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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 5640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5640 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6653/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice FR AR, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6653 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con gli avv.ti Filippo Raffa ed Edoardo Vecellio. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Tiziana Melissano. Controparte_1
PARTE CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Paola Polliani e Controparte_2
l'avv. Marcella de Trizio.
PARTE CONVENUTA
E
, in persona del curatore della liquidazione Controparte_3 giudiziale.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“ 1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della somma complessiva di €. 5.117,98 per
i titoli di cui al presente ricorso e per l'effetto
2. Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di €. 5.117,98 per i titoli indicati nel presente atto o della diversa somma ritenuta di giustizia;
1 3. previo accertamento e declaratoria della sussistenza della responsabilità solidale di
[...] in relazione ai crediti retributivi maturati dal Controparte_4 ricorrente relativi all'intercorso rapporto di lavoro tra quest'ultimo e ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs Controparte_1
276/2003 e 1676 c.c., condannare Controparte_4 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore in solido tra loro a corrispondere al ricorrente, l'importo
[...] di €. 5.117,98 ovvero, la diversa somma, anche maggiore, che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
oltre al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi sulle somme dovute.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
5. Sentenza esecutiva ex lege.
”.
e si sono costituite in giudizio ed hanno contestato le Controparte_1 Controparte_2 pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
La non si è costituita in giudizio. Controparte_4
All'udienza del 28.10.2025, preso atto della procedura di liquidazione giudiziale attivata per
[...]
, il processo è stato interrotto ed è poi stato riassunto anche nei confronti della CP_4 [...]
(che non si è costituita rimanendo contumace). Controparte_3
All'udienza del 9.12.2025, la parte attrice, dando atto di aver ricevuto il pagamento del t.f.r. e della conseguente cessazione della materia del contendere sul punto, ha rinunciato alla domanda relativa al saldo del t.f.r. nei confronti di tutte le convenute;
inoltre, ha rinunciato alla domanda relativa ai ratei di nei confronti della CP_5 Controparte_4
***
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza “funzionale” sollevata da secondo cui la causa dovrebbe essere trattata davanti al giudice Controparte_2 fallimentare.
1.1. Ed invero, non può riconoscersi alcuna attrazione al Tribunale Fallimentare delle domande di accertamento e di condanna proposte nei confronti di e, ai sensi dell'art. 29 del Controparte_1
d.lgs. n. 276/2003, della committente dacché tali parti non risultano Controparte_2 coinvolte in alcuna procedura fallimentare o di liquidazione giudiziale.
L'unica improcedibilità sarebbe rinvenibile solo nei confronti in liquidazione Controparte_4 giudiziale, rispetto alla quale, tuttavia, la parte attrice ha rinunciato alle domande.
1.2. Detta rinuncia, peraltro, così come svolta, è suffiente per determinare l'effetto estintivo dell'azione, non abbisognando dell'accettazione delle altre parti.
Ed invero, come è noto, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio ex art. 2 306 c.p.c., non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue direttamente l'azione (cfr. ex multis Cass. n. 33761/2019).
*
2. Di conseguenza, deve essere respinta fin da ora la domanda riconvenzionale trasversale di manleva/regresso svolta dall' nei confronti della atteso che Controparte_2 Controparte_4 tale domanda era subordinata all'accoglimento della domanda attorea in punto di responsabilità di
(cfr. pag. 14 delle memoria: “- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di CP_4 accoglimento delle domande del Ricorrente …”).
Tuttavia, come si è visto, la parte attrice ha rinunciato alle domande proposte nei confronti della
[...]
, facendo così venir meno il presupposto processuale per attivare la domanda riconvenzionale CP_4 trasversale in questione.
Del resto, ove anche non si volesse considerare la rinuncia attorea, la domanda di manleva/regresso si presenterebbe improcedibile, tenuto conto che, essendo la posta in liquidazione CP_4 giudiziale, l'accertamento di ogni eventuale credito vantato contro di essa è demandato alla competenza esclusiva del giudice delegato nell'ambito della procedura liquidatoria e dell'insinuazione al passivo.
*
3. Venendo al merito, la parte attrice, dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento al t.f.r. maturato (che gli è stato pagato dal Fondo di Tesoreria di , ha insistito per CP_6 il pagamento di n. 6 ratei di 14ma relativi al periodo luglio – dicembre 2024 pari ad euro 408,75, come da busta paga di gennaio 2025 emessa da Controparte_1
3.1. Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative
3 dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche
Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
3.2. Orbene, nel caso in esame, gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato piena soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti (cfr. all. n. 3 al ricorso).
3.3. Con riferimento alla posizione allegativa della spettava invece a questa dar Controparte_1 prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Tuttavia, la parte datrice di lavoro non ha negato la dovutezza degli importi per 14ma né ha fornito dimostrazione del pagamento, non assolvendo così al proprio onere.
