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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3731 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
nella persona del Presidente di Sezione - Giudice monocratico dott. Giampiero Barrasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 408 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, rimessa in decisione all'udienza del 20.2.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., e vertente
TRA
Avv. CRISTINA SPARVIERI, elettivamente domiciliata in Roma, via Savoia 78, presso lo studio dell'avv. Alessandro Di Paola, che la rappresenta e difende per procura in atti parte ricorrente E
, in persona del Ministro pro-tempore, dom.to ex lege in Controparte_1
Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge parte resistente OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione ex artt. 170 d.p.r. 115/2002 e 15 d.lgs.
150/2011; CONCLUSIONI: all'udienza del 20.2.2025 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.1.2024 l'avv. Cristina Sparvieri ha proposto opposizione (ex artt.
15 d.lgs. 150/2011 - 170 d.p.r. 115/2002 e 281 decies c.p.c.) avverso il provvedimento di liquidazione del Tribunale Penale di Roma n. 634/2023, depositato il 7.12.2023 e notificato in pari data, con il quale si liquidava la somma di € 960,00 oltre accessori a titolo di compensi per l'attività svolta per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio penale.
La ricorrente censurava il “quantum” della liquidazione e chiedeva il riconoscimento di una somma non inferiore a € 3.833,66 oltre oneri accessori, con vittoria di spese.
Parte resistente, nel costituirsi in data 10.6.2024, chiedeva che fosse rigettata l'opposizione e, in subordine, che venisse rideterminato il compenso professionale dovuto;
vinte le spese. All'udienza del 20.6.2024 l'Avvocatura per il resistente dichiarava che, malgrado CP_1
l'atto introduttivo fosse stato notificato senza il rispetto dei termini di legge, non intendeva chiedere un termine a difesa per integrare i propri scritti difensivi.
Concesso alle parti un termine per note illustrative, all'udienza del 20.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc.
L'opposizione merita solo parziale accoglimento.
L'avv. Sparvieri ha contestato il “quantum” della liquidazione per l'attività svolta in sede dibattimentale (davanti al Giudice monocratico) quale difensore dell'imputato
[...]
ammesso al Patrocinio a spese dello Stato nel giudizio n. 8814/21 DIB – RGNR CP_2
25433/19, concluso con sentenza del 21.11.2023.
Nell'unico indistinto motivo di opposizione la ricorrente si duole in primo luogo del fatto che, nel decreto impugnato, non è stata applicata la chiesta maggiorazione per il secondo imputato.
La doglianza è infondata.
Si osserva, infatti, che – come indicato nel decreto opposto – per la seconda imputata
( ) non risulta esservi stata ammissione al beneficio del Patrocinio a spese Controparte_3 dello Stato;
peraltro neppure in questa sede l'opponente ha depositato il relativo provvedimento di ammissione. Né rileva la circostanza che la fosse stata CP_3 meramente “indicata” quale facente parte del nucleo familiare del nell'istanza da CP_2 quest'ultimo presentata a proprio nome per l'ammissione al beneficio.
Orbene – posto che l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale fra il difensore e il patrocinato, “determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato” (Cass. 1539/2015; 10705/2014) – la mancanza di ammissione al beneficio in capo al secondo imputato comporta che difetta il necessario presupposto per la liquidazione e, quindi, anche per applicare l'aumento richiesto.
Né in senso contrario può ritenersi decisivo e vincolante il precedente decreto di liquidazione emesso dal GU (che aveva applicato la maggiorazione del 20%) trattandosi di decreto relativo a diversa fase processuale ed emesso in base a presupposti non valutabili in questa sede. L'opponente si duole, altresì, del mancato riconoscimento del secondo correttivo richiesto ovvero la liquidazione per più udienze ai sensi del protocollo CNF (peraltro neppure allegato).
Anche tale censura va disattesa. Osserva, invero, il giudicante che il “Protocollo di Intesa”, stipulato tra il Tribunale di Roma, la Camera Penale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma, non ha pacificamente natura vincolante e dallo stesso, pertanto, ben può discostarsi il provvedimento di liquidazione (v. Cass. 29184/2023).
Lamenta poi l'opponente che il Giudice penale, nel provvedimento di liquidazione impugnato, non ha tenuto conto dell'impegno professionale, disattendendo i parametri stabiliti dall'art. 12 del DM 55/2014, avendo inoltre escluso la fase introduttiva ed essendosi immotivatamente discostato dai valori medi.
Il motivo va accolto per quanto di ragione.
Va premesso che nella liquidazione il giudice non può superare i valori medi (art. 82 DPR
115/2002; Cass. 31404/19) e comunque non può scendere al di sotto dei minimi tariffari, se non per effetto della riduzione di un terzo ex art. 106 bis dpr 115/2002 (v. Cass. 26643/2011;
30286/22; 2527/2012; 9815/23…).
Ciò posto merita evidenziare che nel decreto impugnato il primo giudice, pur avendo dato atto che il procedimento era “limitatamente complesso” (quindi avendo riconosciuto una sia pur limitata complessità), si è discostato dai parametri medi, non ha applicato la fase introduttiva e in parte è anche sceso (sia pur di poco) sotto i minimi tariffari.
