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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 1931 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021,
avente ad oggetto:
Cessione dei crediti
vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. VERDE ROBERTO,
elettivamente domiciliato in Frattamaggiore alla via Padre M. Vergara
n. 228 presso il difensore avv. VERDE ROBERTO come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione,
PARTE OPPONENTE
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. , Controparte_2
elettivamente domiciliato in Roma al Largo Arrigo VII n. 4 presso lo studio di quest'ultima come da procura in calce alla comparsa di
Proc. n. 1931 /2021 R.G – Sentenza Pagina 1 di 15 costituzione e risposta,
PARTE OPPOSTA
Nonché
C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_3
persona del rapp.te legale p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. FRANCESCO BUCO e dell'avv.
VINCENZO MARIA BUCO e presso questi elettivamente domiciliata in Aversa alla Via Alfonso d'Aragona n. 28,
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 27/03/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19/02/2021 l Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 108/2021 reso dall'intestato Tribunale il 11.01.2021 e notificato in data 15.01.2021, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di €.
397.511,25, oltre interessi ex D.lgs. 231/02 e spese di procedura monitoria, contestando l'esistenza del credito ingiunto ed in particolare asserendo: - che buona parte delle fatture azionate in via monitoria erano state emesse già liquidate;
- che altre fatture su cui fonda la pretesa monitoria, solo recentemente è stata integrata la documentazione probatoria necessaria a permetterne la disamina di regolarità e che, per
Proc. n. 1931 /2021 R.G – Sentenza Pagina 2 di 15 esse, i termini per il pagamento devono ritenersi sospesi;
- che molte altre fatture sono state pagate con vecchie determinazioni;
. che altre partite sono state pagate in virtù di un procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi promosso dinanzi al G.E. del Tribunale di
Napoli Nord;
- che non sono dovuti gli interessi ex D.lgs. 231/02.
Ella ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
con il favore delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1
evidenziando di essersi resa cessionaria (in forza di contratto di cessione sottoscritto in data 11.07.2019 e pubblicato in G.U. n. 91 del 03.08.2019,
regolarmente notificato al debitore ceduto) di numerosi crediti vantati da unipersonale nei confronti CP_3 CP_3
dell'opponente per la fornitura di presidi ortopedici, come da fatture in atti, per un ammontare complessivo di €. 397.511,25, credito per il quale l'opposta ha agito in via monitoria ed eccependo: - la nullità dell'atto di citazione in opposizione;
- la sua infondatezza, nel merito, insistendo quindi per la fondatezza della domanda proposta in via monitoria e per la debenza degli interessi ex D.lgs. n. 231/2002.
Ha inoltre chiesto, la parte opposta, di essere autorizzata ad estendere il contraddittorio alla cedente affinchè possa manlevare e indennizzare la cessionaria da ogni eventuale pregiudizio scaturente dall'eventuale inesistenza (anche solo parziale) del credito ceduto: in altri termini, si chiedeva di “chiamare in causa affinchè indennizzi CP_3
per il prezzo d'acquisto del credito e per costi della procedura CP_1
di recupero del credito, qualora il credito si rivelasse inesistente e/o
Proc. n. 1931 /2021 R.G – Sentenza Pagina 3 di 15 inesigibile per effetto delle circostanze sollevate da parte opponente nonchè per il mancato guadagno da impossibile incasso del credito”.
Ella ha quindi concluso come segue: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, ai sensi dell'art. 164 cpc comma 4 dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione per difetto dei requisiti ex art. 163 cpc n. 3 e 4; in via principale, rigettare
l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti e confermare il d.i. 108/2021; in via subordinata, condannare Parte_1
al pagamento della somma ingiunta pari ad € 397.511,25 oltre
[...]
interessi moratori ex dlgs 231/2002 dalle singole scadenze al soddisfo
o della somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
; in via
gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, accertato e dichiarato – per i titoli di cui in premessa
- il diritto della cessionaria spe ad essere manlevata e garantita CP_1
dalla cedente da ogni pregiudizio, condannare la ad Controparte_4
indennizzare la concludente con il pagamento della somma di €
437.262,37 (pari al credito azionato+10%indennizzo) o in quella
maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia oltre interessi moratori
dalle scadenze delle fatture al soddisfo ed a rifondere alla concludente le spese legali del giudizio e del procedimento monitorio”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio anche la quale ha eccepito Controparte_3
in rito l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento del procedimento obbligatorio di mediazione e, nel merito, l'infondatezza della domanda fatta valere in sede monitoria, atteso che la CP_1
Proc. n. 1931 /2021 R.G – Sentenza Pagina 4 di 15 avrebbe “dolosamente sottaciuto di aver ricevuto dalla Azienda
Sanitaria Locale Napoli 2 Nord per conto della la CP_3
complessiva somma di € 71.347,55”, in parte per crediti oggetto di cessione ed in parte relative a crediti non oggetto della cessione ma dei quali ha comunque ricevuto il pagamento.
