CASS
Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2024, n. 3530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3530 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 28994/2018 R.G. proposto da: AU EL, c.f. [...], SC ON, c.f. [...], rappresentati e difesi dall’avv. IC Eugenio Lorusso, elettivamente domiciliati in Roma presso di Lui, nello studio in Corso Vittorio Emanuele II n.18 ricorrenti contro ASSICURATORI DEI LLOYD’S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEL CERTIFICATO N. 1356540, in persona del procuratore speciale, rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Lai Molè, elettivamente domiciliati in Roma presso di Lui, nello studio in via Vincenzo Bellini n. 10 controricorrente nonché contro ER EN, UA TR, LL AU, OL AC, IR SE intimati OGGETTO: azione diretta contro gli amministratori dell’ente locale per prestazione professionale svolta in mancanza di impegno contabile RG. 28994/2018 P.U. 11-1-2024 Civile Sent. Sez. 2 Num. 3530 Anno 2024 Presidente: ORILIA EN Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 07/02/2024 2 avverso la sentenza n. 1122/2017 della Corte d’appello di Bari, depositata il 25-8-2017 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11-1-2024 dal consigliere relatore nella persona della dott. Linalisa AV udita il Sostituto Procuratore Generale nella persona della dott. Rosa IA Dell’Erba, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso uditi per il ricorrente l’avv. IC Eugenio Lorusso e per il controricorrente l’avv. Alberto Lai Molè FATTI DI CAUSA 1.Con atto di citazione notificato il 10-7-2007 ZO TI, anche in qualità di cessionario del credito di AR DI, ha convenuto avanti il Tribunale di Bari sezione distaccata di Bitonto ON NA quale sindaco del Comune di Palo del Colle, IC LL quale vicesindaco dello stesso Comune, UR LI, TR DD, GI AR e CO SE quali funzionari dello stesso Comune, per sentire accertare il diritto al pagamento delle competenze professionali di cui alla “convenzione per l’affidamento d’incarico di consulenza” e per ottenere la condanna dei convenuti in solido al pagamento di Euro 27.082,01, oltre iva e oneri previdenziali, interessi e rivalutazione monetaria, con la rifusione delle spese di lite. L’attore ha esposto che il 10-2-2020 il Comune di Palo del Colle con nota prot. 2473 a firma del DA ON NA aveva richiesto al Politecnico di Bari di segnalare tecnici esperti in materia di tutela dell’ambiente al fine dell’esecuzione di verifiche in alcuni stabilimenti produttivi nel territorio comunale;
il Politecnico aveva indicato i professori ZO TI e AR Boghetich, il 24-3-2000 la Giunta Municipale del Comune di Palo del Colle, nelle persone del 3 sindaco ON NA e degli assessori IC LL, Giovanni BO, SC AG, ON SA, con la partecipazione del segretario comunale TR DD e sulla base dei pareri favorevoli dell’ing. UR LI, capo della Ripartizione Tecnica e del rag. CO SE, responsabile della ragioneria, con delibera n. 43 avevano conferito l’incarico ai prof. TI e Boghetich;
responsabile del procedimento era l’ing. AR e l’elaborato peritale, del quale il sindaci NA e il vicensindaco LL avevano sollecitato la celere predisposizione, era stato depositato in Comune il 25-9-2000 e in 23- 10-2000 l’attore e il prof. Boghetich avevano chiesto il pagamento del corrispettivo, di £.29.438.000 per il prof. TI e di £. 23.000.000 per il prof. Boghetich, senza esito;
