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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 497/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. TE C.F._1
BENVENUTO SALVATORE LUIGI e dell'avv.
VI BERTELLI (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
BENVENUTO SALVATORE LUIGI e dell'avv.
RICORRENTI
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 CodiceFiscale_3
PORTAFOGLIO MARIALUISA e dell'avv.
INTERVENUTA
Con l'intervento dell -Sede Controparte_2
con OGGETTO: Filiazione legittima
In data 12.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza, avendo le parti rinunciato alla fissazione di udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. e al deposito dei rispettivi scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deducendo il matrimonio contratto con la signora in data 27.6.1987, CP_1 rilevando che i coniugi si separavano consensualmente comparendo davanti al
Presidente del Tribunale di Livorno e con omologa del 9.3.2001, e riscontrando la nascita, il 23.2.2001, del figlio VI, che però al momento della nascita veniva riconosciuto dalla madre, in via autonoma presso l'ufficio di stato civile presente all'interno dell'Ospedale, come proprio figlio e con attribuzione del nome di n. r.g. 497/2024
1 LI VI, sottolineando infine che il padre signor aveva sempre TE considerato il bambino come proprio figlio, provvedendo al suo mantenimento e alla sua educazione e come tale il bambino/ragazzo era stato socialmente riconosciuto, con ricorso depositato in data 21.2.2024 i signori e TE
VI LI chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 237 cc, di riconoscere, con tutte le conseguenze di legge, il Sig. LI VI, nato a [...] il [...] come figlio del Sig.
[...]
nato il [...] a [...] e di autorizzarlo a posporre con TE annotazione presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Livorno al suo attuale cognome
“LI” quello del padre ”, divenendo anagraficamente “ TE Parte_2
.
[...]
Disposta l'acquisizione di informazioni presso l'Ufficiale dello Stato Civile e la notifica del ricorso altresì alla signora quest'ultima si costituiva in CP_1 causa dichiarando di non aver nulla da opporre alla richiesta formulata dal Sig.
e dal loro comune figlio, VI LI. TE
All'udienza di comparizione del 26.9.2024 le parti personalmente presenti davano atto non esservi alcuna contestazione quanto al rapporto di filiazione. Inoltre,
l'Ufficiale di Stato Civile precisava che “l'atto di nascita di VI LI è stato formato sulla base della dichiarazione resa dalla signora al momento della CP_1 nascita del figlio, dichiarazione come da prassi trasmessa dall'ospedale agli uffici dello stato civile. Avendo la signora LI in quel momento dichiarato che il figlio era nato da unione naturale di essa dichiarante con uomo non parente né affine, tale legittima dichiarazione è intesa come filiazione da uomo diverso dal marito, ciò anche se la signora
LI era in quel momento unita in matrimonio con il signor con TE superamento della presunzione di legge e formazione dell'atto di nascita con attribuzione dello status al figlio della signora” altresì precisando che “la richiesta non può essere trattata in via amministrativa con rettifica dell'atto di nascita in quanto volta a modificare lo status giuridico della persona”, rimettendosi in ogni caso al Tribunale.
Escussi i testimoni indotti dai ricorrenti all'udienza del 12.2.2025, le parti venivano invitare a precisare le conclusioni. La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte dei procuratori, che rinunciavano altresì alla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione e al deposito di ulteriori scritti difensivi.
***
La causa può essere decisa alla luce degli atti e dell'istruttoria condotta.
1. Va in via preliminare sottolineato che risulta dai documenti depositati che l'atto di nascita del signor VI LI è stato formato sulla scorta dell' “ATTO DI
DICHIARAZIONE DI NASCITA.- L'anno duemilauno addì ventidue del mese di febbraio
n. r.g. 497/2024
2 alle ore 10,30, presso l'Ospedale di Livorno […] è comparsa […] la CP_1 quale in veste di madre dichiara quanto segue […] è nato un bambino di sesso maschile al quale vengono dati di nomi di VI, , Detto bambino la cui Per_1 Per_2 nascita è comprovata dall'attestazione di nascita, è nato dall'unione natura di essa dichiarante con un uomo non parente né affine con lei nei gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del Codice Civile” (vedi doc n. 2 allegato alla nota depositata dai ricorrenti il 28.3.2024).
