CA
Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 801 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(P.IVA ), in E_ P.IVA_1 persona del legale rappresentante , rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, E_ dall'Avv. Serena Petricca, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Sora (FR), alla Via
Piemonte n. 37
appellante
e
(P. IVA , in persona del suo liquidatore Controparte_1 P.IVA_2 giudiziale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Romano, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Collemeto, Via Padova n. 103
nonché
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e CP_2 P.IVA_3 difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Maria Felicita Celenza, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Ceccano (FR), Viale Fabrateria Venus n. 10
1 appellate
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2294/2023, pubblicata in data 31.07.2023, notificata il 14.09.2023, il Tribunale di
Lecce, pronunciandosi sulla domanda formulata con atto di citazione del 15.11.2018 da Controparte_1 accertava l'inadempimento posto in essere da rispetto alle obbligazioni assunte E_ nei confronti dell'attrice con il contratto di noleggio del 14.06.2018 e, per l'effetto, la condannava al versamento in favore della parte attrice della somma di € 179.380,00, oltre interessi legali sino al soddisfo a titolo di penale;
rigettava la domanda di condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c. formulata dall'attrice nei confronti della CP_2
Ed invero.
1.1. agiva in giudizio lamentando la condotta inadempiente delle società convenute Controparte_1 rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto del 14.06.2018, sottoscritto dall'attrice e da E_
, nella sua qualità di legale rappresentante dell avente
[...] E_ una durata di 60 mesi con rinnovo automatico, in forza del quale l'attrice noleggiava apparecchi da intrattenimento di abilità e vincita di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P. ( slot machines) da installare nell'esercizio commerciale del Assumeva parte attrice che nell'agosto 2018 notava E_ telematicamente che gli apparecchi da gioco precedentemente noleggiati erano stati spenti, in violazione degli obblighi contrattuali. Deduceva altresì che aveva concesso in affitto alla E_ CP_2 la propria attività aziendale, senza comunicare preventivamente tale circostanza alla , come CP_1 invece previsto dall'art. 24 del contratto di noleggio, alla stregua del quale l'esercente si obbligava “in caso di vendita, trasferimento o cessione di godimento a qualunque titolo, anche in parte, anche gratuita o temporanea, della propria attività o azienda a terzi a comunicarlo preventivamente alla tramite raccomandata a/r. La Controparte_1 vendita, il trasferimento o la cessione in godimento dovranno essere subordinate al contestale trasferimento del presente contratto, ferma restando la facoltà della ex art. 2558, c. 2 c.c.”. Per tale motivo la Controparte_1 CP_1
contestate tali trasgressioni, provvedeva a diffidare le due società convenute all'accensione
[...] immediata delle slot e permetterne la fruizione alla clientela, nonché a corrispondere alla società noleggiatrice le somme contrattualmente previste in caso di inadempimento, oltre agli importi pattuiti a titolo di penale.
2 Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento delle convenute rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte il 14.06.2018, nonché di condannarle in solido al versamento, in favore dell'attrice, della somma di € 138.324,12, per le penali stabilite, oltre alla condanna in maniera esclusiva dell' al risarcimento, in favore della della somma di € E_ CP_1 CP_1
42.000,00, per la violazione dell'art. 24 del contratto di noleggio, per un totale di € 180.324,12.
Domandava, altresì, la condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c. della non avendo quest'ultima dato CP_2 riscontro all'invito alla negoziazione assistita.
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio, l' contestava le avverse deduzioni, E_ puntualizzando di aver ottemperato all'obbligo di comunicare l'affitto di azienda con missiva del
04.09.2018, così come previsto dall'art. 24 del contratto di noleggio, cui comunque la conduttrice
[...] era subentrata ex art. 2558 c.c. stante la natura non personale dell'accordo del 14.06.18. Rilevava CP_2 pertanto la responsabilità economica della per i danni patiti dall'attrice dal momento che, in CP_2 virtù dell'art. 5 del contratto di affitto di azienda del 30.07.2018, la conduttrice si era obbligata a gestire l'azienda affittata, senza modificare in alcun modo la destinazione attuale e a conservare l'efficienza della sua struttura organizzativa e le normali dotazioni dell'esercizio, mentre il successivo art. 7 prevedeva espressamente che la sarebbe stata immessa nel legittimo possesso dell'azienda affittata in CP_2 tutti i rapporti ad essa inerenti, quindi anche nel rapporto contrattuale sottoscritto con la Controparte_1
Inoltre, ai sensi dell'art. 1 del contratto di affitto d'azienda, la conduttrice accettava il complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di somministrazione di bevande e alimenti dopo aver esaminato attentamente i macchinari e le attrezzature, ivi incluse le slot machine che si trovavano all'interno dell'esercizio commerciale al momento della stipula dell'atto. Concludeva quindi chiedendo di respingere le pretese attoree.
1.2. Si costituiva in giudizio anche eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva, reputandosi estranea alle richieste di parte attrice. Nel merito, declinava ogni responsabilità per inadempimento ex artt. 2558, 2559 e 2560 c.c. dal momento che l'art. 1 del contratto di noleggio poneva i debiti e crediti maturati anteriormente alla decorrenza del contratto rispettivamente a carico e a favore della parte locatrice, ossia dell' , oltre al fatto che le slot machine non E_ risultavano incluse nell'inventario allegato al contratto di noleggio. Aggiungeva che la mancata iscrizione della Ries escludeva in ogni caso la possibilità di installare apparecchi da intrattenimento Controparte_3 ex art 110 TULPS presso la propria attività, per cui, contrariamente a quanto affermato dalla CP_1
la conduttrice non era subentrata automaticamente nel contratto del 14.06.2018, stante la natura
[...] personale dello stesso. Concludeva domandando il rigetto delle pretese attoree, nonché della domanda ex art. 96 c.p.c. per carenza dei requisiti, oltre al fatto che nessun invito alla negoziazione assistita veniva mai inoltrato dalla nei confronti della Parte_2 CP_2
3 2. All'esito dell'istruzione probatoria, espletata mediante prova testimoniale e documentale, il Tribunale, valutato il compendio probatorio agli atti, accertava l'esclusiva responsabilità della società
[...] per l'inadempimento contrattuale nei confronti della E_ Controparte_1
In particolare, la società convenuta aveva reso edotta la locatrice della cessione aziendale del 30.07.18 solo con missiva del 04.09.2018, così violando l'art. 24 del contratto di noleggio, che, al fine di garantire la continuità aziendale, prevedeva una comunicazione preventiva di tale circostanza, a nulla rilevando che fosse venuta a conoscenza dell'avvenuta locazione a seguito dell'ingresso nell'attività dei Controparte_1 propri dipendenti addetti al recupero degli incassi, trattandosi di un evento successivo alla cessione. Di contro, il primo giudice escludeva qualsiasi tipo di responsabilità in capo alla società che non CP_2 era subentrata nel contratto di noleggio stante la natura personale dello stesso, in conformità a quanto disposto dall'art. 2558 c.c., che esclude dalla successione ope legis i contratti, come quello intercorso tra le parti il 14.06.2018, aventi natura personale, quindi non strettamente funzionali alla prosecuzione d'azienda. Aggiungeva il giudice che tale soluzione era avallata dal tenore letterale dello stesso accordo, che contemplava la necessità di stipulare un nuovo negozio di installazione di macchinari per l'intrattenimento in caso di trasferimento dell'azienda.
Il Tribunale, accertato l'inadempimento posto in essere dall' rispetto alle E_ obbligazioni assunto con il contratto di noleggio, non suscettibile di ulteriore esecuzione, condannava la predetta società al versamento delle penali come descritte nel libello introduttivo, per un totale di €
179.380,00, oltre interessi.
Le spese di lite tra l'attrice e in ossequio al principio di soccombenza, venivano poste E_
a carico della società convenuta, mentre quelle tra l'attrice e venivano poste a carico dell'attrice. CP_4
->>>
3. Con atto di citazione notificato il 04.10.2023 , in qualità di legale rappresentante della E_ società ha proposto appello, con istanza di sospensione E_ dell'efficacia esecutiva, avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito affidandosi a tre motivi di gravame, e segnatamente:
1. Error in iudicando: sul presunto inadempimento della ex art 24 Parte_3 contratto di noleggio - Sulle risultanze documentali ed istruttorie: l'appellante lamenta che il primo giudice abbia ritenuto la società inadempiente rispetto all'obbligo, E_ previsto dall'art. 24 del contratto di noleggio, cioè di comunicare all'attrice la cessione d'azienda, convincimento frutto di una errata interpretazione della surrichiamata disposizione contrattuale, nonché di una carente lettura delle risultanze istruttorie. Invero, avrebbe E_ informato la dell'avvenuta cessione con missiva del 04.09.18, così rispettando Controparte_1 quanto previsto dall'art. 24, clausola che dispone solo la comunicazione, senza prevedere alcun termine perentorio. Tale circostanza sarebbe stata confermata dai testi escussi ( Testimone_1
4 ), i quali, pur non ricordando il mese e il giorno, non solo Testimone_2 Testimone_3 hanno tutti sottolineato la condotta adempiente rispetto all'obbligo di comunicazione da parte della , ma hanno anche smentito, contrariamente a quanto affermato dal Parte_3 primo giudice, che la sia venuta a conoscenza dell'affitto di azienda a seguito Controparte_1 dell'ingresso nell'attività dei propri dipendenti, addetti al recupero degli incassi, poiché la società noleggiatrice era già a conoscenza dell'esistenza di un contratto di noleggio dei macchinari.
2. Error in iudicando: Sulla esclusiva responsabilità della la deducente si duole Controparte_5 che il primo giudice non abbia dichiarato la responsabilità esclusiva della per CP_2
l'inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di affitto d'azienda. In particolare, in forza dell'art. 5 dell'atto notarile di affitto di azienda, la conduttrice si era obbligata a gestire l'azienda affittata senza modificare in alcun modo la destinazione attuale e a conservare l'efficienza della sua struttura organizzativa e le normali dotazioni dell'esercizio, mentre in forza dell'art. 7 era subentrata in tutti i rapporti inerenti all'azienda, quindi anche nel rapporto contrattuale sottoscritto con la di cui la era perfettamente a Controparte_1 CP_2 conoscenza. Tale circostanza sarebbe comprovata dalla richiesta della conduttrice di concludere un nuovo contratto di noleggio con la Fox Service S.r.l., a seguito del rifiuto della CP_1 di sottoscrivere condizioni più vantaggiosi per come emerge dalle dichiarazioni
[...] CP_2 dei testi e , nonché dalla proposta di contratto allegata dalla stessa società Tes_2 Tes_1 appellata, oltre che dal verbale di ispezione della Guardia di Finanza del 12.12.2018. Pertanto, a detta della deducente, da tali circostanze, trascurate dal Tribunale, sarebbe evidente la responsabilità della conduttrice per i fatti per cui è causa.
3. Error in iudicando: sulla natura non personale del contratto di noleggio – art 7 contratto di affitto azienda: la deducente censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ritiene che il contratto di noleggio stipulato tra e la abbia carattere E_ Controparte_1 personale, soluzione cui perviene sulla scorta di una errata interpretazione dell'art. 24 del negozio del 14.06.18, nonché obliterando quanto previsto dagli artt. 1, 5 e 7 dello stesso. A differenza di quanto sancito dal Tribunale, è lo stesso art. 24 a prevedere, in caso di cessione, trasferimento o vendita dell'azienda, il contestuale trasferimento del contratto stesso, senza alcuna necessità di stipulare un nuovo negozio, come emerge dagli artt. 1, 5 e 7. Ad ogni buon conto, la natura non personale si evincerebbe dal fatto che il contratto intercorso tra le parti non è stato stipulato in riferimento alla persona fisica del titolare dell'azienda, ma della società per E_
l'esercizio dell'attività commerciale. Il giudice sarebbe poi caduto in contraddizione per aver dapprima ravvisato il carattere personale del contratto di noleggio salvo poi affermare che la preventiva comunicazione dell'azienda avrebbe garantito la continuità della funzionalità dei macchinari, tipica dei contratti non aventi natura personale. Per le ragioni suesposte, sussisterebbe
5 la responsabilità economica della per i danni cagionati alla CP_4 Controparte_1
Conseguentemente, l'appellante chiede la condanna della al pagamento di tutte le CP_2 penali previste nel contratto di noleggio, per un totale di € 179.380,00 oltre interessi legali sino al soddisfo, anche alla luce della condotta processuale ed extraprocessuale della la quale CP_2 non solo non ha partecipato e aderito alla richiesta di negoziazione assistita dell'attrice, ma non ha preso parte alle ultime udienze dal 03.03.2021, omettendo di depositare le proprie memorie difensive.
3.1. Ritualmente costituita in giudizio, la contesta le avverse censure, puntualizzando, Controparte_1 quanto al primo motivo d'appello, che la comunicazione con la quale l' ha riferito E_
l'avvenuta cessione aziendale risale al 04.09.2018, ossia molto dopo l'atto notarile e, soprattutto, dopo la richiesta di risarcimento dei danni con invito alla negoziazione assistita, in violazione dell'art. 24 del contratto di noleggio, da interpretarsi quale obbligo di comunicare preventivamente la vendita, il trasferimento o la cessione dell'attività. Quanto al secondo motivo, ribadisce la responsabilità, in via esclusiva, dell per aver agito in contrasto a quanto disposto dall'art. 24 e dell'art. 19 (che E_ prevede l'immediata restituzione delle somme concesse quale incentivo all'allestimento dell'esercizio pari ad € 2.000,00), nonché quella solidale tra l'appellante e per la violazione degli artt. 6, 14, e 21 CP_2 del contratto di noleggio, che prevedono apposite penali per lo spegnimento delle apparecchiature.
