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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/09/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1933/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1933/2025 promosso da:
( ), nato il [...] a [...]_1 C.F._1
(Ucraina), rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Pigotti;
e
( , nata il [...] a [...]_1 C.F._2
D'avorio), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Alessandrini;
RICORRENTE
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”;
CONCLUSIONI
“1) Sulla forma di affidamento del minore
Il figlio minore nato ad [...] il [...], sarà affidato in modo condiviso ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, sita in Loreto (AN) via Cav. Vittorio Veneto n. 18, ove ha la propria residenza anagrafica. Per_1
2) Sui tempi e modalità di permanenza del figlio con entrambi i genitori a) I genitori terranno il bambino in tempi paritari a settimane alterne.
- 1 - Il padre terrà con sé il figlio dal lunedì dalle ore 16 dall'uscita della scuola fino al mattino Per_1 del lunedì successivo con riaccompagno a scuola, la madre lo prenderà dall'uscita della scuola alle ore 16 e lo terrà fino al mattino del lunedì successivo con riaccompagno a scuola.
b) Durante le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, il figlio trascorrerà metà delle vacanze con il padre e metà con la madre, l'anno successivo il periodo sarà diverso rispetto all'anno precedente, in modo che si alterneranno le festività del Natale del Capodanno e del 06 gennaio tra i genitori. Il primo periodo decorrerà dal primo giorno delle vacanze scolastiche fino al 30 dicembre e l'altro periodo dal 31 dicembre al 06 gennaio;
per l'anno 2025 il figlio trascorrerà il primo periodo comprensivo del Natale con la madre.
Nel periodo pasquale, ad anni alterni, il figlio trascorrerà le vacanze scolastiche pasquali con un genitore e l'anno dopo con l'altro genitore, per le vacanze di Pasqua 2025 starà con il padre.
Le altre festività del calendario, ossia 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1novembre e 8 dicembre, verranno dal bambino trascorse alternativamente un anno con un genitore e quello successivo con l'altro, con inversione per l'anno successivo, il 25 Aprile 2025 starà con il padre.
c) Il figlio , durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due settimane Per_1 anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
d) Il minore starà con il padre anche il giorno del compleanno di lui e quello della Festa del Papà e, con la madre, il giorno del compleanno di lei e quello della Festa della Mamma.
Il giorno del compleanno del bambino, se festeggiato con gli amichetti, si svolgerà preferibilmente alla presenza di entrambi i genitori. Ove i genitori non dovessero raggiungere un accordo sul punto, il minore festeggerà il suo compleanno con ciascun genitore ad anni alterni.
e) Ciascuno dei due genitori si impegna a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso nel dicembre 2024 con la Dott.ssa assistente sociale presso il Consultorio Persona_2 familiare del distretto Loreto-Castelfidardo, e ogni altro percorso che dalla professionista verrà valutato utile al fine di migliorare la gestione condivisa del minore. Ciascun genitore si impegna al rispetto dell'altro e a mantenere tra loro una comunicazione diretta, onesta e trasparente per la tutela e gestione del figlio.
3) Sulle modalità del mantenimento ordinario del minore.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio per il periodo in cui Per_1 il figlio è presso la loro abitazione, ed i tempi della permanenza del resso l'abitazione di ciascun genitore sono paritari.
Ciascun genitore dichiara che l'assegno unico percepito per il figlio verrà ripartito a Per_1 metà tra loro di anno in anno.
4) Sulle spese straordinarie.
Le spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e culturali che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio verranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno. Per_1
Per tali spese straordinarie le parti si riportano integralmente a quanto stabilito nel protocollo del Tribunale di Ancona del 10.07.2024. Devono intendersi per spese straordinarie:
1)SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- 2 - - visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
1. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- 3 - - retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
2. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento).
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo: sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- 4 - - baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
Se il pagamento delle predette spese straordinarie è anticipato da un genitore l'altro dovrà provvedere al pagamento della sua quota entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla richiesta e dietro esibizione di documentazione che attesti l'avvenuta spesa.
5) Assegno Unico
L'Assegno unico universale per il figlio sarà percepito a metà ciascuno fra i due genitori.
6) I Sig.ri e la sig.ra si rilasciano vicendevolmente il consenso Parte_1 CP_1 al rilascio per i passaporti e/o rinnovo del passaporto del minore e/o della carta d'identità valida per l'espatrio.
Le spese e competenze difensive relative al presente procedimento sono compensate tra le parti.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e premesso Parte_1 CP_1 di aver intrattenuto una relazione sentimentale senza convivenza, dalla quale il 15/08/2017, in Ancona, è nato il figlio che il minore ha sempre abitato con la madre Persona_3 nell'abitazione della nonna materna pur frequentando entrambi i genitori in tempi paritari, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 03/07/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio, per il quale le parti hanno previsto di provvedere al mantenimento in via diretta, in ragione di paritari tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
Le parti hanno precisato nel ricorso la disciplina delle spese straordinarie, che seguirà, per quanto non espressamente specificato, quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore in considerazione della sua età e del fatto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (stante i paritari tempi di permanenza con ciascun genitore), il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio,
- 5 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate dalle parti e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1933/2025 promosso da:
( ), nato il [...] a [...]_1 C.F._1
(Ucraina), rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Pigotti;
e
( , nata il [...] a [...]_1 C.F._2
D'avorio), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Alessandrini;
RICORRENTE
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”;
CONCLUSIONI
“1) Sulla forma di affidamento del minore
Il figlio minore nato ad [...] il [...], sarà affidato in modo condiviso ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, sita in Loreto (AN) via Cav. Vittorio Veneto n. 18, ove ha la propria residenza anagrafica. Per_1
2) Sui tempi e modalità di permanenza del figlio con entrambi i genitori a) I genitori terranno il bambino in tempi paritari a settimane alterne.