quindi i professionisti, ignari del fatto che la convenzione, nel testo da loro trasmesso al Comune, non era mai stata sottoscritta dai funzionari responsabili del Comune, avevano convenuto avanti il Tribunale di Bari sezione distaccata di Bitonto il Comune di Palo del Colle al fine di ottenere la condanna del Comune al pagamento del loro compenso, ma la loro domanda nei confronti del Comune era stata rigettata con sentenza che aveva dichiarato che gli attori erano muniti di azione diretta contrattuale ex art. 23 co.3 d.l. 66/1989 conv. in legge 144/89 e di seguito ex art. 35 d.lgs. 77/1995 e art. 191 d.lgs. 267/2000, per cui essi avevano proposto tale azione nei confronti di amministratori e funzionari. Si sono costituiti tutti i convenuti UR LI, IC LL, TR DD, ON NA, CO SE e GI AR, chiedendo il rigetto della domanda e l’autorizzazione alla chiamata in causa della società Lloyd’s of London, con la quale il Comune di Palo del Colle aveva stipulato polizza per la responsabilità civile, professionale e patrimoniale di amministratori, sindaci e funzionari, per essere manlevati in caso di condanna. 4 Si è costituita Lloyd’s of London eccependo l’inoperatività della polizza e comunque l’esistenza di franchigia. Con sentenza n. 82/2013 pubblicata il 12-3-2013 il Tribunale di Bari sezione distaccata di Bitonto ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra l’attore e il convenuto AR;
ha condannato i convenuti NA, LL, LI, DD e SE, in solido tra loro, al pagamento a favore dell’attore di Euro 27.082,01, oltre iva, oneri previdenziali, interessi, rivalutazione e rifusione delle spese di lite;
ha dichiarato tenuta la terza chiamata Lloyd’s of London a tenere indenne i convenuti in relazione alla condanna al pagamento pronunciata nei loro confronti, previa detrazione della franchigia, nonché in relazione alla somma prevista a titolo di spese legali ai sensi dell’art. 23 della polizza. 2.Avverso la sentenza hanno proposto separati appelli avanti la Corte d’appello di Bari Lloyd’s of London, ON NA, IC LL e UR LI;
hanno proposto appello incidentale TR DD e CO SE. Con sentenza n. 1122/2017 pubblicata il 25-8-2017 la Corte d’appello di Bari, decidendo gli appelli riuniti, ha accolto l’impugnazione dell’Assicuratore; ciò sulla base della previsione dell’art. 17 del contratto, secondo il quale la garanzia valeva per le richieste di risarcimento presentate all’assicurato e all’ente di appartenenza per la prima volta nel periodo di efficacia dell’assicurazione e non in precedenza e sulla base del dato che il DA NA e il Vicesindaco LL erano consapevoli che era stato conferito incarico ai professionisti senza che si fossero perfezionate le procedure indispensabili perché l’obbligazione di pagamento fosse assunta dal Comune. La sentenza ha rigettato gli appelli di ON NA e IC LL nella parte in cui gli stessi sostenevano la loro mancanza di 5 responsabilità, dichiarando che ricorrevano i presupposti dell’azione esercitata, che l’incarico era stato conferito ai professionisti dalla Giunta comunale con la delibera n. 43 del 24-3-2000, che ne conseguiva la responsabilità di ON NA e IC LL quali sindaco e assessore componenti dell’organo deliberativo che aveva conferito l’incarico, per avere assunto la delibera senza provvedere all’impegno di spesa e senza avere posto in essere gli adempimenti successivi per regolarizzare l’incarico; ha aggiunto che la responsabilità tra i debitori in solido era la regola ai sensi dell’art. 1294 cod. civ. in mancanza di diversa disposizione. Ha parzialmente accolto gli appelli nella parte in cui avevano contestato l’entità del compenso, determinandolo in Euro 20.658,28 oltre iva, contributi previdenziali e interessi legali dalla domanda. La sentenza ha altresì accolto le impugnazioni di UR LI, TR DD e CO SE, escludendo la loro responsabilità. 3.Avverso la sentenza IC LL e ON NA hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Si sono costituiti gli Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio del certificato n. 1356540. Sono rimasti intimati TI ZO, UR LI, TR DD, CO SE e GI AR, ai quali il ricorso è stato notificato a mezzo pec con consegna in data 1-10-2018 ai difensori domiciliari, rispettivamente a avvlibertijr@pec.giuffre.it per ZO TI, a cartolano.roberto@avvocatibari.legalmail.it per UR LI, a balducci.cataldo74@avvocatibari.legalmail.it per TR DD, a carlucci.giovanni@avvocatibari.legalmail.it per CO SE, a pastoressa.emanuele@avvocatibari.legalmail.it per GI AR. 6 Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale e con ordinanza interlocutoria n. 23610/2023 all’esito dell’adunanza del 6-7-2023 è stato rimesso alla pubblica udienza. In prossimità della pubblica udienza il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni, i ricorrenti e il controricorrente hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, rubricato “art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.: violazione a falsa applicazione dell’art. 35, co. 4, D.Lgs. 25.1.1995 n. 77, modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 15.9.1997 n. 342 (oggi art. 191, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); violazione e falsa applicazione dell’art. 51, L. 142/1990 (oggi art. 107, D.Lgs. n. 267/2000)”, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia ritenuto il sindaco NA e il vicesindaco LL responsabili per il fatto di avere partecipato alla delibera della Giunta n. 43/2000, con la quale il Comune aveva autorizzato il conferimento dell’incarico ai professionisti e per non avere poi posto in essere gli adempimenti amministrativi per regolarizzare la mancanza dell’impegno di spesa e della relativa attestazione di copertura finanziaria. Evidenziano che, secondo il dato testuale della disposizione, l’obbligazione sorge a carico di colui che abbia “consentito” la fornitura e non a carico di coloro che debbano essere sanzionati per non avere posto in essere eventuali adempimenti amministrativi nell’ambito dell’ iter procedimentale di gestione della spesa pubblica;
dichiarano che il sindaco e il vicesindaco avevano solo autorizzato l’incarico professionale in qualità di componenti della Giunta comunale, ma non avevano mai prestato il loro personale consenso all’espletamento dell’incarico. Aggiungono che erroneamente la sentenza impugnata ha attribuito alla Giunta comunale il conferimento dell’incarico professionale, in quanto ai sensi degli artt. 51 co. 2 e 3 L. 142/1990 e 107 co.2 D.Lgs. 267/2000 la gestione è 7 attribuita ai dirigenti e anche l’iter per il riconoscimento di debito fuori bilancio doveva prendere le mosse da una proposta del responsabile del procedimento, mentre il DA e il Vicesindaco erano cessati dalla rispettiva carica politica in data 30-5-2001. 1.1.Il motivo è infondato. Premesso che alla fattispecie si applica ratione temporis l’art. 35 co.4 d.lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 come modificato dall’art. 4 d.lgs. 342/1997, di contenuto analogo per quanto interessa al precedente art. 23 co. 4 d.l. 66/1989 conv. in legge 144/1989 e al successivo art.191 co.4 d.lgs. 267/2000, è acquisito il principio secondo il quale l’incarico di prestazione professionale che sia stato svolto a favore di un ente locale in mancanza di una formale delibera di assunzione dell’impegno contabile comporta l’instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione (Cass. Sez. 3 19-5-2017 n. 12608 Rv. 644400-01, Cass. Sez. 6-3 9-7-2018 n. 17940 Rv. 649844-01). Deve darsi continuità ai principi posti da Cass. Sez. 2 9-10-2014 n. 21340 Rv. 632675-01, richiamata dagli stessi ricorrenti, laddove in motivazione si legge: «La disposizione di cui all’art. 23 d.l. 66/89 (convertito con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144 e riprodotta nell’art. 35 d.leg. n. 77 del 1995) prevede che nel caso in cui vi sia stata l’acquisizione di beni o servizi in violazione dell’obbligo indicato nel comma 3 (che richiede la sussistenza della deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta esecutiva, nonché dell’impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione), il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l’amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Questa norma è stata interpretata dalla Corte di appello nel senso che per configurarne l’operatività sia necessario che il funzionario 8 assuma un ruolo attivo e decisionale nell’affidamento dell’incarico di svolgere le prestazioni professionali. Questa lettura è contraria al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12 preleggi) e alla finalità della normativa, indiscutibilmente volta a prevenire il formarsi di debiti fuori bilancio a carico delle amministrazioni. 