Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 4382/2024 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato, difeso Parte_1
e domiciliato da/presso avv. CARNEVALI CESIRA, come da procura in atti;
e nata il [...] a [...], rappresentata, difesa Controparte_1
e domiciliata da/presso avv. MERCURI ANNA, come da procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO-Sede, in p. del Procuratore p.t.;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI: “1) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO MINORE.
Il minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la SI.ra . Controparte_1
Nel primario interesse del minore i genitori si impegnano a condividere le principali decisioni relative allo stesso, a favorire relazioni significative con entrambi i genitori, a non coinvolgerlo nelle discussioni e nella eventuale conflittualità che dovesse insorgere fra i genitori stessi, a non
Ciascun genitore, quando il figlio si troverà presso di lui, prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana dello stesso e prenderà altresì le decisioni di emergenza nel caso in cui sia compromessa la salute o la sicurezza del figlio provvedendo a darne tempestiva comunicazione all'altro genitore.
Ogni genitore ha il diritto di accedere a tutte le informazioni riguardanti la scuola, la salute e la sicurezza del minore e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti.
Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio- sanitari che si occupano del bambino.
Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il bambino.
Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili per mettersi in contatto con lui in caso di necessità, nonché tutti i recapiti delle persone a cui il minore può essere temporaneamente affidato (baby sitter ecc.);
I genitori dovranno altresì attenersi rigorosamente al piano genitoriale e dovranno contattare immediatamente l'altro genitore nel caso di eventuali emergenze che dovessero riguardare il figlio.
2) CALENDARIO DELLE VISITE DEL MINORE CON IL GENITORE NON COLLOCATARIO.
Il SI. potrà vedere il figlio quando vorrà previo avviso ed accordo con la sig.ra Parte_1
CP_1
Potrà tenerlo con sé per due giorni infrasettimanali e precisamente: martedì pomeriggio dalle 16,15 alle 21,30 e giovedì pomeriggio dalle 16,15 alle 19,30 nel periodo in cui il bambino pratica l'attività sportiva, altrimenti verrà riaccompagnato alle ore 21,30.
Un fine settimana alternato dalle 16.15 del venerdì pomeriggio fino alla domenica sera alle ore 21,30.
Inoltre il minore trascorrerà:
- le vacanze natalizie una settimana con un genitore ed una settimana con l'altro in maniera alternata di anno in anno.
- La Pasqua e il Lunedì dell'Angelo in modo alternato di anno in anno con un genitore e con l'altro.
- Tutte le altre festività saranno ripartite tra i genitori in maniera alternata.
- Vacanze estive due settimane anche consecutive con il padre. Il periodo delle vacanze dovrà essere concordato con congruo anticipo in modo tale da consentire la reciproca organizzazione anche in base agli impegni del minore stesso e all'attività lavorativa dei genitori e comunque comunicato entro il 31 maggio di ogni anno.
3) MANTENIMENTO DEL MINORE il SI. contribuirà al mantenimento del figlio mediante un assegno Parte_1 Per_1 mensile pari ad euro 300,00 da versare entro il giorno 16 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.ra Tale somma è soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT. CP_1
L'AUU verrà ripartito fra i genitori al 50%.
Le spese straordinarie per il minore saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo del Tribunale di Ancona.
4) ASSEGNAZIONE ABITAZIONE FAMILIARE.
L'abitazione familiare, detenuta in locazione, verrà assegnata alla SI.ra che Controparte_1 continuerà ad abitarvi insieme al figlio provvedendo a subentrare nel contratto di Per_1 locazione.
5) le parti concordano inoltre che le rate residue del finanziamento contratto durante la convivenza siano ripartite fra le stesse nella misura del 50%.
Spese legali interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, collocamento, visita e mantenimento del figlio nato, nel corso della loro relazione more uxorio, a Fabriano (AN) il 20/05/2018. Per_1
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore, in favore del quale è stato previsto un contributo al mantenimento adeguato alla condizione economica del genitore onerato e ai tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore;
a tal proposito, rileva il Collegio come il calendario di visite predisposto dalle parti assicura un rapporto equilibrato con ciascun genitore.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., oltre che in relazione dell'età dello stesso, anche e soprattutto in ragione del fatto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della proposizione congiunta del ricorso, come del resto concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi