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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5033 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14794/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14794/2024 tra
Parte_1 Parte_1 Parte_1 [...]
Parte_1 Parte_2
ATTORE/I e
VIA PAOLO EM GIUDICI N.4 Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 12 dicembre 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. GR OL , oggi sostituito dall'avv. Alessia Di Parte_3 CO e la sig. personalmente Parte_3
Per l'avv. GR OL e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Alessia Di CP_2 CO
Per l'avv. GR OL e l'avv. , oggi sostituito Controparte_3 dall'avv. Alessia Di CO
Per l'avv. GR OL e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Alessia Controparte_4 Di CO
Per l'avv. GR OL e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_5 Alessia Di CO
Per CONDOMINIO SITO IN PALERMO VIA PAOLO EM GIUDICI N.4 l'avv. CIPOLLA FRANCESCO , oggi sostituito dall'avv. Liliana Santangelo
Entrambe le procuratrici discutono come in note conclusive e chiedono che la causa venga decisa. L'avv. Di CO insiste sul fatto che l'assemblea ha dichiarato la nullità della delibera oltre i termini di trenta giorni e che questa abbia operato eccedendo i poteri di legge. L'avv. Santangelo insiste nell'eccezione di improcedibilità e di decadenza dall'impugnazione. Il G.I. Alle ore 20,00, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14794/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._1
GR OL, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GR OL
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
GR OL, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GR OL
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 C.F._3 dell'avv. GR OL, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GR OL
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._4
GR OL, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GR OL
pagina 2 di 8 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 C.F._5
GR OL, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GR OL
ATTORE/I contro
CONDOMINIO SITO IN PALERMO VIA PAOLO EM GIUDICI N.4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIPOLLA FRANCESCO, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA AGRIGENTO N.7 PALERMO presso il difensore avv. CIPOLLA FRANCESCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 2.12.2024 , Parte_3
, , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il condominio dell'edificio sito in
Palermo, via Paolo Emiliani Giudici 4, in persona dell'amministratore pro-tempore e, premesso che in data 8.05.2024 gli odierni esponenti avevano adito il Giudice di Pace di
Palermo per ottenere l'annullamento della delibera adottata dal condominio convenuto in data 9.02.2024 , adducendo a motivo di nullità la mancata indicazione nel verbale dell'assemblea tenutasi in prima convocazione, l'omessa convocazione di tutti i condomini, l'eccesso di potere relativamente al punto 2 dell'ordine del giorno con cui l'assemblea aveva deliberato di annullare le delibere del 20.09.2023 e del 16.10.2023 con cui era stato nominato l'amministratore, con vittoria di spese del giudizio, dedotto che si era costituito il condominio convenuto eccependo l'improcedibilità del giudizio,
l'incompetenza del giudice adito ed aveva chiesto il rigetto dell'impugnazione, che con ordinanza del 17.09.2024 il Giudice di Pace adito aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e la competenza del Tribunale, compensando le spese del pagina 3 di 8 giudizio, chiedeva che, previa sospensione della delibera impugnata, che venisse dichiarata nulla la delibera impugnata, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva il condominio dell'edificio sito in Palermo, via Paolo Emiliani Giudici 4, in persona dell'amministratore pro-tempore, contestando le domande di parte attrice e chiedendone il rigetto.
Eccepiva l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione e la conseguenziale decadenza dal termine per l'impugnazione.
Contestava nel merito la doglianza relativa alla mancata indicazione del fatto che la prima riunione era andata deserta, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in ordine alla mancata convocazione del condomino ed allegava che Per_1 con la delibera impugnata i condomini, tra cui gli odierni ricorrenti avevano inteso nominare un nuovo amministratore. Chiedeva il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese del giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione e di inammissibilità per decadenza dal termine di trenta giorni per l'impugnazione, come previsto dall'art. 1137 c.c..
Sul punto basta osservare che nell'istanza di mediazione in atti parte ricorrente ha indicato come oggetto l'impugnazione della delibera del 9.02.2024 per annullabilità e/ o nullità.
Ne consegue che, sebbene genericamente indicati i motivi dell'impugnazione, parte convenuta era in grado di conoscere l'oggetto della procedura e di partecipare al procedimento per approfondirne le questioni . Da qui il rigetto anche dell'eccezione di inammissibilità, in quanto il procedimento di mediazione ha interrotto i termini per l'impugnazione.
