
nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. EVA LENSKI e l'Avv. Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE INTERRANTE, con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 10.04.2025 accettando la proposta loro formulata dal giudice relatore per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti da coniugi separati.
Per i coniugi : Parte_2
“dichiarare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affido esclusivo di alla madre sino al 31.10.2025, il ripristino dell'affido condiviso della minore Per_1
a entrambi i genitori a partire dall'01.11.2025, la prosecuzione del percorso avviato con il dott. CP_2
(quanto meno sino alla fine dell'anno scolastico) e il monitoraggio attivo del nucleo familiare sino al 31.10.2025, il versamento da parte del padre dell'importo mensile di € 300,00 per figlia, rivalutato come per legge2, la partecipazione paterna alle spese straordinarie da sostenere per le figlie come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano nella misura del 50% (fatto salvo l'onere di concordare eventuali spese straordinarie scolastiche e sanitarie da sostenere in regime privatistico durante l'affido esclusivo delle minori alla madre e di partecipare alle spese per l'iscrizione e la frequentazione di associazioni sportive e/o palestre nell'ordine di € 70,00 mensili per figlia da ripartire al 50%), il riconoscimento alla madre del diritto di continuare a percepire l'intero importo dell'AU spettante per la prole e la compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 09.09.2000 in Novara.
Dalla loro unione sono nate le figlie (il 13.02.2005) e (il Persona_2 Persona_3
13.06.2010).
I coniugi hanno stabilito la residenza familiare nell'immobile sito in Fagnano Olona (VA), Via 4
Novembre 1, di cui il resistente è il proprietario pieno ed esclusivo.
In data 11.07.2024 è stato concesso inaudita altera parte l'ordine di protezione richiesto dalla ricorrente.
In data 05/08.07.2024 il G.I.P. di questo Tribunale titolare del procedimento iscritto al N. R. G.
5017/2024 G.I.P.
Pag. 2 di 7 La prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta non soltanto intollerabile ma addirittura nociva per il benessere psicofisico dei coniugi e per la crescita sana ed equilibrata della figlia minorenne ed entrambi i coniugi, all'udienza successivamente celebrata in data Per_1
24.07.2024, ne sono parsi sufficientemente consapevoli.
Il resistente ha saputo avviare (post 08.07.2024) un percorso psicoterapeutico individuale per essere aiutato a elaborare il trauma derivato dalla fine della relazione che lo ha unito alla moglie
(e dalla comunicazione della decisione di separarsi assunta da quest'ultima).
La ricorrente si era già rivolta, per il dovuto sostegno psicologico alla sua persona e alla figlia neomaggiorenne, alla dott.ssa (giusta relazione in atti versata in data 05.07.2024). Per_4
Pag. 3 di 7 All'udienza celebrata in data 24.07.2024 le parti hanno dichiarato di essere disponibili a offrire alla figlia minorenne la possibilità di riprendere la relazione e la frequentazione con il Per_1
padre sotto la supervisione e con il supporto (e alla presenza) di un professionista
(successivamente individuato nel dott. ), previo il rilascio delle necessarie CP_2
autorizzazioni in sede penale (che il resistente ha chiesto e ottenuto).
Vista la disponibilità manifestata dal resistente, il contributo paterno al mantenimento delle figlie
è stato provvisoriamente quantificato nell'importo mensile di € 250,00 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il percorso con il dott. è iniziato in data 06.08.2024. CP_2
Successivamente, alla prima udienza celebrata in data 26.09.2024 nel giudizio di merito, in via provvisoria e urgente, è stato disposto l'affido super esclusivo della figlia minorenne alla madre limitatamente alle decisioni da assumere per la salute, l'istruzione e l'educazione e il collocamento prevalente di presso la madre nella casa familiare sita in Fagnano Olona Per_1
(VA), Via 4 Novembre 1, contestualmente assegnatale e ed è stata autorizzata la ricorrente a chiedere e percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole dall'INPS.
