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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7285 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 28657/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 28653/2012
TRA
(C.F. rappresentato e difeso, giusto mandato in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Brunella Conte e Mario Lettieri
ATTORE
E
coatta amministrativa con sede in Controparte_1
Milano alla Via Roberto Lepetit n. 8/10
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
p.iva in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Andrea, Eugenio ed Alessandro Moschiano
CONVENUTA-ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, in Controparte_3
virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Luca
Zitiello, Francesco Mocci e Vittoria Fonseca
CONVENUTA
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla CP_4 C.F._2
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Adriano Ruocco
CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t. (P. IVA , Controparte_5 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Campidoglio e Alfredo De Filippis in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità contrattuale.
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza del 28 marzo 2025.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha domandato Parte_1
accertarsi e dichiararsi la responsabilità di in relazione ad operazioni illecite CP_4
(quali falsificazione di firme, appropriazione di codici di accesso interET banking, effettuazioni di operazioni di bonifico non autorizzate) perpetrate ai suoi danni con conseguente appropriazione da parte della stessa di somme per complessivi € 40.000,00, nonché accertarsi la responsabilità delle banche convenute relativamente agli illeciti operati dall , promotrice finanziaria della quale le medesime si erano avvalse per CP_4
collocare i propri prodotti finanziari, ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2059 c.c. ovvero ex art. 31 comma 3 d.lgs 58/1998 e, per l'effetto, condannarsi i convenuti in via solidale tra loro al pagamento della somma complessiva di € 65.000,00 (di cui € 40.000,00 a titolo di danno emergente quale oggetto delle illegittime sottrazioni effettuata in suo danno ed €
25.000,00.-l a titolo di lucro cessante derivante dalla perdita di opportunità di investimento) o della diversa somma ritenuta di giustizia da quantificarsi a mezzo di CTU, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore a seguito delle condotte illecite dell da liquidarsi secondo equità. CP_4
A fondamento della domanda, assumeva l'attore che, per il tramite della promotrice finanziaria , aveva sottoscritto con (ora CP_4 CP_6 Controparte_7
[...]
[...]
[...]
nell'ottobre del 2005 il contratto di gestione patrimoniale n. 257105, nel
[...]
febbraio 2006, un titolo obbligazionario denominato UP and Down e, infine, nel marzo
2007, un'obbligazione banca Caboto.
Successivamente, l'attore si era rivolto alle banche presso le quali l' aveva operato e CP_4
dalla disamina della documentazione fornitale aveva appurato la commissione di gravissimi illeciti perpetrati ai suoi danni dalla promotrice;
in particolare, questa aveva modificato arbitrariamente i dati anagrafici relativi alla domiciliazione della corrispondenza dei rapporti bancari e di investimento del cliente, aveva operato a sua insaputa sui conti correnti e conti titoli a lui intestati utilizzando password e Key pin ottenuti illecitamente dalle banche, aveva acquistato senza autorizzazione titoli azionari che poi, dopo avere dismesso e/o disinvestito, provvedeva direttamente a prelevare i contanti ovvero a bonificare sempre attraverso l'utilizzo dei codici in suo possesso le somme realizzate su altri conti corrente, inoltre, falsificando la firma dell'attore, aveva sottoscritto diversi contratti di conto corrente presso le varie banche;
deduceva inoltre che per tali fatti la aveva deliberato la radiazione dall'Albo dei Promotori CP_8
Finanziari di la quale sottoposta a procedimento penale per i reati di CP_4
appropriazione indebita e truffa aggravata dalla Procura della Repubblica di Napoli, nel corso del quale veniva espletata anche un'analitica relazione tecnica sull'attività criminosa oggetto di indagine, nel 2011 aveva patteggiato la pena.
Si costituiva eccependo preliminarmente la nullità della domanda e, nel CP_9
merito, chiedendo il rigetto delle pretese attoree perchè infondate.
In via riconvenzionale, per il caso di accoglimento della domanda principale, chiedeva di essere manlevata dalla da qualsiasi conseguenza pregiudizievole avrebbe dovuto CP_4
subire all'esito del giudizio.
Si costituiva, altresì, eccependo anch'essa in via preliminare la nullità Controparte_3
della domanda e rappresentando, nel merito, di essere un istituto di credito che svolge prevalentemente attività di interET banking avvalendosi di intermediari autorizzati, tra cui (oggi ), con la quale aveva stipulato specifica CP_6 Controparte_2
convenzione avente ad oggetto il conferimento dell'incarico per la promozione ed il collocamento presso il pubblico di servizi bancari autorizzati, con la conseguente
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estraneità della stessa ai rapporti intercorsi tra l' e l'attore, risultando infondata CP_4
ogni pretesa responsabilità a suo carico e concludendo, pertanto, per il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
Analoga difesa veniva spiegata da la quale negava che avesse Controparte_5 CP_4
mai svolto nel suo interesse l'attività di promotrice finanziaria ed escludeva, pertanto, ogni profilo di responsabilità ai sensi dell'aart. 31 t.u.f. in relazione agli illeciti commessi dalla predetta convenuta.
Si costituiva, infine, la quale non contestava la ricostruzione dei fatti operata CP_4
dall'attore ma, assumendo di non aver conseguito alcun guadagno per effetto delle condotte illecite, che pure ammetteva, insisteva per il rigetto della domanda.
Restava contumace, invece, la in coatta Controparte_1 CP_1
amministrativa.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata c.t.u. grafologica e contabile, all'udienza del 28 marzo 2025, questo giudice ha riservato la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osservi in diritto.
1. In via preliminare, con specifico riferimento all'eccezione di nullità della domanda formulata dalle società convenute, occorre rilevare che, in ottemperanza all'ordinanza del
13.2.2014, con atto depositato in data 30 aprile 2014, l'attore ha provveduto ad integrare l'atto di citazione, sicchè lo stesso risulta adeguatamente specificato riguardo al petitum ed alla causa petendi; in particolare, risultano analiticamente individuate le condotte imputate all'Arena, i titoli di responsabilità dei vari convenuti e i danni patrimoniali che si assumono subiti da parte dell'attore.
2. Ancora in via preliminare va dato atto della rinuncia alla domanda formulata dall'attore nei confronti della che sarebbe stata in ogni caso Controparte_1
improcedibile, atteso lo stato di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 83 comma 3 TUB.
3. Passando al merito, ha instaurato il presente giudizio al fine di Parte_1
ottenere il risarcimento dei danni allo stesso derivati da una serie di operazioni bancarie fraudolentemente poste in essere da , promotrice finanziaria di , di CP_4 CP_10
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(poi , di (poi in LCA) e di CP_6 CP_11 CP_12 Controparte_1 CP_3
disconoscendo, peraltro, tutte le firme apposte nella documentazione CP_3
contrattuale bancaria versata in atti dalle banche convenute, sebbene in copia.
3.1. La domanda formulata nei confronti di è fondata. CP_4
Occorre premettere che nell'atto di integrazione dell'atto di citazione, Parte_1
ha meglio specificato le operazioni disconosciute, così individuandole: A) per il periodo di Contr competenza di 1) operazione del 12 marzo 2007 di disinvestimento (certificate citigroup UP & Down) e 2) contestuale sottoscrizione di n. 105 certificati “Merryll linch sa
Double barrier 2” per € 10.5000,00; 3) operazione del 7-17 dicembre 2007 di rimborso totale della gestione n. 257105 e 4) contestuale disposizione di accredito di € 21.719,40 sul conto corrente;
B) per il periodo di competenza della Controparte_3 CP_3
1) operazione del 17 dicembre 2007 di apertura del conto di gestione n. 150572
[...]
con annesso conto di liquidità e contestuale accredito di € 21.719,40; 2) operazione del
25 marzo 2009 di vendita di n. 100 certificati “AN Caboto s.p.a. Spread Certificate
Quanto serie 1 alfa con disposizione di accredito sul conto corrente acceso presso
C) per il periodo di competenza di 1) apertura del conto CP_5 Controparte_5
corrente e dossier titoli n. 2533929; 2) bonifico in favore di dell'importo di € CP_4
9.000,00. Contr A fronte di tale disconoscimento, ha asserito di aver eseguito esclusivamente l'operazione di sottoscrizione di n. 105 certificati “Merryll linch sa Double barrier 2” per €
10.5000,00 eseguita in data 13 marzo 2007, disconoscendo le altre.