3.1.L’uso del verbo ‘consentire’ descrive infatti il comportamento di chi, trovandosi privo del potere decisionale sul conferimento dell’incarico o l’acquisizione del bene, nell’esercizio delle sue funzioni permetta che avvenga l’acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni. Il disposto normativo è volto a far sì che un contratto non perfezionatosi secondo legge non pervenga alla fase esecutiva. A questo fine viene responsabilizzato l’amministratore o il funzionario che, chiamato a operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l’attuazione del contratto, cooperi, lasci che la prestazione venga eseguita. Il legislatore vuole invece, lo si desume dalla scelta dell’espressione verbale, che il funzionario neghi il suo consenso e comunque non presti, per quanto possibile, l’opera che sarebbe suo dovere compiere se il contratto fosse stato formato a norma di legge. Lasciar fare in luogo di ostacolare;
assecondare; cooperare: sono manifestazioni di quel comportamento consenziente che il legislatore ha voluto vietare e dal quale fa scaturire conseguenze a carico del funzionario o dell’amministratore». Inoltre, si deve considerare che la delibera comunale di conferimento di incarico a un professionista deve indicare l’ammontare della spesa, mediante l’identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono (Cass. Sez. 1 24-9- 2018 n. 22481 Rv. 650920-01), mentre la delibera comunale di conferimento dell’incarico al professionista in assenza di copertura finanziaria è nulla ai sensi dell’art. 23 co. 3 d.l. 66/1989 conv. con mod. 9 dalla legge 144/1989, di seguito sostituito dall’art. 191 d.lgs. 267/2000 (Cass. Sez. 2 11-6-2018 n. 15050 Rv. 649072-01). La sentenza impugnata non si è discostata dai principi esposti, perché ha individuato la condotta del DA e del Vicesindaco laddove a pag. 21 e 22 ha considerato che aveva conferito l’incarico la Giunta Municipale alla quale appartenevano DA e Vicesindaco, con la delibera n. 43 del 24/3/2000, senza provvedere all’impegno di spesa e senza tenere conto che il parere di regolarità contabile era espresso in termini favorevoli dal responsabile del servizio finanziario del Comune nei limiti della somma di £.13.500.000. La sentenza ha evidenziato che la Giunta avrebbe dovuto tenere conto del parere di regolarità, limitando l’impegno di spesa a £. 13.000.000 e ha evidenziato che ciò però avrebbe comportato che i professionisti non avrebbero accettato l’incarico, stante l’esiguità della retribuzione prevista. Quindi la sentenza ha specificamente valorizzato che la delibera era stata palesemente deficitaria in merito alla determinazione economica dell’impegno di spesa che il Comune andava a porre in essere con il conferimento dell’incarico ai suddetti professionisti. Da ciò ha fatto conseguire la responsabilità di ON NA e di IC LL quali componenti della Giunta, il primo quale sindaco e il secondo quale vicesindaco e assessore dell’organo deliberativo che aveva assunto la delibera palesemente deficitaria;
è evidente che nel ragionamento della Corte d’appello il deficit sulla determinazione economica dell’impegno di spesa aveva comportato la mancata successiva stipulazione della convenzione con i professionisti sulla base del corrispettivo da loro richiesto, mentre i professionisti davano attuazione all’incarico affidandosi sulla delibera che lo aveva loro conferito, senza verificare che la convenzione fosse stata sottoscritta. La sentenza ha altresì aggiunto che anche successivamente il DA e il Vicesindaco, per la funzione ricoperta, avrebbero dovuto attivarsi per regolarizzare 10 l’incarico, perché la Giunta avrebbe potuto proporre al Consiglio Comunale la variazione al bilancio di previsione, per