Alla successiva udienza celebrata in data 07.11.2024 la ricorrente ha dichiarato di non essere disponibile a incontrare il coniuge in presenza, di essersi attivata, tramite l'associazione Sicura, per l'avvio del percorso individuale di sostegno alla genitorialità con la dott.ssa e di Per_5
essere intenzionata a rilasciare la casa familiare per trasferirsi nella città di Busto Arsizio, nell'immobile sito in Via Nazario Sauro 6, di proprietà del padre, che glielo cederebbe in comodato d'uso gratuito e dove si trasferirebbe entro il 31.12.2024; il resistente nulla ha opposto al trasferimento della residenza abituale (e anagrafica) della figlia minorenne nel Comune di
Busto Arsizio e ha dichiarato di seguire il percorso psicoterapico e di sostegno alla genitorialità settimanalmente con la dott.ssa CP_3
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 08.11.2024, tra l'altro, è stata revocata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente a partire dall'01.01.2025 ed è stato disposto che, dal rilascio della casa familiare da parte della ricorrente, il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto delle figlie corrispondendo alla madre il maggiore importo mensile di € 300,00 per ciascuna di esse.
In data 20.02.2025 il dott. ha riferito quanto segue: “Il clima tra i genitori appare più CP_2
disteso e meno recriminatorio. Gli incontri congiunti sono stati l'occasione per uno scambio di informazioni sulla
Pag. 4 di 7 quotidianità delle figlie e sul loro stato emotivo. Anche a seguito del decadimento del divieto di avvicinamento alle figlie, il sig. ha mantenuto un atteggiamento rispettoso dei loro tempi e dei loro desideri, non imponendo CP_1
alle stesse la sua presenza. Questo atteggiamento positivo da una parte e il supporto attivo della sig.ra Pt_1
dall'altra hanno permesso un naturale avvicinamento di al papà e lo sblocco della situazione di impasse Per_2
tra e il papà. Per quanto riguarda su suggerimento della mamma dell'intenzione della ragazza Per_1 Per_2
di reperire un lavoro, il papà si è attivato per fornire alla figlia dei contatti che le hanno permesso di essere assunta in un lounge di Malpensa. A sua volta, questo ha creato delle occasioni di incontro spontanee tra e il Per_2
papà che hanno riattivato il rapporto affettivo. Rispetto a a seguito di un colloquio con lo scrivente, è Per_1
stata concordata la necessità di un momento di confronto con il padre al fine di potergli comunicare le emozioni e le fatiche di quest'ultimo anno. Senza l'aspettativa di una ripresa immediata del rapporto, ha incontrato Per_1
il papà alla presenza del coordinatore ma, spontaneamente, aveva fatto precedere all'incontro una telefonata al genitore. L'incontro è stato significativo e, seppure con una maggiore prudenza rispetto alla relazione con Per_2
può rappresentare l'inizio di un processo di progressivo riavvicinamento tra e il papà. Nel frattempo, le Per_1
due ragazze continuano a frequentare i nonni paterni. I genitori concordano sul fatto che, soprattutto il rapporto con ha bisogno di un proprio tempo per essere coltivato e ricostruito. Il papà è consapevole che i passi verso Per_1
la figlia dovranno essere ponderati e rispettosi del bisogno di di tornare a fidarsi a poco a poco del padre Per_1
L'intero sistema sembra però essere avviato verso un processo di risanamento dei rapporti attraverso la messa in gioco di risorse affettive e relazionali interne. In questo contesto, tenendo conto della maggiore età di e del Per_2
fatto che pur minorenne, appare una ragazza solida e matura, prudente verso il padre ma non irrigidita Per_1
nei suoi confronti, appare superfluo l'intervento dei Servizi che nulla potrebbero aggiungere per agevolare un processo che ha bisogno solo di un suo tempo interno per completarsi. I genitori sono, infine, concordi anche sulla necessità di ritornare a un regime di affidamento condiviso. Per quanto riguarda la coordinazione genitoriale, i genitori concordano sul mantenere un monitoraggio fino alla fine dell'anno scolastico”.