Quanto all'operazione di variazione linea di gestione “Axa Selectionplus” da active 80 plus a active 30 del 17/10/2006, disconosciuta da la banca ha dichiarato di Parte_1
volersi avvalere del relativo documento, proponendo formale istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. delle sottoscrizioni apparentemente apposte in calce ad esso dal
Pt_1
Analogamente, e hanno dichiarato di volersi avvalere Controparte_5 Controparte_3
della documentazione disconosciuta dall'attore, proponendo formale istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. delle sottoscrizioni apparentemente apposte in calce ad essa dal Pt_1
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Su detti documenti, pertanto, è stata espletata indagine tecnica grafologica volta ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni su di esso apposte.
Ebbene, a seguito della c.t.u. è risulta accertata l'apocrifia delle suddette sottoscrizioni.
E infatti, il perito nominato nelle conclusioni del suo elaborato peritale ha affermato che
“Dall'indagine effettuata, sono emersi numerosi riscontri che comprovano la presenza di segni grafici discordanti rispetto a quelli che connotano le autografie dellI ing . Parte_1
L'analisi dei documenti in originale ha consentito di evidenziare le differenze
[...]
inerenti il ductus , la pressione, l'inclinazione, la tenuta del rigo, le connotazioni del tratto grafico e le modalità del gesto grafico che evidenziano una differente ideazione ed esecuzione della sottoscrizione. Pertanto si ritiene che le sottoscrizioni apposte ad apparente nominativo “ , ai documenti in verifica siano apocrife”. Parte_1
Non vi sono motivi per disattendere le risultanze peritali.
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non é tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Occorre precisare, a questo punto, che nessun accertamento è stato effettuato sul contratto di conto corrente datato 23.2.2009 dal momento che ha Controparte_5
provveduto al deposito dell'originale oltre il termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e, quindi, tardivamente.
Invero, premesso che nel caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio ed intenda avvalersene deve produrre l'originale, che è necessario per la procedura di verificazione ex articolo 216 del codice di procedura civile, giacché solo sull'originale è possibile effettuare efficacemente la verifica, con la conseguenza che non è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di verificazione, la mera formulazione della medesima, con il deposito della copia e la dichiarazione di disponibilità a produrre l'originale (Cfr.
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Cass. 14804/2014), deve osservarsi, sul punto, che nella citata norma codicistica, si prevede, ai fini di una puntuale ottemperanza all'onere probatorio gravante su chi propone l'istanza di verificazione, che in quest'ultima si indichino i mezzi di prova ritenuti utili, producendo od indicando le scritture che possono servire da comparazione.
Ne consegue, che la produzione dell'originale dell'atto disconosciuto deve avvenire, a pena di decadenza, contestualmente alla proposizione dell'istanza di verificazione o, comunque, entro i termini ordinari imposti dal codice di rito (Cfr. Tribunale di Napoli, III
Sez. Civ., sentenza n. 1230 del 28 gennaio 2013).
Tutto ciò premesso, rileva il Tribunale che risulta nella specie accertata la responsabilità a carico di . CP_4
Invero, è pacifico che, all'epoca cui risalgono le dedotte appropriazioni di somme, l' CP_4
rivestisse l'incarico di promotrice finanziaria, legata da vincolo di collaborazione dapprima con (poi incorporata in e poi con (ora Network CP_6 CP_11 CP_12
Investimenti in LCA).
Sul punto è sufficiente osservare che, costituendosi in giudizio, l'istituto di credito ha implicitamente ammesso che avesse conferito all l'incarico di CP_6 CP_4
promotrice finanziaria e che la stessa aveva fatto acquisire ai propri clienti prodotti finanziari distribuiti dall' della cui modulistica ovviamente aveva la CP_6
Contr disponibilità (cfr. pagg. 8-9-10 della comparsa di costituzione depositata da .
Inoltre, la condotta illecita ascritta all - consistente nell'appropriazione delle CP_4
somme di denaro affidategli dall'attore al fine di investirle ovvero derivanti dal controvalore del disinvestimento di prodotti finanziari, effettuando le relative disposizioni bancarie e di disinvestimento tramite l'utilizzo fraudolento delle credenziali di accesso ai servizi home banking ovvero falsificando le relative disposizioni bancarie – non è stata dalla stessa in alcun modo contesta né in sede penale (cfr. interrogatori a seguito di applicazione di misura cautelare) né in sede disciplinare dinnanzi alla . CP_8
Del resto, il procedimento penale instaurato a carico di per i reati di appropriazione CP_4
indebita e truffa ai danni (tra gli altri) di è stato definito con sentenza di Parte_1
patteggiamento resa in data 19-30.12.2011 dal GIP del Tribunale di Napoli, con la quale il
Giudice, nel procedere all'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha
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ovviamente constatato l'assenza di elementi che consentissero di pervenire al proscioglimento dell' dai reati ad esso ascritti, consistiti, tra l'altro, nell'avere CP_4
illecitamente distratto, dal fine di investirle in strumenti finanziari, le somme messe a sua disposizione da numerosi investitori (tra i quali figurava anche l'odierno attore).
Sul punto, va rammentato che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444
c.p.p., pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile, contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare. Essa costituisce, quindi, indiscutibile elemento di prova per il giudice del merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile (Cass. n. 9456/2013).
D'altro canto va evidenziato che l costituitasi in giudizio, ha nuovamente ammesso CP_4
la responsabilità per i fatti contestateli.
Si ritiene, quindi, adeguatamente provato che , promotrice finanziaria di CP_4 CP_6
[... Contr
(successivamente , dopo avere acceso conti correnti intestati all'attore, mediante falsificazioni aveva richiesto ed ottenuto credenziali di accesso per l'operatività home banking e trading on line, nonché disposto variazioni di indirizzo a cui recapitare la corrispondenza inerente i conti, riversando su tali conti ingenti somme derivanti da operazioni di rimborso relative a precedenti investimenti immobiliari di titolarità dell'attore effettuate a sua insaputa e disponendo successivamente, mediante operazioni di home banking, bonifici bancari a beneficio suo e di suoi familiari ovvero di persone inesistenti.
La condotta dell' integrante gli estremi di reato per i quali è stata emessa sentenza CP_4
ex art. 444 c.ppp., costituisce sul piano civile un grave inadempimento degli obblighi contrattuali, nonché una palese violazione dei doveri di diligenza e correttezza previsti dagli artt. 1176, 1218 e 1375 cc e della normativa di settore (d.lgs 58/1998 artt. 21 ss).
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E' altresì evidente il nesso eziologico tra la condotta dell' ed il pregiudizio CP_4
economico subito dall'attore se questi non avesse operato fraudolentemente secondo le modalità sopra descritte.
3.1.1. In ordine alla quantificazione del danno ritiene il Tribunale di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il CTU che, con esauriente ed analitica relazione redatta sulla base della documentazione ritualmente acquisita agli atti del giudizio, ha quantificato le somme distratte da ai danni dell'attore. CP_4
In particolare, al va risarcito il danno, rappresentato dalle somme addebitate Pt_1
all'attore a titolo di corrispettivo di acquisto dei titoli oggetto delle operazioni di negoziazione disconosciute, detratti gli interessi e gli utili comunque percepiti dallo stesso nel corso dell'investimento. Pt_1
Per l'effetto, deve pagare all'attore la somma di € 16.703,92, oltre interessi al CP_4
saggio legale dalla domanda al soddisfo.
3.1.2. La convenuta va condannata, altresì, al risarcimento del danno morale in favore dell'attore avendo la condotta dell' integrato i reati di truffa ed appropriazione CP_4
indebita e tenuto conto dell'indubbio patema d'animo che l'attore ha subito a seguito dei fatti per cui è causa.
Tale danno viene equitativamente liquidato in € 20.000,00.
Alla somma da ultimo indicata va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio.