reperire i fondi da impegnare per coprire la spesa derivante dal conferimento dell’incarico e avrebbe potuto proporre il riconoscimento del debito fuori bilancio, così rendendo possibile la stipula della convenzione con i professionisti. Sulla base di tali dati la sentenza ha dichiarato la responsabilità dei due amministratori per “avere consentito il servizio” e la pronuncia resiste alle critiche dei ricorrenti perché non ha valorizzato soltanto, come da loro lamentato, il fatto della delibera di Giunta non rispettosa delle disposizioni sugli impegni di spesa, né ha individuato la responsabilità di DA e Vicesindaco solo in ragione del loro ruolo istituzionale;
la sentenza ha anche ritenuto che era stato in forza di quella delibera di conferimento dell’incarico, assunta senza provvedere all’impegno di spesa nonostante il parere di regolarità della Ragioneria comunale avesse limitato l’impegno di spesa a £.13.000.000, che i professionisti avevano eseguito le prestazioni prima e a prescindere dalla stipulazione della convenzione. Ciò è sufficiente al fine di fondare la responsabilità del DA e del Vicesindaco, in quanto gli stessi non sono stati ritenuti responsabili solo in ragione della loro carica ma in quanto avevano assunto ruolo decisionale nel conferimento dell’incarico e avevano anche tenuto comportamento consenziente all’esecuzione delle prestazioni pur in mancanza di regolarità contabile, tenendo i comportamenti che il legislatore ha voluto vietare. In conclusione, svolgendo l’accertamento di fatto a essa spettante, la Corte d’appello ha individuato in capo agli amministratori una condotta che ha fatto sì che il contratto non perfezionato secondo legge sia pervenuto alla fase esecutiva;
ha ritenuto che sia stata l’adozione della delibera non conforme al parere di regolarità della ragioneria e la mancata attivazione della procedura di variazione di bilancio ad avere comportato che i professionisti abbiano adempiuto alle prestazioni 11 previste dalla delibera medesima;
quindi, sulla base della disamina dei dati di fatto a disposizione, ha concluso che gli amministratori NA e LL hanno posto in essere condotta che ha indotto i professionisti a svolgere le prestazioni nonostante il contratto con il Comune non fosse perfezionato. Gli argomenti svolti dai ricorrenti non sono pertinenti, neppure con riguardo al dato che la domanda non sia stata formulata nei confronti di tutti i componenti della giunta che avevano partecipato all’adozione della delibera: la sentenza impugnata ha dichiarato sussistente ipotesi di responsabilità solidale, rigettando il quarto motivo di appello di appello proposto da NA e LL sul punto, con pronuncia che non è stata oggetto di specifico motivo di ricorso per cassazione e che perciò rimane ferma. 2.Con il secondo motivo rubricato “art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1891 co.3 e 1932 c.c., in relazione all’art. 17 del contratto assicurativo n. 1356540 sottoscritto dal Comune di Palo del Colle con gli Assicuratori dei Lloyd’s” i ricorrenti censurano la sentenza per avere rigettato la domanda di garanzia proposta nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s. La sentenza impugnata ha evidenziato che ai sensi dell’art. 17 del contratto di assicurazione, stipulato il 4-11-2001, la garanzia valeva “per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel periodo di efficacia dell’Assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni, o come diversamente stabilito per iscritto dagli Assicuratori, prima della data di stipula della presente polizza e non siano state presentate neppure all’Ente di appartenenza dell’Assicurato”. Ha considerato che la previsione contrattuale voleva escludere che la polizza fosse stipulata dall’Ente per coprire un rischio che si era già concretizzato al momento della stipula del contratto, per esservi già state richieste di risarcimento all’Ente; ha considerato che 12 il Comune aveva ricevuto