A mezzo della relazione depositata in data 26.02.2025 i SS del Comune di Busto Arsizio hanno riferito quanto segue: “Dai confronti con gli operatori è emersa una situazione ad oggi equilibrata, dove il sig. ha proseguito il proprio percorso psicologico individuale con costanza ed impegno, raggiungendo dei CP_1
miglioramenti comportamentali sia nei confronti della sig.ra che delle figlie;
nel mentre il Dr. ha Pt_1 CP_2
mantenuto confronti con le terapeute dei sig.ri oltre ai colloqui congiunti con i genitori e con la Parte_2
minore con la quale è stato svolto anche un incontro padre-figlia. Tale incontro è stato emotivamente Per_1
faticoso per entrambi ma nel complesso ha avuto risvolti positivi, favorendo un'apertura della minore verso la figura paterna, tematica che verrà osservata dal Dr. nei prossimi incontri. Inoltre, i due genitori CP_2
sembrerebbero aver usufruito positivamente del percorso di cui sopra, ritrovando una collaborazione ed una
Pag. 5 di 7 comunicazione adeguata per le figlie;
difatti è stato concordato dalla coppia insieme al Dr. di riproporre un CP_2
affido condiviso e di proseguire con un monitoraggio da parte dell'operatore fino alla fine dell'anno scolastico di al fine anche di osservare e valutare le ulteriori aperture che la minore metterà in atto verso il sig. Per_1
Gli operatori che hanno seguito la situazione del nucleo familiare, il Dr. ed i genitori stessi CP_1 CP_2
non ritengono ad oggi necessario un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territoriali visti i positivi risultati ottenuti all'interno del percorso terapeutico in essere”.
A mezzo della relazione depositata in data 04.03.2025 i SS del Comune di Fagnano Olona hanno riferito, in estrema sintesi, quanto segue: “il nucleo familiare appare seriamente impegnato in un percorso proficuo di elaborazione delle vicende che hanno visto la famiglia in una situazione di sofferenza e disagio.
Entrambi i genitori della minore sono apparse persone mature e in grado di ripercorrere ed affrontare nodi cruciali della loro storia familiare a fine di aiutare le figlie a superare la fase di crisi e proseguire entrambe nei loro percorsi di crescita e scolastici/professionali. Il padre sta svolgendo un buon percorso terapeutico che lo vede oggi pacificato e maggiormente consapevole delle sue azioni di discontrollo agite in passato. Le scriventi ritengono che i signori possano continuare il loro percorso terapeutico familiare senza altri interventi /supporti da Parte_3
parte dei Servizi, così come anche ipotizzato dal dott. ”. CP_2
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 12.03.2025, tenuto conto della revoca della misura cautelare disposta in sede penale in data 28.01.2025, dell'andamento positivo del percorso avviato dalle parti con il dott. e, non da ultimo, dell'istanza formalizzata dalla CP_2
ricorrente, è stato revocato l'ordine di protezione impartito in data 11.07.2024 (avente durata annuale dalla sua esecuzione in data 13.07.2024), per come modificato in data 11.08.2024 ed è stata formulata alle parti la proposta conciliativa che le stesse hanno accettato a mezzo delle note scritte depositate in data 09/10.04.2025.
La ricorrente ha altresì allegato la relazione attestante il percorso di sostegno/supporto relazionale avviato con la dott.ssa nel mese di agosto 2024. Parte_4
Prosegue anche il percorso psicoterapeutico avviato dal resistente nel mese di luglio 2024 con la dott.ssa CP_3
***
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (legalmente cessata a partire dal 26.09.2024).
***
Pag. 6 di 7 Le condizioni concordate dai coniugi per la regolamentazione dei loro rapporti rispetto alla prole post separazione, ove puntualmente rispettate, appaiono idonee a contenere i pregiudizi derivati alla prole dalla disgregazione del nucleo familiare e a garantire a l diritto a una Per_1
crescita sana ed equilibrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni in epigrafe richiamate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
10/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cui è stato riunito quello iscritto in pari data al n. r. g. 2521/2024 2 Entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto in data 04.07.2024 al N. R. G. 2523/20241 da
(C.F. ), con l'Avv. MILENA RUFFINI, Parte_1 C.F._1
nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. EVA LENSKI e l'Avv. Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE INTERRANTE, con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 10.04.2025 accettando la proposta loro formulata dal giudice relatore per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti da coniugi separati.