3.4. Ne consegue che va condannata al pagamento dell'importo di euro 408,75, Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
*
4. Di tale pagamento risponde in via solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 anche la
[...] per le ragioni che si illustrano di seguito. Controparte_2
4.1. L' ha negato la propria responsabilità sostenendo che non vi sia prova del Controparte_2 fatto che l'attrice fosse adibita all'appalto di causa e che avesse prestato la sua attività in favore dell' . Controparte_2
4.2. L'assunto, però, è smentito dagli atti di causa, atteso che:
- la lettera di assunzione dell'attrice reca come sede di lavoro Milano, via Olgettina n. 48-60, ove è situato l'ospedale convenuto (cfr. all. n. 1 al ricorso);
- nella lettera di risoluzione del rapporto viene precisato che l'attrice era impiegata nel “subappalto affidato
a presso l' in Milano, alla via Olgettina n. 48/60” (cfr. all. n. 2 al Controparte_1 Controparte_2 ricorso);
- nell'accordo del 20.12.2024 (non contestato dalla difesa dell' , stipulato tra la lavoratrice e la CP_2
Direttrice del personale dell' si dà espressamente atto che l'attrice era impiegata Controparte_2 nell'appalto di causa (cfr. all. n. 4 al ricorso);
- è la stessa a dichiarare di essersi già occupata delle retribuzioni dell'attrice, Controparte_2 quale dipendente di impiegata nell'appalto in controversia;
infatti, alle pagine 7 e 8 CP_1
Pa Part della memoria di si legge: “24) In data 9 gennaio 2025, ha comunicato a Controparte_2
l'impossibilità di procedere al pagamento dei debiti sorti in data antecedente il 3 dicembre 2024, pena la lesione della par condicio creditorum (doc. 9).
25) NG ha omesso di corrispondere ai dipendenti le retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre 2024, ratei di
4 tredicesima e quattordicesima nonché delle spettanze di fine rapporto.
4) INTERVENTO DI OSR E PAGAMENTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DI NG Part 26) Constatato l'inadempimento di NG, nel periodo di dicembre 2024 – gennaio 2025 ha effettuato il pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti di quest'ultima per complessivi Euro 864.558,89, corrispondenti alle retribuzioni maturate dai lavoratori per le prestazioni rese nei mesi di novembre e dicembre 2024, oltre tredicesima mensilità; tali pagamenti riguardavano anche la Ricorrente”.
4.3. Tali risultanze inducono a ritenere la sussistenza di una responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n.
276/2003 in capo a Controparte_2
*
5. In applicazione delle regole generali relative al diritto di regresso nelle obbligazioni solidali, devepoi essere accolta la domanda di manleva svolta da Controparte_7
Ed invero, accertata la responsabilità solidale delle parti convenute, non potrebbe mai pervenirsi nei
[...] confronti dell'attore, in assenza di una sua specifica allegazione in tal senso, ad una condanna pro quota dei singoli convenuti, poiché il creditore può pretendere la totalità della prestazione anche da una sola delle parti coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive responsabilità può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso dell'adempimento debitorio.
Costituisce, tuttavia, ius receptum il rilievo in forza del quale il giudice del merito adito dal creditore può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle responsabilità se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna.
In tal caso, secondo lo schema delineato dagli artt. 1298 e 1299 c.c., la condanna del condebitore chiamato in causa in via di regresso è condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del primo condebitore e può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di questo, l'adempimento nei confronti del creditore (cfr. Cass. n. 12300/2003).
5.2. Ebbene, nel caso di specie, essendo stata accertata in capo alla società subappaltatrice convenuta la responsabilità circa il mancato pagamento delle differenze retributive di causa, in accoglimento della menzionata domanda di manleva e subordinatamente all'effettivo pagamento, la va CP_1 condannata a rifondere, per l'intero, di quanto da questa sarà corrisposto in Controparte_2 favore della parte attrice in esecuzione della presente sentenza.
*
6. Le spese di lite seguono la soccombenza (oltre che la soccombenza virtuale sulla domanda relativa al t.f.r.).
5
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda relativa al t.f.r.;
- condanna e in solido, al pagamento, in favore della Controparte_1 Controparte_2 parte attrice, della somma di euro 408,75, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- dichiara tenuta a manlevare in relazione a quanto da Controparte_1 Controparte_2 quest'ultima dovuto a parte attrice in esecuzione della presente sentenza;
- condanna e in solido, al pagamento, delle spese Controparte_1 Controparte_2 processuali, che determina in complessivi euro 49,00 per esborsi ed euro 1.030,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Milano, 17.12.2025
Il giudice
FR AR
6
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice FR AR, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6653 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con gli avv.ti Filippo Raffa ed Edoardo Vecellio. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Tiziana Melissano. Controparte_1
PARTE CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Paola Polliani e Controparte_2
l'avv. Marcella de Trizio.