Alla luce della costituzione della chiamata in causa, l'opposta eccependo l'inopponibilità nei suoi confronti dei pagamenti eseguiti successivamente all'atto di cessione e non contestando di aver ricevuto un pagamento parziale (per una parte esigua delle fatture azionate in via monitoria) ed in particolare di aver incassato la somma di €. 61.646,84,
a fronte del maggior credito di €. 397.511,25 oltre interessi di mora, ha modificato con memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1) c.p.c. la propria domanda nel modo che segue: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, ai sensi dell'art. 164 cpc comma 4 dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione per difetto dei requisiti ex art. 163 cpc n. 3 e 4 ; in via principale, rigettare
l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti e confermare il d.i. 108/2021; in via subordinata, condannare Parte_1
al pagamento della somma ingiunta pari ad € 335.864,57
[...]
(397.511,25-61.646,86) oltre interessi moratori ex dlgs 231/2002 dalle
singole scadenze al soddisfo o della somma maggiore o minore ritenuta
equa e di giustizia;
; in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, accertato e dichiarato - per i titoli di cui in premessa - il diritto della cessionaria ad CP_1
essere manlevata e garantita dalla cedente da ogni pregiudizio, reiette
Proc. n. 1931 /2021 R.G – Sentenza Pagina 5 di 15 le avverse eccezioni in rito e nel merito sollevate dalla chiamata in
causa, condannare la ad indennizzare la concludente Controparte_4
con il pagamento della somma di € 437.262,37 (pari al credito azionato+10%indennizzo) o in quella maggiore o minore ritenuta equa
e di giustizia oltre interessi moratori dalle scadenze delle fatture al
soddisfo ed a rifondere alla concludente le spese legali del giudizio e
del procedimento monitorio. Con vittoria di compensi e spese del giudizio”.
La causa è stata sin da subito rinviata per la precisazione delle conclusioni, attesa la sua natura documentale.
Il giudizio è stato poi interrotto con decreto del 29.01.2024 per l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_5
e successivamente riassunto con ricorso del
[...]
29.04.2024, dunque tempestivamente.
All'udienza del 27/03/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Solo la parte opposta depositava memorie conclusive.
***
L'opposizione è solo in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
La domanda è anzitutto procedibile, non rientrando, per l'oggetto, tra quelle per cui l'art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010 prevede il preventivo e necessario esperimento del procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda.
In diritto, mette conto precisare che il giudizio di opposizione – che è
una fase eventuale del giudizio di primo grado, la cui introduzione
Proc. n. 1931 /2021 R.G – Sentenza Pagina 6 di 15 avviene con le forme e le modalità proprie dell'impugnazione e la cui mancata introduzione dà luogo all'immediata formazione del giudicato
– non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) e ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso, tra le tante:
Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2008, n. 19680; Cass. civ., sez. III, 25 marzo
2008, n. 7821; Cass. civ., Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7448).
A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente,
ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio (in questo senso, la fondamentale Cass. civ., Sez. Un.,
7 luglio 1993 n. 7448 in Giust. civ. 1993, I, 2041).
In linea generale v'è da dire che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si verifica, cioè, un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato, mentre, dall'altra parte, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio,
Proc. n. 1931 /2021 R.G – Sentenza Pagina 7 di 15 dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Resta dunque fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cass.
civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533 in Foro it. 2002, I, 770, secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia
che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può
limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore
convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Ora, incontestato il rapporto contrattuale intrattenuto tra la chiamata in causa e l' , da cui è scaturito il credito di cui si Parte_1
pretende, in questa sede, il pagamento, per la fornitura di presidi ortopedici, è documentalmente provato sia l'atto di cessione del suddetto diritto di credito in favore di sia ancora la sua Controparte_1
rituale notifica al debitore ceduto, notifica per la verità mai contestata da alcuna delle parti in causa.
Ciò posto, la pretesa creditoria azionata in via monitoria si fonda sul mancato pagamento, in favore della cessionaria, del credito vantato da
Parte ei confronti dell' per Controparte_3
la complessiva somma di €. 397.511,25 come portato dalle fatture versate in atti, emesse tra il 25.06.2019 ed il 27.03.2020.
