Sentenza breve 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 12/12/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02363/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01407/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1407 del 2025, proposto da AR AD e LT AD, rappresentati e difesi dall'avvocato David Pellizzaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cortina D'Ampezzo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Calegari ed Edoardo Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AT LL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Giacobbi e Stefano Zallot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento dell'Amministrazione comunale intimata in ordine alla:
I) diffida - consegnata tramite PEC in data 20.02.2025 - a concludere il procedimento amministrativo di rigetto della SCIA in sanatoria presentata dalla Sig.ra AT LL il 30.11.2017 (prot. n. 22314) e alla conseguente emissione dell'ordinanza di demolizione dell'ampliamento dalla stessa compiuto con riferimento alla propria unità abitativa, costituente la porzione “due” al piano terra;
II) istanza di attivazione del potere sostitutivo ex art. 2 commi 9-bis e art. 9-ter della L. n. 241/1990, inviata al Segretario del Comune di Cortina D'Ampezzo con PEC consegnata in data 8.5.2025, ai fini dell'emissione del provvedimento di rigetto della predetta SCIA in sanatoria e dell'ordinanza di demolizione dell’ampliamento dell'unità abitativa della controinteressata;
nonché per l'accertamento
dell'obbligo dell'Amministrazione comunale intimata di provvedere in ordine alla menzionata diffida-istanza;
e per la condanna
del Comune di Cortina D'Ampezzo a provvedere in ordine alla menzionata diffida-istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 comma 3 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della signora AT LL e del Comune di Cortina D'Ampezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa LE AR e uditi per le parti i difensori come indicato a verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il Signor AR AD è pieno proprietario per la quota di 7/8 e nudo proprietario per la quota di 1/8, quota di cui è usufruttuario il Signor LT AD, della porzione “ uno ”, al piano terra di un immobile sito a Cortina D’Ampezzo.
Espongono i ricorrenti che qualche anno fa la signora AT LL – proprietaria della porzione “ due ” del medesimo immobile, in occasione dell’intervento di spostamento della scala esterna di accesso al primo piano (intervento assentito dal Comune) ha realizzato al piano terra, sul fronte sud-est del fabbricato, l’ampliamento della propria unità abitativa tramite l’allargamento di un esistente vano munito di accesso e finestrato (manufatto tipo “bussola”), erigendo una nuova parete a ridosso della veduta nella limitrofa stanza dell’unità uno , inglobando una porzione del muro perimetrale dell’edificio e del suolo condominiale e creando una nuova veduta in sostituzione della precedente luce. Tutto ciò in violazione dei diritti dei proprietari dell’unità adiacente.
Per tale intervento la controinteressata ha ottenuto l’accertamento di compatibilità paesaggistica (n. 8 del 26 settembre 2017), che richiama il parere della Commissione edilizia integrata con gli esperti in materia ambientale e la relativa prescrizione di ottemperanza all’art. 7 delle NTA del P.I. in materia di distanze, e fa salva la necessità di una sanatoria dal punto di vista urbanistico-edilizio.
La Signora LL in data 30.11.2017 ha quindi presentato SCIA in sanatoria (prot. n. 22314) - sotto il profilo urbanistico-edilizio - per detto manufatto abusivo, accludendo un preteso “accordo” datato 3.8.2016, a firma del solo AR AD, per il “posizionamento della bussola”, costituito da un indecifrabile schizzo.
I ricorrenti precisano di aver presentato in Comune in data 6.4.2018 una segnalazione, lamentando che l’ampliamento era avvenuto in violazione dei loro diritti.
Il Comune di Cortina D’Ampezzo ha quindi comunicato alla controinteressata, nell’ordine:
a) il preavviso di rigetto della SCIA in sanatoria datato 28.6.2018, nel quale veniva contestato che la bussola realizzata era posizionata, in parte, davanti alla parete di un locale al piano terra destinato a cantina di proprietà dei ricorrenti in violazione della distanza minima di 0,75 metri dalla loro veduta, e che la deroga alle distanze richiede il consenso delle parti interessate;
b) un ulteriore preavviso rigetto comunicato dopo le osservazioni dell’interessata e la sua istanza di revoca della precedente comunicazione, con cui il Comune ha contestato che ai fini della sanatoria era necessario il consenso di tutti i proprietari, compreso l’usufruttuario, e che il consenso non poteva essere desunto dal documento allegato alla pratica di sanatoria, stante l’incertezza assoluta della sua provenienza e del contenuto, confermata dall’esposto di uno dei diretti interessati.