Ancora, in via preliminare, va disattesa la doglianza relativa alla mancata convocazione di tutti i condomini, poiché legittimato ad impugnare la delibera è il solo condomino pretermesso e non la generalità dei partecipanti al condominio.
pagina 4 di 8 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica” (Cass. Civ. sent. n.10071/2020).
Nel merito, va rilevato che in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005 (Rv. 579439
- 01)
Alla luce dei superiori principi va rilevato che le doglianze prospettate dai ricorrenti, quali l'omessa convocazione, la mancata indicazione nel verbale dell'esito dell'assemblea radunata in prima convocazione sono vizi che, qualora accertati, comporterebbero l'annullamento della delibera impugnata e di certo non la nullità, sanzione riservata alle ipotesi di maggiore gravità.
Ed, invero, parte ricorrente ha impugnato la delibera assembleare relativamente al punto
2 dell'ordine del giorno con cui l'assemblea ha inteso revocare le precedenti delibere pagina 5 di 8 del 20.09.2023 e del 16.10.2023 con le quali la stessa aveva conferito mandato ad amministrare il condominio alla ricorrente , adducendo il vizio di Parte_3 eccesso di potere consistente nel fatto che la nullità delle delibere può essere pronunciata con provvedimento giurisdizionale.
La doglianza non coglie nel segno, poiché si evince dalla lettura della verbalizzazione che l'intento dell'assemblea è quello di revocare le delibere in oggetto e con esse il mandato ad amministrare conferito alla ricorrente . Parte_3
Tale potere di revoca rientra tra le attribuzioni dell'assemblea ai sensi dell'art. 1135
c.c., in quanto l'organo collegiale può con successiva delibera modificare e/o revocare le precedenti, e, non essendo stato prospettato un diverso ed ulteriore pregiudizio della ricorrente derivante dalla delibera di revoca se non quello formale relativo all'uso improprio del termine “nullità e/o annullamento” delle delibere in oggetto, la doglianza va disattesa.
Ciò detto, rileva che trattandosi di vizi attinenti al possibile annullamento della delibera, occorre verificare ai sensi dell'art. 1137 c.c. la legittimazione attiva dei ricorrenti a proporre l'impugnazione.
Infatti, ai sensi dell'art. 1137 c.c. possono impugnare la delibera i condomini assenti o dissenzienti e nel caso di specie i ricorrenti , e Parte_3 Controparte_4 risultano presenti per delega conferita all'avv. Graviano, così come Controparte_5 la ricorrente anch'essa presente per delega. Controparte_3
Ed ancora, va rilevato che i ricorrenti hanno impugnato l'intera delibera, ma dall'esame del verbale si evince che al punto 1 l'assemblea non ha deliberato alcunché, limitandosi a prendere atto di un contrasto sorto nella compagine condominiale circa il contenuto del verbale del 16.10.2023 senza tuttavia addivenire ad alcuna votazione e successiva decisione in merito alla reale verbalizzazione. Ne consegue che il punto 1 del verbale non ha valore di delibera.
Relativamente al punto 2 con cui come specificato l'assemblea ha inteso revocare il mandato ad amministrare al precedente amministratore, i ricorrenti hanno evidenziato che l'assemblea può soltanto revocare le precedenti delibere e non annullarle ed al successivo punto 3 i ricorrenti hanno espresso il loro consenso alla nomina del nuovo pagina 6 di 8 amministratore, implicitamente intendendo revocato il precedente amministratore.
In particolare, al punto 2 i ricorrenti hanno allegato soltanto il vizio di eccesso di potere, intendendo esorbitante dai poteri dell'assemblea la decisione di annullare la delibera, ma, come detto, la volontà espressa dall'assemblea va intesa quale semplice revoca del mandato ed al successivo punto 3 hanno espresso il loro consenso alla nomina di un nuovo amministratore implicitamente riconoscendo la revoca del primo.
Ne consegue che difetta in capo ai ricorrenti la legittimazione ad impugnare la delibera, poiché non risultano condomini assenti o dissenzienti.
L'impugnazione va, dunque, rigettata per difetto di legittimazione ad impugnare, che impedisce di entrare nel merito delle altre doglianze.
Le ulteriori doglianze sono assorbite dalla suddetta pronuncia.
Le spese del giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'eccezione di improcedibilità;
rigetta l'eccezione di inammissibilità; rigetta l'impugnazione della delibera del 9.02.2024;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14794/2024 tra
Parte_1 Parte_1 Parte_1 [...]