Proc. n. 1931 /2021 R.G – Sentenza Pagina 8 di 15 Al netto della genericità dell'atto di opposizione, che non ha permesso di valutare, compiutamente, il fatto estintivo posto a base della domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, e tenuto del fatto che l'opponente, dopo l'introduzione del giudizio, si è totalmente disinteressato al suo andamento, è comunque documentalmente provato che: (a) la fattura nr. OE/309 del 27/03/2020 azionata in via monitoria,
risulta pagata alla cessionaria con mandato nr. MN2/4503 e coevo bonifico dell'8.04.2021; (b) le fatture nr. OE/1286, OE/1287, OE/1288,
OE/1289, OE/1290, OE/1291, OE/1292, OE/1293, OE/1294, OE/1295,
OE/1296, OE/1297, OE/1298, OE/1299, OE/1300, OE/1301, OE/1302,
OE/1303, OE/1304, OE/1305, OE/1306, OE/1307, OE/1308, OE/1309,
OE/1310, OE/1311, OE/1312 tutte emesse il 30/12/2019 nonché le ulteriori fatture nr. OE/44, OE/45 OE/46, OE/47, OE/48, OE/49, OE/50,
OEE/51 del 29.01.2020; OE/ 153, OE/154, OE/155, OE/156, OE/157,
OE/158, OE/159, OE/160, OE/161, OE/162, OE/163, OE/164, OE/165,
OE/166 del 27.02.2020, OE/268, tutte emesse il 27/02/2020 nonché
ancora la fattura nr. OE/268 del 27/03/2020, sono state interamente pagate con mandato di pagamento n. MN2/135 del 11.01.2021, per l'importo complessivo di € 15.360,70; (c) che, parimenti, le fatture nr.
OE/1031, OE/1032, OE/1033, OE/1034, OE/1035, OE/1036, OE/1037,
OE/1038, OE/1039, OE/1040, OE/1040, OE/1041, OE/1042, OE/1043,
OE/1044, OE/1045, OE/1046, OE/1047, OE/1048, OE/1049, OE/1050,
OE/1051, OE/1052 del 28.10.2019; OE/1158, OE/1159 del 26.11.2019;
OE/926, OE/927, OE/928, OE/929, OE/930, OE/931, OE/932, OE/933,
OE/934, OE/935, OE/936, OE/937, OE/938, OE/939, tutte del
Proc. n. 1931 /2021 R.G – Sentenza Pagina 9 di 15 25/09/2019, sono state pagate con mandato n. MN2/16322 per l'importo di € 15.083,73 e coevo bonifico in favore della cessionaria del
14.12.2020; - che, ancora, le fatture nr. OE/2195 del 26/10/2020 e
OE/2512 del 29/01/2021 nonché le fatture nr. OE/293, OE/298,
OE/300, OE/309, OE/310 del 27/03/2020 risultano interamente pagate con mandato n. MN2/1885 e coevo bonifico in favore della cessionaria del 16.02.2021 per l'importo di € 2.168,64.
Trattasi di circostanza emersa per tabulas alla luce dei mandati di pagamento nr. 2021/MN2/0004503 del 08/04/2021 per l'importo di €
807,82, nr. 2021/MN2/000135 del 11/01/2021 per l'importo di €
15.360,70, nr. 2020/MN2/0016322 del 14/12/2020 per l'importo di €
15.083,73 nonché nr. 2021/MN2/0001885 del 16/02/2021 per l'importo di € 2.168,64 e comunque non contestata da parte dell'opposta, che ha inoltre reso noto di aver ricevuto un ulteriore pagamento di € 28.225,73 come da mandato nr. 3386 del 24/03/2021.
In definitiva, risulta incontestata la parziale estinzione della pretesa creditoria per euro 61.646,62, di cui euro 31.202,19 a titolo di interessi di mora.
E poiché si tratta di pagamenti intervenuti in parte precedentemente alla notifica del decreto ingiuntivo ed in parte in epoca successiva, va dunque per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo opposto e, per altro verso, dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla somma di euro 2.976,46 onorata successivamente al 15.01.2021 e dovendosi, per altro verso, ritenere infondata la pretesa della società
opposta, poiché, per come documentato in atti e comunque non
Proc. n. 1931 /2021 R.G – Sentenza Pagina 10 di 15 contestato dalla opposta, il relativo credito è stato estinto prima della proposizione dell'azione, da farsi coincidere con il deposito del ricorso monitorio, fatta eccezione tuttavia per gli interessi moratori rimasti impagati.
