Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01587/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ZI FO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Calella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Goffredo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. sull'istanza avanzata dal ricorrente in data 28 giugno 2023, volta ad ottenere l'eliminazione del passaggio a livello privato attraverso il quale quest'ultimo può accedere al suo immobile e alla sua abitazione; nonché per la condanna della società resistente a riscontrare la suddetta istanza e ad avviare il procedimento di asservimento e/o di espropriazione delle proprietà limitrofe, al fine di realizzare una viabilità di accesso alla proprietà privata del ricorrente, alternativa all'attraversamento dei binari attraverso il passaggio a livello privato esistente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FO ZI in data 28 novembre 2024:
- per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento conclusivo del procedimento volto alla chiusura del passaggio a livello privato al km. 78+785 della linea ferroviaria Bari-Taranto, comunicato in data 6 novembre 2024, con cui la società resistente ha preannunciato che procederà “ alla rimozione dei lucchetti presenti al passaggio a livello al km 78+785 della linea ferroviaria Bari-Taranto e alla conseguente saldatura delle barriere .”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. EL HI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 21 marzo 2024 e depositato in data 26 marzo 2024, il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla resistente Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. (FSE) sull’istanza del 28 giugno 2023, a mezzo della quale il ricorrente chiedeva alla società di procedere all’eliminazione del passaggio a livello ferroviario privato funzionale all’accesso ad un immobile di sua proprietà.
1.2. Riferisce, in particolare, il ricorrente di essere titolare di un immobile sito nel territorio del Comune di Martina Franca, per accedere al quale è necessario attraversare un passaggio a livello privato mediante apertura delle sbarre apposte su entrambi i lati e chiuse a mezzo di lucchetti (le cui chiavi venivano consegnate al ricorrente da parte del precedente proprietario).
1.3. In data 28 giugno 2024, il ricorrente formulava istanza per la soppressione del suddetto passaggio a livello, chiedendo alla società resistente di procedere alla realizzazione, in base a quanto previsto dall’art. 1 della l. 354/1998, di una via di accesso carrabile e di dotare, nelle more, il passaggio a livello esistente di dispositivi sonori di segnalazione dei treni e di apertura e chiusura automatica delle sbarre.
1.4. A seguito della presentazione dell’istanza, FSE avviava delle interlocuzioni con il ricorrente, chiedendo, in primo luogo, di chiarire come lo stesso fosse in possesso delle chiavi di apertura del passaggio a livello, non risultando stipulata alcuna convenzione d’uso.
1.5. A fronte del mancato riscontro sulla richiesta di creazione della viabilità alternativa, il ricorrente ha, quindi, introdotto il presente giudizio innanzi a questo TAR, chiedendo di accertare l’illegittimità del silenzio serbato da FSE sull’istanza del 28 giugno 2023 e la condanna della società “ a riscontrare la suddetta istanza e ad avviare il procedimento di asservimento e/o di espropriazione delle proprietà limitrofe, al fine di realizzare una viabilità di accesso alla proprietà privata del ricorrente, alternativa all’attraversamento dei binari attraverso il PLp esistente, che va soppresso ai sensi dell’art. 1 L. n. 315/1969 ”.
1.6. La Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. si è costituita in giudizio in data 17 aprile 2024 per resistere al ricorso.
2. Con atto notificato in data 20 novembre 2024 e depositato in data 28 novembre 2024, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, del provvedimento trasmesso in data 6 novembre 2024, con il quale FSE ha comunicato la conclusione del procedimento finalizzato alla chiusura del passaggio a livello privato di accesso all’abitazione del ricorrente, preannunciando di voler procedere “ alla rimozione dei lucchetti presenti al passaggio a livello al km 78+785 della linea ferroviaria Bari-Taranto e alla conseguente saldatura delle barriere ”.