Conclude chiedendo quindi la conferma dell'impugnata sentenza.
3.2. Si è costituita in giudizio anche chiedendo il rigetto delle deduzioni avverse. In particolare, CP_2 quanto al primo profilo, ribadisce che la tesi attorea di aver comunicato l'avvenuta cessione d'azienda prima del settembre 2018 risulta sfornita di prova, risalendo a luglio del medesimo anno la cessione d'azienda in favore di In ordine alla seconda censura, l'appellata specifica che all'atto della CP_2 cessione di azienda, la non possedeva i requisiti di legge necessari per poter subentrare nel CP_2 contratto precedentemente stipulato da ragion per cui aveva proposto alla E_ [...] di sottoscrivere un nuovo contratto nuovo e diverso dal precedente. Conclude chiedendo la CP_1 conferma della sentenza appellata.
3.3. La Corte, all'udienza dell'08.03.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Alla udienza del 07.03.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 18.02.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
6 >>>
4. L'appello è infondato va pertanto disatteso.
4.1. Privo di pregio è, invero, il primo motivo d gravame.
Il Tribunale ha accertato infatti l'inadempimento del contratto di noleggio del 14.6.2018 da parte della società per aver violato l'art. 24 di detto regolamento negoziale, sotto due profili: E_
a) avendo omesso di notiziare la dell'imminente locazione E_ CP_1 dell'azienda; b) essendo la conoscenza acquisita da Tecno Win S.r.l., secondo quanto riferito dai testi, comunque tardiva perché le informazioni ricevute erano successive alla cessione. Evidenzia invero il tribunale che la comunicazione che assume aver inviato il 4.9.2018 non è in atti, E_ sicché la deduzione è rimasta indimostrata;
in ogni caso ove vi sia stata una comunicazione del 4.9.018, la stessa sarebbe tardiva, a nulla rilevando, a detta del tribunale, che l'attrice Tecno Win S.r.l. potesse averne acquisito comunque contezza aliunde, a seguito di quanto riferito dai propri dipendenti che si erano recati nei locali del perché comunque era una conoscenza acquista dopo E_ la cessione, solo nel settembre del 2018, dopo che già il 31.8.2018 era stata contestata la mancata accessione delle macchine.
Tale passaggio motivazionale è censurato, assumendo l'appellante una errata interpretazione dell'art. 24 del contratto di noleggio, da parte del tribunale in una con una carente lettura delle dichiarazioni testimoniali.
In particolare, sottolinea l'appellante, la aveva rispettato quanto previsto dall'art. Parte_3
24 - clausola che peraltro non prevedeva a suo dire un termine perentorio per la comunicazione- in forza della missiva del 04.09.2018, prodotta in atti all'all. n. 5 del proprio fascicolo, con la quale ha informato la dell'affitto di azienda. Aggiunge che comunque la conoscenza della cessione da parte di CP_1
Tecno Win S.r.l. è stata confermata dai testi escussi ( Testimone_1 Testimone_2 [...]
), i quali non solo hanno tutti confermato l'adempimento dell'obbligo di comunicazione da Tes_3 parte della soc. , ma hanno anche smentito, contrariamente a quanto affermato dal E_ primo giudice, che la sia venuta a conoscenza dell'affitto di azienda solo a seguito Controparte_1 dell'ingresso nell'attività dei propri dipendenti, addetti al recupero degli incassi.
4.2. La tesi difensiva non appare però convincente, né è corroborata dal corredo probatorio agli atti.
In primo luogo, va richiamato l'art. 24 del contratto di noleggio, che prescrive alla società E_
““in caso di vendita, trasferimento o cessione di godimento a qualunque titolo, anche in parte, anche gratuita
[...]
o temporanea, della propria attività o azienda a terzi a comunicarlo preventivamente alla tramite Controparte_1 raccomandata a/r. “ : tale impegno contrattuale non è stato soddisfatto, perché a) non vi è stata una comunicazione preventiva - ossia precedente la cessione ( l'atto notarile è del 30.72018), b) perché non vi è stata una comunicazione formale a mezzo racc a/r.; c9 perché non vi è stata alcuna comunicazione.
7 Va considerato che il documento all. n. 5 del fascicolo di parte appellante datato 4.9.2018 non integra affatto una “comunicazione”, dal momento che contiene solo una << dichiarazione>> - peraltro priva di data certa, e di alcun indizio di invio/ricezione da parte di dal legale Parte_4 rappresentante del con cui il Conflitti, dando atto della già avvenuta cessione E_ di azienda, occorsa il 30.7.2018, dichiara che “si accollerà qualsivoglia pretesa economica derivante dal contratto con Tecno Win S.r.l.” che questa dovesse aver a pretendere nei confronti della cessionaria
[...]
Tale documento non integra per tutti tali profili la comunicazione di cui all'art. 24 del contratto di CP_2 noleggio, e conseguentemente non intacca il passaggio della motivazione impugnato, con cui il primo giudice ha ritenuto inadempiente. E_
Tanto di per sé è sufficiente a integrare l'inadempimento della società noleggiatrice E_
perché l'impegno assunto con il contratto all'art. 24 non è stato adempiuto.
[...]
4.3. Quanto alle prove testimoniali, non ravvisa il collegio alcuna erronea lettura delle deposizioni testimoniali da parte del tribunale, che ha correttamente valutato quanto riferito dai testi, considerando che comunque le vicende si collocano tutte in un'epoca successiva alla conclusione del contratto di affitto ( 30.7.2918) ed allo spegnimento delle macchine ( 31.8.2018) e come tale il dato ricavabile dalla inchiesta orale non soddisfa i requisiti della << comunicazione preventiva >> imposta dall'art. 24 del contratto. Se è vero che i testi escussi ( ), hanno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 confermato di aver informato la dell'affitto di azienda, avendolo appreso a loro volta quanto CP_1 si sono recati presso la società per riscuotere gli incassi e/o per verificare il non funzionamento delle macchine, in ogni caso tale informazione non può essere valutata ai fini di provare l'adempimento dell'obbligo di comunicazione da parte della soc. , vuoi perché non è comunicazione E_ avvenuta nelle forme e nei tempi imposti dalla previsione negoziale, vuoi perché la mera conoscenza della cessione, acquisita aliunde da tecno Win S.r.l. anche prima del 31.8.2018 è del tutto irrilevante, perché non avvenuta in conformità con quanto disposto dall'art. 24 che prevedeva anche in aggiunta l'obbligo di “subordinare la vendita, il trasferimento o la cessione in godimento …” al “contestuale trasferimento del presente contratto” : la lettura dell'atto di cessione del 30.7.2018 e la mancanza di alcun riferimento al contratto di noleggio documenta che anche tale ulteriore obbligazione contrattuale- finalizzata a garantire alla società noleggiante una stabilità e permanenza del rapporto per la durata fissata in contratto di 60 mesi, anche in caso di vicende che potevano riguardare l'azienda noleggiatrice - non sia stato rispettato.
