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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/06/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 94 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
– c.f. , – c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, – c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3
– c.f. tutti rappresentati e difesi Parte_4 CodiceFiscale_4 dall' avv. Lina Fittipaldi
OPPONENTI
E in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di AN
, anche di codice fiscale e partita IVA e per essa, la mandataria P.IVA_1 appresentata e difesa dall'avv. Giulio Rossetto Controparte_2
OPPOSTA
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 02 DICEMBRE 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 5 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
L'opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 666/2020 emesso dal
Tribunale di Castrovillari in data 14 ottobre 2020, con il quale è stato ingiunto il pagamento di euro 42.351,52 oltre interessi e spese, in virtù del contratto di conto corrente acceso in data 21 maggio 2009 presso la filiale di Controparte_3
Castrovillari.
Ha eccepito: a) il difetto di legittimazione e di titolarità attiva dell'opposta; c) la violazione dell'art. 117 TUB per mancata sottoscrizione del funzionario della banca;
d) la mancanza della prova del credito per inidoneità ed insufficienza della documentazione prodotta.
Ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'avversa pretesa.
Si è costituita parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruita la causa documentalmente, precisate le conclusioni e previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. viene per la decisione.
^^^
Ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente il motivo relativo alla prova della cessione del credito e la mancanza di titolarità del credito medesimo.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che “ai fini in esame, occorre peraltro precisare che il meccanismo pubblicitario delineato dall'art. 58, comma 2, TUB determina bensì, in capo al debitore, una conoscenza legale della cessione.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto”
(Cass. n. 2780/2019).
Più precisamente, “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -in termini generici, se non proprio promiscui- ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua
«minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi
Pagina 2 di 5 sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cass. n. 5617/2020).
Conseguentemente, si è chiarito che “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice -cessionaria, per cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (Cass. n. 24798/2020).
È ben, vero, infatti, che secondo la giurisprudenza “la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione” (Corte d'Appello Ancona, 3 maggio 2022).
Nondimeno, “ad essa può sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato in G.U.” (Trib. Frosinone, 08 marzo 2022).
In particolare, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”, dovendosi viceversa ritenere “non provata la titolarità attiva del cessionario quando la descrizione dell'oggetto dei crediti ceduti sia vaga e onnicomprensiva, facendo riferimento a contratti deteriorati relativi ad un lasso temporale di vari decenni, senza puntuale indicazione di quello che dovrebbe essere il tratto distintivo dei rapporti ceduti, ma solo i generici contorni degli stessi” (Trib. Avezzano, 29 ottobre 2020).
In senso più ampio, si è altresì ritenuto che “poiché secondo la giurisprudenza di legittimità il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità (Cass.
28/2/2020 n. 5617), la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e
Pagina 3 di 5 quindi anche mediante testimonianze o presunzioni” (Trib. Verona, 14 novembre
2020)” (Trib. Busto Arsizio, 5 luglio 2022, n. 1038; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857, secondo cui “in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
In buona sostanza, quindi, precisato che altro è la prova della notificazione della cessione del credito, la quale, nel caso delle cessioni in blocco, può essere assolta mediante la produzione dell'avviso in G.U., altro è la prova che il credito azionato da chi asserisce essere cessionario rientri nel contratto di cessione, grava sul cessionario l'onere di fornire detta prova.
Inoltre, non essendo previsti particolari requisiti di forma per la cessione, la relativa prova può essere fornita anche per presunzioni e può desumersi dalla comunicazione in G.U. laddove il testo di tale comunicazione sia idoneo a dimostrare l'inclusione dello specifico credito per cui si agisce nel contratto di cessione.
La stessa prova, poi, può chiaramente essere fornita mediante la produzione del contratto di cessione che consenta al giudice, anche, occorrendo, mediante l'esame degli allegati, di verificare che lo specifico credito posto a fondamento della richiesta monitoria rientri effettivamente tra quelli ceduti.
Tali principi sul riparto dell'onere della prova risultano pienamente conformi alla regola generale prevista in ambito contrattuale, secondo cui il creditore deve provare il titolo (in tal caso fornendo la prova dell'esistenza del rapporto e della sua titolarità acquisita in virtù di un contratto di cessione concluso con l'originario titolare) e allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova dell'avvenuto adempimento o della sua non imputabilità (cfr. Cass. civ., SS
UU., n. 13533/01).
2.1. Ciò chiarito, nel caso di specie è presente in atti l'avviso in G.U. con cui
[...] ha acquistato i crediti da CP_1 Controparte_4
In tale avviso si specifica che:
e la societa' societa' con sede legale in Via Controparte_4 Controparte_1
A. Pestalozza, 12/14, 20131 AN, costituita e operante ai sensi della Legge sulla
Pagina 4 di 5 Cartolarizzazione, comunicano che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti concluso Controparte_4 in data 11 agosto 2016 e modificato in data 7 settembre 2016, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, e con effetto in data 8 settembre 2016, ha acquistato pro soluto da …, tutti i crediti elencati nel suddetto contratto di cessione … Controparte_4
Non è stato prodotto il contratto di cessione indi , non è stato consentito al Giudice verificare se il credito oggi azionato vi sia ricompreso. In difetto di prova della titolarità del credito in capo all'opposta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la domanda di parte opposta deve essere respinta.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Le spese di lite sostenute dalla parte opponente , devono essere poste a carico di parte opposta e, tenuto conto del livello di complessità delle questioni affrontate, liquidate in euro 286,00 per esborsi ed euro 4.300,00 (di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase di trattazione ed euro 1.600,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 94/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 666/2020 e rigetta la domanda di parte opposta;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opponente che liquida in euro 286,00 per esborsi ed euro 4.300,00 (di cui euro
900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase di trattazione ed euro 1.600,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 17 giugno 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 94 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
– c.f. , – c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, – c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3
– c.f. tutti rappresentati e difesi Parte_4 CodiceFiscale_4 dall' avv. Lina Fittipaldi
OPPONENTI
E in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di AN
, anche di codice fiscale e partita IVA e per essa, la mandataria P.IVA_1 appresentata e difesa dall'avv. Giulio Rossetto Controparte_2
OPPOSTA
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 02 DICEMBRE 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 5 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
L'opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 666/2020 emesso dal
Tribunale di Castrovillari in data 14 ottobre 2020, con il quale è stato ingiunto il pagamento di euro 42.351,52 oltre interessi e spese, in virtù del contratto di conto corrente acceso in data 21 maggio 2009 presso la filiale di Controparte_3
Castrovillari.