Per i coniugi : Parte_2
“dichiarare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affido esclusivo di alla madre sino al 31.10.2025, il ripristino dell'affido condiviso della minore Per_1
a entrambi i genitori a partire dall'01.11.2025, la prosecuzione del percorso avviato con il dott. CP_2
(quanto meno sino alla fine dell'anno scolastico) e il monitoraggio attivo del nucleo familiare sino al 31.10.2025, il versamento da parte del padre dell'importo mensile di € 300,00 per figlia, rivalutato come per legge2, la partecipazione paterna alle spese straordinarie da sostenere per le figlie come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano nella misura del 50% (fatto salvo l'onere di concordare eventuali spese straordinarie scolastiche e sanitarie da sostenere in regime privatistico durante l'affido esclusivo delle minori alla madre e di partecipare alle spese per l'iscrizione e la frequentazione di associazioni sportive e/o palestre nell'ordine di € 70,00 mensili per figlia da ripartire al 50%), il riconoscimento alla madre del diritto di continuare a percepire l'intero importo dell'AU spettante per la prole e la compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 09.09.2000 in Novara.
Dalla loro unione sono nate le figlie (il 13.02.2005) e (il Persona_2 Persona_3
13.06.2010).
I coniugi hanno stabilito la residenza familiare nell'immobile sito in Fagnano Olona (VA), Via 4
Novembre 1, di cui il resistente è il proprietario pieno ed esclusivo.
In data 11.07.2024 è stato concesso inaudita altera parte l'ordine di protezione richiesto dalla ricorrente.
In data 05/08.07.2024 il G.I.P. di questo Tribunale titolare del procedimento iscritto al N. R. G.
5017/2024 G.I.P.
Pag. 2 di 7 La prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta non soltanto intollerabile ma addirittura nociva per il benessere psicofisico dei coniugi e per la crescita sana ed equilibrata della figlia minorenne ed entrambi i coniugi, all'udienza successivamente celebrata in data Per_1
24.07.2024, ne sono parsi sufficientemente consapevoli.
Il resistente ha saputo avviare (post 08.07.2024) un percorso psicoterapeutico individuale per essere aiutato a elaborare il trauma derivato dalla fine della relazione che lo ha unito alla moglie
(e dalla comunicazione della decisione di separarsi assunta da quest'ultima).
La ricorrente si era già rivolta, per il dovuto sostegno psicologico alla sua persona e alla figlia neomaggiorenne, alla dott.ssa (giusta relazione in atti versata in data 05.07.2024). Per_4
Pag. 3 di 7 All'udienza celebrata in data 24.07.2024 le parti hanno dichiarato di essere disponibili a offrire alla figlia minorenne la possibilità di riprendere la relazione e la frequentazione con il Per_1
padre sotto la supervisione e con il supporto (e alla presenza) di un professionista
(successivamente individuato nel dott. ), previo il rilascio delle necessarie CP_2
autorizzazioni in sede penale (che il resistente ha chiesto e ottenuto).
Vista la disponibilità manifestata dal resistente, il contributo paterno al mantenimento delle figlie
è stato provvisoriamente quantificato nell'importo mensile di € 250,00 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il percorso con il dott. è iniziato in data 06.08.2024. CP_2
Successivamente, alla prima udienza celebrata in data 26.09.2024 nel giudizio di merito, in via provvisoria e urgente, è stato disposto l'affido super esclusivo della figlia minorenne alla madre limitatamente alle decisioni da assumere per la salute, l'istruzione e l'educazione e il collocamento prevalente di presso la madre nella casa familiare sita in Fagnano Olona Per_1
(VA), Via 4 Novembre 1, contestualmente assegnatale e ed è stata autorizzata la ricorrente a chiedere e percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole dall'INPS.