2.1. Riferisce il ricorrente che, a seguito delle interlocuzioni avviate con la presentazione dell’istanza del 28 giugno 2023, FSE, in data 15 aprile 2024, comunicava che il procedimento volto alla realizzazione della viabilità alternativa per l’accesso al fondo era stato già avviato, con previsione di ultimazione nel 2025 e, in secondo luogo, invitava il ricorrente alla stipula di una convenzione per regolare nelle more del completamento di tali attività l’utilizzo temporaneo del passaggio a livello, proponendo l’utilizzo di un sistema di apertura a chiamata telefonica.
2.2. Il ricorrente, tuttavia, rifiutava la stipula di detta convenzione, contestando la non funzionalità della proposta, ragione per cui, la società, con nota del 25 settembre 2024, comunicava l’avvio del procedimento di chiusura del passaggio a livello, contestando sia la mancata stipula della convenzione sia l’avvenuto accertamento di due episodi in cui il ricorrente non provvedeva a richiudere le sbarre del passaggio a livello dopo il suo attraversamento. Faceva seguito, quindi, la nota del 6 novembre 2024, con la quale FSE comunicava la conclusione del procedimento e preannunciava la chiusura del passaggio, mediante rimozione dei lucchetti e saldatura delle barriere.
2.3. Il ricorrente, pertanto, con l’atto di motivi aggiunti ha chiesto, in primo luogo, la dichiarazione di cessata materia del contendere relativamente alla domanda ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. formulata con l’originario ricorso avverso il silenzio sull’istanza del 28 giugno 2023 e, in secondo luogo, l’annullamento del provvedimento di chiusura del passaggio a livello sulla scorta dei seguenti motivi di censura:
- “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 66 del DPR 753/1980 – Violazione del principio di legalità dell’operato della PA, ai sensi dell’art. 97 Costituzione e dell’art. 1 della L. 241/90 – Eccesso di potere per errore di presupposizione e travisamento ”;
Con il primo motivo aggiunto il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto l’art. 66 d.P.R. 753/1981 si limiterebbe a stabilire che l’uso dei passaggi a livello privati è disciplinato da una convenzione, ma non anche che il diritto di attraversamento debba essere concesso e/o autorizzato dal gestore della rete ferroviaria, non potendosi qualificare lo schema di convenzione proposto da FSE alla stregua di un atto di concessione o di autorizzazione, trattandosi, piuttosto, di un atto negoziale paritetico che il privato interessato rimane libero di accettare o meno. Il ricorrente ha contestato, inoltre, il contenuto dello schema di convenzione.
- “ Violazione della riserva di legge per le prestazioni personali imposte, ai sensi dell’art. 23 della Costituzione - Violazione del principio di legalità stabilito dall’art. 97 sempre della Costituzione e dall’art. 1 della L. 241/90 – Abuso di potere ”;
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto che la pretesa di FSE di vietare l’attraversamento dei binari in caso di mancata accettazione degli obblighi stabiliti in una schema di convenzione unilateralmente predisposto sarebbe arbitraria, in quanto nessuna norma imporrebbe l’obbligo di sottostare ad una siffatta proposta, le cui previsioni sarebbero, peraltro, irragionevoli e in contrasto con l’art. 23 della Costituzione (imponendo prestazioni di carattere personale fuori dai casi di legge).
- “ Violazione sempre del principio di legalità e di buona amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Costituzione – Violazione dei principi di tutela della proprietà privata di cui all’art. 42 Costituzione – Violazione dell’art. 1 della L. 315/1969 – Eccesso di potere per sviamento e perplessità ”.
Con il terzo motivo aggiunto è dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato, trattandosi di un atto di carattere sostanzialmente espropriativo, adottato in violazione dell’art. 42 della Costituzione e dell’art. 1 l. 315/1989.