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (da individuarsi, in difetto di altri elementi, nella data di pubblicazione della sentenza di patteggiamento, 30.12.2011) per poi rivalutarlo, anno per
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anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti. Contr 3.2. Parte attrice ha dedotto altresì la responsabilità anche dell'istituto di credito titolare della società di intermediazione mobiliare cui apparteneva l' . CP_4
In termini generali, giova premettere che, come ha avuto modo di ribadire la Suprema
Corte, “ .. la l. 2 gennaio 1991 n. 1 art. 5 comma 4 e il d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 31 comma 3 via via succedutisi nel tempo, pongono a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Detta responsabilità, la quale presuppone, pur sempre, che il fatto illecito del promotrice sia legato da un nesso di occasionalità necessaria all'esercizio delle incombenze a lui facenti capo (cfr. Cass. n. 20588/2004; Cass.
n. 10580/2002), trova la sua ragion d'essere, per un verso, nel fatto che l'agire del promotrice è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, secondo l'antica regola per cui ubi commoda et eius incommoda;
per altro verso, e in termini più specifici, nell'esigenza di offrire una adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario per il tramite del promotrice, giacchè appunto per le caratteristiche di questo genere di offerte la buona fede dei clienti può più facilmente esserne sorpresa e aggirata (cfr. Cass. n. 82289/2006).
Preme evidenziare che la norma, sebbene non circoscriva la responsabilità del preponente alle negoziazioni che abbiano ad oggetto prodotti finanziari del medesimo (cfr. Cass. n.
1741/2011), postula un nesso tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni a lui affidate, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del rapporto di "occasionalità necessaria", ponendo la previsione normativa in una relazione di continuità con l'art. 2049 c.c. e, nel contempo, cogliendone la portata di più efficace strumento di tutela degli interessi degli investitori. La norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle
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incombenze ed il danno, ancorchè tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità. Di conseguenza, perchè sussista la responsabilità del preponente, è necessario (e sufficiente) che le attività svolte dal preposto abbiano determinato semplicemente una situazione tale da rendere possibile o comunque avere agevolato il comportamento produttivo di danno, a nulla rilevando che tale comportamento abbia esorbitato il limite delle mansioni o incombenze affidate o addirittura abbia integrato un'ipotesi di reato. Anche in questi casi, dunque, occorre accertare se l'esistenza del rapporto di preposizione abbia istituito quel nesso di occasionalità necessaria fra
l'esercizio delle incombenze e il verificarsi del danno, su cui si fonda la responsabilità indiretta della preponente intermediaria ..” (cfr. Cass. civ. n. 5020/14).
Tanto premesso in termini generali, è indubbio che l'incarico ricoperto dall' abbia CP_4
agevolato la commissione degli illeciti di cui si duole l'attore.
A riprova di tale conclusione, milita, invero, il rilievo per cui, proprio in ragione
Contr dell'attività da esso svolta all'interno di (poi nei rapporti intrattenuti con CP_13
l'attore, l' era al corrente, non solo della banca presso cui l'investitore faceva CP_4
confluire i propri risparmi, ma anche e soprattutto degli estremi del conto corrente
(codice Iban), informazioni queste ultime imprescindibili per potere compilare, previa alterazione della firma, le false richieste di bonifico.
In altri termini, proprio in quanto promotrice finanziaria legato da uno stabile vincolo di collaborazione con , che in tale veste agiva e si presentava al cospetto dell'attore, CP_13
l' ha potuto acquisire la conoscenza di dati sensibili e riservati, dei quali altrimenti CP_4
non sarebbe riuscita a venire in possesso. Inoltre, quale promotrice finanziaria ella fruiva della modulistica necessaria per il compimento delle operazioni e degli uffici della società, intrattenendo rapporti con i clienti spendendo il nome della intermediaria.
In questi termini, deve, quindi, ritenersi certamente integrato quel rapporto di
"occasionalità necessaria" che, alla luce dei sopra richiamati principi di diritto, è idoneo a fondare la responsabilità dell'intermediario anche in ipotesi di condotte penalmente rilevanti del promotore.
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Inoltre, è innegabile che solo in ragione del ruolo rivestito all'interno di , l' CP_13 CP_4
abbia potuto disporre delle informazioni necessarie per indurre la banca a consegnarle nuove chiavi di accesso, indispensabili per perpetrare la truffa in danno dell'investitore.
Ricorre, quindi, anche relativamente a tale condotta, il vincolo di occasionalità necessaria, con l'incarico ricoperto dal promotore, che permette di fondare la responsabilità di CP_6
[...
ai sensi dell'art. 31 comma 3 TUF.
Nè varrebbe ad escludere l'occasionalità necessaria il fatto che non avesse operato su conti correnti non riferibili alla società di appartenenza;
invero, il principio che estende in modo diretto la responsabilità del promotrice all'intermediario, non viene meno solo perché la promotrice abbia concretamente operato, in una fase successiva ed esecutiva, su strumenti finanziari non riconducibili alla propria società di intermediazione: questi risultano essere solo lo strumento di un'azione posta in essere proprio in forza del rapporto con l'intermediario.
Né si ritiene configurabile nella specie un concorso di colpa del risparmiatore nel danno cagionato dal promotore finanziario. Invero, in tema di intermediazione immobiliare, secondo il prevalente orientamento, sussiste il concorso di colpa del danneggiato solo qualora l'intermediario – cui incombe il relativo onere della prova – dimostri l'esistenza della collusione o quanto meno della consapevole e fattiva acquiescenza del cliente all'illecito (cfr. Cass. Civ. 6829/2011; Cass. civ. 4037/2016), mentre la mera inerzia non può mai assurgere ad ipotesi di concorso di colpa del danneggiato tale da interrompere il nesso causale ovvero determinare una riduzione delle conseguenze sul piano risarcibile.
Nella specie, in particolare, per effetto del falso cambio di domicilio, al di fatto Pt_1
non pervenivano gli estratti conto, con la conseguenza che lo stesso non aveva neppure modo di riscontrare la veridicità delle informazioni che l' gli forniva sull'andamento CP_4
delle operazioni di investimento.
Giova richiamare, al riguardo, quanto dichiarato dalla stessa convenuta nella comparsa di costituzione e risposta: "gli estratti conto autentici recapitati solo ed esclusivamente alla promotrice, dunque, erano poi sostituiti dalla medesima dalla stampa di altrettanti appositi estratti che venivano consegnati al cliente presso la sede di promozione finanziaria, in forza di quel rapporto unilaterale che caratterizzava l'operatività in assenza
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di sportelli, i quali testimoniavano sempre saldi positivi. In questo modo si è avuto accesso anche ai codici on line per l'operatività sui singoli conti le cui richieste non sono mai state sottoscritte dai clienti e quindi ignari della stessa operatività di un conto on line ed inviate presso indirizzi di comodo".
Alla luce di quanto esposto è responsabile, in solido Controparte_2
con la promotrice , dei danni subiti dall'attore nel periodo in cui la promotrice CP_4
operava per conto della stessa, non potendo evidentemente la convenuta rispondere di operazioni attinenti al periodo in cui la svolgeva la sua attività in Area CP_4 CP_3
Contr Ebbene, secondo quanto accertato dal CTU, nel periodo di pertinenza del le operazioni poste in essere hanno determinato un risultato economico complessivo pari ad
€ 1.140,50 a credito del con la conseguenza che non appare ravvisabile alcun Pt_1
pregiudizio economico imputabile alla banca convenuta.
Vale precisare, al riguardo, che, per quanto riguarda, invece, le perdite economiche che l'attore assume essere dipese dalle operazioni finanziarie di disinvestimento (certificate citigroup UP & Down) e contestuale sottoscrizione di n. 105 certificati “Merryll linch sa
Double barrier 2” per € 10.5000,00, compiute a sua insaputa dalla promotrice finanziaria, dall'acquisizione probatoria in atti tali perdite non risultano evincibili.
Invero, in relazione alle suddette operazioni, l'ausiliario ha rilevato quanto segue: “agli atti (All. n°11 della produzione dell'attore) risulta la copia della richiesta di sottoscrizione di n°10 Certificati Citigroup “Up & Down” per un importo di Euro 10.000,00, effettuata in data 28.2.2006. La provvista finanziaria per il suddetto investimento viene fornita mediante un bonifico bancario proveniente, anche in questo caso, dal conto corrente
n°388551 acceso presso Fineco Bank, disposta presumibilmente dallo stesso attore. In data 19.3.2007, risulta agli atti, come All. n°15, sempre della produzione attorea, la copia della richiesta di “esercizio anticipato” dei citati certificati e la contestuale sottoscrizione di 105 “Certificates ML SA Double Barrier” per un importo complessivo di euro 10.500,00.
