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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/10/2025, n. 9374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9374 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9231/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9231/2025 R.G. avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
TRA
PE. ( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Lucio Granata ( ), presso lo studio del quale, in Avellino, via Piave C.F._1
n. 162, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
( , in persona del p. t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli ( ), presso gli uffici P.IVA_3 della quale, in Napoli, via Armando Diaz n. 11, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 18.4.2025 PE. acquirente del ramo d'azienda della Parte_1 [...] oggetto dell'atto del 22.4.2023 a rogito dott. di Benevento, rep. CP_3 Persona_1
74.554, racc. 30251 (doc. 1) pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 53 del 06/05/2023 con inserzione n. TX23AAB4631 (doc. 2), ha, ai sensi dell'art. 170 d.P.R. 115/2002, proposto opposizione avverso il decreto emesso il 19.3.2025 mediante il quale la Sezione g.i.p. di questo Tribunale ha rigettato la richiesta di liquidazione per l'attività di custodia del motociclo Aprilia targato CD89639 svolta dalla pagina 1 di 4 nel procedimento avente RGNR 2748/2008 e RGGIP 5219/08 ritenendo che la Controparte_3 prima istanza di liquidazione (presentata dalla custode e recante data 3.7.2012) Controparte_3 fosse stata depositata oltre il termine di 100 giorni previsto dall'art. 71, co. 2, d.P.R. n. 115/2002.
L'opponente ha dedotto che la custodia conferita alla a fronte di provvedimento di Controparte_3 sequestro del 31.12.2007 è cessata il 27.6.2012 (allorquando la custode ha provveduto alla distruzione del veicolo confiscato -doc. 5) sì che rispettosa del termine previsto dalla norma da ultimo richiamata deve intendersi l'istanza di liquidazione formulata già il 14.9.2012 (e reiterata nelle date del 10.5.2013 e 3.1.2015 -doc. 5). Ancora, l'opponente ha dedotto che l'istanza per effetto della quale è stato adottato il decreto qui opposto è stata presentata successivamente ad una prima istanza “rifiutata” con provvedimento in data 23.12.2024 per pretesa, mancata allegazione del provvedimento del g.i.p. nonchè dell'istanza di liquidazione (doc. 6) e di una successiva istanza, in data 9.1.2025, rigettata per la mancata produzione della dichiarazione relativa alla mancata percezione di compensi per la medesima attività di custodia.
Il Ministero della giustizia, eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opponente (atteso che
“l'art. 2559 c.c. non prevede la successione automatica nei crediti del cedente, così come previsto dall'art.2558 cc per i contratti, con la conseguenza che i crediti ceduti vanno identificati uno per uno, a pena di indeterminatezza” -p. 1 della memoria di costituzione), ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo che all'istanza del 10.01.2025 è stata allegata la sola istanza di liquidazione datata 03.07.2012 priva di documentazione attestante la data del deposito e che la stessa risulta presentata all'Ufficio dei corpi di reato e non all'Ufficio g.i.p. (competente ai fini della liquidazione). La parte convenuta ha inoltre eccepito la maturata prescrizione del credito atteso che
“all'Ufficio non risulta mai prodotta alcuna istanza datata 10.05.2013; né la raccomandata del
03.01.2015 può considerarsi richiesta di liquidazione, in quanto priva degli elementi minimi di una richiesta di pagamento e limitata alla sola elencazione di istanze già presentate (oltre che indirizzata sempre all' e non al competente Ufficio GIP), ed in quanto priva Controparte_4 della formale indicazione relativa all'interruzione della prescrizione;
tale atto pertanto risulta inidoneo neppure ad interrompere i termini prescrizionali, con l'effetto di rendere il credito della ricorrente prescritto anche a voler considerare valida l'istanza depositata il 14.09.2012” (p. 2 della memoria di costituzione).
Alla prima udienza, non comparsa la parte convenuta, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
2. La domanda è fondata nella misura di seguito indicata.
pagina 2 di 4 2.1. La titolarità, in capo all'odierna opponente, del credito oggetto del presente procedimento deve ritenersi provata alla luce del contratto (redatto mediante l'atto pubblico sopra meglio indicato) di cessione di ramo d'azienda il quale, all'art. 1, così identifica il ramo d'azienda ceduto: “La
[...]
Pa cede alla . che accetta ed acquista, il citato ramo sub 3) della premessa CP_3 Parte_1 della propria azienda, autonomamente organizzato e costituito da un complesso di beni finalizzati all'esercizio della gestione di depositi giudiziari di veicoli sequestrati per Enti pubblici e privati, costituente ramo indipendente ed autonomamente organizzato, esercitato negli immobili oggetto dei contratti di locazione e/o comodato in vigore e noti alle parti”. La lettura di tale pattuizione anche alla luce del richiamato n. 3 del medesimo atto (“3) gestione di depositi giudiziari di veicoli sequestrati per Enti pubblici e privati, costituente ramo indipendente ed autonomamente organizzato, quest'ultimo esercitato in Mercogliano (AV) già via Carrera n. 1, ora via Loreto
Vecchio n. 1 negli immobili descritti nel contratto di locazione commerciale intercorrente con la Pa
. partita IVA contratto in data 9 aprile 2014 a dirsi”) consente di Parte_1 P.IVA_1 ritenere in modo univoco (a maggior ragione considerato che dal medesimo atto non risulta lo svolgimento, da parte della di ulteriore, analoga attività -né elementi di segno Controparte_3 contrario sono stati offerti dalla parte convenuta) trasferito alla odierna opponente anche il credito oggetto di lite.
2.2. Infondata risulta pure l'eccezione di prescrizione.
Mediante il documento 5 (si vedano, in particolare, le pagine 9 e 10 del relativo file) l'opponente ha documentato la ricezione, da parte del Tribunale di Napoli, di un atto (avente quale oggetto “elenco richieste di pagamento depositate e non liquidate”) mediante il quale è stata sollecitata la liquidazione dei compensi spettanti in relazione ad una pluralità di procedimenti (tra i quali figura pure quello avente n. RGIP 5219/2008). Il contenuto di tale atto è indice dell'inequivoca volontà di richiedere il pagamento (tanto anche alla luce di Cass., sez. 2, ord. 18 marzo 2025, n. 7188).
Né potrebbe accertarsi l'intervenuta prescrizione in conseguenza della formulazione dell'istanza richiamata all'Ufficio corpi di reato e non a quello g.i.p. La richiesta è stata infatti formulata al
Tribunale di Napoli (soggetto tenuto a provvedere agli adempimenti necessari ai fini della liquidazione dei compensi), irrilevante essendone -ai fini che qui rilevano- l'organizzazione interna secondo quanto del resto è confermato dal fatto che gli uffici richiamati dalla parte convenuta non hanno distinta soggettività.
2.3. Da ultimo, la stessa documentazione depositata dalla parte convenuta (in particolare, la pagina
10 dell'unico file prodotto in allegato alla memoria di costituzione) conferma il deposito dell'istanza di liquidazione il 14.9.2012 e, pertanto, nel rispetto del termine previsto dall'art. 71, co. 2, d. P. R. pagina 3 di 4 115/2002 considerato che risulta pure documentata (doc. 5 di parte opponente) la cessazione dell'attività di custodia in data 27.6.2012.
Riformato il provvedimento qui opposto nella parte in cui ha ritenuto non rispettato il termine previsto dalla norma da ultimo citata, congrue le somme richieste mediante l'istanza di liquidazione alla luce del parametro normativo (correttamente) richiamato nella medesima istanza, in favore dell'opponente deve essere liquidato l'importo (come richiesto nell'originaria istanza) di euro
1.418,24.
Su tale somma non è possibile (nonostante quanto richiesto nella presente sede) riconoscere gli interessi ex d. lgs. n. 231/2002 atteso che il compenso qui riconosciuto va ricondotto ad un munus publicum cui non è applicabile la disciplina da ultimo richiamata.
3. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta e la semplicità del procedimento) previsti dal d. m. 147/2022 per i procedimenti sommari di cognizione di valore sino ad euro 5.200,00 limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, liquida a PE. in persona del legale Parte_1 rappresentante p. t., la somma di euro 1.418,24 oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal
14.9.2012 al saldo;
2) condanna il , in persona del al pagamento, in favore Controparte_1 CP_5 dell'avv. Lucio Granata, difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 125,00 per esborsi e, per compensi, in euro 850,50, oltre 15% spese generali, c. a. ed i. v. a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 19 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9231/2025 R.G. avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
TRA
PE. ( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Lucio Granata ( ), presso lo studio del quale, in Avellino, via Piave C.F._1
n. 162, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
( , in persona del p. t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli ( ), presso gli uffici P.IVA_3 della quale, in Napoli, via Armando Diaz n. 11, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 18.4.2025 PE. acquirente del ramo d'azienda della Parte_1 [...] oggetto dell'atto del 22.4.2023 a rogito dott. di Benevento, rep. CP_3 Persona_1
74.554, racc. 30251 (doc. 1) pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 53 del 06/05/2023 con inserzione n. TX23AAB4631 (doc. 2), ha, ai sensi dell'art. 170 d.P.R. 115/2002, proposto opposizione avverso il decreto emesso il 19.3.2025 mediante il quale la Sezione g.i.p. di questo Tribunale ha rigettato la richiesta di liquidazione per l'attività di custodia del motociclo Aprilia targato CD89639 svolta dalla pagina 1 di 4 nel procedimento avente RGNR 2748/2008 e RGGIP 5219/08 ritenendo che la Controparte_3 prima istanza di liquidazione (presentata dalla custode e recante data 3.7.2012) Controparte_3 fosse stata depositata oltre il termine di 100 giorni previsto dall'art. 71, co. 2, d.P.R. n. 115/2002.
L'opponente ha dedotto che la custodia conferita alla a fronte di provvedimento di Controparte_3 sequestro del 31.12.2007 è cessata il 27.6.2012 (allorquando la custode ha provveduto alla distruzione del veicolo confiscato -doc. 5) sì che rispettosa del termine previsto dalla norma da ultimo richiamata deve intendersi l'istanza di liquidazione formulata già il 14.9.2012 (e reiterata nelle date del 10.5.2013 e 3.1.2015 -doc. 5). Ancora, l'opponente ha dedotto che l'istanza per effetto della quale è stato adottato il decreto qui opposto è stata presentata successivamente ad una prima istanza “rifiutata” con provvedimento in data 23.12.2024 per pretesa, mancata allegazione del provvedimento del g.i.p. nonchè dell'istanza di liquidazione (doc. 6) e di una successiva istanza, in data 9.1.2025, rigettata per la mancata produzione della dichiarazione relativa alla mancata percezione di compensi per la medesima attività di custodia.
Il Ministero della giustizia, eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opponente (atteso che
“l'art. 2559 c.c. non prevede la successione automatica nei crediti del cedente, così come previsto dall'art.2558 cc per i contratti, con la conseguenza che i crediti ceduti vanno identificati uno per uno, a pena di indeterminatezza” -p. 1 della memoria di costituzione), ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo che all'istanza del 10.01.2025 è stata allegata la sola istanza di liquidazione datata 03.07.2012 priva di documentazione attestante la data del deposito e che la stessa risulta presentata all'Ufficio dei corpi di reato e non all'Ufficio g.i.p. (competente ai fini della liquidazione). La parte convenuta ha inoltre eccepito la maturata prescrizione del credito atteso che
“all'Ufficio non risulta mai prodotta alcuna istanza datata 10.05.2013; né la raccomandata del
03.01.2015 può considerarsi richiesta di liquidazione, in quanto priva degli elementi minimi di una richiesta di pagamento e limitata alla sola elencazione di istanze già presentate (oltre che indirizzata sempre all' e non al competente Ufficio GIP), ed in quanto priva Controparte_4 della formale indicazione relativa all'interruzione della prescrizione;
tale atto pertanto risulta inidoneo neppure ad interrompere i termini prescrizionali, con l'effetto di rendere il credito della ricorrente prescritto anche a voler considerare valida l'istanza depositata il 14.09.2012” (p. 2 della memoria di costituzione).
Alla prima udienza, non comparsa la parte convenuta, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
2. La domanda è fondata nella misura di seguito indicata.
pagina 2 di 4 2.1. La titolarità, in capo all'odierna opponente, del credito oggetto del presente procedimento deve ritenersi provata alla luce del contratto (redatto mediante l'atto pubblico sopra meglio indicato) di cessione di ramo d'azienda il quale, all'art. 1, così identifica il ramo d'azienda ceduto: “La
[...]
Pa cede alla . che accetta ed acquista, il citato ramo sub 3) della premessa CP_3 Parte_1 della propria azienda, autonomamente organizzato e costituito da un complesso di beni finalizzati all'esercizio della gestione di depositi giudiziari di veicoli sequestrati per Enti pubblici e privati, costituente ramo indipendente ed autonomamente organizzato, esercitato negli immobili oggetto dei contratti di locazione e/o comodato in vigore e noti alle parti”. La lettura di tale pattuizione anche alla luce del richiamato n. 3 del medesimo atto (“3) gestione di depositi giudiziari di veicoli sequestrati per Enti pubblici e privati, costituente ramo indipendente ed autonomamente organizzato, quest'ultimo esercitato in Mercogliano (AV) già via Carrera n. 1, ora via Loreto
Vecchio n. 1 negli immobili descritti nel contratto di locazione commerciale intercorrente con la Pa
. partita IVA contratto in data 9 aprile 2014 a dirsi”) consente di Parte_1 P.IVA_1 ritenere in modo univoco (a maggior ragione considerato che dal medesimo atto non risulta lo svolgimento, da parte della di ulteriore, analoga attività -né elementi di segno Controparte_3 contrario sono stati offerti dalla parte convenuta) trasferito alla odierna opponente anche il credito oggetto di lite.
2.2. Infondata risulta pure l'eccezione di prescrizione.
Mediante il documento 5 (si vedano, in particolare, le pagine 9 e 10 del relativo file) l'opponente ha documentato la ricezione, da parte del Tribunale di Napoli, di un atto (avente quale oggetto “elenco richieste di pagamento depositate e non liquidate”) mediante il quale è stata sollecitata la liquidazione dei compensi spettanti in relazione ad una pluralità di procedimenti (tra i quali figura pure quello avente n. RGIP 5219/2008). Il contenuto di tale atto è indice dell'inequivoca volontà di richiedere il pagamento (tanto anche alla luce di Cass., sez. 2, ord. 18 marzo 2025, n. 7188).
Né potrebbe accertarsi l'intervenuta prescrizione in conseguenza della formulazione dell'istanza richiamata all'Ufficio corpi di reato e non a quello g.i.p. La richiesta è stata infatti formulata al
Tribunale di Napoli (soggetto tenuto a provvedere agli adempimenti necessari ai fini della liquidazione dei compensi), irrilevante essendone -ai fini che qui rilevano- l'organizzazione interna secondo quanto del resto è confermato dal fatto che gli uffici richiamati dalla parte convenuta non hanno distinta soggettività.
2.3. Da ultimo, la stessa documentazione depositata dalla parte convenuta (in particolare, la pagina
10 dell'unico file prodotto in allegato alla memoria di costituzione) conferma il deposito dell'istanza di liquidazione il 14.9.2012 e, pertanto, nel rispetto del termine previsto dall'art. 71, co. 2, d. P. R. pagina 3 di 4 115/2002 considerato che risulta pure documentata (doc. 5 di parte opponente) la cessazione dell'attività di custodia in data 27.6.2012.
Riformato il provvedimento qui opposto nella parte in cui ha ritenuto non rispettato il termine previsto dalla norma da ultimo citata, congrue le somme richieste mediante l'istanza di liquidazione alla luce del parametro normativo (correttamente) richiamato nella medesima istanza, in favore dell'opponente deve essere liquidato l'importo (come richiesto nell'originaria istanza) di euro
1.418,24.
Su tale somma non è possibile (nonostante quanto richiesto nella presente sede) riconoscere gli interessi ex d. lgs. n. 231/2002 atteso che il compenso qui riconosciuto va ricondotto ad un munus publicum cui non è applicabile la disciplina da ultimo richiamata.
3. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta e la semplicità del procedimento) previsti dal d. m. 147/2022 per i procedimenti sommari di cognizione di valore sino ad euro 5.200,00 limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, liquida a PE. in persona del legale Parte_1 rappresentante p. t., la somma di euro 1.418,24 oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal
14.9.2012 al saldo;
2) condanna il , in persona del al pagamento, in favore Controparte_1 CP_5 dell'avv. Lucio Granata, difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 125,00 per esborsi e, per compensi, in euro 850,50, oltre 15% spese generali, c. a. ed i. v. a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 19 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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