- 1 - Il padre terrà con sé il figlio dal lunedì dalle ore 16 dall'uscita della scuola fino al mattino Per_1 del lunedì successivo con riaccompagno a scuola, la madre lo prenderà dall'uscita della scuola alle ore 16 e lo terrà fino al mattino del lunedì successivo con riaccompagno a scuola.
b) Durante le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, il figlio trascorrerà metà delle vacanze con il padre e metà con la madre, l'anno successivo il periodo sarà diverso rispetto all'anno precedente, in modo che si alterneranno le festività del Natale del Capodanno e del 06 gennaio tra i genitori. Il primo periodo decorrerà dal primo giorno delle vacanze scolastiche fino al 30 dicembre e l'altro periodo dal 31 dicembre al 06 gennaio;
per l'anno 2025 il figlio trascorrerà il primo periodo comprensivo del Natale con la madre.
Nel periodo pasquale, ad anni alterni, il figlio trascorrerà le vacanze scolastiche pasquali con un genitore e l'anno dopo con l'altro genitore, per le vacanze di Pasqua 2025 starà con il padre.
Le altre festività del calendario, ossia 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1novembre e 8 dicembre, verranno dal bambino trascorse alternativamente un anno con un genitore e quello successivo con l'altro, con inversione per l'anno successivo, il 25 Aprile 2025 starà con il padre.
c) Il figlio , durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due settimane Per_1 anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
d) Il minore starà con il padre anche il giorno del compleanno di lui e quello della Festa del Papà e, con la madre, il giorno del compleanno di lei e quello della Festa della Mamma.
Il giorno del compleanno del bambino, se festeggiato con gli amichetti, si svolgerà preferibilmente alla presenza di entrambi i genitori. Ove i genitori non dovessero raggiungere un accordo sul punto, il minore festeggerà il suo compleanno con ciascun genitore ad anni alterni.
e) Ciascuno dei due genitori si impegna a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso nel dicembre 2024 con la Dott.ssa assistente sociale presso il Consultorio Persona_2 familiare del distretto Loreto-Castelfidardo, e ogni altro percorso che dalla professionista verrà valutato utile al fine di migliorare la gestione condivisa del minore. Ciascun genitore si impegna al rispetto dell'altro e a mantenere tra loro una comunicazione diretta, onesta e trasparente per la tutela e gestione del figlio.
3) Sulle modalità del mantenimento ordinario del minore.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio per il periodo in cui Per_1 il figlio è presso la loro abitazione, ed i tempi della permanenza del resso l'abitazione di ciascun genitore sono paritari.
Ciascun genitore dichiara che l'assegno unico percepito per il figlio verrà ripartito a Per_1 metà tra loro di anno in anno.
4) Sulle spese straordinarie.
Le spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e culturali che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio verranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno. Per_1
Per tali spese straordinarie le parti si riportano integralmente a quanto stabilito nel protocollo del Tribunale di Ancona del 10.07.2024. Devono intendersi per spese straordinarie:
1)SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- 2 - - visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
1. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- 3 - - retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
2. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento).
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo: sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- 4 - - baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
Se il pagamento delle predette spese straordinarie è anticipato da un genitore l'altro dovrà provvedere al pagamento della sua quota entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla richiesta e dietro esibizione di documentazione che attesti l'avvenuta spesa.
5) Assegno Unico
L'Assegno unico universale per il figlio sarà percepito a metà ciascuno fra i due genitori.
6) I Sig.ri e la sig.ra si rilasciano vicendevolmente il consenso Parte_1 CP_1 al rilascio per i passaporti e/o rinnovo del passaporto del minore e/o della carta d'identità valida per l'espatrio.
Le spese e competenze difensive relative al presente procedimento sono compensate tra le parti.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e premesso Parte_1 CP_1 di aver intrattenuto una relazione sentimentale senza convivenza, dalla quale il 15/08/2017, in Ancona, è nato il figlio che il minore ha sempre abitato con la madre Persona_3 nell'abitazione della nonna materna pur frequentando entrambi i genitori in tempi paritari, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 03/07/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio, per il quale le parti hanno previsto di provvedere al mantenimento in via diretta, in ragione di paritari tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
Le parti hanno precisato nel ricorso la disciplina delle spese straordinarie, che seguirà, per quanto non espressamente specificato, quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore in considerazione della sua età e del fatto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (stante i paritari tempi di permanenza con ciascun genitore), il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio,
- 5 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate dalle parti e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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