In conclusione, alla luce di quanto detto, spetta in favore della parte opposta la somma di euro (397.511,25 - 61.646,62 =) 335.864,63 che
Part l' tenuta a corrispondere in suo favore in forza delle fatture azionate in via monitoria, non avendo la stessa dimostrato il fatto estintivo anche di tale, residuo, credito, per essersi totalmente disinteressata al giudizio sin dal suo esordio.
Su tali somme sono dovuti interessi moratori ai sensi del D.lgs. n.
231/2002.
Con specifico riguardo agli interessi moratori previsti dal D.lgs. n.
231/2002 si è condivisibilmente affermato che “nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni
commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi
moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5 con decorrenza
automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il
pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in
mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. civ., sez. III, 31/05/2019, n. 14911), tenuto conto del fatto che l'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, art. 5,
discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale,
Proc. n. 1931 /2021 R.G – Sentenza Pagina 11 di 15 “indipendentemente da una specifica richiesta del creditore” (così Cass. civ., sez. III, 05/11/2024, n. 28413, secondo cui in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti).
Lo si ricava dall'inequivoco dato letterale della disposizione in esame, tenuto conto che a norma dell'art. 3 del D.lgs. n. 231 del 2002, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli artt. 4 e 5, “salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”; prevede poi l'art. 4, comma 1, che “gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, poi disponendo, al comma 2, con riguardo alle ipotesi di mancata fissazione di un termine negoziale, la decorrenza degli interessi dopo un lasso di tempo volta a volta determinato ma sempre “senza che sia necessaria la costituzione in mora”.
Si coglie dunque agevolmente la portata innovativa di tale disciplina rispetto a quella ordinaria quale desumibile dagli artt. 1219 e 1224 cod.
civ., che richiedono la costituzione in mora del debitore.
Al fine, poi, di sconfessare le generiche allegazioni di parte opponente,
Proc. n. 1931 /2021 R.G – Sentenza Pagina 12 di 15 si osserva che la disciplina di cui al D.lgs. n. 231/02 – volta a fronteggiare i ritardi nei pagamenti con funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti – è applicabile, per costante giurisprudenza, alle prestazioni aventi ad oggetto la fornitura di merci o la prestazione di servizi (nel caso di specie l'importo è stato ingiunto a titolo di corrispettivo per la fornitura di presidi protesici),
indipendentemente dalla natura pubblica o privata del contraente.
Tale orientamento, che questo Giudicante condivide e fa proprio, è stato ribadito in recenti arresti giurisprudenziali secondo i quali “la disciplina di cui al D. Lgs 231/02 è applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22260 del 25.07.2023).
L'accoglimento della domanda proposta in via subordinata da determina l'assorbimento della domanda di Controparte_1
garanzia dalla medesima proposta in via di estremo subordine nei confronti della società cedente.
Alla luce di tanto, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra e la Controparte_1
chiamata in causa.
Per altro verso, nei rapporti tra e la parte Controparte_1
opponente le spese di lite seguono la soccombenza di quest'ultima e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014
s.m.i., parametri minimi per tutte le fasi processuali espletate – in ragione della non complessità delle questioni trattate e della natura documentale della controversia – secondo lo scaglione sino ad euro
Proc. n. 1931 /2021 R.G – Sentenza Pagina 13 di 15 520.000,00, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Parte_1
contro e con la partecipazione di
[...] Controparte_1
così provvede: Controparte_3
1) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
, revoca il decreto ingiuntivo n. 108/2021 reso dal Parte_1
Tribunale di Napoli Nord il 11.01.2021 nell'ambito del proc. n.
10706/2020 R.G., dichiarando parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di euro 2.976,46 e non dovuta la somma di euro 58.670,16;
2) Condanna, per l'effetto, l' al pagamento in Parte_1
favore di della residua somma di euro Controparte_1
335.864,63, oltre interessi moratori dovuti ai sensi degli artt. 4 secondo il saggio di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze ed oltre ulteriori interessi al medesimo tasso dal giorno della pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
3) Dichiara assorbite le ulteriori domande proposte da CP_1
[...]
4) Condanna l' al pagamento delle spese di lite Parte_1
in favore di che qui si liquidano in euro 607,00 Controparte_1
per esborsi ed euro 6.023,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. CP_2
Proc. n. 1931 /2021 R.G – Sentenza Pagina 14 di 15 CONCETTA dichiaratosi antistatario;
5) Dichiara, per il resto, le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Aversa il 06/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 1931 /2021 R.G – Sentenza Pagina 15 di 15