L'operazione precedente, sempre sulla base della scarna documentazione disponibile, lascerebbe ipotizzare che si sia conclusa con un risultato positivo, produttivo di una plusvalenza di almeno Euro 500,00. Sempre dal sopracitato documento, si deduce che il sottoscrittore avrebbe indicato specificatamente che sia “l'eventuale pagamento di
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rimborso anticipato”, che “l'eventuale pagamento dell'importo intermedio”, che “il rimborso alla scadenza” avrebbero dovuti essere accreditati sempre sul c/c n°388551, il medesimo da cui proveniva la provvista finanziaria per tutti gli investimenti finanziari fino
a quel momento effettuati”.
Egli ha concluso, dunque, nel senso che “dai documenti agli atti, non risulta alcuna indicazione sugli sviluppi di questa doppia operazione di investimento finanziario (non risultano versati in atti gli estratti del Deposito titoli in cui probabilmente i certificati sono stati collocati, nè, tantomeno, sono stati forniti gli estratti del c/c 388551 su cui avrebbero dovuto essere accreditati i proventi del rimborso dell'investimento, come indicato in fase di sottoscrizione). Teoricamente l'investimento potrebbe ancora essere in corso ed il controvalore ancora nella disponibilità dell'attore”.
Sul punto, quindi, appare inutilizzabile ai fini del decidere l'accertamento contabile, dal momento che il CTU ha dichiarato: “lo scrivente non può fornire indicazioni precise: potrebbe trattarsi, infatti, sia di somme presuntivamente oggetto di distrazione, che di somme ancora legittimamente nella disponibilità dell'attore”, in tal modo dando atto dell'impossibilità della verifica l'esito delle operazioni di investimento che la parte attrice assume come fonte di perdite provocate dall'operato illecito della promotrice finanziaria.
Ne discende che la domanda sul punto non può trovare accoglimento, per carenza di prova.
Appena aggiungendo, al riguardo, che in virtù dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c.,
l'onere di produrre la documentazione a sostegno delle domande attoree di risarcimento del danno era a carico della parte attrice, la quale, con riferimento specifico alla questione in esame, circa l'esito delle operazioni di investimento specificamente indicate nella domanda introduttiva e alle conseguenti perdite economiche asseritamente subite, non vi ha compiutamente provveduto (né, al fine ottemperare all'onere probatorio di cui era gravata, si è avvalsa dello strumento processuale di cui all'art. 210 c.p.c.). Contr 3.2.2. Dal sostanziale rigetto della domanda proposta dal nei confronti di Pt_1
discende, quale conseguenza logico-giuridica, il non luogo a provvedere della domanda proposta da quest'ultima nei confronti di . CP_4
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3.3. Ritiene, invece, il Tribunale che alcuna responsabilità possa essere addebitata a
Controparte_3
Al riguardo, occorre premettere che, tanto nell'atto di citazione che nel successivo atto di integrazione di esso, il titolo di responsabilità degli istituti convenuti è stato ravvisato dal nel combinato disposto di cui agli artt. 2043-2049-2055 e 31 t.u.f. Pt_1
In particolare, è stata invocata sia la responsabilità solidale degli istituti di credito, quali
“soggetto che conferisce l'incarico” per fatto del proprio promotore (art. 31 co. 3 t.u.f.) che quella diretta dei medesimi, per omesso controllo sull'attività dei propri incaricati
(comma 3 bis dell'art. 31 t.u.f. secondo cui “I soggetti di cui al comma 1 garantiscono che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto rappresentano.
I soggetti di cui al comma 1 adottano tutti i necessari controlli sulle attività esercitate dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in modo che essi stessi continuino a rispettare le disposizioni del presente decreto e delle relative norme di attuazione. I soggetti che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d'investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente. I soggetti che nominano consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività di questi ultimi che non rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2014/65/UE sulle attività esercitate dagli stessi per loro conto).
Presupposto necessario per il riconoscimento della responsabilità dei convenuti per i fatti illeciti commessi da , dunque, è l'esistenza del rapporto di preposizione tra la CP_4
promotrice finanziaria e il singolo istituto.
Ora, emerge dagli atti che la VE AN si serviva di - società di CP_6
intermediazione immobiliare per la quale lavorava l' , che poi diventerà , CP_4 CP_14
che sarà a sua volta incorporata da -, sulla base di Controparte_2
una convenzione stipulata in data 10.02.2004 (“convenzione avente ad oggetto il conferimento dell'incarico per la promozione e il collocamento presso il pubblico dei servizi
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bancari e di investimento”), da cui emergeva chiaramente che la era la società CP_6
distributrice che svolgeva la propria attività servendosi dei promotori finanziari ai sensi dell'art. 31 TUB, mentre operava esclusivamente sulla base delle Controparte_3
indicazioni pervenute dalla società di intermediazione, secondo le modalità previste nel contratto e della documentazione fattale pervenire dai promotori. Analoga convenzione veniva stipulata con AN LL.ET (poi s.p.a. in data 1.10.2007. Controparte_1
, cioè, essendo una banca che svolge attività di interET banking, ovvero CP_3
Contr senza la gestione di sportelli o agenzie, si avvaleva dell'operato di perché quest'ultima, tramite la propria rete di promotori finanziari, promuovesse e distribuisse i propri prodotti (servizi di investimento e bancari) mediante la persona dei suoi promotori.
In definitiva, non vi è prova che la abbia mai fatto parte dell'organizzazione di CP_4
e, pertanto, nessun addebito può essere operato per i fatti di causa CP_3
all'istituto convenuto, difettando il necessario presupposto della responsabilità disciplinata dall'art. 31 t.u.f.
Ne consegue il rigetto della domanda nei confronti di Controparte_3
3.4. Ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento alla domanda avanzata nei confronti di Controparte_5
E infatti, a fronte della puntuale contestazione sul punto della convenuta, il non Pt_1
ha dimostrato che la fosse inserita nell'organizzazione di o che, in CP_4 Controparte_5
ogni caso, con specifico riferimento ai fatti di causa, abbia mai prestato la propria attività di promotrice finanziaria nell'interesse della banca suddetta.
Sicchè, anche nei confronti di la domanda va respinta. Controparte_5
4. Le spese di giudizio, nei rapporti tra l'attore e nonchè nei rapporti tra CP_4
l'attore, e seguono la soccombenza e vanno Controparte_3 Controparte_5
liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia
n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione della natura della controversia e della complessità delle questioni trattate, ai sensi dell'art. 4 D.M. cit.
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Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di dite nei rapporti tra l'attore e in LCA, in considerazione delle ragioni sottese alla Controparte_1
rinuncia alla domanda e della sostanziale fondatezza della domanda attorea.
Ricorrono, altresì, giustificati motivi per compensare le spese di dite nei rapporti tra l'attore e , in considerazione della sostanziale fondatezza Controparte_2
della domanda attorea.
4.1. Quanto alle spese delle due c.t.u., come liquidate in corso di causa, esse, a norma dell'art. 91 c.p.c., vanno poste a definitivo carico di e Controparte_2 [...]
in solido, con vincolo di solidarietà di tutte le parti nel rapporto esterno con il CP_4
consulente tecnico d'ufficio (cfr. Cass. n. 23586/08 e n. 6199/96).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta N.R.G. 28657/2012, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande proposte dall'attore nei confronti di
[...]
; Controparte_15
2. condanna al pagamento, in favore dell'attore della CP_4
somma di € 16.703,92, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e della somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti di
[...]
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
4. dichiara assorbita la domanda proposta da
[...]
nei confronti di;
Controparte_2 CP_4
5. condanna al pagamento, in favore di CP_4 Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.316,00 (di cui €
[...]
700,00 per spese ed € 7.616,00) per compensi oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre
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IVA e CPA, con attribuzione avv.ti Brunella Conte e Mario Lettieri dichiaratisi antistatari;
6. condanna l'attore al pagamento, in favore di CP_3
e delle spese di lite, che liquida in complessivi €
[...] Controparte_5
7.646,00 (di cui € 30,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi), in favore di ciascuna parte, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA;
7. compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e
[...]
in LCA;
Controparte_1
8. compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e
[...]
Controparte_2
9. pone definitivamente a carico solidale di Controparte_2
e le spese delle c.t.u. come liquidate in corso di causa,
[...] CP_4
con decreti del 19.4.2019 e del 12.7.2022.