Alla successiva udienza celebrata in data 07.11.2024 la ricorrente ha dichiarato di non essere disponibile a incontrare il coniuge in presenza, di essersi attivata, tramite l'associazione Sicura, per l'avvio del percorso individuale di sostegno alla genitorialità con la dott.ssa e di Per_5
essere intenzionata a rilasciare la casa familiare per trasferirsi nella città di Busto Arsizio, nell'immobile sito in Via Nazario Sauro 6, di proprietà del padre, che glielo cederebbe in comodato d'uso gratuito e dove si trasferirebbe entro il 31.12.2024; il resistente nulla ha opposto al trasferimento della residenza abituale (e anagrafica) della figlia minorenne nel Comune di
Busto Arsizio e ha dichiarato di seguire il percorso psicoterapico e di sostegno alla genitorialità settimanalmente con la dott.ssa CP_3
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 08.11.2024, tra l'altro, è stata revocata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente a partire dall'01.01.2025 ed è stato disposto che, dal rilascio della casa familiare da parte della ricorrente, il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto delle figlie corrispondendo alla madre il maggiore importo mensile di € 300,00 per ciascuna di esse.
In data 20.02.2025 il dott. ha riferito quanto segue: “Il clima tra i genitori appare più CP_2
disteso e meno recriminatorio. Gli incontri congiunti sono stati l'occasione per uno scambio di informazioni sulla
Pag. 4 di 7 quotidianità delle figlie e sul loro stato emotivo. Anche a seguito del decadimento del divieto di avvicinamento alle figlie, il sig. ha mantenuto un atteggiamento rispettoso dei loro tempi e dei loro desideri, non imponendo CP_1
alle stesse la sua presenza. Questo atteggiamento positivo da una parte e il supporto attivo della sig.ra Pt_1
dall'altra hanno permesso un naturale avvicinamento di al papà e lo sblocco della situazione di impasse Per_2
tra e il papà. Per quanto riguarda su suggerimento della mamma dell'intenzione della ragazza Per_1 Per_2
di reperire un lavoro, il papà si è attivato per fornire alla figlia dei contatti che le hanno permesso di essere assunta in un lounge di Malpensa. A sua volta, questo ha creato delle occasioni di incontro spontanee tra e il Per_2
papà che hanno riattivato il rapporto affettivo. Rispetto a a seguito di un colloquio con lo scrivente, è Per_1
stata concordata la necessità di un momento di confronto con il padre al fine di potergli comunicare le emozioni e le fatiche di quest'ultimo anno. Senza l'aspettativa di una ripresa immediata del rapporto, ha incontrato Per_1
il papà alla presenza del coordinatore ma, spontaneamente, aveva fatto precedere all'incontro una telefonata al genitore. L'incontro è stato significativo e, seppure con una maggiore prudenza rispetto alla relazione con Per_2
può rappresentare l'inizio di un processo di progressivo riavvicinamento tra e il papà. Nel frattempo, le Per_1
due ragazze continuano a frequentare i nonni paterni. I genitori concordano sul fatto che, soprattutto il rapporto con ha bisogno di un proprio tempo per essere coltivato e ricostruito. Il papà è consapevole che i passi verso Per_1
la figlia dovranno essere ponderati e rispettosi del bisogno di di tornare a fidarsi a poco a poco del padre Per_1
L'intero sistema sembra però essere avviato verso un processo di risanamento dei rapporti attraverso la messa in gioco di risorse affettive e relazionali interne. In questo contesto, tenendo conto della maggiore età di e del Per_2
fatto che pur minorenne, appare una ragazza solida e matura, prudente verso il padre ma non irrigidita Per_1
nei suoi confronti, appare superfluo l'intervento dei Servizi che nulla potrebbero aggiungere per agevolare un processo che ha bisogno solo di un suo tempo interno per completarsi. I genitori sono, infine, concordi anche sulla necessità di ritornare a un regime di affidamento condiviso. Per quanto riguarda la coordinazione genitoriale, i genitori concordano sul mantenere un monitoraggio fino alla fine dell'anno scolastico”.