L'Ufficiale dello Stato Civile ha ricevuto la dichiarazione di filiazione naturale, resa dalla madre ancorché coniugata, in quanto la donna coniugata può riconoscere come figlio naturale anche un figlio nato in [...] matrimonio, ma dall'unione con un uomo diverso dal marito. Tale facoltà non è espressamente prevista dalla legge, ma è riconosciuta dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. La dichiarazione della donna esclude in tal modo l'operatività della presunzione di paternità di cui all'art. 231 c.c. secondo cui "il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio".
Inoltre, come emerge dall'estratto dell'atto di nascita, non risulta esservi indicazione di paternità quanto al signor VI LI (doc. n. 4 allegato al ricorso).
Ancora, è documentalmente attestato che i signori e LI sono TE comparsi innanzi al Presidente delegato per la separazione personale il 9.2.2001, ovvero due settimane prima della nascita del figlio (alcuna menzione del nascituro vi è tra le condizioni omologate).
2. Ciò posto, rileva il Tribunale che la domanda proposta dal signor VI
LI va qualificata come azione di reclamo dello stato di figlio nato nel corso del matrimonio in relazione all'ipotesi prevista dall'art. 239, 3° comma c.c. ovvero al fine di reclamare uno stato conforme alla presunzione di paternità essendo stato lo stesso dichiarato in maniera difforme rispetto a tale presunzione.
Ai sensi dell'art. 249 c.c. la legittimazione a proporre la suddetta azione di reclamo di stato di figlio spetta allo stesso.
Nel caso in esame, tale domanda è stata altresì proposta (congiuntamente col signor VI LI) dal signor , dichiaratosi padre TE Parte_3
e che, come lui, ha chiesto la verifica della sussistenza dei presupposti di
[...] cui all'art. 237 c.c. con conseguente riconoscimento del LI quale proprio figlio.
Occorre infine rilevare che la signora ha aderito alle conclusioni CP_1 rassegnate dai ricorrenti.
Ferma la certa legittimazione ad agire in capo a VI LI, osserva il
Tribunale che, in osservanza del principio della ragione più liquida, non appare in questa sede rilevante valutare la questione della legittimazione ad agire del genitore, risolta secondo orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito a fronte della mancata espressa previsione nella disposizione di cui all'art. 239 c.c.
n. r.g. 497/2024
3 3. La causa può dunque essere esaminata nel merito.
Osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 232 c.c., si presume concepito nel corso del matrimonio il figlio nato quando non sono ancora decorsi 300 giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili del matrimonio mentre la presunzione non opera decorsi 300 giorni, fra l'altro, dalla omologazione della separazione.
Nel caso di specie l'omologa della separazione consensuale era stata pronunziata con decreto depositato in data 9.1.2021 a fronte della comparizione personale dei coniugi il 9.2.2001 e della nascita del bambino in data 23.1.2001 ovvero ben prima dei 300 giorni.
Pertanto, può trovare piena applicazione la previsione di cui al terzo comma dell'art. 239 c.c., dovendosi, in tal caso, in accoglimento della azione di reclamo, riconoscere al signor VI LI lo stato di figlio conforme alla presunzione di paternità.
4. Per quanto occorrer possa, va in ogni caso anche considerato che i testimoni escussi in causa all'udienza del 12.2.2025, entrambi dichiaratisi conoscenti della famiglia da molti anni, hanno confermato che il Sig. ha TE provveduto al mantenimento e all'educazione di VI LI in modo continuativo sin dalla sua nascita ad oggi essendosi egli sempre occupato di
VI anche sul piano economico;
e che il medesimo Sig. ha sempre TE considerato e trattato il Sig. VI LI come un figlio e lo stesso VI, fin dalla tenera età, ha considerato lo stesso come genitore e lo ha da sempre chiamato con l'appellativo “papà”: ciò essendo accaduto anche in situazioni pubbliche presentando il alle persone che si incontravano per strada VI TE come suo figlio.