Così deciso in Napoli, il 18 luglio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 28653/2012
TRA
(C.F. rappresentato e difeso, giusto mandato in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Brunella Conte e Mario Lettieri
ATTORE
E
coatta amministrativa con sede in Controparte_1
Milano alla Via Roberto Lepetit n. 8/10
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
p.iva in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Andrea, Eugenio ed Alessandro Moschiano
CONVENUTA-ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, in Controparte_3
virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Luca
Zitiello, Francesco Mocci e Vittoria Fonseca
CONVENUTA
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla CP_4 C.F._2
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Adriano Ruocco
CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t. (P. IVA , Controparte_5 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Campidoglio e Alfredo De Filippis in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità contrattuale.
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza del 28 marzo 2025.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha domandato Parte_1
accertarsi e dichiararsi la responsabilità di in relazione ad operazioni illecite CP_4
(quali falsificazione di firme, appropriazione di codici di accesso interET banking, effettuazioni di operazioni di bonifico non autorizzate) perpetrate ai suoi danni con conseguente appropriazione da parte della stessa di somme per complessivi € 40.000,00, nonché accertarsi la responsabilità delle banche convenute relativamente agli illeciti operati dall , promotrice finanziaria della quale le medesime si erano avvalse per CP_4
collocare i propri prodotti finanziari, ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2059 c.c. ovvero ex art. 31 comma 3 d.lgs 58/1998 e, per l'effetto, condannarsi i convenuti in via solidale tra loro al pagamento della somma complessiva di € 65.000,00 (di cui € 40.000,00 a titolo di danno emergente quale oggetto delle illegittime sottrazioni effettuata in suo danno ed €
25.000,00.-l a titolo di lucro cessante derivante dalla perdita di opportunità di investimento) o della diversa somma ritenuta di giustizia da quantificarsi a mezzo di CTU, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore a seguito delle condotte illecite dell da liquidarsi secondo equità. CP_4
A fondamento della domanda, assumeva l'attore che, per il tramite della promotrice finanziaria , aveva sottoscritto con (ora CP_4 CP_6 Controparte_7
[...]
[...]
[...]
nell'ottobre del 2005 il contratto di gestione patrimoniale n. 257105, nel
[...]
febbraio 2006, un titolo obbligazionario denominato UP and Down e, infine, nel marzo
2007, un'obbligazione banca Caboto.
Successivamente, l'attore si era rivolto alle banche presso le quali l' aveva operato e CP_4
dalla disamina della documentazione fornitale aveva appurato la commissione di gravissimi illeciti perpetrati ai suoi danni dalla promotrice;
in particolare, questa aveva modificato arbitrariamente i dati anagrafici relativi alla domiciliazione della corrispondenza dei rapporti bancari e di investimento del cliente, aveva operato a sua insaputa sui conti correnti e conti titoli a lui intestati utilizzando password e Key pin ottenuti illecitamente dalle banche, aveva acquistato senza autorizzazione titoli azionari che poi, dopo avere dismesso e/o disinvestito, provvedeva direttamente a prelevare i contanti ovvero a bonificare sempre attraverso l'utilizzo dei codici in suo possesso le somme realizzate su altri conti corrente, inoltre, falsificando la firma dell'attore, aveva sottoscritto diversi contratti di conto corrente presso le varie banche;
deduceva inoltre che per tali fatti la aveva deliberato la radiazione dall'Albo dei Promotori CP_8
Finanziari di la quale sottoposta a procedimento penale per i reati di CP_4
appropriazione indebita e truffa aggravata dalla Procura della Repubblica di Napoli, nel corso del quale veniva espletata anche un'analitica relazione tecnica sull'attività criminosa oggetto di indagine, nel 2011 aveva patteggiato la pena.
Si costituiva eccependo preliminarmente la nullità della domanda e, nel CP_9
merito, chiedendo il rigetto delle pretese attoree perchè infondate.
In via riconvenzionale, per il caso di accoglimento della domanda principale, chiedeva di essere manlevata dalla da qualsiasi conseguenza pregiudizievole avrebbe dovuto CP_4
subire all'esito del giudizio.
Si costituiva, altresì, eccependo anch'essa in via preliminare la nullità Controparte_3
della domanda e rappresentando, nel merito, di essere un istituto di credito che svolge prevalentemente attività di interET banking avvalendosi di intermediari autorizzati, tra cui (oggi ), con la quale aveva stipulato specifica CP_6 Controparte_2
convenzione avente ad oggetto il conferimento dell'incarico per la promozione ed il collocamento presso il pubblico di servizi bancari autorizzati, con la conseguente
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estraneità della stessa ai rapporti intercorsi tra l' e l'attore, risultando infondata CP_4
ogni pretesa responsabilità a suo carico e concludendo, pertanto, per il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
Analoga difesa veniva spiegata da la quale negava che avesse Controparte_5 CP_4
mai svolto nel suo interesse l'attività di promotrice finanziaria ed escludeva, pertanto, ogni profilo di responsabilità ai sensi dell'aart. 31 t.u.f. in relazione agli illeciti commessi dalla predetta convenuta.
Si costituiva, infine, la quale non contestava la ricostruzione dei fatti operata CP_4
dall'attore ma, assumendo di non aver conseguito alcun guadagno per effetto delle condotte illecite, che pure ammetteva, insisteva per il rigetto della domanda.
Restava contumace, invece, la in coatta Controparte_1 CP_1
amministrativa.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata c.t.u. grafologica e contabile, all'udienza del 28 marzo 2025, questo giudice ha riservato la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osservi in diritto.
1. In via preliminare, con specifico riferimento all'eccezione di nullità della domanda formulata dalle società convenute, occorre rilevare che, in ottemperanza all'ordinanza del
13.2.2014, con atto depositato in data 30 aprile 2014, l'attore ha provveduto ad integrare l'atto di citazione, sicchè lo stesso risulta adeguatamente specificato riguardo al petitum ed alla causa petendi; in particolare, risultano analiticamente individuate le condotte imputate all'Arena, i titoli di responsabilità dei vari convenuti e i danni patrimoniali che si assumono subiti da parte dell'attore.
2. Ancora in via preliminare va dato atto della rinuncia alla domanda formulata dall'attore nei confronti della che sarebbe stata in ogni caso Controparte_1
improcedibile, atteso lo stato di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 83 comma 3 TUB.
3. Passando al merito, ha instaurato il presente giudizio al fine di Parte_1
ottenere il risarcimento dei danni allo stesso derivati da una serie di operazioni bancarie fraudolentemente poste in essere da , promotrice finanziaria di , di CP_4 CP_10
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(poi , di (poi in LCA) e di CP_6 CP_11 CP_12 Controparte_1 CP_3
disconoscendo, peraltro, tutte le firme apposte nella documentazione CP_3
contrattuale bancaria versata in atti dalle banche convenute, sebbene in copia.
3.1. La domanda formulata nei confronti di è fondata. CP_4
Occorre premettere che nell'atto di integrazione dell'atto di citazione, Parte_1
ha meglio specificato le operazioni disconosciute, così individuandole: A) per il periodo di Contr competenza di 1) operazione del 12 marzo 2007 di disinvestimento (certificate citigroup UP & Down) e 2) contestuale sottoscrizione di n. 105 certificati “Merryll linch sa
Double barrier 2” per € 10.5000,00; 3) operazione del 7-17 dicembre 2007 di rimborso totale della gestione n. 257105 e 4) contestuale disposizione di accredito di € 21.719,40 sul conto corrente;
B) per il periodo di competenza della Controparte_3 CP_3
1) operazione del 17 dicembre 2007 di apertura del conto di gestione n. 150572
[...]
con annesso conto di liquidità e contestuale accredito di € 21.719,40; 2) operazione del
25 marzo 2009 di vendita di n. 100 certificati “AN Caboto s.p.a. Spread Certificate
Quanto serie 1 alfa con disposizione di accredito sul conto corrente acceso presso
C) per il periodo di competenza di 1) apertura del conto CP_5 Controparte_5
corrente e dossier titoli n. 2533929; 2) bonifico in favore di dell'importo di € CP_4
9.000,00. Contr A fronte di tale disconoscimento, ha asserito di aver eseguito esclusivamente l'operazione di sottoscrizione di n. 105 certificati “Merryll linch sa Double barrier 2” per €
10.5000,00 eseguita in data 13 marzo 2007, disconoscendo le altre.