una prima richiesta di pagamento da parte del professionista il 23-10-2000, alla quale era seguito l’invio della fattura il 2-7-2001, e poi una intimazione di pagamento il 9-10-2001, circa un mese prima della stipula della polizza con la quale il legale del professionista aveva diffidato al pagamento entro quindici giorni, dichiarando che in mancanza avrebbe dato corso al mandato conferitogli agendo giudizialmente. La sentenza ha aggiunto, con autonoma ratio decidendi, che dalla documentazione prodotta dall’attore TI e dalla sua esposizione sulle circostanze mai contestate in ordine all’evolversi dei rapporti tra il professionista e gli amministratori risultava che il DA e il Vicesindaco erano consapevoli che era stato conferito incarico ai professionisti senza che si fossero perfezionate le procedure indispensabili per l’assunzione dell’obbligazione di pagamento da parte del Comune;
ha dichiarato che, quindi, anche sotto questo profilo la polizza non era operativa, almeno nei confronti di NA e di LL. I ricorrenti sostengono che la pronuncia abbia violato l’art. 1932 cod. civ., per non avere ritenuto la nullità dell’art. 17 della polizza assicurativa, in quanto l’art. 17 costituiva una deroga sfavorevole all’assicurato all’art. 1894 cod. civ., secondo il quale la conoscenza da parte dell’assicurato di dichiarazioni inesatte o di reticenze comporterebbe l’applicazione degli artt. 1892 e 1893 cod. civ. a favore dell’assicuratore. Evidenziano che la polizza era contratto a favore di terzo disciplinato dall’art. 1891 cod. civ., nel quale il Comune era il contraente e gli amministratori e funzionari erano gli assicurati;
quindi sostengono che l’esclusione della garanzia per una richiesta pervenuta al contraente Comune e non all’assicurato, e del quale l’assicurato non aveva conoscenza, determinava deroga all’art. 1894 cod. civ., disposizione posta dal legislatore a salvaguardia del terzo assicurato nei contratti ex art. 1891 cod. civ., quale quello in esame. Sostengono 13 che la sentenza abbia errato nel ritenere che DA e Vicesindaco, al momento della stipula del contratto di assicurazione, fossero consapevoli del fatto che era stato conferito l’incarico ai professionisti senza il perfezionamento delle procedure di gestione della spesa pubblica;
ciò in quanto essi avevano esaurito il loro compito istituzionale con l’approvazione della delibera di Giunta, demandando alla struttura dirigenziale gli adempimenti per il perfezionamento dell’obbligazione e alla data di ricevimento della diffida ad adempiere il 9-10-2001 erano già cessati dalla loro carica, a decorrere dal 30-5- 2001. Aggiungono che la pronuncia di inoperatività della garanzia ai sensi dell’art. 17 della polizza ha violato anche l’art. 1891 co. 3 cod. civ., secondo il quale le clausole di esclusione o limitazione della garanzia possono essere opposte all’assicurato solo nel caso in cui lo stesso ne sia stato informato dal contraente;
rilevano che la lettera del 9-10-2001 del difensore del professionista fondava la pretesa sulla convenzione sottoscritta con il Comune e perciò era estranea all’oggetto della garanzia. 2.1.Il motivo è inammissibile sotto vari profili. In primo luogo, i ricorrenti sostengono la nullità della clausola dell’art. 17 della polizza, la quale è clausola “claims made” che comporta una deroga convenzionale al modello di assicurazione della responsabilità civile delineato dall’art. 1917 co.1 cod. civ., perché la copertura assicurativa opera non in relazione a tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie insorte nell’arco temporale di operatività del contratto, ma in ragione della circostanza che nel periodo di vigenza della polizza intervenga la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato (il c.d. claim) e che tale richiesta sia inoltrata dall’assicurato al proprio assicuratore (cfr. Cass. Sez. U 24-9- 2018 n. 22437 par. 9); si tratta di clausola che individua l’oggetto del contratto e non limitativa della responsabilità (cfr. Cass. Sez. U 6-5- 14 2016 n. 9140 par. 13). Quindi, nel caso in cui tale clausola contrattuale derogatoria dell’art. 1917 co.1 cod. civ. fosse ritenuta nulla come sostenuto dai ricorrenti, l’effetto non potrebbe mai essere quello da loro preteso, di esistenza della copertura assicurativa per gli assicurati in relazione a richiesta di risarcimento pervenuta all’ente contraente nel periodo di vigenza della polizza;