Parte_1 Parte_2
ATTORE/I e
VIA PAOLO EM GIUDICI N.4 Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 12 dicembre 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. GR OL , oggi sostituito dall'avv. Alessia Di Parte_3 CO e la sig. personalmente Parte_3
Per l'avv. GR OL e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Alessia Di CP_2 CO
Per l'avv. GR OL e l'avv. , oggi sostituito Controparte_3 dall'avv. Alessia Di CO
Per l'avv. GR OL e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Alessia Controparte_4 Di CO
Per l'avv. GR OL e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_5 Alessia Di CO
Per CONDOMINIO SITO IN PALERMO VIA PAOLO EM GIUDICI N.4 l'avv. CIPOLLA FRANCESCO , oggi sostituito dall'avv. Liliana Santangelo
Entrambe le procuratrici discutono come in note conclusive e chiedono che la causa venga decisa. L'avv. Di CO insiste sul fatto che l'assemblea ha dichiarato la nullità della delibera oltre i termini di trenta giorni e che questa abbia operato eccedendo i poteri di legge. L'avv. Santangelo insiste nell'eccezione di improcedibilità e di decadenza dall'impugnazione. Il G.I. Alle ore 20,00, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14794/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._1
GR OL, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GR OL
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
GR OL, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GR OL
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 C.F._3 dell'avv. GR OL, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GR OL
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._4
GR OL, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GR OL
pagina 2 di 8 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 C.F._5
GR OL, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GR OL
ATTORE/I contro
CONDOMINIO SITO IN PALERMO VIA PAOLO EM GIUDICI N.4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIPOLLA FRANCESCO, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA AGRIGENTO N.7 PALERMO presso il difensore avv. CIPOLLA FRANCESCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 2.12.2024 , Parte_3
, , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il condominio dell'edificio sito in
Palermo, via Paolo Emiliani Giudici 4, in persona dell'amministratore pro-tempore e, premesso che in data 8.05.2024 gli odierni esponenti avevano adito il Giudice di Pace di
Palermo per ottenere l'annullamento della delibera adottata dal condominio convenuto in data 9.02.2024 , adducendo a motivo di nullità la mancata indicazione nel verbale dell'assemblea tenutasi in prima convocazione, l'omessa convocazione di tutti i condomini, l'eccesso di potere relativamente al punto 2 dell'ordine del giorno con cui l'assemblea aveva deliberato di annullare le delibere del 20.09.2023 e del 16.10.2023 con cui era stato nominato l'amministratore, con vittoria di spese del giudizio, dedotto che si era costituito il condominio convenuto eccependo l'improcedibilità del giudizio,
l'incompetenza del giudice adito ed aveva chiesto il rigetto dell'impugnazione, che con ordinanza del 17.09.2024 il Giudice di Pace adito aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e la competenza del Tribunale, compensando le spese del pagina 3 di 8 giudizio, chiedeva che, previa sospensione della delibera impugnata, che venisse dichiarata nulla la delibera impugnata, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva il condominio dell'edificio sito in Palermo, via Paolo Emiliani Giudici 4, in persona dell'amministratore pro-tempore, contestando le domande di parte attrice e chiedendone il rigetto.
Eccepiva l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione e la conseguenziale decadenza dal termine per l'impugnazione.
Contestava nel merito la doglianza relativa alla mancata indicazione del fatto che la prima riunione era andata deserta, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in ordine alla mancata convocazione del condomino ed allegava che Per_1 con la delibera impugnata i condomini, tra cui gli odierni ricorrenti avevano inteso nominare un nuovo amministratore. Chiedeva il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese del giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione e di inammissibilità per decadenza dal termine di trenta giorni per l'impugnazione, come previsto dall'art. 1137 c.c..
Sul punto basta osservare che nell'istanza di mediazione in atti parte ricorrente ha indicato come oggetto l'impugnazione della delibera del 9.02.2024 per annullabilità e/ o nullità.
Ne consegue che, sebbene genericamente indicati i motivi dell'impugnazione, parte convenuta era in grado di conoscere l'oggetto della procedura e di partecipare al procedimento per approfondirne le questioni . Da qui il rigetto anche dell'eccezione di inammissibilità, in quanto il procedimento di mediazione ha interrotto i termini per l'impugnazione.