Tanto è sufficiente alla conferma della sentenza di primo grado laddove accerta l'inadempimento della soc. all' art 24 del contratto di noleggio. E_
5. Infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo di appello, che meritano trattazione congiunta, perché si appuntano entrambi avverso il passaggio motivazionale della sentenza che esclude invece ogni responsabilità in capo alla CP_2
8 Il tribunale esclude che ricorra una corresponsabilità di nell' inadempimento in virtù del CP_2 carattere personale del contratto di affitto d'azienda, non potendosi invocare l'art. 2558 c.c., perché la norma è applicabile unicamente ai rapporti negoziali di carattere non personale, qualificabili come contratti di azienda, mentre il noleggio attiene ad un'attività accessoria, tant'è che le apparecchiature noleggiate non erano neppure ricomprese nell'inventario, oltre al fatto che l'art. 24 del contratto di noleggio prevedeva che, in caso di trasferimento dell'azienda, ove sono collocati i macchinari, sarebbe stato necessario stipulare un nuovo negozio di noleggio con la cessionaria, cui era finalizzata la imposizione di una comunicazione preventiva della cessione e la subordinazione del trasferimento all subentro nel noleggio.
Le censure svolte non paiono né conferenti né convincenti.
Il contratto di noleggio non rientra nella compagine aziendale di una attività di “somministrazione di bevande ed alimenti, bar “ oggetto del contratto di cessione d'azienda del 30.7.2018; l'art. 7 invocata a sostegno della tesi difensiva dell'appellante non soccorre a sostegno di detto assunto perché recita << la parte conduttrice verrà immessa nel legittimo possesso della azienda affittata a partire dalla data odierna in tutti i rapporti ad essa inerenti >>, confermando ulteriormente, in raccordo con l'art. 1 dello stesso contratto, che ogni riferimento ai rapporti è unicamente a quelli che costituiscono l'azienda, cioè il complesso di beni e di diritti organizzati dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività oggetto di
“somministrazione di bevande e alimenti, bar “. Parimenti ogni riferimento contenuto nel contratto di affitto a “macchinari” va logicamente inteso unicamente relativo a quelli afferenti l'attività imprenditoriale svolta dalla società locatrice: le slot machines non sono ricomprese, perché alcun cenno
è fatto a tale attività, che non è riconducibile a quella oggetto di affitto ( “somministrazione d bevande e alimenti, bar “ ).
Ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda" , aventi cioè ad oggetto il godimento di beni aziendali, pur se non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, nonché ai cosiddetti "contratti di impresa", non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili. La Cassazione civile con la sentenza indicata dal tribunale ( sez. I, 14/04/2023, n.10035) precisa che nel caso di trasferimento di azienda la regola dell'automatico subentro del cessionario si applica soltanto ai contratti di azienda e ai contratti di impresa, sempreché questi non siano soggetti a specifica diversa disciplina, ( come i contratti di lavoro, di consorzio e di edizione, rispettivamente regolati dagli articoli 2112 e 2610 del Cc e 132 della legge 22 aprile 1941 - n. 633). ).
È evidente che il noleggio di slot machines si collochi al di fuori dell'area di operatività di dell'art. 2558.
9 Del resto dirimente sarebbe stata in senso opposto semmai la previsione anche delle slot machines oggetto di noleggio nell'inventario, insieme ai beni aziendali propriamente detti: ma la mancata indicazione nell'inventario, ritenuta pacificamente dal tribunale, senza alcuna evidenza contraria comporta la mancata dimostrazione della volontà negoziale di includere anche il contratto di noleggio fra i rapporti qualificabili come “contratto di impresa” ed esclude di per sé, al di là di ogni altra considerazione sul carattere personale o meno, le macchine qui scrutinate dal novero dei beni aziendali.
Per rilevare il carattere personale del contratto, ai fini della non applicazione della "regula iuris" di cui all'art. 2558 c.c., si deve avere riguardo alla posizione del cessionario dell'azienda, il quale non deve essere legato da scelte che, oltre che alla logica dell'impresa, nel cui esercizio sono state assunte, risalgono anche a ragioni personali, ovvero a valutazioni di interesse del cedente, che il cessionario può non condividere.
5.1.Peraltro, non ha neppure provato di aver concluso in sede di affitto di E_ azienda un accordo vincolante per il subentro di nel contratto di noleggio stipulato il 14.6.2018 CP_2 con Tecno Win S.r.l.: quindi non solo resta soggetto del tutto estraneo al contratto di noleggio, CP_2 tale che non può imputarsi alla stessa alcun inadempimento né totale né parziale di tale negozio, cui è rimasta terza estranea.
5.2. Conseguentemente non è neppure censurabile il fatto – pure evidenziato dall'appellante nell'ottica di una sua responsabilità – di aver la conduttrice concluso un nuovo contratto di noleggio con la Fox
Service S.r.l., a seguito del rifiuto della di sottoscrivere condizioni più vantaggiosi per Controparte_1
tanto - che emerge dalle dichiarazioni dei testi e , rientrando nell'ambito CP_2 Tes_2 Tes_1 delle insindacabili scelte discrezionali della società, libera di contrattare a condizioni più convenienti e/o con soggetti che offrano maggiori garanzie di affidabilità, non pare condotta censurabile in termini di inadempimento.
Le doglianze svolte sul punto sono del tutto inconferenti.
5.3. Conseguentemente dal rigetto della tesi di una responsabilità esclusiva e/o concorrente di CP_2 nell'inadempimento del contatto di noleggio discende l'assorbimento del profilo di censura, che riguarda la condanna al pagamento delle penali ( la cui entità non è oggetto di contestazione, sicché deve ritenersi definitiva) in quanto questa sono correttamente imposte unicamente a carico all'appellante, ed non anche di per la affermata responsabilità esclusiva del CP_2 E_
nell' inadempimento del contratto di noleggio in scrutinio.
[...]