A mezzo della relazione depositata in data 26.02.2025 i SS del Comune di Busto Arsizio hanno riferito quanto segue: “Dai confronti con gli operatori è emersa una situazione ad oggi equilibrata, dove il sig. ha proseguito il proprio percorso psicologico individuale con costanza ed impegno, raggiungendo dei CP_1
miglioramenti comportamentali sia nei confronti della sig.ra che delle figlie;
nel mentre il Dr. ha Pt_1 CP_2
mantenuto confronti con le terapeute dei sig.ri oltre ai colloqui congiunti con i genitori e con la Parte_2
minore con la quale è stato svolto anche un incontro padre-figlia. Tale incontro è stato emotivamente Per_1
faticoso per entrambi ma nel complesso ha avuto risvolti positivi, favorendo un'apertura della minore verso la figura paterna, tematica che verrà osservata dal Dr. nei prossimi incontri. Inoltre, i due genitori CP_2
sembrerebbero aver usufruito positivamente del percorso di cui sopra, ritrovando una collaborazione ed una
Pag. 5 di 7 comunicazione adeguata per le figlie;
difatti è stato concordato dalla coppia insieme al Dr. di riproporre un CP_2
affido condiviso e di proseguire con un monitoraggio da parte dell'operatore fino alla fine dell'anno scolastico di al fine anche di osservare e valutare le ulteriori aperture che la minore metterà in atto verso il sig. Per_1
Gli operatori che hanno seguito la situazione del nucleo familiare, il Dr. ed i genitori stessi CP_1 CP_2
non ritengono ad oggi necessario un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territoriali visti i positivi risultati ottenuti all'interno del percorso terapeutico in essere”.
A mezzo della relazione depositata in data 04.03.2025 i SS del Comune di Fagnano Olona hanno riferito, in estrema sintesi, quanto segue: “il nucleo familiare appare seriamente impegnato in un percorso proficuo di elaborazione delle vicende che hanno visto la famiglia in una situazione di sofferenza e disagio.
Entrambi i genitori della minore sono apparse persone mature e in grado di ripercorrere ed affrontare nodi cruciali della loro storia familiare a fine di aiutare le figlie a superare la fase di crisi e proseguire entrambe nei loro percorsi di crescita e scolastici/professionali. Il padre sta svolgendo un buon percorso terapeutico che lo vede oggi pacificato e maggiormente consapevole delle sue azioni di discontrollo agite in passato. Le scriventi ritengono che i signori possano continuare il loro percorso terapeutico familiare senza altri interventi /supporti da Parte_3
parte dei Servizi, così come anche ipotizzato dal dott. ”. CP_2
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 12.03.2025, tenuto conto della revoca della misura cautelare disposta in sede penale in data 28.01.2025, dell'andamento positivo del percorso avviato dalle parti con il dott. e, non da ultimo, dell'istanza formalizzata dalla CP_2
ricorrente, è stato revocato l'ordine di protezione impartito in data 11.07.2024 (avente durata annuale dalla sua esecuzione in data 13.07.2024), per come modificato in data 11.08.2024 ed è stata formulata alle parti la proposta conciliativa che le stesse hanno accettato a mezzo delle note scritte depositate in data 09/10.04.2025.
La ricorrente ha altresì allegato la relazione attestante il percorso di sostegno/supporto relazionale avviato con la dott.ssa nel mese di agosto 2024. Parte_4
Prosegue anche il percorso psicoterapeutico avviato dal resistente nel mese di luglio 2024 con la dott.ssa CP_3
***
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (legalmente cessata a partire dal 26.09.2024).
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Pag. 6 di 7 Le condizioni concordate dai coniugi per la regolamentazione dei loro rapporti rispetto alla prole post separazione, ove puntualmente rispettate, appaiono idonee a contenere i pregiudizi derivati alla prole dalla disgregazione del nucleo familiare e a garantire a l diritto a una Per_1
crescita sana ed equilibrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni in epigrafe richiamate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
10/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cui è stato riunito quello iscritto in pari data al n. r. g. 2521/2024 2 Entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario