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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 26/12/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 488 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 488 /2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CINZIA Parte_1 C.F._1
ROLLINO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO Controparte_1 C.F._2
IACOPONI, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di rimessione della causa in decisione. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.04.2025, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione, da coniuge per matrimonio celebrato in Cupra Controparte_1
Marittima, in data 07.06.1998, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 8 p. II 2 serie A – anno 1998, esponendo che dall'unione è nato, il 13.03.2003
1 in San Benedetto Del Tronto (AP), e che la residenza della famiglia era Persona_1 stata stabilita in Cupra Marittima, alla Contrada San Michele n. 7, in un immobile concesso in comodato d'uso gratuito alla coppia dai genitori della ricorrente per stabilirvi la residenza familiare.
A fondamento della domanda ha esposto che i rapporti tra le parti si erano gravemente deteriorati e che era venuta meno l'affectio coniugalis. Detta crisi, negli ultimi tempi aveva reso intollerabile la convivenza tanto che la ricorrente, a partire dal mese di ottobre, per porre fine alle violente e frequenti discussioni, cui spesso assisteva anche il figlio, si era allontanata dalla casa familiare trovando temporaneamente accoglienza dal fratello.
Quanto agli aspetti economici, la ricorrente ha dedotto di svolgere, a partire dal 2024, la mansione di addetta alle pulizie in virtù di contratto part-time a tempo determinato con scadenza al 31.12.2025 e con una retribuzione mensile di circa euro 500,00 e di non essere proprietaria di beni immobili.
Quanto a lo stesso era pensionato e il figlio era attualmente Controparte_1 Per_1 disoccupato e, pertanto, non economicamente autosufficiente, pur essendo in procinto, a partire dal mese di maggio 2025, di iniziare attività lavorativa in quanto assegnatario di borsa lavoro da parte della Regione Marche con uno stipendio di circa euro 800,00.
La casa familiare era di proprietà della madre della che, all'epoca del Pt_1 matrimonio, l'aveva concessa ai coniugi in comodato d'uso gratuito e di tale circostanza doveva tenersi conto ai fini dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, quale coniuge economicamente più debole, che intendeva fare rientro presso la casa familiare dove era rimasto a vivere il figlio.
La ricorrente ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1. Dichiarare la separazione dei coniugi e – matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1
contratto in Cupra Marittima il 7.6.1998, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.
8 p. II 2 serie A – anno 1998, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cupra Marittima di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere a tutte le annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
2. Assegnare la casa familiare sita in Cupra Marittima Contrada San Michele n. 7 con ogni arredo e pertinenza alla sig.ra con la quale resterà a vivere il figlio Parte_1 Per_1
3. Disporre che il sig. entro 15 giorni dalla sentenza di separazione, lasci la casa Controparte_1
familiare trasferendo altrove la propria residenza.
2 4. Disporre, qualora all'esito dell'istruttoria ce ne siano i presupposti, contributo al mantenimento del figlio
e alle spese straordinarie - nella misura ritenuta di giustizia - a carico del padre quale genitore Controparte_1 non collocatario”.
La parte resistente, costituitasi in giudizio, ha dichiarato di non opporsi alla domanda di separazione, deducendo, peraltro, che l'allontanamento dalla casa familiare era stato frutto di una scelta, volontaria e non giustificata da alcuna circostanza, della ricorrente e della quale doveva tenersi conto in merito all'assegnazione della casa coniugale al resistente che percepiva unicamente una pensione di circa euro 900,00 mensili, a titolo di pensione di inabilità agli invalidi civili e di una quota di pensione da lavoro.
invero, in data 17.02.2023 era stato dichiarato dalla Commissione Controparte_1
medica dell'INPS di Ascoli Piceno “invalido totale e permanente con inabilità lavorativa al 100% (art. 2
e 12 L. 118/71)” nonché “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3,
L.104/92”, essendo, pertanto, impossibilitato a reperire una qualsivoglia attività lavorativa per poter integrare le sue entrate mensili.
In merito alla situazione patrimoniale del figlio , il resistente ha confermato che Per_1 lo stesso aveva iniziato, dal mese di maggio 2025, a fruire di una “borsa lavoro” come addetto alle vendite in un supermercato di Cupra Marittima, con uno stipendio mensile di circa euro
800,00 finanziato dalla Regione Marche, con scadenza al mese di dicembre 2025.
Il figlio quindi, pur essendo maggiorenne, non era attualmente economicamente autosufficiente e aveva il titolo di studio della licenza media.
Il padre aveva sempre avuto un rapporto sereno ed equilibrato con il figlio e si era sempre occupato con costanza e dedizione del suo benessere e della sua crescita nonché di tutti gli aspetti di natura economica che lo riguardavano.
Il figlio , a seguito dell'allontanamento della madre, aveva continuato a vivere Per_1 stabilmente con il padre nella casa coniugale sita a Cupra Marittima in Contrada San Michele
n.7.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa eccezione, istanza e conclusione:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio con Controparte_1 Parte_1 rito concordatario in data 07/06/1998 a Cupra Marittima, atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n.
8. p. II 2 serie A anno 1998, ordinando all'ufficiale di stato civile ogni conseguente adempimento di legge.
- Assegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la casa coniugale sita a Cupra Marittima in Contrada San
Michele n. 7 al sig. affinchè continui a viverci con il figlio Controparte_1 Per_1
3 - Disporre a carico della sig.ra quale genitore non convivente stabilmente con il figlio, un Parte_1 contributo al mantenimento ordinario dello stesso, nonché una quota delle spese straordinarie, nella misura che si riterrà di Giustizia.
- Con vittoria di spese e compensi della presente procedura”.
All'udienza del 09.10.2025, dinanzi al giudice istruttore, sono comparse personalmente le parti Esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, le parti sono state interrogate liberamente e, all'esito, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente ed è stata accertata l'assenza dei presupposti per l'emissione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Fissata l'udienza per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, precisate le conclusioni, all'udienza del 18.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Quanto alle domande accessorie alla separazione, deve darsi atto che entrambe le parti, facendo valere la situazione di non autosufficienza economica del figlio maggiorenne, hanno chiesto rispettivamente l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà della madre della ricorrente, ma attualmente abitata da insieme al figlio della coppia , Controparte_1 Per_1 nei confronti del quale è stata chiesta da entrambe le parti la previsione, in capo al genitore convivente, del versamento di un contributo al mantenimento.
Ebbene, sul punto, devono essere richiamati i principi di diritto già espressi dal giudice istruttore in sede di delibazione sui provvedimenti temporanei e urgenti per, poi, essere ulteriormente arricchiti.
Ed invero, deve darsi ingresso, anche in questa sede, all'orientamento della Corte di
Legittimità secondo cui, l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell'obbligo al mantenimento della prole maggiorenne deve tener conto di criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post- universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011,
n. 1830; Cass. n. 17183/2020).
In tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, affermato che tale obbligo
4 perdura in capo ai genitori oltre la raggiunta maggiore età della prole, qualora questi non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita ovvero non siano stati posti in condizione di provvedervi (v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993,
n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio
1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n. 2147) e che, in via generale, la valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o non con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
si veda pure Cass. 12 marzo 2018, n. 5883);
È stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura"
(Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti",
l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in motivazione, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
concetto ripreso es. da Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).
Del resto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (Cass. 17183/2020)
Nel caso di specie, entrambi i genitori hanno dato atto che il figlio, beneficiario di una
“borsa lavoro2 della Regione Marche, risulta attualmente impiegato, dal mese di maggio 2025, presso un supermercato, con contratto a tempo determinato, con scadenza fissata al mese di dicembre 2025, dal quale trae uno stipendio mensile pari ad euro 800,00 mensili.
Tale situazione di fatto deve essere confrontata, in primo luogo, con la condizione economico-patrimoniale di ciascuno dei genitori, essendo emerso dagli atti, nonché in sede di libero interrogatorio che la ricorrente percepisce uno stipendio mensile di euro 500,00 (dal cui importo cui deve detrarsi la somma di euro 300,00 versato a titolo di canone di locazione per l'immobile in cui la stessa attualmente vive) e che il ricorrente percepisce l'importo mensile di euro 800,00, a titolo di pensione (comprensiva della quota allo stesso spettante come invalido civile), già al netto della rata per il finanziamento contratto dallo stesso.
5 In secondo luogo, deve essere presa in considerazione le condizioni in cui – allo stato – vive il figlio , nato in [...], il [...], non solo con Per_1 riferimento all'attuale situazione lavorativa – a mezzo di “borsa lavoro” finanziata dalla Regione
Marche – e alla percezione di una retribuzione mensile pari ad euro 800,00 – sostanzialmente equivalente a quella del padre - ma anche in relazione alla circostanza per la quale non è in contestazione tra le parti che lo stesso abbia abbandonato gli studi al termine delle scuole medie.
Tanto detto, preme richiamare i più recenti approdi giurisprudenziali raggiunti sul punto, secondo cui “l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere
a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine” (cfr., per tali concetti: Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
Inoltre, deve valorizzarsi il principio dell'autoresponsabilità, per il quale “è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore” (Cass. n.
17183/2020).
La giurisprudenza, in definitiva, ha riassunto tra le varie evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, “fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sè idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i
6 possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale”
(Cass. n. 17183/2020).
Nel caso di specie, è provato l'ampio lasso di tempo tra l'abbandono degli studi, da parte di oramai ventiduenne, nonché il suo ingresso nel mondo del lavoro con Persona_1 contratto di lavoro afferente ad un'attività – quella di addetto in un supermercato – del tutto affine agli studi svolti.
Sul punto, il Collegio richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale: “Il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno” (Cass. 22.11.2010, n.23590).
Ancora, non è stata data alcuna prova di ulteriori ricerche da parte di Persona_1 di un impiego confacente ai propri studi, nel corso del tempo e anche successivamente al termine dell'attuale esperienza lavorativa.
Alla luce delle superiori considerazioni, in definitiva, deve ritenersi accertata la raggiunta autosufficienza economica di Persona_1
Venendo, allora, alla domanda di assegnazione della casa coniugale e considerato che il presupposto inderogabile per la detta assegnazione è dato dalla convivenza del genitore con il figlio minorenne ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, proprio l'accertamento dell'attuale autosufficienza economica di conduce ad una Persona_1 pronuncia di inammissibilità in punto di adozione di provvedimenti di tal guisa, rimanendo il regime della casa coniugale in assenza di figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti) regolato secondo gli ordinari canoni del diritto civile (cfr. Cass. 16398/2007);
La reciproca soccombenza tra le parti nonché la materia trattata e le ragioni della decisione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 488/2025, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
❖ dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
coniugi per matrimonio celebrato in Cupra Marittima, il 07.06.1998; CP_1
7 ❖ ordina l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Cupra Marittima (atto 8, parte II, serie A, dell'anno 1998);
❖ rigetta le domande volte a prevedere un contributo al mantenimento nei confronti del figlio delle parti;
❖ dichiara l'inammissibilità delle domande di assegnazione della casa coniugale proposte da entrambe le parti;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 18.12.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 488 /2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CINZIA Parte_1 C.F._1
ROLLINO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO Controparte_1 C.F._2
IACOPONI, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di rimessione della causa in decisione. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.04.2025, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione, da coniuge per matrimonio celebrato in Cupra Controparte_1
Marittima, in data 07.06.1998, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 8 p. II 2 serie A – anno 1998, esponendo che dall'unione è nato, il 13.03.2003
1 in San Benedetto Del Tronto (AP), e che la residenza della famiglia era Persona_1 stata stabilita in Cupra Marittima, alla Contrada San Michele n. 7, in un immobile concesso in comodato d'uso gratuito alla coppia dai genitori della ricorrente per stabilirvi la residenza familiare.
A fondamento della domanda ha esposto che i rapporti tra le parti si erano gravemente deteriorati e che era venuta meno l'affectio coniugalis. Detta crisi, negli ultimi tempi aveva reso intollerabile la convivenza tanto che la ricorrente, a partire dal mese di ottobre, per porre fine alle violente e frequenti discussioni, cui spesso assisteva anche il figlio, si era allontanata dalla casa familiare trovando temporaneamente accoglienza dal fratello.
Quanto agli aspetti economici, la ricorrente ha dedotto di svolgere, a partire dal 2024, la mansione di addetta alle pulizie in virtù di contratto part-time a tempo determinato con scadenza al 31.12.2025 e con una retribuzione mensile di circa euro 500,00 e di non essere proprietaria di beni immobili.
Quanto a lo stesso era pensionato e il figlio era attualmente Controparte_1 Per_1 disoccupato e, pertanto, non economicamente autosufficiente, pur essendo in procinto, a partire dal mese di maggio 2025, di iniziare attività lavorativa in quanto assegnatario di borsa lavoro da parte della Regione Marche con uno stipendio di circa euro 800,00.
La casa familiare era di proprietà della madre della che, all'epoca del Pt_1 matrimonio, l'aveva concessa ai coniugi in comodato d'uso gratuito e di tale circostanza doveva tenersi conto ai fini dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, quale coniuge economicamente più debole, che intendeva fare rientro presso la casa familiare dove era rimasto a vivere il figlio.
La ricorrente ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1. Dichiarare la separazione dei coniugi e – matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1
contratto in Cupra Marittima il 7.6.1998, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.
8 p. II 2 serie A – anno 1998, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cupra Marittima di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere a tutte le annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
2. Assegnare la casa familiare sita in Cupra Marittima Contrada San Michele n. 7 con ogni arredo e pertinenza alla sig.ra con la quale resterà a vivere il figlio Parte_1 Per_1
3. Disporre che il sig. entro 15 giorni dalla sentenza di separazione, lasci la casa Controparte_1
familiare trasferendo altrove la propria residenza.
2 4. Disporre, qualora all'esito dell'istruttoria ce ne siano i presupposti, contributo al mantenimento del figlio
e alle spese straordinarie - nella misura ritenuta di giustizia - a carico del padre quale genitore Controparte_1 non collocatario”.
La parte resistente, costituitasi in giudizio, ha dichiarato di non opporsi alla domanda di separazione, deducendo, peraltro, che l'allontanamento dalla casa familiare era stato frutto di una scelta, volontaria e non giustificata da alcuna circostanza, della ricorrente e della quale doveva tenersi conto in merito all'assegnazione della casa coniugale al resistente che percepiva unicamente una pensione di circa euro 900,00 mensili, a titolo di pensione di inabilità agli invalidi civili e di una quota di pensione da lavoro.
invero, in data 17.02.2023 era stato dichiarato dalla Commissione Controparte_1
medica dell'INPS di Ascoli Piceno “invalido totale e permanente con inabilità lavorativa al 100% (art. 2
e 12 L. 118/71)” nonché “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3,
L.104/92”, essendo, pertanto, impossibilitato a reperire una qualsivoglia attività lavorativa per poter integrare le sue entrate mensili.
In merito alla situazione patrimoniale del figlio , il resistente ha confermato che Per_1 lo stesso aveva iniziato, dal mese di maggio 2025, a fruire di una “borsa lavoro” come addetto alle vendite in un supermercato di Cupra Marittima, con uno stipendio mensile di circa euro
800,00 finanziato dalla Regione Marche, con scadenza al mese di dicembre 2025.
Il figlio quindi, pur essendo maggiorenne, non era attualmente economicamente autosufficiente e aveva il titolo di studio della licenza media.
Il padre aveva sempre avuto un rapporto sereno ed equilibrato con il figlio e si era sempre occupato con costanza e dedizione del suo benessere e della sua crescita nonché di tutti gli aspetti di natura economica che lo riguardavano.
Il figlio , a seguito dell'allontanamento della madre, aveva continuato a vivere Per_1 stabilmente con il padre nella casa coniugale sita a Cupra Marittima in Contrada San Michele
n.7.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa eccezione, istanza e conclusione:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio con Controparte_1 Parte_1 rito concordatario in data 07/06/1998 a Cupra Marittima, atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n.
8. p. II 2 serie A anno 1998, ordinando all'ufficiale di stato civile ogni conseguente adempimento di legge.
- Assegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la casa coniugale sita a Cupra Marittima in Contrada San
Michele n. 7 al sig. affinchè continui a viverci con il figlio Controparte_1 Per_1
3 - Disporre a carico della sig.ra quale genitore non convivente stabilmente con il figlio, un Parte_1 contributo al mantenimento ordinario dello stesso, nonché una quota delle spese straordinarie, nella misura che si riterrà di Giustizia.
- Con vittoria di spese e compensi della presente procedura”.
All'udienza del 09.10.2025, dinanzi al giudice istruttore, sono comparse personalmente le parti Esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, le parti sono state interrogate liberamente e, all'esito, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente ed è stata accertata l'assenza dei presupposti per l'emissione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Fissata l'udienza per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, precisate le conclusioni, all'udienza del 18.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Quanto alle domande accessorie alla separazione, deve darsi atto che entrambe le parti, facendo valere la situazione di non autosufficienza economica del figlio maggiorenne, hanno chiesto rispettivamente l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà della madre della ricorrente, ma attualmente abitata da insieme al figlio della coppia , Controparte_1 Per_1 nei confronti del quale è stata chiesta da entrambe le parti la previsione, in capo al genitore convivente, del versamento di un contributo al mantenimento.
Ebbene, sul punto, devono essere richiamati i principi di diritto già espressi dal giudice istruttore in sede di delibazione sui provvedimenti temporanei e urgenti per, poi, essere ulteriormente arricchiti.