5.4. Inconferente oltre che generica resta, infine, la doglianza che investe la condotta stragiudiziale e processuale di che non rileva ai fini della responsabilità qui scrutinata, essendo invece CP_2 legittima espressione del diritto di difesa della parte
->>
6. L'appello va disatteso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
10 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentate, con atto di citazione notificato il E_
04.10.2023, nei confronti della e della avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 CP_2
Lecce n. 2294/2023, pubblicata in data 31.07.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento, in favore di E_ CP_1
e di delle spese del presente grado del giudizio, che per ciascuna di esse liquida
[...] CP_2 in € 7500,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 801 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(P.IVA ), in E_ P.IVA_1 persona del legale rappresentante , rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, E_ dall'Avv. Serena Petricca, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Sora (FR), alla Via
Piemonte n. 37
appellante
e
(P. IVA , in persona del suo liquidatore Controparte_1 P.IVA_2 giudiziale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Romano, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Collemeto, Via Padova n. 103
nonché
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e CP_2 P.IVA_3 difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Maria Felicita Celenza, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Ceccano (FR), Viale Fabrateria Venus n. 10
1 appellate
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2294/2023, pubblicata in data 31.07.2023, notificata il 14.09.2023, il Tribunale di
Lecce, pronunciandosi sulla domanda formulata con atto di citazione del 15.11.2018 da Controparte_1 accertava l'inadempimento posto in essere da rispetto alle obbligazioni assunte E_ nei confronti dell'attrice con il contratto di noleggio del 14.06.2018 e, per l'effetto, la condannava al versamento in favore della parte attrice della somma di € 179.380,00, oltre interessi legali sino al soddisfo a titolo di penale;
rigettava la domanda di condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c. formulata dall'attrice nei confronti della CP_2
Ed invero.
1.1. agiva in giudizio lamentando la condotta inadempiente delle società convenute Controparte_1 rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto del 14.06.2018, sottoscritto dall'attrice e da E_
, nella sua qualità di legale rappresentante dell avente
[...] E_ una durata di 60 mesi con rinnovo automatico, in forza del quale l'attrice noleggiava apparecchi da intrattenimento di abilità e vincita di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P. ( slot machines) da installare nell'esercizio commerciale del Assumeva parte attrice che nell'agosto 2018 notava E_ telematicamente che gli apparecchi da gioco precedentemente noleggiati erano stati spenti, in violazione degli obblighi contrattuali. Deduceva altresì che aveva concesso in affitto alla E_ CP_2 la propria attività aziendale, senza comunicare preventivamente tale circostanza alla , come CP_1 invece previsto dall'art. 24 del contratto di noleggio, alla stregua del quale l'esercente si obbligava “in caso di vendita, trasferimento o cessione di godimento a qualunque titolo, anche in parte, anche gratuita o temporanea, della propria attività o azienda a terzi a comunicarlo preventivamente alla tramite raccomandata a/r. La Controparte_1 vendita, il trasferimento o la cessione in godimento dovranno essere subordinate al contestale trasferimento del presente contratto, ferma restando la facoltà della ex art. 2558, c. 2 c.c.”. Per tale motivo la Controparte_1 CP_1
contestate tali trasgressioni, provvedeva a diffidare le due società convenute all'accensione
[...] immediata delle slot e permetterne la fruizione alla clientela, nonché a corrispondere alla società noleggiatrice le somme contrattualmente previste in caso di inadempimento, oltre agli importi pattuiti a titolo di penale.
2 Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento delle convenute rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte il 14.06.2018, nonché di condannarle in solido al versamento, in favore dell'attrice, della somma di € 138.324,12, per le penali stabilite, oltre alla condanna in maniera esclusiva dell' al risarcimento, in favore della della somma di € E_ CP_1 CP_1
42.000,00, per la violazione dell'art. 24 del contratto di noleggio, per un totale di € 180.324,12.
Domandava, altresì, la condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c. della non avendo quest'ultima dato CP_2 riscontro all'invito alla negoziazione assistita.
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio, l' contestava le avverse deduzioni, E_ puntualizzando di aver ottemperato all'obbligo di comunicare l'affitto di azienda con missiva del
04.09.2018, così come previsto dall'art. 24 del contratto di noleggio, cui comunque la conduttrice
[...] era subentrata ex art. 2558 c.c. stante la natura non personale dell'accordo del 14.06.18. Rilevava CP_2 pertanto la responsabilità economica della per i danni patiti dall'attrice dal momento che, in CP_2 virtù dell'art. 5 del contratto di affitto di azienda del 30.07.2018, la conduttrice si era obbligata a gestire l'azienda affittata, senza modificare in alcun modo la destinazione attuale e a conservare l'efficienza della sua struttura organizzativa e le normali dotazioni dell'esercizio, mentre il successivo art. 7 prevedeva espressamente che la sarebbe stata immessa nel legittimo possesso dell'azienda affittata in CP_2 tutti i rapporti ad essa inerenti, quindi anche nel rapporto contrattuale sottoscritto con la Controparte_1
Inoltre, ai sensi dell'art. 1 del contratto di affitto d'azienda, la conduttrice accettava il complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di somministrazione di bevande e alimenti dopo aver esaminato attentamente i macchinari e le attrezzature, ivi incluse le slot machine che si trovavano all'interno dell'esercizio commerciale al momento della stipula dell'atto. Concludeva quindi chiedendo di respingere le pretese attoree.
1.2. Si costituiva in giudizio anche eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva, reputandosi estranea alle richieste di parte attrice. Nel merito, declinava ogni responsabilità per inadempimento ex artt. 2558, 2559 e 2560 c.c. dal momento che l'art. 1 del contratto di noleggio poneva i debiti e crediti maturati anteriormente alla decorrenza del contratto rispettivamente a carico e a favore della parte locatrice, ossia dell' , oltre al fatto che le slot machine non E_ risultavano incluse nell'inventario allegato al contratto di noleggio. Aggiungeva che la mancata iscrizione della Ries escludeva in ogni caso la possibilità di installare apparecchi da intrattenimento Controparte_3 ex art 110 TULPS presso la propria attività, per cui, contrariamente a quanto affermato dalla CP_1
la conduttrice non era subentrata automaticamente nel contratto del 14.06.2018, stante la natura
[...] personale dello stesso. Concludeva domandando il rigetto delle pretese attoree, nonché della domanda ex art. 96 c.p.c. per carenza dei requisiti, oltre al fatto che nessun invito alla negoziazione assistita veniva mai inoltrato dalla nei confronti della Parte_2 CP_2
3 2. All'esito dell'istruzione probatoria, espletata mediante prova testimoniale e documentale, il Tribunale, valutato il compendio probatorio agli atti, accertava l'esclusiva responsabilità della società
[...] per l'inadempimento contrattuale nei confronti della E_ Controparte_1
In particolare, la società convenuta aveva reso edotta la locatrice della cessione aziendale del 30.07.18 solo con missiva del 04.09.2018, così violando l'art. 24 del contratto di noleggio, che, al fine di garantire la continuità aziendale, prevedeva una comunicazione preventiva di tale circostanza, a nulla rilevando che fosse venuta a conoscenza dell'avvenuta locazione a seguito dell'ingresso nell'attività dei Controparte_1 propri dipendenti addetti al recupero degli incassi, trattandosi di un evento successivo alla cessione. Di contro, il primo giudice escludeva qualsiasi tipo di responsabilità in capo alla società che non CP_2 era subentrata nel contratto di noleggio stante la natura personale dello stesso, in conformità a quanto disposto dall'art. 2558 c.c., che esclude dalla successione ope legis i contratti, come quello intercorso tra le parti il 14.06.2018, aventi natura personale, quindi non strettamente funzionali alla prosecuzione d'azienda. Aggiungeva il giudice che tale soluzione era avallata dal tenore letterale dello stesso accordo, che contemplava la necessità di stipulare un nuovo negozio di installazione di macchinari per l'intrattenimento in caso di trasferimento dell'azienda.
Il Tribunale, accertato l'inadempimento posto in essere dall' rispetto alle E_ obbligazioni assunto con il contratto di noleggio, non suscettibile di ulteriore esecuzione, condannava la predetta società al versamento delle penali come descritte nel libello introduttivo, per un totale di €
179.380,00, oltre interessi.
Le spese di lite tra l'attrice e in ossequio al principio di soccombenza, venivano poste E_
a carico della società convenuta, mentre quelle tra l'attrice e venivano poste a carico dell'attrice. CP_4
->>>
3. Con atto di citazione notificato il 04.10.2023 , in qualità di legale rappresentante della E_ società ha proposto appello, con istanza di sospensione E_ dell'efficacia esecutiva, avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito affidandosi a tre motivi di gravame, e segnatamente:
1. Error in iudicando: sul presunto inadempimento della ex art 24 Parte_3 contratto di noleggio - Sulle risultanze documentali ed istruttorie: l'appellante lamenta che il primo giudice abbia ritenuto la società inadempiente rispetto all'obbligo, E_ previsto dall'art. 24 del contratto di noleggio, cioè di comunicare all'attrice la cessione d'azienda, convincimento frutto di una errata interpretazione della surrichiamata disposizione contrattuale, nonché di una carente lettura delle risultanze istruttorie. Invero, avrebbe E_ informato la dell'avvenuta cessione con missiva del 04.09.18, così rispettando Controparte_1 quanto previsto dall'art. 24, clausola che dispone solo la comunicazione, senza prevedere alcun termine perentorio. Tale circostanza sarebbe stata confermata dai testi escussi ( Testimone_1
4 ), i quali, pur non ricordando il mese e il giorno, non solo Testimone_2 Testimone_3 hanno tutti sottolineato la condotta adempiente rispetto all'obbligo di comunicazione da parte della , ma hanno anche smentito, contrariamente a quanto affermato dal Parte_3 primo giudice, che la sia venuta a conoscenza dell'affitto di azienda a seguito Controparte_1 dell'ingresso nell'attività dei propri dipendenti, addetti al recupero degli incassi, poiché la società noleggiatrice era già a conoscenza dell'esistenza di un contratto di noleggio dei macchinari.
2. Error in iudicando: Sulla esclusiva responsabilità della la deducente si duole Controparte_5 che il primo giudice non abbia dichiarato la responsabilità esclusiva della per CP_2
l'inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di affitto d'azienda. In particolare, in forza dell'art. 5 dell'atto notarile di affitto di azienda, la conduttrice si era obbligata a gestire l'azienda affittata senza modificare in alcun modo la destinazione attuale e a conservare l'efficienza della sua struttura organizzativa e le normali dotazioni dell'esercizio, mentre in forza dell'art. 7 era subentrata in tutti i rapporti inerenti all'azienda, quindi anche nel rapporto contrattuale sottoscritto con la di cui la era perfettamente a Controparte_1 CP_2 conoscenza. Tale circostanza sarebbe comprovata dalla richiesta della conduttrice di concludere un nuovo contratto di noleggio con la Fox Service S.r.l., a seguito del rifiuto della CP_1 di sottoscrivere condizioni più vantaggiosi per come emerge dalle dichiarazioni
[...] CP_2 dei testi e , nonché dalla proposta di contratto allegata dalla stessa società Tes_2 Tes_1 appellata, oltre che dal verbale di ispezione della Guardia di Finanza del 12.12.2018. Pertanto, a detta della deducente, da tali circostanze, trascurate dal Tribunale, sarebbe evidente la responsabilità della conduttrice per i fatti per cui è causa.
3. Error in iudicando: sulla natura non personale del contratto di noleggio – art 7 contratto di affitto azienda: la deducente censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ritiene che il contratto di noleggio stipulato tra e la abbia carattere E_ Controparte_1 personale, soluzione cui perviene sulla scorta di una errata interpretazione dell'art. 24 del negozio del 14.06.18, nonché obliterando quanto previsto dagli artt. 1, 5 e 7 dello stesso. A differenza di quanto sancito dal Tribunale, è lo stesso art. 24 a prevedere, in caso di cessione, trasferimento o vendita dell'azienda, il contestuale trasferimento del contratto stesso, senza alcuna necessità di stipulare un nuovo negozio, come emerge dagli artt. 1, 5 e 7. Ad ogni buon conto, la natura non personale si evincerebbe dal fatto che il contratto intercorso tra le parti non è stato stipulato in riferimento alla persona fisica del titolare dell'azienda, ma della società per E_
l'esercizio dell'attività commerciale. Il giudice sarebbe poi caduto in contraddizione per aver dapprima ravvisato il carattere personale del contratto di noleggio salvo poi affermare che la preventiva comunicazione dell'azienda avrebbe garantito la continuità della funzionalità dei macchinari, tipica dei contratti non aventi natura personale. Per le ragioni suesposte, sussisterebbe
5 la responsabilità economica della per i danni cagionati alla CP_4 Controparte_1
Conseguentemente, l'appellante chiede la condanna della al pagamento di tutte le CP_2 penali previste nel contratto di noleggio, per un totale di € 179.380,00 oltre interessi legali sino al soddisfo, anche alla luce della condotta processuale ed extraprocessuale della la quale CP_2 non solo non ha partecipato e aderito alla richiesta di negoziazione assistita dell'attrice, ma non ha preso parte alle ultime udienze dal 03.03.2021, omettendo di depositare le proprie memorie difensive.
3.1. Ritualmente costituita in giudizio, la contesta le avverse censure, puntualizzando, Controparte_1 quanto al primo motivo d'appello, che la comunicazione con la quale l' ha riferito E_
l'avvenuta cessione aziendale risale al 04.09.2018, ossia molto dopo l'atto notarile e, soprattutto, dopo la richiesta di risarcimento dei danni con invito alla negoziazione assistita, in violazione dell'art. 24 del contratto di noleggio, da interpretarsi quale obbligo di comunicare preventivamente la vendita, il trasferimento o la cessione dell'attività. Quanto al secondo motivo, ribadisce la responsabilità, in via esclusiva, dell per aver agito in contrasto a quanto disposto dall'art. 24 e dell'art. 19 (che E_ prevede l'immediata restituzione delle somme concesse quale incentivo all'allestimento dell'esercizio pari ad € 2.000,00), nonché quella solidale tra l'appellante e per la violazione degli artt. 6, 14, e 21 CP_2 del contratto di noleggio, che prevedono apposite penali per lo spegnimento delle apparecchiature.