Quanto all'operazione di variazione linea di gestione “Axa Selectionplus” da active 80 plus a active 30 del 17/10/2006, disconosciuta da la banca ha dichiarato di Parte_1
volersi avvalere del relativo documento, proponendo formale istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. delle sottoscrizioni apparentemente apposte in calce ad esso dal
Pt_1
Analogamente, e hanno dichiarato di volersi avvalere Controparte_5 Controparte_3
della documentazione disconosciuta dall'attore, proponendo formale istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. delle sottoscrizioni apparentemente apposte in calce ad essa dal Pt_1
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Su detti documenti, pertanto, è stata espletata indagine tecnica grafologica volta ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni su di esso apposte.
Ebbene, a seguito della c.t.u. è risulta accertata l'apocrifia delle suddette sottoscrizioni.
E infatti, il perito nominato nelle conclusioni del suo elaborato peritale ha affermato che
“Dall'indagine effettuata, sono emersi numerosi riscontri che comprovano la presenza di segni grafici discordanti rispetto a quelli che connotano le autografie dellI ing . Parte_1
L'analisi dei documenti in originale ha consentito di evidenziare le differenze
[...]
inerenti il ductus , la pressione, l'inclinazione, la tenuta del rigo, le connotazioni del tratto grafico e le modalità del gesto grafico che evidenziano una differente ideazione ed esecuzione della sottoscrizione. Pertanto si ritiene che le sottoscrizioni apposte ad apparente nominativo “ , ai documenti in verifica siano apocrife”. Parte_1
Non vi sono motivi per disattendere le risultanze peritali.
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non é tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Occorre precisare, a questo punto, che nessun accertamento è stato effettuato sul contratto di conto corrente datato 23.2.2009 dal momento che ha Controparte_5
provveduto al deposito dell'originale oltre il termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e, quindi, tardivamente.
Invero, premesso che nel caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio ed intenda avvalersene deve produrre l'originale, che è necessario per la procedura di verificazione ex articolo 216 del codice di procedura civile, giacché solo sull'originale è possibile effettuare efficacemente la verifica, con la conseguenza che non è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di verificazione, la mera formulazione della medesima, con il deposito della copia e la dichiarazione di disponibilità a produrre l'originale (Cfr.
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Cass. 14804/2014), deve osservarsi, sul punto, che nella citata norma codicistica, si prevede, ai fini di una puntuale ottemperanza all'onere probatorio gravante su chi propone l'istanza di verificazione, che in quest'ultima si indichino i mezzi di prova ritenuti utili, producendo od indicando le scritture che possono servire da comparazione.
Ne consegue, che la produzione dell'originale dell'atto disconosciuto deve avvenire, a pena di decadenza, contestualmente alla proposizione dell'istanza di verificazione o, comunque, entro i termini ordinari imposti dal codice di rito (Cfr. Tribunale di Napoli, III
Sez. Civ., sentenza n. 1230 del 28 gennaio 2013).
Tutto ciò premesso, rileva il Tribunale che risulta nella specie accertata la responsabilità a carico di . CP_4
Invero, è pacifico che, all'epoca cui risalgono le dedotte appropriazioni di somme, l' CP_4
rivestisse l'incarico di promotrice finanziaria, legata da vincolo di collaborazione dapprima con (poi incorporata in e poi con (ora Network CP_6 CP_11 CP_12
Investimenti in LCA).
Sul punto è sufficiente osservare che, costituendosi in giudizio, l'istituto di credito ha implicitamente ammesso che avesse conferito all l'incarico di CP_6 CP_4
promotrice finanziaria e che la stessa aveva fatto acquisire ai propri clienti prodotti finanziari distribuiti dall' della cui modulistica ovviamente aveva la CP_6
Contr disponibilità (cfr. pagg. 8-9-10 della comparsa di costituzione depositata da .
Inoltre, la condotta illecita ascritta all - consistente nell'appropriazione delle CP_4
somme di denaro affidategli dall'attore al fine di investirle ovvero derivanti dal controvalore del disinvestimento di prodotti finanziari, effettuando le relative disposizioni bancarie e di disinvestimento tramite l'utilizzo fraudolento delle credenziali di accesso ai servizi home banking ovvero falsificando le relative disposizioni bancarie – non è stata dalla stessa in alcun modo contesta né in sede penale (cfr. interrogatori a seguito di applicazione di misura cautelare) né in sede disciplinare dinnanzi alla . CP_8
Del resto, il procedimento penale instaurato a carico di per i reati di appropriazione CP_4
indebita e truffa ai danni (tra gli altri) di è stato definito con sentenza di Parte_1
patteggiamento resa in data 19-30.12.2011 dal GIP del Tribunale di Napoli, con la quale il
Giudice, nel procedere all'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha
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ovviamente constatato l'assenza di elementi che consentissero di pervenire al proscioglimento dell' dai reati ad esso ascritti, consistiti, tra l'altro, nell'avere CP_4
illecitamente distratto, dal fine di investirle in strumenti finanziari, le somme messe a sua disposizione da numerosi investitori (tra i quali figurava anche l'odierno attore).
Sul punto, va rammentato che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444
c.p.p., pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile, contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare. Essa costituisce, quindi, indiscutibile elemento di prova per il giudice del merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile (Cass. n. 9456/2013).
D'altro canto va evidenziato che l costituitasi in giudizio, ha nuovamente ammesso CP_4
la responsabilità per i fatti contestateli.
Si ritiene, quindi, adeguatamente provato che , promotrice finanziaria di CP_4 CP_6
[... Contr
(successivamente , dopo avere acceso conti correnti intestati all'attore, mediante falsificazioni aveva richiesto ed ottenuto credenziali di accesso per l'operatività home banking e trading on line, nonché disposto variazioni di indirizzo a cui recapitare la corrispondenza inerente i conti, riversando su tali conti ingenti somme derivanti da operazioni di rimborso relative a precedenti investimenti immobiliari di titolarità dell'attore effettuate a sua insaputa e disponendo successivamente, mediante operazioni di home banking, bonifici bancari a beneficio suo e di suoi familiari ovvero di persone inesistenti.
La condotta dell' integrante gli estremi di reato per i quali è stata emessa sentenza CP_4
ex art. 444 c.ppp., costituisce sul piano civile un grave inadempimento degli obblighi contrattuali, nonché una palese violazione dei doveri di diligenza e correttezza previsti dagli artt. 1176, 1218 e 1375 cc e della normativa di settore (d.lgs 58/1998 artt. 21 ss).
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E' altresì evidente il nesso eziologico tra la condotta dell' ed il pregiudizio CP_4
economico subito dall'attore se questi non avesse operato fraudolentemente secondo le modalità sopra descritte.
3.1.1. In ordine alla quantificazione del danno ritiene il Tribunale di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il CTU che, con esauriente ed analitica relazione redatta sulla base della documentazione ritualmente acquisita agli atti del giudizio, ha quantificato le somme distratte da ai danni dell'attore. CP_4
In particolare, al va risarcito il danno, rappresentato dalle somme addebitate Pt_1
all'attore a titolo di corrispettivo di acquisto dei titoli oggetto delle operazioni di negoziazione disconosciute, detratti gli interessi e gli utili comunque percepiti dallo stesso nel corso dell'investimento. Pt_1
Per l'effetto, deve pagare all'attore la somma di € 16.703,92, oltre interessi al CP_4
saggio legale dalla domanda al soddisfo.
3.1.2. La convenuta va condannata, altresì, al risarcimento del danno morale in favore dell'attore avendo la condotta dell' integrato i reati di truffa ed appropriazione CP_4
indebita e tenuto conto dell'indubbio patema d'animo che l'attore ha subito a seguito dei fatti per cui è causa.
Tale danno viene equitativamente liquidato in € 20.000,00.
Alla somma da ultimo indicata va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio.