Ed invero, deve darsi ingresso, anche in questa sede, all'orientamento della Corte di
Legittimità secondo cui, l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell'obbligo al mantenimento della prole maggiorenne deve tener conto di criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post- universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011,
n. 1830; Cass. n. 17183/2020).
In tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, affermato che tale obbligo
4 perdura in capo ai genitori oltre la raggiunta maggiore età della prole, qualora questi non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita ovvero non siano stati posti in condizione di provvedervi (v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993,
n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio
1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n. 2147) e che, in via generale, la valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o non con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
si veda pure Cass. 12 marzo 2018, n. 5883);
È stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura"
(Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti",
l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in motivazione, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
concetto ripreso es. da Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).
Del resto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (Cass. 17183/2020)
Nel caso di specie, entrambi i genitori hanno dato atto che il figlio, beneficiario di una
“borsa lavoro2 della Regione Marche, risulta attualmente impiegato, dal mese di maggio 2025, presso un supermercato, con contratto a tempo determinato, con scadenza fissata al mese di dicembre 2025, dal quale trae uno stipendio mensile pari ad euro 800,00 mensili.
Tale situazione di fatto deve essere confrontata, in primo luogo, con la condizione economico-patrimoniale di ciascuno dei genitori, essendo emerso dagli atti, nonché in sede di libero interrogatorio che la ricorrente percepisce uno stipendio mensile di euro 500,00 (dal cui importo cui deve detrarsi la somma di euro 300,00 versato a titolo di canone di locazione per l'immobile in cui la stessa attualmente vive) e che il ricorrente percepisce l'importo mensile di euro 800,00, a titolo di pensione (comprensiva della quota allo stesso spettante come invalido civile), già al netto della rata per il finanziamento contratto dallo stesso.
5 In secondo luogo, deve essere presa in considerazione le condizioni in cui – allo stato – vive il figlio , nato in [...], il [...], non solo con Per_1 riferimento all'attuale situazione lavorativa – a mezzo di “borsa lavoro” finanziata dalla Regione
Marche – e alla percezione di una retribuzione mensile pari ad euro 800,00 – sostanzialmente equivalente a quella del padre - ma anche in relazione alla circostanza per la quale non è in contestazione tra le parti che lo stesso abbia abbandonato gli studi al termine delle scuole medie.
Tanto detto, preme richiamare i più recenti approdi giurisprudenziali raggiunti sul punto, secondo cui “l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere
a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine” (cfr., per tali concetti: Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
Inoltre, deve valorizzarsi il principio dell'autoresponsabilità, per il quale “è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore” (Cass. n.
17183/2020).
La giurisprudenza, in definitiva, ha riassunto tra le varie evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, “fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sè idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i
6 possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale”
(Cass. n. 17183/2020).
Nel caso di specie, è provato l'ampio lasso di tempo tra l'abbandono degli studi, da parte di oramai ventiduenne, nonché il suo ingresso nel mondo del lavoro con Persona_1 contratto di lavoro afferente ad un'attività – quella di addetto in un supermercato – del tutto affine agli studi svolti.
Sul punto, il Collegio richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale: “Il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno” (Cass. 22.11.2010, n.23590).
Ancora, non è stata data alcuna prova di ulteriori ricerche da parte di Persona_1 di un impiego confacente ai propri studi, nel corso del tempo e anche successivamente al termine dell'attuale esperienza lavorativa.
Alla luce delle superiori considerazioni, in definitiva, deve ritenersi accertata la raggiunta autosufficienza economica di Persona_1
Venendo, allora, alla domanda di assegnazione della casa coniugale e considerato che il presupposto inderogabile per la detta assegnazione è dato dalla convivenza del genitore con il figlio minorenne ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, proprio l'accertamento dell'attuale autosufficienza economica di conduce ad una Persona_1 pronuncia di inammissibilità in punto di adozione di provvedimenti di tal guisa, rimanendo il regime della casa coniugale in assenza di figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti) regolato secondo gli ordinari canoni del diritto civile (cfr. Cass. 16398/2007);
La reciproca soccombenza tra le parti nonché la materia trattata e le ragioni della decisione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 488/2025, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
❖ dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
coniugi per matrimonio celebrato in Cupra Marittima, il 07.06.1998; CP_1
7 ❖ ordina l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Cupra Marittima (atto 8, parte II, serie A, dell'anno 1998);
❖ rigetta le domande volte a prevedere un contributo al mantenimento nei confronti del figlio delle parti;
❖ dichiara l'inammissibilità delle domande di assegnazione della casa coniugale proposte da entrambe le parti;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 18.12.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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