2.4. In data 6 dicembre 2024, FSE ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha provveduto, in primo luogo, alla ricostruzione dei fatti di causa, confermando anche di aver già avviato (per scelta del tutto autonoma rispetto all’istanza proposta dal ricorrente) le attività volte all’eliminazione del passaggio a livello con creazione della viabilità alternativa. Quanto al ricorso originario, la società ha eccepito, in sintesi, l’insussistenza di un obbligo a provvedere sull’istanza (con conseguente illegittimità/irricevibilità del ricorso), in quanto generica e, altresì, in quanto afferente ad attribuzioni discrezionali del gestore della rete ferroviaria e aventi ad oggetto l’ambito urbanistico e, in ogni caso, l’infondatezza della domanda di condanna formulata. Quanto ai motivi aggiunti ne ha eccepito, in primo luogo, l’irricevibilità/inammissibilità derivata rispetto al ricorso originario, in quanto non qualificabili come ricorso autonomo, l’inammissibilità per difetto di connessione con l’impugnazione principale e, nel merito, ne ha eccepito l’infondatezza, replicando ai motivi di ricorso proposti.
2.5. Alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2024, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensiva.
2.6. In data 12 dicembre 2024 parte ricorrente ha depositato in atti una nuova procura alle liti, rilasciata sempre al difensore originario. Con deposito del 7 marzo 2025, FSE ha prodotto il “ Verbale di consegna delle prestazioni di Progettazione esecutiva Lotto 2–prot. INV.2023-566.U ”, attestante la prosecuzione dei lavori funzionali alla realizzazione della viabilità alternativa.
2.7. Parte ricorrente, con memoria depositata in data 14 marzo 2025, ha chiesto il mutamento del rito ai fini della trattazione nella forma ordinaria del ricorso avverso il silenzio e dei motivi aggiunti e ha, inoltre, provveduto a ribadire le difese esposte, replicando, altresì, alle eccezioni preliminari e alle deduzioni formulate dalla società resistente. Con memoria del 14 marzo 2025, FSE ha dato atto della prosecuzione dei lavori per l’eliminazione del passaggio a livello e, nel merito, ha insistito nelle difese e nelle eccezioni precedentemente spiegate. Con ulteriore memoria di replica del 21 marzo 2025, la società resistente ha nuovamente ribadito le proprie conclusioni.
2.8. Ad esito della camera di consiglio dell’1 aprile 2025, il Collegio ha pronunciato la sentenza non definitiva n. 583 del 4 aprile 2025, con la quale ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. del ricorso originario avverso il silenzio, disponendo, quanto ai motivi aggiunti, la conversione del rito in ordinario e il rinvio della causa al fine della loro trattazione.
3. In data 2 ottobre 2025 FSE ha depositato in atti copia del verbale di consegna dei lavori per la soppressione del passaggio a livello. Inoltre, in data 10 ottobre 2025, ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha ribadito le precedenti eccezioni e difese.
3.1. In data 10 ottobre 2025 il ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha ulteriormente replicato alle eccezioni preliminari spiegate da parte dell’amministrazione resistente e, nel merito, ha ribadito la fondatezza delle proprie domande.
3.2. In data 22 ottobre 2025, FSE ha depositato una memoria di replica ad ulteriore sostegno delle proprie posizioni.
3.3. Ad esito dell’udienza pubblica del 12 novembre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità formulate dalla difesa di FSE avverso i motivi aggiunti presentati dal ricorrente in data 28 novembre 2024, stante l’infondatezza nel merito delle censure prospettate, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connesse tra loro.
5. In particolare, con il primo motivo il ricorrente ha affermato, in sintesi, che l’art. 66 d.P.R. 753/81 non subordinerebbe il diritto di attraversamento del passaggio a livello privato alla sottoscrizione di una convenzione (limitandosi tale norma a disciplinare l’uso del passaggio e non incidendo sul diritto di attraversamento del proprietario), con il secondo motivo, invece, ha contestato l’arbitrarietà della condotta di FSE e il contenuto della proposta di convenzione, in quanto recante previsioni irragionevoli e in contrasto con l’art. 23 della Costituzione; infine con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto che la chiusura definitiva del passaggio a livello si sostanzierebbe in un atto espropriativo adottato in contrasto con l’art. 42 della Costituzione e con le previsioni di dettaglio cui all’art. 1 l. 315/1969 (“… in caso di interclusione dei fondi, l’azienda dovrà o ricostituire, a proprie spese, in convenienti condizioni di comodità e sicurezza, le comunicazioni soppresse, ovvero deviarle su strade pubbliche o private, anche con attraversamento di fondi intermedi ”.