Inoltre, anche i testimoni hanno confermato che la Sig.ra e il figlio CP_1
VI LI sono stati ospitati in modo continuativo e gratuito nell'appartamento sito in Via Del Gelsomino 21- Livorno (nello stesso immobile ove trovasi la casa del signor ) e ciò dapprima dalla madre di TE [...]
, finché ella è rimasta in vita (vivendo i LI insieme alla nonna), e TE poi, successivamente al suo decesso ed ancora oggi, dal medesimo Sig. TE divenuto proprietario del bene.
L'esito della prova costituenda rafforza inequivocabilmente la fondatezza della domanda.
5. Quanto al cognome, i ricorrenti (alle cui conclusioni la signora LI si è associata) hanno chiesto autorizzarsi VI LI a posporre con annotazione presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Livorno al suo attuale cognome
“LI” quello del padre “ ”, divenendo anagraficamente TE [...]
. Parte_2
Ritiene il Collegio che, una volta riconosciuta operante la presunzione di paternità del marito della madre e, dunque, lo status del ricorrente quale figlio nato in n. r.g. 497/2024
4 costanza di matrimonio, debba essere accolta la domanda proposta di aggiungere il cognome del padre a quello della madre, posponendolo tenuto peraltro conto del tempo trascorso e dunque della circostanza per cui il cognome materno si è ormai radicato nel contesto sociale in cui il ricorrente vive divenendo elemento della sua personalità, e di identificazione, segno distintivo della identità del soggetto.
6. Le spese del giudizio, attese le ragioni della decisione e la sostanziale adesione di parte convenuta, possono essere interamente compensate.
Si dispone la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente per la annotazione a margine dell'atto di nascita.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
In accoglimento della domanda proposta, dichiara che VI LI è figlio di ed è nato in [...] matrimonio;
TE dispone che il ricorrente assuma il cognome “ ” Parte_2 spese compensate;
manda all'Ufficiale di Stato civile territorialmente competente affinché provveda alle prescritte annotazioni ex D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Livorno, nella Camera di Consiglio in data 25.3.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
n. r.g. 497/2024
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 497/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. TE C.F._1
BENVENUTO SALVATORE LUIGI e dell'avv.
VI BERTELLI (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
BENVENUTO SALVATORE LUIGI e dell'avv.
RICORRENTI
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 CodiceFiscale_3
PORTAFOGLIO MARIALUISA e dell'avv.
INTERVENUTA
Con l'intervento dell -Sede Controparte_2
con OGGETTO: Filiazione legittima
In data 12.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza, avendo le parti rinunciato alla fissazione di udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. e al deposito dei rispettivi scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deducendo il matrimonio contratto con la signora in data 27.6.1987, CP_1 rilevando che i coniugi si separavano consensualmente comparendo davanti al
Presidente del Tribunale di Livorno e con omologa del 9.3.2001, e riscontrando la nascita, il 23.2.2001, del figlio VI, che però al momento della nascita veniva riconosciuto dalla madre, in via autonoma presso l'ufficio di stato civile presente all'interno dell'Ospedale, come proprio figlio e con attribuzione del nome di n. r.g. 497/2024
1 LI VI, sottolineando infine che il padre signor aveva sempre TE considerato il bambino come proprio figlio, provvedendo al suo mantenimento e alla sua educazione e come tale il bambino/ragazzo era stato socialmente riconosciuto, con ricorso depositato in data 21.2.2024 i signori e TE
VI LI chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 237 cc, di riconoscere, con tutte le conseguenze di legge, il Sig. LI VI, nato a [...] il [...] come figlio del Sig.
[...]
nato il [...] a [...] e di autorizzarlo a posporre con TE annotazione presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Livorno al suo attuale cognome
“LI” quello del padre ”, divenendo anagraficamente “ TE Parte_2
.
[...]