Conclude chiedendo quindi la conferma dell'impugnata sentenza.
3.2. Si è costituita in giudizio anche chiedendo il rigetto delle deduzioni avverse. In particolare, CP_2 quanto al primo profilo, ribadisce che la tesi attorea di aver comunicato l'avvenuta cessione d'azienda prima del settembre 2018 risulta sfornita di prova, risalendo a luglio del medesimo anno la cessione d'azienda in favore di In ordine alla seconda censura, l'appellata specifica che all'atto della CP_2 cessione di azienda, la non possedeva i requisiti di legge necessari per poter subentrare nel CP_2 contratto precedentemente stipulato da ragion per cui aveva proposto alla E_ [...] di sottoscrivere un nuovo contratto nuovo e diverso dal precedente. Conclude chiedendo la CP_1 conferma della sentenza appellata.
3.3. La Corte, all'udienza dell'08.03.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Alla udienza del 07.03.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 18.02.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
6 >>>
4. L'appello è infondato va pertanto disatteso.
4.1. Privo di pregio è, invero, il primo motivo d gravame.
Il Tribunale ha accertato infatti l'inadempimento del contratto di noleggio del 14.6.2018 da parte della società per aver violato l'art. 24 di detto regolamento negoziale, sotto due profili: E_
a) avendo omesso di notiziare la dell'imminente locazione E_ CP_1 dell'azienda; b) essendo la conoscenza acquisita da Tecno Win S.r.l., secondo quanto riferito dai testi, comunque tardiva perché le informazioni ricevute erano successive alla cessione. Evidenzia invero il tribunale che la comunicazione che assume aver inviato il 4.9.2018 non è in atti, E_ sicché la deduzione è rimasta indimostrata;
in ogni caso ove vi sia stata una comunicazione del 4.9.018, la stessa sarebbe tardiva, a nulla rilevando, a detta del tribunale, che l'attrice Tecno Win S.r.l. potesse averne acquisito comunque contezza aliunde, a seguito di quanto riferito dai propri dipendenti che si erano recati nei locali del perché comunque era una conoscenza acquista dopo E_ la cessione, solo nel settembre del 2018, dopo che già il 31.8.2018 era stata contestata la mancata accessione delle macchine.
Tale passaggio motivazionale è censurato, assumendo l'appellante una errata interpretazione dell'art. 24 del contratto di noleggio, da parte del tribunale in una con una carente lettura delle dichiarazioni testimoniali.
In particolare, sottolinea l'appellante, la aveva rispettato quanto previsto dall'art. Parte_3
24 - clausola che peraltro non prevedeva a suo dire un termine perentorio per la comunicazione- in forza della missiva del 04.09.2018, prodotta in atti all'all. n. 5 del proprio fascicolo, con la quale ha informato la dell'affitto di azienda. Aggiunge che comunque la conoscenza della cessione da parte di CP_1
Tecno Win S.r.l. è stata confermata dai testi escussi ( Testimone_1 Testimone_2 [...]
), i quali non solo hanno tutti confermato l'adempimento dell'obbligo di comunicazione da Tes_3 parte della soc. , ma hanno anche smentito, contrariamente a quanto affermato dal E_ primo giudice, che la sia venuta a conoscenza dell'affitto di azienda solo a seguito Controparte_1 dell'ingresso nell'attività dei propri dipendenti, addetti al recupero degli incassi.
4.2. La tesi difensiva non appare però convincente, né è corroborata dal corredo probatorio agli atti.
In primo luogo, va richiamato l'art. 24 del contratto di noleggio, che prescrive alla società E_
““in caso di vendita, trasferimento o cessione di godimento a qualunque titolo, anche in parte, anche gratuita
[...]
o temporanea, della propria attività o azienda a terzi a comunicarlo preventivamente alla tramite Controparte_1 raccomandata a/r. “ : tale impegno contrattuale non è stato soddisfatto, perché a) non vi è stata una comunicazione preventiva - ossia precedente la cessione ( l'atto notarile è del 30.72018), b) perché non vi è stata una comunicazione formale a mezzo racc a/r.; c9 perché non vi è stata alcuna comunicazione.
7 Va considerato che il documento all. n. 5 del fascicolo di parte appellante datato 4.9.2018 non integra affatto una “comunicazione”, dal momento che contiene solo una << dichiarazione>> - peraltro priva di data certa, e di alcun indizio di invio/ricezione da parte di dal legale Parte_4 rappresentante del con cui il Conflitti, dando atto della già avvenuta cessione E_ di azienda, occorsa il 30.7.2018, dichiara che “si accollerà qualsivoglia pretesa economica derivante dal contratto con Tecno Win S.r.l.” che questa dovesse aver a pretendere nei confronti della cessionaria
[...]
Tale documento non integra per tutti tali profili la comunicazione di cui all'art. 24 del contratto di CP_2 noleggio, e conseguentemente non intacca il passaggio della motivazione impugnato, con cui il primo giudice ha ritenuto inadempiente. E_
Tanto di per sé è sufficiente a integrare l'inadempimento della società noleggiatrice E_
perché l'impegno assunto con il contratto all'art. 24 non è stato adempiuto.
[...]
4.3. Quanto alle prove testimoniali, non ravvisa il collegio alcuna erronea lettura delle deposizioni testimoniali da parte del tribunale, che ha correttamente valutato quanto riferito dai testi, considerando che comunque le vicende si collocano tutte in un'epoca successiva alla conclusione del contratto di affitto ( 30.7.2918) ed allo spegnimento delle macchine ( 31.8.2018) e come tale il dato ricavabile dalla inchiesta orale non soddisfa i requisiti della << comunicazione preventiva >> imposta dall'art. 24 del contratto. Se è vero che i testi escussi ( ), hanno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 confermato di aver informato la dell'affitto di azienda, avendolo appreso a loro volta quanto CP_1 si sono recati presso la società per riscuotere gli incassi e/o per verificare il non funzionamento delle macchine, in ogni caso tale informazione non può essere valutata ai fini di provare l'adempimento dell'obbligo di comunicazione da parte della soc. , vuoi perché non è comunicazione E_ avvenuta nelle forme e nei tempi imposti dalla previsione negoziale, vuoi perché la mera conoscenza della cessione, acquisita aliunde da tecno Win S.r.l. anche prima del 31.8.2018 è del tutto irrilevante, perché non avvenuta in conformità con quanto disposto dall'art. 24 che prevedeva anche in aggiunta l'obbligo di “subordinare la vendita, il trasferimento o la cessione in godimento …” al “contestuale trasferimento del presente contratto” : la lettura dell'atto di cessione del 30.7.2018 e la mancanza di alcun riferimento al contratto di noleggio documenta che anche tale ulteriore obbligazione contrattuale- finalizzata a garantire alla società noleggiante una stabilità e permanenza del rapporto per la durata fissata in contratto di 60 mesi, anche in caso di vicende che potevano riguardare l'azienda noleggiatrice - non sia stato rispettato.