Il provvedimento opposto deve pertanto essere riformato.
Reputa il giudicante che nel caso in esame - alla luce degli atti allegati del procedimento penale (verbale della prima udienza nella quale sono state compiute le formalità di apertura del dibattimento, verbali delle successive udienze dibattimentali e dell'udienza di discussione, sentenza del 21.11.2023) - la liquidazione debba essere commisurata ai valori prossimi ai parametri medi per le fasi istruttoria/dibattimentale e decisionale.
Per contro per le fasi di studio e introduttiva la limitata attività difensiva svolta come risultante dagli atti allegati (anche in considerazione del fatto che il difensore aveva già partecipato alla precedente fase processuale davanti al GU e, quindi, già era a conoscenza degli antefatti processuali) la liquidazione può essere commisurata ai valori prossimi ai parametri minimi, valutati la natura dell'impegno professionali e i criteri di cui al citato art. 82 e all'art. 12 del DM 55/2014.
Ciò posto possono essere liquidati € 240,00 per la fase di studio;
€ 290,00 per la fase introduttiva;
€ 1.100,00 per la fase istruttoria/dibattimentale; € 1.400,00 per la fase decisionale e quindi complessivi € 3.030,00 da ridursi di un terzo ex art. 106 bis DPR
115/2002 per un totale di € 2.020,00 oltre accessori in luogo della minor somma di cui all'impugnato decreto.
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, si ravvisano giustificati motivi per compensare per metà fra le parti le spese processuali, dovendo gravare per la soccombenza sul resistente il pagamento della restante metà liquidata d'ufficio (in CP_1
mancanza di notula) come in dispositivo in forza del vigente D.M. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della causa e con applicazione dei parametri prossimi ai valori minimi, attesa la semplificazione del rito, la natura della controversia e la non complessità delle questioni trattate, con esclusione peraltro della fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione e in riforma del decreto di liquidazione impugnato del 7.12.2023, liquida in favore dell'avv. Cristina Sparvieri la somma di € 2.020,00 oltre spese generali, Iva e Cpa in luogo della minor somma di cui all'impugnato decreto;
2) dichiara compensate per metà tra le parti le spese processuali - determinate per l'intero in € 860,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi - e condanna il Controparte_1 al pagamento, in favore della parte ricorrente, della restante metà che liquida in € 430,00 per metà compensi ed € 62,50 per metà esborsi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 11 marzo 2025
Il Presidente di Sezione – Giudice monocratico
(dott. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
nella persona del Presidente di Sezione - Giudice monocratico dott. Giampiero Barrasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 408 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, rimessa in decisione all'udienza del 20.2.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., e vertente
TRA
Avv. CRISTINA SPARVIERI, elettivamente domiciliata in Roma, via Savoia 78, presso lo studio dell'avv. Alessandro Di Paola, che la rappresenta e difende per procura in atti parte ricorrente E
, in persona del Ministro pro-tempore, dom.to ex lege in Controparte_1
Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge parte resistente OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione ex artt. 170 d.p.r. 115/2002 e 15 d.lgs.
150/2011; CONCLUSIONI: all'udienza del 20.2.2025 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.1.2024 l'avv. Cristina Sparvieri ha proposto opposizione (ex artt.
15 d.lgs. 150/2011 - 170 d.p.r. 115/2002 e 281 decies c.p.c.) avverso il provvedimento di liquidazione del Tribunale Penale di Roma n. 634/2023, depositato il 7.12.2023 e notificato in pari data, con il quale si liquidava la somma di € 960,00 oltre accessori a titolo di compensi per l'attività svolta per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio penale.
La ricorrente censurava il “quantum” della liquidazione e chiedeva il riconoscimento di una somma non inferiore a € 3.833,66 oltre oneri accessori, con vittoria di spese.
Parte resistente, nel costituirsi in data 10.6.2024, chiedeva che fosse rigettata l'opposizione e, in subordine, che venisse rideterminato il compenso professionale dovuto;
vinte le spese. All'udienza del 20.6.2024 l'Avvocatura per il resistente dichiarava che, malgrado CP_1
l'atto introduttivo fosse stato notificato senza il rispetto dei termini di legge, non intendeva chiedere un termine a difesa per integrare i propri scritti difensivi.
Concesso alle parti un termine per note illustrative, all'udienza del 20.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc.
L'opposizione merita solo parziale accoglimento.
L'avv. Sparvieri ha contestato il “quantum” della liquidazione per l'attività svolta in sede dibattimentale (davanti al Giudice monocratico) quale difensore dell'imputato
[...]
ammesso al Patrocinio a spese dello Stato nel giudizio n. 8814/21 DIB – RGNR CP_2
25433/19, concluso con sentenza del 21.11.2023.
Nell'unico indistinto motivo di opposizione la ricorrente si duole in primo luogo del fatto che, nel decreto impugnato, non è stata applicata la chiesta maggiorazione per il secondo imputato.
La doglianza è infondata.