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (da individuarsi, in difetto di altri elementi, nella data di pubblicazione della sentenza di patteggiamento, 30.12.2011) per poi rivalutarlo, anno per
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anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti. Contr 3.2. Parte attrice ha dedotto altresì la responsabilità anche dell'istituto di credito titolare della società di intermediazione mobiliare cui apparteneva l' . CP_4
In termini generali, giova premettere che, come ha avuto modo di ribadire la Suprema
Corte, “ .. la l. 2 gennaio 1991 n. 1 art. 5 comma 4 e il d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 31 comma 3 via via succedutisi nel tempo, pongono a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Detta responsabilità, la quale presuppone, pur sempre, che il fatto illecito del promotrice sia legato da un nesso di occasionalità necessaria all'esercizio delle incombenze a lui facenti capo (cfr. Cass. n. 20588/2004; Cass.
n. 10580/2002), trova la sua ragion d'essere, per un verso, nel fatto che l'agire del promotrice è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, secondo l'antica regola per cui ubi commoda et eius incommoda;
per altro verso, e in termini più specifici, nell'esigenza di offrire una adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario per il tramite del promotrice, giacchè appunto per le caratteristiche di questo genere di offerte la buona fede dei clienti può più facilmente esserne sorpresa e aggirata (cfr. Cass. n. 82289/2006).
Preme evidenziare che la norma, sebbene non circoscriva la responsabilità del preponente alle negoziazioni che abbiano ad oggetto prodotti finanziari del medesimo (cfr. Cass. n.
1741/2011), postula un nesso tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni a lui affidate, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del rapporto di "occasionalità necessaria", ponendo la previsione normativa in una relazione di continuità con l'art. 2049 c.c. e, nel contempo, cogliendone la portata di più efficace strumento di tutela degli interessi degli investitori. La norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle
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incombenze ed il danno, ancorchè tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità. Di conseguenza, perchè sussista la responsabilità del preponente, è necessario (e sufficiente) che le attività svolte dal preposto abbiano determinato semplicemente una situazione tale da rendere possibile o comunque avere agevolato il comportamento produttivo di danno, a nulla rilevando che tale comportamento abbia esorbitato il limite delle mansioni o incombenze affidate o addirittura abbia integrato un'ipotesi di reato. Anche in questi casi, dunque, occorre accertare se l'esistenza del rapporto di preposizione abbia istituito quel nesso di occasionalità necessaria fra
l'esercizio delle incombenze e il verificarsi del danno, su cui si fonda la responsabilità indiretta della preponente intermediaria ..” (cfr. Cass. civ. n. 5020/14).
Tanto premesso in termini generali, è indubbio che l'incarico ricoperto dall' abbia CP_4
agevolato la commissione degli illeciti di cui si duole l'attore.
A riprova di tale conclusione, milita, invero, il rilievo per cui, proprio in ragione
Contr dell'attività da esso svolta all'interno di (poi nei rapporti intrattenuti con CP_13
l'attore, l' era al corrente, non solo della banca presso cui l'investitore faceva CP_4
confluire i propri risparmi, ma anche e soprattutto degli estremi del conto corrente
(codice Iban), informazioni queste ultime imprescindibili per potere compilare, previa alterazione della firma, le false richieste di bonifico.
In altri termini, proprio in quanto promotrice finanziaria legato da uno stabile vincolo di collaborazione con , che in tale veste agiva e si presentava al cospetto dell'attore, CP_13
l' ha potuto acquisire la conoscenza di dati sensibili e riservati, dei quali altrimenti CP_4
non sarebbe riuscita a venire in possesso. Inoltre, quale promotrice finanziaria ella fruiva della modulistica necessaria per il compimento delle operazioni e degli uffici della società, intrattenendo rapporti con i clienti spendendo il nome della intermediaria.
In questi termini, deve, quindi, ritenersi certamente integrato quel rapporto di
"occasionalità necessaria" che, alla luce dei sopra richiamati principi di diritto, è idoneo a fondare la responsabilità dell'intermediario anche in ipotesi di condotte penalmente rilevanti del promotore.
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Inoltre, è innegabile che solo in ragione del ruolo rivestito all'interno di , l' CP_13 CP_4
abbia potuto disporre delle informazioni necessarie per indurre la banca a consegnarle nuove chiavi di accesso, indispensabili per perpetrare la truffa in danno dell'investitore.
Ricorre, quindi, anche relativamente a tale condotta, il vincolo di occasionalità necessaria, con l'incarico ricoperto dal promotore, che permette di fondare la responsabilità di CP_6
[...
ai sensi dell'art. 31 comma 3 TUF.
Nè varrebbe ad escludere l'occasionalità necessaria il fatto che non avesse operato su conti correnti non riferibili alla società di appartenenza;
invero, il principio che estende in modo diretto la responsabilità del promotrice all'intermediario, non viene meno solo perché la promotrice abbia concretamente operato, in una fase successiva ed esecutiva, su strumenti finanziari non riconducibili alla propria società di intermediazione: questi risultano essere solo lo strumento di un'azione posta in essere proprio in forza del rapporto con l'intermediario.
Né si ritiene configurabile nella specie un concorso di colpa del risparmiatore nel danno cagionato dal promotore finanziario. Invero, in tema di intermediazione immobiliare, secondo il prevalente orientamento, sussiste il concorso di colpa del danneggiato solo qualora l'intermediario – cui incombe il relativo onere della prova – dimostri l'esistenza della collusione o quanto meno della consapevole e fattiva acquiescenza del cliente all'illecito (cfr. Cass. Civ. 6829/2011; Cass. civ. 4037/2016), mentre la mera inerzia non può mai assurgere ad ipotesi di concorso di colpa del danneggiato tale da interrompere il nesso causale ovvero determinare una riduzione delle conseguenze sul piano risarcibile.
Nella specie, in particolare, per effetto del falso cambio di domicilio, al di fatto Pt_1
non pervenivano gli estratti conto, con la conseguenza che lo stesso non aveva neppure modo di riscontrare la veridicità delle informazioni che l' gli forniva sull'andamento CP_4
delle operazioni di investimento.
Giova richiamare, al riguardo, quanto dichiarato dalla stessa convenuta nella comparsa di costituzione e risposta: "gli estratti conto autentici recapitati solo ed esclusivamente alla promotrice, dunque, erano poi sostituiti dalla medesima dalla stampa di altrettanti appositi estratti che venivano consegnati al cliente presso la sede di promozione finanziaria, in forza di quel rapporto unilaterale che caratterizzava l'operatività in assenza
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di sportelli, i quali testimoniavano sempre saldi positivi. In questo modo si è avuto accesso anche ai codici on line per l'operatività sui singoli conti le cui richieste non sono mai state sottoscritte dai clienti e quindi ignari della stessa operatività di un conto on line ed inviate presso indirizzi di comodo".
Alla luce di quanto esposto è responsabile, in solido Controparte_2
con la promotrice , dei danni subiti dall'attore nel periodo in cui la promotrice CP_4
operava per conto della stessa, non potendo evidentemente la convenuta rispondere di operazioni attinenti al periodo in cui la svolgeva la sua attività in Area CP_4 CP_3
Contr Ebbene, secondo quanto accertato dal CTU, nel periodo di pertinenza del le operazioni poste in essere hanno determinato un risultato economico complessivo pari ad
€ 1.140,50 a credito del con la conseguenza che non appare ravvisabile alcun Pt_1
pregiudizio economico imputabile alla banca convenuta.
Vale precisare, al riguardo, che, per quanto riguarda, invece, le perdite economiche che l'attore assume essere dipese dalle operazioni finanziarie di disinvestimento (certificate citigroup UP & Down) e contestuale sottoscrizione di n. 105 certificati “Merryll linch sa
Double barrier 2” per € 10.5000,00, compiute a sua insaputa dalla promotrice finanziaria, dall'acquisizione probatoria in atti tali perdite non risultano evincibili.
Invero, in relazione alle suddette operazioni, l'ausiliario ha rilevato quanto segue: “agli atti (All. n°11 della produzione dell'attore) risulta la copia della richiesta di sottoscrizione di n°10 Certificati Citigroup “Up & Down” per un importo di Euro 10.000,00, effettuata in data 28.2.2006. La provvista finanziaria per il suddetto investimento viene fornita mediante un bonifico bancario proveniente, anche in questo caso, dal conto corrente
n°388551 acceso presso Fineco Bank, disposta presumibilmente dallo stesso attore. In data 19.3.2007, risulta agli atti, come All. n°15, sempre della produzione attorea, la copia della richiesta di “esercizio anticipato” dei citati certificati e la contestuale sottoscrizione di 105 “Certificates ML SA Double Barrier” per un importo complessivo di euro 10.500,00.