PARTE CONVENUTA
E
, in persona del curatore della liquidazione Controparte_3 giudiziale.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“ 1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della somma complessiva di €. 5.117,98 per
i titoli di cui al presente ricorso e per l'effetto
2. Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di €. 5.117,98 per i titoli indicati nel presente atto o della diversa somma ritenuta di giustizia;
1 3. previo accertamento e declaratoria della sussistenza della responsabilità solidale di
[...] in relazione ai crediti retributivi maturati dal Controparte_4 ricorrente relativi all'intercorso rapporto di lavoro tra quest'ultimo e ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs Controparte_1
276/2003 e 1676 c.c., condannare Controparte_4 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore in solido tra loro a corrispondere al ricorrente, l'importo
[...] di €. 5.117,98 ovvero, la diversa somma, anche maggiore, che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
oltre al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi sulle somme dovute.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
5. Sentenza esecutiva ex lege.
”.
e si sono costituite in giudizio ed hanno contestato le Controparte_1 Controparte_2 pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
La non si è costituita in giudizio. Controparte_4
All'udienza del 28.10.2025, preso atto della procedura di liquidazione giudiziale attivata per
[...]
, il processo è stato interrotto ed è poi stato riassunto anche nei confronti della CP_4 [...]
(che non si è costituita rimanendo contumace). Controparte_3
All'udienza del 9.12.2025, la parte attrice, dando atto di aver ricevuto il pagamento del t.f.r. e della conseguente cessazione della materia del contendere sul punto, ha rinunciato alla domanda relativa al saldo del t.f.r. nei confronti di tutte le convenute;
inoltre, ha rinunciato alla domanda relativa ai ratei di nei confronti della CP_5 Controparte_4
***
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza “funzionale” sollevata da secondo cui la causa dovrebbe essere trattata davanti al giudice Controparte_2 fallimentare.
1.1. Ed invero, non può riconoscersi alcuna attrazione al Tribunale Fallimentare delle domande di accertamento e di condanna proposte nei confronti di e, ai sensi dell'art. 29 del Controparte_1
d.lgs. n. 276/2003, della committente dacché tali parti non risultano Controparte_2 coinvolte in alcuna procedura fallimentare o di liquidazione giudiziale.
L'unica improcedibilità sarebbe rinvenibile solo nei confronti in liquidazione Controparte_4 giudiziale, rispetto alla quale, tuttavia, la parte attrice ha rinunciato alle domande.
1.2. Detta rinuncia, peraltro, così come svolta, è suffiente per determinare l'effetto estintivo dell'azione, non abbisognando dell'accettazione delle altre parti.
Ed invero, come è noto, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio ex art. 2 306 c.p.c., non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue direttamente l'azione (cfr. ex multis Cass. n. 33761/2019).
*
2. Di conseguenza, deve essere respinta fin da ora la domanda riconvenzionale trasversale di manleva/regresso svolta dall' nei confronti della atteso che Controparte_2 Controparte_4 tale domanda era subordinata all'accoglimento della domanda attorea in punto di responsabilità di
(cfr. pag. 14 delle memoria: “- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di CP_4 accoglimento delle domande del Ricorrente …”).
Tuttavia, come si è visto, la parte attrice ha rinunciato alle domande proposte nei confronti della
[...]
, facendo così venir meno il presupposto processuale per attivare la domanda riconvenzionale CP_4 trasversale in questione.
Del resto, ove anche non si volesse considerare la rinuncia attorea, la domanda di manleva/regresso si presenterebbe improcedibile, tenuto conto che, essendo la posta in liquidazione CP_4 giudiziale, l'accertamento di ogni eventuale credito vantato contro di essa è demandato alla competenza esclusiva del giudice delegato nell'ambito della procedura liquidatoria e dell'insinuazione al passivo.
*
3. Venendo al merito, la parte attrice, dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento al t.f.r. maturato (che gli è stato pagato dal Fondo di Tesoreria di , ha insistito per CP_6 il pagamento di n. 6 ratei di 14ma relativi al periodo luglio – dicembre 2024 pari ad euro 408,75, come da busta paga di gennaio 2025 emessa da Controparte_1
3.1. Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative
3 dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche
Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
3.2. Orbene, nel caso in esame, gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato piena soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti (cfr. all. n. 3 al ricorso).
3.3. Con riferimento alla posizione allegativa della spettava invece a questa dar Controparte_1 prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Tuttavia, la parte datrice di lavoro non ha negato la dovutezza degli importi per 14ma né ha fornito dimostrazione del pagamento, non assolvendo così al proprio onere.