Si osserva, infatti, che – come indicato nel decreto opposto – per la seconda imputata
( ) non risulta esservi stata ammissione al beneficio del Patrocinio a spese Controparte_3 dello Stato;
peraltro neppure in questa sede l'opponente ha depositato il relativo provvedimento di ammissione. Né rileva la circostanza che la fosse stata CP_3 meramente “indicata” quale facente parte del nucleo familiare del nell'istanza da CP_2 quest'ultimo presentata a proprio nome per l'ammissione al beneficio.
Orbene – posto che l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale fra il difensore e il patrocinato, “determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato” (Cass. 1539/2015; 10705/2014) – la mancanza di ammissione al beneficio in capo al secondo imputato comporta che difetta il necessario presupposto per la liquidazione e, quindi, anche per applicare l'aumento richiesto.
Né in senso contrario può ritenersi decisivo e vincolante il precedente decreto di liquidazione emesso dal GU (che aveva applicato la maggiorazione del 20%) trattandosi di decreto relativo a diversa fase processuale ed emesso in base a presupposti non valutabili in questa sede. L'opponente si duole, altresì, del mancato riconoscimento del secondo correttivo richiesto ovvero la liquidazione per più udienze ai sensi del protocollo CNF (peraltro neppure allegato).
Anche tale censura va disattesa. Osserva, invero, il giudicante che il “Protocollo di Intesa”, stipulato tra il Tribunale di Roma, la Camera Penale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma, non ha pacificamente natura vincolante e dallo stesso, pertanto, ben può discostarsi il provvedimento di liquidazione (v. Cass. 29184/2023).
Lamenta poi l'opponente che il Giudice penale, nel provvedimento di liquidazione impugnato, non ha tenuto conto dell'impegno professionale, disattendendo i parametri stabiliti dall'art. 12 del DM 55/2014, avendo inoltre escluso la fase introduttiva ed essendosi immotivatamente discostato dai valori medi.
Il motivo va accolto per quanto di ragione.
Va premesso che nella liquidazione il giudice non può superare i valori medi (art. 82 DPR
115/2002; Cass. 31404/19) e comunque non può scendere al di sotto dei minimi tariffari, se non per effetto della riduzione di un terzo ex art. 106 bis dpr 115/2002 (v. Cass. 26643/2011;
30286/22; 2527/2012; 9815/23…).
Ciò posto merita evidenziare che nel decreto impugnato il primo giudice, pur avendo dato atto che il procedimento era “limitatamente complesso” (quindi avendo riconosciuto una sia pur limitata complessità), si è discostato dai parametri medi, non ha applicato la fase introduttiva e in parte è anche sceso (sia pur di poco) sotto i minimi tariffari.
Il provvedimento opposto deve pertanto essere riformato.
Reputa il giudicante che nel caso in esame - alla luce degli atti allegati del procedimento penale (verbale della prima udienza nella quale sono state compiute le formalità di apertura del dibattimento, verbali delle successive udienze dibattimentali e dell'udienza di discussione, sentenza del 21.11.2023) - la liquidazione debba essere commisurata ai valori prossimi ai parametri medi per le fasi istruttoria/dibattimentale e decisionale.
Per contro per le fasi di studio e introduttiva la limitata attività difensiva svolta come risultante dagli atti allegati (anche in considerazione del fatto che il difensore aveva già partecipato alla precedente fase processuale davanti al GU e, quindi, già era a conoscenza degli antefatti processuali) la liquidazione può essere commisurata ai valori prossimi ai parametri minimi, valutati la natura dell'impegno professionali e i criteri di cui al citato art. 82 e all'art. 12 del DM 55/2014.
Ciò posto possono essere liquidati € 240,00 per la fase di studio;
€ 290,00 per la fase introduttiva;
€ 1.100,00 per la fase istruttoria/dibattimentale; € 1.400,00 per la fase decisionale e quindi complessivi € 3.030,00 da ridursi di un terzo ex art. 106 bis DPR
115/2002 per un totale di € 2.020,00 oltre accessori in luogo della minor somma di cui all'impugnato decreto.
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, si ravvisano giustificati motivi per compensare per metà fra le parti le spese processuali, dovendo gravare per la soccombenza sul resistente il pagamento della restante metà liquidata d'ufficio (in CP_1
mancanza di notula) come in dispositivo in forza del vigente D.M. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della causa e con applicazione dei parametri prossimi ai valori minimi, attesa la semplificazione del rito, la natura della controversia e la non complessità delle questioni trattate, con esclusione peraltro della fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione e in riforma del decreto di liquidazione impugnato del 7.12.2023, liquida in favore dell'avv. Cristina Sparvieri la somma di € 2.020,00 oltre spese generali, Iva e Cpa in luogo della minor somma di cui all'impugnato decreto;
2) dichiara compensate per metà tra le parti le spese processuali - determinate per l'intero in € 860,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi - e condanna il Controparte_1 al pagamento, in favore della parte ricorrente, della restante metà che liquida in € 430,00 per metà compensi ed € 62,50 per metà esborsi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 11 marzo 2025
Il Presidente di Sezione – Giudice monocratico
(dott. Giampiero Barrasso)