Disposta l'acquisizione di informazioni presso l'Ufficiale dello Stato Civile e la notifica del ricorso altresì alla signora quest'ultima si costituiva in CP_1 causa dichiarando di non aver nulla da opporre alla richiesta formulata dal Sig.
e dal loro comune figlio, VI LI. TE
All'udienza di comparizione del 26.9.2024 le parti personalmente presenti davano atto non esservi alcuna contestazione quanto al rapporto di filiazione. Inoltre,
l'Ufficiale di Stato Civile precisava che “l'atto di nascita di VI LI è stato formato sulla base della dichiarazione resa dalla signora al momento della CP_1 nascita del figlio, dichiarazione come da prassi trasmessa dall'ospedale agli uffici dello stato civile. Avendo la signora LI in quel momento dichiarato che il figlio era nato da unione naturale di essa dichiarante con uomo non parente né affine, tale legittima dichiarazione è intesa come filiazione da uomo diverso dal marito, ciò anche se la signora
LI era in quel momento unita in matrimonio con il signor con TE superamento della presunzione di legge e formazione dell'atto di nascita con attribuzione dello status al figlio della signora” altresì precisando che “la richiesta non può essere trattata in via amministrativa con rettifica dell'atto di nascita in quanto volta a modificare lo status giuridico della persona”, rimettendosi in ogni caso al Tribunale.
Escussi i testimoni indotti dai ricorrenti all'udienza del 12.2.2025, le parti venivano invitare a precisare le conclusioni. La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte dei procuratori, che rinunciavano altresì alla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione e al deposito di ulteriori scritti difensivi.
***
La causa può essere decisa alla luce degli atti e dell'istruttoria condotta.
1. Va in via preliminare sottolineato che risulta dai documenti depositati che l'atto di nascita del signor VI LI è stato formato sulla scorta dell' “ATTO DI
DICHIARAZIONE DI NASCITA.- L'anno duemilauno addì ventidue del mese di febbraio
n. r.g. 497/2024
2 alle ore 10,30, presso l'Ospedale di Livorno […] è comparsa […] la CP_1 quale in veste di madre dichiara quanto segue […] è nato un bambino di sesso maschile al quale vengono dati di nomi di VI, , Detto bambino la cui Per_1 Per_2 nascita è comprovata dall'attestazione di nascita, è nato dall'unione natura di essa dichiarante con un uomo non parente né affine con lei nei gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del Codice Civile” (vedi doc n. 2 allegato alla nota depositata dai ricorrenti il 28.3.2024).
L'Ufficiale dello Stato Civile ha ricevuto la dichiarazione di filiazione naturale, resa dalla madre ancorché coniugata, in quanto la donna coniugata può riconoscere come figlio naturale anche un figlio nato in [...] matrimonio, ma dall'unione con un uomo diverso dal marito. Tale facoltà non è espressamente prevista dalla legge, ma è riconosciuta dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. La dichiarazione della donna esclude in tal modo l'operatività della presunzione di paternità di cui all'art. 231 c.c. secondo cui "il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio".
Inoltre, come emerge dall'estratto dell'atto di nascita, non risulta esservi indicazione di paternità quanto al signor VI LI (doc. n. 4 allegato al ricorso).
Ancora, è documentalmente attestato che i signori e LI sono TE comparsi innanzi al Presidente delegato per la separazione personale il 9.2.2001, ovvero due settimane prima della nascita del figlio (alcuna menzione del nascituro vi è tra le condizioni omologate).
2. Ciò posto, rileva il Tribunale che la domanda proposta dal signor VI
LI va qualificata come azione di reclamo dello stato di figlio nato nel corso del matrimonio in relazione all'ipotesi prevista dall'art. 239, 3° comma c.c. ovvero al fine di reclamare uno stato conforme alla presunzione di paternità essendo stato lo stesso dichiarato in maniera difforme rispetto a tale presunzione.
Ai sensi dell'art. 249 c.c. la legittimazione a proporre la suddetta azione di reclamo di stato di figlio spetta allo stesso.
Nel caso in esame, tale domanda è stata altresì proposta (congiuntamente col signor VI LI) dal signor , dichiaratosi padre TE Parte_3
e che, come lui, ha chiesto la verifica della sussistenza dei presupposti di
[...] cui all'art. 237 c.c. con conseguente riconoscimento del LI quale proprio figlio.
Occorre infine rilevare che la signora ha aderito alle conclusioni CP_1 rassegnate dai ricorrenti.