Ancora, in via preliminare, va disattesa la doglianza relativa alla mancata convocazione di tutti i condomini, poiché legittimato ad impugnare la delibera è il solo condomino pretermesso e non la generalità dei partecipanti al condominio.
pagina 4 di 8 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica” (Cass. Civ. sent. n.10071/2020).
Nel merito, va rilevato che in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005 (Rv. 579439
- 01)
Alla luce dei superiori principi va rilevato che le doglianze prospettate dai ricorrenti, quali l'omessa convocazione, la mancata indicazione nel verbale dell'esito dell'assemblea radunata in prima convocazione sono vizi che, qualora accertati, comporterebbero l'annullamento della delibera impugnata e di certo non la nullità, sanzione riservata alle ipotesi di maggiore gravità.
Ed, invero, parte ricorrente ha impugnato la delibera assembleare relativamente al punto
2 dell'ordine del giorno con cui l'assemblea ha inteso revocare le precedenti delibere pagina 5 di 8 del 20.09.2023 e del 16.10.2023 con le quali la stessa aveva conferito mandato ad amministrare il condominio alla ricorrente , adducendo il vizio di Parte_3 eccesso di potere consistente nel fatto che la nullità delle delibere può essere pronunciata con provvedimento giurisdizionale.
La doglianza non coglie nel segno, poiché si evince dalla lettura della verbalizzazione che l'intento dell'assemblea è quello di revocare le delibere in oggetto e con esse il mandato ad amministrare conferito alla ricorrente . Parte_3
Tale potere di revoca rientra tra le attribuzioni dell'assemblea ai sensi dell'art. 1135
c.c., in quanto l'organo collegiale può con successiva delibera modificare e/o revocare le precedenti, e, non essendo stato prospettato un diverso ed ulteriore pregiudizio della ricorrente derivante dalla delibera di revoca se non quello formale relativo all'uso improprio del termine “nullità e/o annullamento” delle delibere in oggetto, la doglianza va disattesa.
Ciò detto, rileva che trattandosi di vizi attinenti al possibile annullamento della delibera, occorre verificare ai sensi dell'art. 1137 c.c. la legittimazione attiva dei ricorrenti a proporre l'impugnazione.
Infatti, ai sensi dell'art. 1137 c.c. possono impugnare la delibera i condomini assenti o dissenzienti e nel caso di specie i ricorrenti , e Parte_3 Controparte_4 risultano presenti per delega conferita all'avv. Graviano, così come Controparte_5 la ricorrente anch'essa presente per delega. Controparte_3
Ed ancora, va rilevato che i ricorrenti hanno impugnato l'intera delibera, ma dall'esame del verbale si evince che al punto 1 l'assemblea non ha deliberato alcunché, limitandosi a prendere atto di un contrasto sorto nella compagine condominiale circa il contenuto del verbale del 16.10.2023 senza tuttavia addivenire ad alcuna votazione e successiva decisione in merito alla reale verbalizzazione. Ne consegue che il punto 1 del verbale non ha valore di delibera.
Relativamente al punto 2 con cui come specificato l'assemblea ha inteso revocare il mandato ad amministrare al precedente amministratore, i ricorrenti hanno evidenziato che l'assemblea può soltanto revocare le precedenti delibere e non annullarle ed al successivo punto 3 i ricorrenti hanno espresso il loro consenso alla nomina del nuovo pagina 6 di 8 amministratore, implicitamente intendendo revocato il precedente amministratore.
In particolare, al punto 2 i ricorrenti hanno allegato soltanto il vizio di eccesso di potere, intendendo esorbitante dai poteri dell'assemblea la decisione di annullare la delibera, ma, come detto, la volontà espressa dall'assemblea va intesa quale semplice revoca del mandato ed al successivo punto 3 hanno espresso il loro consenso alla nomina di un nuovo amministratore implicitamente riconoscendo la revoca del primo.
Ne consegue che difetta in capo ai ricorrenti la legittimazione ad impugnare la delibera, poiché non risultano condomini assenti o dissenzienti.
L'impugnazione va, dunque, rigettata per difetto di legittimazione ad impugnare, che impedisce di entrare nel merito delle altre doglianze.
Le ulteriori doglianze sono assorbite dalla suddetta pronuncia.
Le spese del giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'eccezione di improcedibilità;
rigetta l'eccezione di inammissibilità; rigetta l'impugnazione della delibera del 9.02.2024;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8