Tanto è sufficiente alla conferma della sentenza di primo grado laddove accerta l'inadempimento della soc. all' art 24 del contratto di noleggio. E_
5. Infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo di appello, che meritano trattazione congiunta, perché si appuntano entrambi avverso il passaggio motivazionale della sentenza che esclude invece ogni responsabilità in capo alla CP_2
8 Il tribunale esclude che ricorra una corresponsabilità di nell' inadempimento in virtù del CP_2 carattere personale del contratto di affitto d'azienda, non potendosi invocare l'art. 2558 c.c., perché la norma è applicabile unicamente ai rapporti negoziali di carattere non personale, qualificabili come contratti di azienda, mentre il noleggio attiene ad un'attività accessoria, tant'è che le apparecchiature noleggiate non erano neppure ricomprese nell'inventario, oltre al fatto che l'art. 24 del contratto di noleggio prevedeva che, in caso di trasferimento dell'azienda, ove sono collocati i macchinari, sarebbe stato necessario stipulare un nuovo negozio di noleggio con la cessionaria, cui era finalizzata la imposizione di una comunicazione preventiva della cessione e la subordinazione del trasferimento all subentro nel noleggio.
Le censure svolte non paiono né conferenti né convincenti.
Il contratto di noleggio non rientra nella compagine aziendale di una attività di “somministrazione di bevande ed alimenti, bar “ oggetto del contratto di cessione d'azienda del 30.7.2018; l'art. 7 invocata a sostegno della tesi difensiva dell'appellante non soccorre a sostegno di detto assunto perché recita << la parte conduttrice verrà immessa nel legittimo possesso della azienda affittata a partire dalla data odierna in tutti i rapporti ad essa inerenti >>, confermando ulteriormente, in raccordo con l'art. 1 dello stesso contratto, che ogni riferimento ai rapporti è unicamente a quelli che costituiscono l'azienda, cioè il complesso di beni e di diritti organizzati dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività oggetto di
“somministrazione di bevande e alimenti, bar “. Parimenti ogni riferimento contenuto nel contratto di affitto a “macchinari” va logicamente inteso unicamente relativo a quelli afferenti l'attività imprenditoriale svolta dalla società locatrice: le slot machines non sono ricomprese, perché alcun cenno
è fatto a tale attività, che non è riconducibile a quella oggetto di affitto ( “somministrazione d bevande e alimenti, bar “ ).
Ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda" , aventi cioè ad oggetto il godimento di beni aziendali, pur se non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, nonché ai cosiddetti "contratti di impresa", non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili. La Cassazione civile con la sentenza indicata dal tribunale ( sez. I, 14/04/2023, n.10035) precisa che nel caso di trasferimento di azienda la regola dell'automatico subentro del cessionario si applica soltanto ai contratti di azienda e ai contratti di impresa, sempreché questi non siano soggetti a specifica diversa disciplina, ( come i contratti di lavoro, di consorzio e di edizione, rispettivamente regolati dagli articoli 2112 e 2610 del Cc e 132 della legge 22 aprile 1941 - n. 633). ).
È evidente che il noleggio di slot machines si collochi al di fuori dell'area di operatività di dell'art. 2558.
9 Del resto dirimente sarebbe stata in senso opposto semmai la previsione anche delle slot machines oggetto di noleggio nell'inventario, insieme ai beni aziendali propriamente detti: ma la mancata indicazione nell'inventario, ritenuta pacificamente dal tribunale, senza alcuna evidenza contraria comporta la mancata dimostrazione della volontà negoziale di includere anche il contratto di noleggio fra i rapporti qualificabili come “contratto di impresa” ed esclude di per sé, al di là di ogni altra considerazione sul carattere personale o meno, le macchine qui scrutinate dal novero dei beni aziendali.
Per rilevare il carattere personale del contratto, ai fini della non applicazione della "regula iuris" di cui all'art. 2558 c.c., si deve avere riguardo alla posizione del cessionario dell'azienda, il quale non deve essere legato da scelte che, oltre che alla logica dell'impresa, nel cui esercizio sono state assunte, risalgono anche a ragioni personali, ovvero a valutazioni di interesse del cedente, che il cessionario può non condividere.
5.1.Peraltro, non ha neppure provato di aver concluso in sede di affitto di E_ azienda un accordo vincolante per il subentro di nel contratto di noleggio stipulato il 14.6.2018 CP_2 con Tecno Win S.r.l.: quindi non solo resta soggetto del tutto estraneo al contratto di noleggio, CP_2 tale che non può imputarsi alla stessa alcun inadempimento né totale né parziale di tale negozio, cui è rimasta terza estranea.
5.2. Conseguentemente non è neppure censurabile il fatto – pure evidenziato dall'appellante nell'ottica di una sua responsabilità – di aver la conduttrice concluso un nuovo contratto di noleggio con la Fox
Service S.r.l., a seguito del rifiuto della di sottoscrivere condizioni più vantaggiosi per Controparte_1
tanto - che emerge dalle dichiarazioni dei testi e , rientrando nell'ambito CP_2 Tes_2 Tes_1 delle insindacabili scelte discrezionali della società, libera di contrattare a condizioni più convenienti e/o con soggetti che offrano maggiori garanzie di affidabilità, non pare condotta censurabile in termini di inadempimento.
Le doglianze svolte sul punto sono del tutto inconferenti.
5.3. Conseguentemente dal rigetto della tesi di una responsabilità esclusiva e/o concorrente di CP_2 nell'inadempimento del contatto di noleggio discende l'assorbimento del profilo di censura, che riguarda la condanna al pagamento delle penali ( la cui entità non è oggetto di contestazione, sicché deve ritenersi definitiva) in quanto questa sono correttamente imposte unicamente a carico all'appellante, ed non anche di per la affermata responsabilità esclusiva del CP_2 E_
nell' inadempimento del contratto di noleggio in scrutinio.
[...]
5.4. Inconferente oltre che generica resta, infine, la doglianza che investe la condotta stragiudiziale e processuale di che non rileva ai fini della responsabilità qui scrutinata, essendo invece CP_2 legittima espressione del diritto di difesa della parte
->>
6. L'appello va disatteso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
10 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentate, con atto di citazione notificato il E_
04.10.2023, nei confronti della e della avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 CP_2
Lecce n. 2294/2023, pubblicata in data 31.07.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento, in favore di E_ CP_1
e di delle spese del presente grado del giudizio, che per ciascuna di esse liquida
[...] CP_2 in € 7500,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
11