5.1. Le censure sono infondate.
5.2. L’art. 66 d.P.R. 753/1981 stabilisce espressamente che “ L'uso dei passaggi a livello privati è regolato da apposita convenzione fra l'azienda esercente la linea e l'utente ”. Alla luce del chiaro testo della norma risulta, quindi, evidente che il diritto del ricorrente ad accedere al fondo di sua proprietà, richiedendo l’attraversamento di un passaggio a livello privato, non è esercitabile liberamente, imponendo la legge, quale vincolo di carattere conformativo, la stipula di un’apposita convenzione con l’azienda esercente la linea.
5.3. Ne discende, pertanto, che la determinazione di FSE, compendiata nel provvedimento oggetto di impugnazione, di provvedere alla chiusura del passaggio a livello in mancanza della stipula della convenzione non può ritenersi illegittima, costituendo diretto precipitato del disposto dell’art. 66 d.P.R. 753/1981, né irragionevole, essendo intervenuta dopo il reiterato rifiuto del ricorrente di addivenire alla stipula e, altresì, a seguito del riscontro di condotte non compatibili con il corretto uso del passaggio.
5.4. Per quanto detto, inoltre, tale determinazione non assume effetti di carattere espropriativo, né comporta l’indebita compressione del diritto di proprietà, trattandosi piuttosto delle conseguenze derivanti dal vincolo conformativo ex lege previsto dall’art. 66 d.P.R. 753/1981 e ferma restando la facoltà del proprietario di riacquisire l’uso del passaggio mediante stipula della convenzione. Al contempo, deve evidenziarsi che la condotta di FSE non risulta nemmeno in contrasto con le previsioni di cui all’art. 1 l. 315/1969, non avendo, allo stato, soppresso il passaggio a livello (evenienza che dovrebbe determinarsi solo a seguito del completamento della viabilità alternativa in corso di realizzazione), ma semplicemente adottato provvedimenti volti ad impedirne l’uso.
5.5. Similmente, peraltro, si è già espressa anche la giurisprudenza di questo TAR per fattispecie analoghe (cfr. TAR Lecce, Sez. I, sent. n. 1283 del 22 novembre 2024: “ … nella specie, l’Amministrazione non ha inteso procedere ad un’impropria espropriazione del diritto di passaggio mediante PLp, ma ha, al contrario, agito al solo scopo di regolamentare l’uso dell’infrastruttura a tutela degli interessi pubblici e privati di riferimento, onde consentire l’attraversamento in condizioni di sicurezza nell’esercizio del potere di cui all’art. 66 del d.P.R. n. 753/1980, a mente del quale “L’uso dei passaggi a livello privati è regolato da apposita convenzione fra l’azienda esercente la linea e l’utente. …”. 9.4. La chiusura del PLp è da imputarsi, non già ad una scelta dell’Amministrazione (che ne ha ripetutamente sollecitato l’uso in condizioni di sicurezza), ma degli stessi ricorrenti, che hanno ritenuto di non aderire allo schema di convenzione proposto da FSE, in tal modo costringendo l’Amministrazione a impedire il passaggio … 9.5. A fronte del rifiuto dei ricorrenti di addivenire alla sottoscrizione della convenzione, la risposta di FSE oscillava tra il consentire l’uso indiscriminato del PLp e la sua chiusura. Non potendo essere affidata ai privati l’individuazione delle soluzioni tecniche più idonee alla regolamentazione dell’uso del PLp, e non potendo parimenti consentirsi l’attraversamento senza regole, l’unica soluzione concretamente praticabile era quella di disporre la chiusura del PLp, da intendersi, non già quale soluzione larvatamente espropriativa, ma quale unico rimedio possibile in via temporanea, fino al perfezionamento della convenzione, com’è comprovato dal fatto che, a seguito della sottoscrizione con riserva dello schema di convenzione, FSE ha rimosso ogni ostacolo all’attraversamento: “Infine … il Tar … ha altresì rilevato come l'assunto dell'interessata che la stipula della convenzione comprimesse il suo diritto di passaggio sulla linea ferroviaria … fosse manifestamente contraddetto dalla finalità della convenzione proposta con l'atto gravato, che era appunto quella di regolare detto diritto, "non potendosi certo rimettere all'arbitrio delle parti la disciplina dell'uso privato di una infrastruttura molto pericolosa quale è una ferrovia". E tale piana osservazione fa escludere anche in questa sede che le modalità di transito per cui è causa possano comportare un vulnus al diritto stesso” (Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2023, n. 9117) ”.
5.5. Da ultimo non possono nemmeno ritenersi fondate le ulteriori deduzioni di parte ricorrente, compendiate in particolare nel secondo motivo aggiunto, con le quali è stata dedotta l’irragionevolezza delle condizioni imposte da FSE nella proposta di convenzione.
5.6. Ed invero, da una parte, come evidenziato dalla giurisprudenza di questo TAR, la determinazione delle soluzioni volte a regolare l’attraversamento del passaggio rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica del gestore della linea e, dall’altra, la proposta formulata da FSE nel caso concreto non si pone in violazione di specifiche previsioni normative o regolamentari (non potendosi, in particolare, ritenere che il ricorrente abbia diritto a pretendere la necessaria installazione di un sistema di apertura e chiusura automatico del passaggio a livello), né risulta contraria al generale canone di ragionevolezza, potendosi considerare le condizioni imposte di carattere adeguato rispetto alle peculiari vicende del caso di specie, trattandosi di una convenzione destinata a regolare l’uso del passaggio per un periodo di tempo presumibilmente circoscritto (essendo già in corso, come documentato, le procedure volte alla creazione della viabilità alternativa).
5.7. Peraltro, la volontà di FSE di richiedere, nelle more del completamento dei lavori, l’apertura a chiamata risulta ulteriormente giustificata dal fatto che, come rilevato dall’amministrazione, il ricorrente in due occasioni ha omesso di chiudere il passaggio a livello, con conseguente rischio per l’incolumità pubblica e diretta violazione dell’art. 66, co. 3, secondo cui “ è fatto divieto agli utenti dei detti passaggi a livello di tenere aperti gli attraversamenti oltre il tempo strettamente necessario per il passaggio ”. Elementi di irragionevolezza, infine, non possono ravvisarsi nemmeno con riferimento alla previsione secondo cui la domenica e nella fascia notturna l’apertura del passaggio non sarebbe possibile se non per comprovata necessità, considerato che detta previsione deve, in ogni caso, essere letta in funzione della specifica tipologia di uso del passaggio a livello (trattandosi, allo stato, dell’unica via di accesso al fondo e all’edificio residenziale ivi presente, la necessità del proprietario e dei suoi familiari di accedervi non può che farsi rientrare nella nozione di “comprovata necessità”).
6. Per quanto detto, conclusivamente, le censure proposte a mezzo dei motivi aggiunti del 28 novembre 2024 sono infondate e le relative domande devono, pertanto, essere rigettate.
7. Sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della peculiarità delle vicende di causa, avendo FSE rilevato la necessità di procedere alla stipula della convenzione solo successivamente all’istanza della ricorrente (non avendo, invece, controllato l’uso del passaggio nel periodo precedente) e vertendo la causa su profili interpretativi di rilevante complessità in ordine alla valutazione della portata delle limitazioni gravanti sul diritto di proprietà del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
EL HI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL HI | TO PA |
IL SEGRETARIO