Ferma la certa legittimazione ad agire in capo a VI LI, osserva il
Tribunale che, in osservanza del principio della ragione più liquida, non appare in questa sede rilevante valutare la questione della legittimazione ad agire del genitore, risolta secondo orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito a fronte della mancata espressa previsione nella disposizione di cui all'art. 239 c.c.
n. r.g. 497/2024
3 3. La causa può dunque essere esaminata nel merito.
Osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 232 c.c., si presume concepito nel corso del matrimonio il figlio nato quando non sono ancora decorsi 300 giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili del matrimonio mentre la presunzione non opera decorsi 300 giorni, fra l'altro, dalla omologazione della separazione.
Nel caso di specie l'omologa della separazione consensuale era stata pronunziata con decreto depositato in data 9.1.2021 a fronte della comparizione personale dei coniugi il 9.2.2001 e della nascita del bambino in data 23.1.2001 ovvero ben prima dei 300 giorni.
Pertanto, può trovare piena applicazione la previsione di cui al terzo comma dell'art. 239 c.c., dovendosi, in tal caso, in accoglimento della azione di reclamo, riconoscere al signor VI LI lo stato di figlio conforme alla presunzione di paternità.
4. Per quanto occorrer possa, va in ogni caso anche considerato che i testimoni escussi in causa all'udienza del 12.2.2025, entrambi dichiaratisi conoscenti della famiglia da molti anni, hanno confermato che il Sig. ha TE provveduto al mantenimento e all'educazione di VI LI in modo continuativo sin dalla sua nascita ad oggi essendosi egli sempre occupato di
VI anche sul piano economico;
e che il medesimo Sig. ha sempre TE considerato e trattato il Sig. VI LI come un figlio e lo stesso VI, fin dalla tenera età, ha considerato lo stesso come genitore e lo ha da sempre chiamato con l'appellativo “papà”: ciò essendo accaduto anche in situazioni pubbliche presentando il alle persone che si incontravano per strada VI TE come suo figlio.
Inoltre, anche i testimoni hanno confermato che la Sig.ra e il figlio CP_1
VI LI sono stati ospitati in modo continuativo e gratuito nell'appartamento sito in Via Del Gelsomino 21- Livorno (nello stesso immobile ove trovasi la casa del signor ) e ciò dapprima dalla madre di TE [...]
, finché ella è rimasta in vita (vivendo i LI insieme alla nonna), e TE poi, successivamente al suo decesso ed ancora oggi, dal medesimo Sig. TE divenuto proprietario del bene.
L'esito della prova costituenda rafforza inequivocabilmente la fondatezza della domanda.
5. Quanto al cognome, i ricorrenti (alle cui conclusioni la signora LI si è associata) hanno chiesto autorizzarsi VI LI a posporre con annotazione presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Livorno al suo attuale cognome
“LI” quello del padre “ ”, divenendo anagraficamente TE [...]
. Parte_2
Ritiene il Collegio che, una volta riconosciuta operante la presunzione di paternità del marito della madre e, dunque, lo status del ricorrente quale figlio nato in n. r.g. 497/2024
4 costanza di matrimonio, debba essere accolta la domanda proposta di aggiungere il cognome del padre a quello della madre, posponendolo tenuto peraltro conto del tempo trascorso e dunque della circostanza per cui il cognome materno si è ormai radicato nel contesto sociale in cui il ricorrente vive divenendo elemento della sua personalità, e di identificazione, segno distintivo della identità del soggetto.
6. Le spese del giudizio, attese le ragioni della decisione e la sostanziale adesione di parte convenuta, possono essere interamente compensate.
Si dispone la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente per la annotazione a margine dell'atto di nascita.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
In accoglimento della domanda proposta, dichiara che VI LI è figlio di ed è nato in [...] matrimonio;
TE dispone che il ricorrente assuma il cognome “ ” Parte_2 spese compensate;
manda all'Ufficiale di Stato civile territorialmente competente affinché provveda alle prescritte annotazioni ex D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Livorno, nella Camera di Consiglio in data 25.3.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
n. r.g. 497/2024
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