Nonostante questi due avvisi ex articolo 10 bis della legge 241/1990 il comune di Cortina d’Ampezzo, pur a fronte di ripetuti solleciti, non ha mai portato a conclusione il procedimento di rigetto della domanda di SCIA in sanatoria.
Da ultimo, in data 20 febbraio 2025 i ricorrenti hanno presentato tramite PEC al Comune una diffida alla conclusione della pratica di inibitoria della SCIA in sanatoria e alla conseguente adozione dell’ordinanza di demolizione dell’ampliamento, che è rimasta priva di riscontro; il successivo 8 maggio 2025 essi hanno chiesto al Segretario comunale di esercitare il potere sostitutivo. Anche tale istanza è rimasta senza risposta.
Sulla base delle esposte premesse i deducenti chiedono al TAR Veneto di accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Cortina D’Ampezzo in ordine alla diffida del 20 febbraio 2025 e alla successiva istanza dell’8 maggio 2025, nonchè di accertare e dichiarare il conseguente obbligo del Comune di provvedere sulle stesse entro trenta giorni.
Si sono costituiti per resistere al ricorso la controinteressata, con memoria di stile, ed il Comune di Cortina d’Ampezzo.
L’amministrazione ha eccepito in rito:
- l’irricevibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di un anno per la proposizione del ricorso avverso il silenzio di cui all’art. 31 c.p.a.;
- l’inammissibilità per difetto di interesse, non essendo specificato il pregiudizio concreto che ad essi deriva dall’abuso;
- l’inammissibilità per violazione del divieto di venire contra factum proprium (perché il signor AR AD aveva autorizzato la realizzazione della “bussola”) e per insussistenza dei presupposti del ricorso collettivo (stante la differente posizione dei due ricorrenti).
Il ricorso è stato chiamato alla Camera di Consiglio del 27 novembre 2025, alla quale è stato trattenuto in decisione.
Occorre principiare dallo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate dalla resistente amministrazione.
Anzitutto va respinta l’eccezione di tardività del ricorso.
L’articolo 31 dispone:
“ 1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. ”
Pertanto il codice di rito prevede la possibilità di presentare all’amministrazione una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti. In particolare il potere dell’amministrazione non deve nel frattempo essersi consumato.
Occorre rilevare come, nel caso di specie, il procedimento oggetto dell’istanza-diffida riguarda una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. 380/2001 (nel testo applicabile ratione temporis ), per la quale secondo la prevalente giurisprudenza il decorso del tempo non assume per legge un significato, ma ha valenza di inadempimento (Cons. Stato, Sez. II, 9 maggio 2024, n. 4191, Cons. Stato, Sez. II, 19 febbraio 2025, n. 1394).
Infatti “ l'art. 37 non prevede esplicitamente un'ipotesi di silenzio significativo, a differenza dell'art. 36 del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001, ma al contrario stabilisce che il procedimento si chiuda con un provvedimento espresso, con applicazione e relativa quantificazione della sanzione pecuniaria a cura del responsabile del procedimento. (…) Al tempo stesso la soluzione appare più conforme alla ratio della sanatoria di opere abusive già realizzate, che necessita di una valutazione espressa dell’amministrazione sulla sussistenza della doppia conformità, rispetto al regime di opere ancora da realizzare alle quali si attaglia la disciplina ordinaria della S.C.I.A., come metodo di semplificazione del regime abilitativo edilizio.
Ne deriva che il Comune deve pronunciarsi, con un provvedimento espresso, sulla SCIA in sanatoria, previa verifica dei relativi presupposti di natura urbanistico-edilizia di cui al citato art. 37 D.P.R. n. 380 del 2001(T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 23/05/2019, n.2755; sez. II, 23/04/2019, n.2233) .” (Cons. Stato, II, 20 febbraio 2023, n. 1708).
Al contempo va rilevato che i ricorrenti hanno altresì sollecitato, in uno con il rigetto della SCIA in sanatoria, anche l’esercizio dei poteri di vigilanza sull’attività edilizia, che non sono soggetti ad un termine massimo, atteso che gli abusi costituiscono illeciti permanenti sicché permane in capo al comune il potere di reprimerli. Va rilevato infatti che se la SCIA in sanatoria non si è mai perfezionata per mancata conclusione del procedimento, il manufatto “bussola” risulta anche oggi sprovvisto di valido titolo edilizio ed è quindi abusivo.
Né può trovare accoglimento l’argomento del Comune, secondo cui l’ultima istanza a provvedere sarebbe stata presentata dai ricorrenti in assenza dei presupposti di un mutamento della situazione in fatto rispetto ai precedenti solleciti.
Infatti per espressa previsione di legge è fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti; ciò in quanto “alla stregua di consolidata giurisprudenza, si deve escludere che il termine annuale previsto dall'art. 31, co. 2, c.p.a., produca una decadenza sostanziale che colpisce la posizione soggettiva, atteggiandosi invece a mera sanzione processuale che non impedisce la proposizione di autonomo giudizio a seguito della presentazione di una nuova istanza volta al conseguimento del provvedimento amministrativo. Per espressa previsione di legge (art. 31, co. 2, c.p.a., secondo alinea: "è fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti"), infatti, la decorrenza del termine annuale incide soltanto sul piano processuale, senza che si produca nessuna vicenda estintiva dell'interesse legittimo pretensivo sotteso all'iniziativa procedimentale di parte: pertanto, se tale situazione giuridica soggettiva persiste in capo al cittadino anche dopo un anno dalla formazione del silenzio-rifiuto, sussiste pure la legittimazione a riproporre l'istanza di avvio del procedimento e, conseguentemente, a promuovere l'azione avverso il silenzio. (…) Va soggiunto che, stante la natura del termine in una con la relativa ratio, la diffida a provvedere va equiparata ad una nuova istanza ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a." (Cons. Stato, Sez. V, n. 2742 del 2014). ” (Cons. Stato, Sez. III, 19 aprile 2024, n. 3539; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 ottobre 2022, n. 12806).
Va parimenti respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, atteso che i ricorrenti, pur avendo disponibilità dell’unità immobiliare numero “ uno ” a diverso titolo (proprietà/usufrutto), entrambi lamentano il pregiudizio ad essi derivante dalla realizzazione dell’intervento sotto il profilo della violazione delle distanze e del diritto di veduta. Né una diversità di posizioni può essere inferita dal fatto che il solo signor AR AD avesse autorizzato l’intervento di ampliamento, atteso che egli disconosce tale circostanza.
Per tale considerazione deve essere altresì esclusa la violazione del divieto di venire contra factum proprium .
Va rilevato inoltre che “ I presupposti per l'esercizio dell'azione avverso il silenzio inadempimento sono la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, la sussistenza di un dovere giuridico di provvedere e il decorso del termine procedimentale all'uopo stabilito dall'ordinamento. La prima condizione presuppone che vi sia una inerzia relativa all'esercizio di poteri pubblici, con violazione di posizioni giuridiche di interesse legittimo o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, anche di diritti soggettivi. La seconda condizione è costituita dall'accertamento di un obbligo di provvedere. L'obbligo di provvedere, in ossequio al principio di legalità, è ritenuto sussistente in presenza di specifiche norme di legge attributive di poteri per l'adozione di atti e provvedimenti, cui corrisponda una situazione soggettiva protetta, qualificata e differenziata. ” (Consiglio di Stato sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1321; Cons. Stato, Sez. V, 18 settembre 2025, n. 7369,).
Considerato che la mancata conclusione del procedimento de quo non è contestata dal Comune e che in difetto di un silenzio significativo l’amministrazione è tenuta in base ai principi generali che regolano l’attività amministrativa a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, il ricorso va accolto.
Il Comune di Cortina d’Ampezzo va quindi condannato a pronunciarsi sull’istanza-diffida presentata dai ricorrenti portando a conclusione il procedimento di verifica della SCIA in sanatoria presentata dalla controinteressata entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, riservandosi la Sezione di nominare un commissario ad acta , su istanza di parte ricorrente, nell'ipotesi in cui il suddetto termine decorra inutilmente.
Le spese di lite vanno poste a carico dell’amministrazione resistente nella misura liquidata in dispositivo; possono invece essere compensate nei confronti della controinteressata, costituitasi con atto di mera forma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta l’obbligo del Comune di Cortina d’Ampezzo di pronunciarsi sull’istanza-diffida presentata dai ricorrenti, concludendo il procedimento di verifica della SCIA in sanatoria presentata dalla controinteressata entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Condanna il Comune di Cortina d’Ampezzo a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in 1.500,00 (millecinquecento/00) euro, oltre oneri di legge. Compensa le spese nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI AI, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
LE AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AR | ZI AI |
IL SEGRETARIO