Ha eccepito: a) il difetto di legittimazione e di titolarità attiva dell'opposta; c) la violazione dell'art. 117 TUB per mancata sottoscrizione del funzionario della banca;
d) la mancanza della prova del credito per inidoneità ed insufficienza della documentazione prodotta.
Ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'avversa pretesa.
Si è costituita parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruita la causa documentalmente, precisate le conclusioni e previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. viene per la decisione.
^^^
Ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente il motivo relativo alla prova della cessione del credito e la mancanza di titolarità del credito medesimo.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che “ai fini in esame, occorre peraltro precisare che il meccanismo pubblicitario delineato dall'art. 58, comma 2, TUB determina bensì, in capo al debitore, una conoscenza legale della cessione.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto”
(Cass. n. 2780/2019).
Più precisamente, “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -in termini generici, se non proprio promiscui- ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua
«minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi
Pagina 2 di 5 sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cass. n. 5617/2020).
Conseguentemente, si è chiarito che “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice -cessionaria, per cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (Cass. n. 24798/2020).
È ben, vero, infatti, che secondo la giurisprudenza “la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione” (Corte d'Appello Ancona, 3 maggio 2022).
Nondimeno, “ad essa può sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato in G.U.” (Trib. Frosinone, 08 marzo 2022).
In particolare, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”, dovendosi viceversa ritenere “non provata la titolarità attiva del cessionario quando la descrizione dell'oggetto dei crediti ceduti sia vaga e onnicomprensiva, facendo riferimento a contratti deteriorati relativi ad un lasso temporale di vari decenni, senza puntuale indicazione di quello che dovrebbe essere il tratto distintivo dei rapporti ceduti, ma solo i generici contorni degli stessi” (Trib. Avezzano, 29 ottobre 2020).
In senso più ampio, si è altresì ritenuto che “poiché secondo la giurisprudenza di legittimità il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità (Cass.
28/2/2020 n. 5617), la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e
Pagina 3 di 5 quindi anche mediante testimonianze o presunzioni” (Trib. Verona, 14 novembre
2020)” (Trib. Busto Arsizio, 5 luglio 2022, n. 1038; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857, secondo cui “in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
In buona sostanza, quindi, precisato che altro è la prova della notificazione della cessione del credito, la quale, nel caso delle cessioni in blocco, può essere assolta mediante la produzione dell'avviso in G.U., altro è la prova che il credito azionato da chi asserisce essere cessionario rientri nel contratto di cessione, grava sul cessionario l'onere di fornire detta prova.
Inoltre, non essendo previsti particolari requisiti di forma per la cessione, la relativa prova può essere fornita anche per presunzioni e può desumersi dalla comunicazione in G.U. laddove il testo di tale comunicazione sia idoneo a dimostrare l'inclusione dello specifico credito per cui si agisce nel contratto di cessione.
La stessa prova, poi, può chiaramente essere fornita mediante la produzione del contratto di cessione che consenta al giudice, anche, occorrendo, mediante l'esame degli allegati, di verificare che lo specifico credito posto a fondamento della richiesta monitoria rientri effettivamente tra quelli ceduti.
Tali principi sul riparto dell'onere della prova risultano pienamente conformi alla regola generale prevista in ambito contrattuale, secondo cui il creditore deve provare il titolo (in tal caso fornendo la prova dell'esistenza del rapporto e della sua titolarità acquisita in virtù di un contratto di cessione concluso con l'originario titolare) e allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova dell'avvenuto adempimento o della sua non imputabilità (cfr. Cass. civ., SS
UU., n. 13533/01).
2.1. Ciò chiarito, nel caso di specie è presente in atti l'avviso in G.U. con cui
[...] ha acquistato i crediti da CP_1 Controparte_4
In tale avviso si specifica che:
e la societa' societa' con sede legale in Via Controparte_4 Controparte_1
A. Pestalozza, 12/14, 20131 AN, costituita e operante ai sensi della Legge sulla
Pagina 4 di 5 Cartolarizzazione, comunicano che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti concluso Controparte_4 in data 11 agosto 2016 e modificato in data 7 settembre 2016, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, e con effetto in data 8 settembre 2016, ha acquistato pro soluto da …, tutti i crediti elencati nel suddetto contratto di cessione … Controparte_4
Non è stato prodotto il contratto di cessione indi , non è stato consentito al Giudice verificare se il credito oggi azionato vi sia ricompreso. In difetto di prova della titolarità del credito in capo all'opposta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la domanda di parte opposta deve essere respinta.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Le spese di lite sostenute dalla parte opponente , devono essere poste a carico di parte opposta e, tenuto conto del livello di complessità delle questioni affrontate, liquidate in euro 286,00 per esborsi ed euro 4.300,00 (di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase di trattazione ed euro 1.600,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 94/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 666/2020 e rigetta la domanda di parte opposta;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opponente che liquida in euro 286,00 per esborsi ed euro 4.300,00 (di cui euro
900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase di trattazione ed euro 1.600,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 17 giugno 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
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