3.4. Ne consegue che va condannata al pagamento dell'importo di euro 408,75, Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
*
4. Di tale pagamento risponde in via solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 anche la
[...] per le ragioni che si illustrano di seguito. Controparte_2
4.1. L' ha negato la propria responsabilità sostenendo che non vi sia prova del Controparte_2 fatto che l'attrice fosse adibita all'appalto di causa e che avesse prestato la sua attività in favore dell' . Controparte_2
4.2. L'assunto, però, è smentito dagli atti di causa, atteso che:
- la lettera di assunzione dell'attrice reca come sede di lavoro Milano, via Olgettina n. 48-60, ove è situato l'ospedale convenuto (cfr. all. n. 1 al ricorso);
- nella lettera di risoluzione del rapporto viene precisato che l'attrice era impiegata nel “subappalto affidato
a presso l' in Milano, alla via Olgettina n. 48/60” (cfr. all. n. 2 al Controparte_1 Controparte_2 ricorso);
- nell'accordo del 20.12.2024 (non contestato dalla difesa dell' , stipulato tra la lavoratrice e la CP_2
Direttrice del personale dell' si dà espressamente atto che l'attrice era impiegata Controparte_2 nell'appalto di causa (cfr. all. n. 4 al ricorso);
- è la stessa a dichiarare di essersi già occupata delle retribuzioni dell'attrice, Controparte_2 quale dipendente di impiegata nell'appalto in controversia;
infatti, alle pagine 7 e 8 CP_1
Pa Part della memoria di si legge: “24) In data 9 gennaio 2025, ha comunicato a Controparte_2
l'impossibilità di procedere al pagamento dei debiti sorti in data antecedente il 3 dicembre 2024, pena la lesione della par condicio creditorum (doc. 9).
25) NG ha omesso di corrispondere ai dipendenti le retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre 2024, ratei di
4 tredicesima e quattordicesima nonché delle spettanze di fine rapporto.
4) INTERVENTO DI OSR E PAGAMENTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DI NG Part 26) Constatato l'inadempimento di NG, nel periodo di dicembre 2024 – gennaio 2025 ha effettuato il pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti di quest'ultima per complessivi Euro 864.558,89, corrispondenti alle retribuzioni maturate dai lavoratori per le prestazioni rese nei mesi di novembre e dicembre 2024, oltre tredicesima mensilità; tali pagamenti riguardavano anche la Ricorrente”.
4.3. Tali risultanze inducono a ritenere la sussistenza di una responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n.
276/2003 in capo a Controparte_2
*
5. In applicazione delle regole generali relative al diritto di regresso nelle obbligazioni solidali, devepoi essere accolta la domanda di manleva svolta da Controparte_7
Ed invero, accertata la responsabilità solidale delle parti convenute, non potrebbe mai pervenirsi nei
[...] confronti dell'attore, in assenza di una sua specifica allegazione in tal senso, ad una condanna pro quota dei singoli convenuti, poiché il creditore può pretendere la totalità della prestazione anche da una sola delle parti coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive responsabilità può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso dell'adempimento debitorio.
Costituisce, tuttavia, ius receptum il rilievo in forza del quale il giudice del merito adito dal creditore può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle responsabilità se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna.
In tal caso, secondo lo schema delineato dagli artt. 1298 e 1299 c.c., la condanna del condebitore chiamato in causa in via di regresso è condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del primo condebitore e può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di questo, l'adempimento nei confronti del creditore (cfr. Cass. n. 12300/2003).
5.2. Ebbene, nel caso di specie, essendo stata accertata in capo alla società subappaltatrice convenuta la responsabilità circa il mancato pagamento delle differenze retributive di causa, in accoglimento della menzionata domanda di manleva e subordinatamente all'effettivo pagamento, la va CP_1 condannata a rifondere, per l'intero, di quanto da questa sarà corrisposto in Controparte_2 favore della parte attrice in esecuzione della presente sentenza.
*
6. Le spese di lite seguono la soccombenza (oltre che la soccombenza virtuale sulla domanda relativa al t.f.r.).
5
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda relativa al t.f.r.;
- condanna e in solido, al pagamento, in favore della Controparte_1 Controparte_2 parte attrice, della somma di euro 408,75, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- dichiara tenuta a manlevare in relazione a quanto da Controparte_1 Controparte_2 quest'ultima dovuto a parte attrice in esecuzione della presente sentenza;
- condanna e in solido, al pagamento, delle spese Controparte_1 Controparte_2 processuali, che determina in complessivi euro 49,00 per esborsi ed euro 1.030,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Milano, 17.12.2025
Il giudice
FR AR
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