L'operazione precedente, sempre sulla base della scarna documentazione disponibile, lascerebbe ipotizzare che si sia conclusa con un risultato positivo, produttivo di una plusvalenza di almeno Euro 500,00. Sempre dal sopracitato documento, si deduce che il sottoscrittore avrebbe indicato specificatamente che sia “l'eventuale pagamento di
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rimborso anticipato”, che “l'eventuale pagamento dell'importo intermedio”, che “il rimborso alla scadenza” avrebbero dovuti essere accreditati sempre sul c/c n°388551, il medesimo da cui proveniva la provvista finanziaria per tutti gli investimenti finanziari fino
a quel momento effettuati”.
Egli ha concluso, dunque, nel senso che “dai documenti agli atti, non risulta alcuna indicazione sugli sviluppi di questa doppia operazione di investimento finanziario (non risultano versati in atti gli estratti del Deposito titoli in cui probabilmente i certificati sono stati collocati, nè, tantomeno, sono stati forniti gli estratti del c/c 388551 su cui avrebbero dovuto essere accreditati i proventi del rimborso dell'investimento, come indicato in fase di sottoscrizione). Teoricamente l'investimento potrebbe ancora essere in corso ed il controvalore ancora nella disponibilità dell'attore”.
Sul punto, quindi, appare inutilizzabile ai fini del decidere l'accertamento contabile, dal momento che il CTU ha dichiarato: “lo scrivente non può fornire indicazioni precise: potrebbe trattarsi, infatti, sia di somme presuntivamente oggetto di distrazione, che di somme ancora legittimamente nella disponibilità dell'attore”, in tal modo dando atto dell'impossibilità della verifica l'esito delle operazioni di investimento che la parte attrice assume come fonte di perdite provocate dall'operato illecito della promotrice finanziaria.
Ne discende che la domanda sul punto non può trovare accoglimento, per carenza di prova.
Appena aggiungendo, al riguardo, che in virtù dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c.,
l'onere di produrre la documentazione a sostegno delle domande attoree di risarcimento del danno era a carico della parte attrice, la quale, con riferimento specifico alla questione in esame, circa l'esito delle operazioni di investimento specificamente indicate nella domanda introduttiva e alle conseguenti perdite economiche asseritamente subite, non vi ha compiutamente provveduto (né, al fine ottemperare all'onere probatorio di cui era gravata, si è avvalsa dello strumento processuale di cui all'art. 210 c.p.c.). Contr 3.2.2. Dal sostanziale rigetto della domanda proposta dal nei confronti di Pt_1
discende, quale conseguenza logico-giuridica, il non luogo a provvedere della domanda proposta da quest'ultima nei confronti di . CP_4
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3.3. Ritiene, invece, il Tribunale che alcuna responsabilità possa essere addebitata a
Controparte_3
Al riguardo, occorre premettere che, tanto nell'atto di citazione che nel successivo atto di integrazione di esso, il titolo di responsabilità degli istituti convenuti è stato ravvisato dal nel combinato disposto di cui agli artt. 2043-2049-2055 e 31 t.u.f. Pt_1
In particolare, è stata invocata sia la responsabilità solidale degli istituti di credito, quali
“soggetto che conferisce l'incarico” per fatto del proprio promotore (art. 31 co. 3 t.u.f.) che quella diretta dei medesimi, per omesso controllo sull'attività dei propri incaricati
(comma 3 bis dell'art. 31 t.u.f. secondo cui “I soggetti di cui al comma 1 garantiscono che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto rappresentano.
I soggetti di cui al comma 1 adottano tutti i necessari controlli sulle attività esercitate dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in modo che essi stessi continuino a rispettare le disposizioni del presente decreto e delle relative norme di attuazione. I soggetti che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d'investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente. I soggetti che nominano consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività di questi ultimi che non rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2014/65/UE sulle attività esercitate dagli stessi per loro conto).
Presupposto necessario per il riconoscimento della responsabilità dei convenuti per i fatti illeciti commessi da , dunque, è l'esistenza del rapporto di preposizione tra la CP_4
promotrice finanziaria e il singolo istituto.
Ora, emerge dagli atti che la VE AN si serviva di - società di CP_6
intermediazione immobiliare per la quale lavorava l' , che poi diventerà , CP_4 CP_14
che sarà a sua volta incorporata da -, sulla base di Controparte_2
una convenzione stipulata in data 10.02.2004 (“convenzione avente ad oggetto il conferimento dell'incarico per la promozione e il collocamento presso il pubblico dei servizi
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bancari e di investimento”), da cui emergeva chiaramente che la era la società CP_6
distributrice che svolgeva la propria attività servendosi dei promotori finanziari ai sensi dell'art. 31 TUB, mentre operava esclusivamente sulla base delle Controparte_3
indicazioni pervenute dalla società di intermediazione, secondo le modalità previste nel contratto e della documentazione fattale pervenire dai promotori. Analoga convenzione veniva stipulata con AN LL.ET (poi s.p.a. in data 1.10.2007. Controparte_1
, cioè, essendo una banca che svolge attività di interET banking, ovvero CP_3
Contr senza la gestione di sportelli o agenzie, si avvaleva dell'operato di perché quest'ultima, tramite la propria rete di promotori finanziari, promuovesse e distribuisse i propri prodotti (servizi di investimento e bancari) mediante la persona dei suoi promotori.
In definitiva, non vi è prova che la abbia mai fatto parte dell'organizzazione di CP_4
e, pertanto, nessun addebito può essere operato per i fatti di causa CP_3
all'istituto convenuto, difettando il necessario presupposto della responsabilità disciplinata dall'art. 31 t.u.f.
Ne consegue il rigetto della domanda nei confronti di Controparte_3
3.4. Ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento alla domanda avanzata nei confronti di Controparte_5
E infatti, a fronte della puntuale contestazione sul punto della convenuta, il non Pt_1
ha dimostrato che la fosse inserita nell'organizzazione di o che, in CP_4 Controparte_5
ogni caso, con specifico riferimento ai fatti di causa, abbia mai prestato la propria attività di promotrice finanziaria nell'interesse della banca suddetta.
Sicchè, anche nei confronti di la domanda va respinta. Controparte_5
4. Le spese di giudizio, nei rapporti tra l'attore e nonchè nei rapporti tra CP_4
l'attore, e seguono la soccombenza e vanno Controparte_3 Controparte_5
liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia
n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione della natura della controversia e della complessità delle questioni trattate, ai sensi dell'art. 4 D.M. cit.
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Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di dite nei rapporti tra l'attore e in LCA, in considerazione delle ragioni sottese alla Controparte_1
rinuncia alla domanda e della sostanziale fondatezza della domanda attorea.
Ricorrono, altresì, giustificati motivi per compensare le spese di dite nei rapporti tra l'attore e , in considerazione della sostanziale fondatezza Controparte_2
della domanda attorea.
4.1. Quanto alle spese delle due c.t.u., come liquidate in corso di causa, esse, a norma dell'art. 91 c.p.c., vanno poste a definitivo carico di e Controparte_2 [...]
in solido, con vincolo di solidarietà di tutte le parti nel rapporto esterno con il CP_4
consulente tecnico d'ufficio (cfr. Cass. n. 23586/08 e n. 6199/96).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta N.R.G. 28657/2012, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande proposte dall'attore nei confronti di
[...]
; Controparte_15
2. condanna al pagamento, in favore dell'attore della CP_4
somma di € 16.703,92, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e della somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti di
[...]
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
4. dichiara assorbita la domanda proposta da
[...]
nei confronti di;
Controparte_2 CP_4
5. condanna al pagamento, in favore di CP_4 Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.316,00 (di cui €
[...]
700,00 per spese ed € 7.616,00) per compensi oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre
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IVA e CPA, con attribuzione avv.ti Brunella Conte e Mario Lettieri dichiaratisi antistatari;
6. condanna l'attore al pagamento, in favore di CP_3
e delle spese di lite, che liquida in complessivi €
[...] Controparte_5
7.646,00 (di cui € 30,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi), in favore di ciascuna parte, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA;
7. compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e
[...]
in LCA;
Controparte_1
8. compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e
[...]
Controparte_2
9. pone definitivamente a carico solidale di Controparte_2
e le spese delle c.t.u. come liquidate in corso di causa,
[...] CP_4
con decreti del 19.4.2019 e del 12.7.2022.
Così deciso in Napoli, il 18 luglio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi)
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