ciò perché non dispone in tal senso alcuna norma imperativa da sostituire alla clausola nulla ex art. 1419 co. 2 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 3 11-4-2023 n. 9616 Rv. 667347-0). Se si dovesse applicare, in ragione della nullità della clausola derogatoria sostenuta dai ricorrenti, il principio -non validamente derogato- di cui all’art. 1917 co.1 cod. civ., secondo il quale la copertura assicurativa è riferita ai fatti avvenuti durante il tempo dell’assicurazione, risulterebbe la carenza di interesse dei ricorrenti a sostenere la nullità della clausola: il fatto, riferito non solo al conferimento dell’incarico ai professionisti da parte della Giunta ma anche all’esecuzione delle prestazioni in forza dell’incarico, è precedente alla stipulazione del contratto di assicurazione. Inoltre il motivo è inammissibile perché non censura la prima ratio posta dalla sentenza a fondamento della decisione e autonomamente idonea a sostenere la decisione, riferita al dato che la clausola dell’art. 17 voleva escludere che l’Ente stipulasse la polizza assicurativa per coprire il rischio che si era già concretizzato al momento della stipula del contratto, per il fatto che vi era già stata richiesta di risarcimento. A fronte dell’affermazione esatta e non validamente censurata secondo la quale il rischio si era già concretizzato al momento della conclusione del contratto allorché vi era stata richiesta di risarcimento, considerato altresì che la valutazione secondo la quale la diffida del 9-10-2001 integrava richiesta ai fini dell’art. 17 del contratto attiene al merito ed è insindacabile, neppure rilevava che richiesta di risarcimento non fosse stata eseguita agli assicurati o gli stessi non ne fossero stati a 15 conoscenza;
ciò in quanto, coincidendo il sinistro, nel modello assicurativo “claims made” con la richiesta di risarcimento del danno, era l’avvenuta richiesta di risarcimento del danno in sé a comportare che il rischio si fosse verificato prima della stipula del contratto, con la conseguente nullità del contratto ai sensi dell’art. 1895 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 3 18-7-2023 n. 20997, in motivazione a pag.9). Il motivo di ricorso è inammissibile anche perché la Corte d’appello, svolgendo l’accertamento di fatto spettante al giudice di merito e che nella fattispecie non è stato attinto da motivo ammissibile, che avrebbe dovuto essere proposto ex art. 360 co. 1 n.5 cod. proc. civ., ha ritenuto che gli assicurati NA e LL, per la loro qualità di DA e Vicesindaco, erano consapevoli del fatto che l’incarico era stato conferito ai professionisti senza che fossero perfezionate le procedure richieste affinché l’obbligazione di pagamento fosse assunta dal Comune. Sulla base di questo dato di fatto il giudice di merito ha anche ritenuto che la garanzia fosse in ogni caso non operativa nei loro confronti;
quindi, per censurare in modo ammissibile la pronuncia, i ricorrenti avrebbero dovuto aggredire in modo ammissibile l’accertamento di fatto in ordine alla conoscenza del rischio al momento della stipulazione del contratto in capo al DA e al Vicesindaco. Infatti, a fronte del dato della conoscenza da parte degli assicurati NA e LL degli elementi che comportavano il sorgere dell’obbligo di risarcimento, anche seguendo la prospettazione dei ricorrenti sussiste il presupposto richiesto dall’art. 1894 cod. civ. perché si applichi l’art. 1892 cod. civ. nell’assicurazione per conto di terzi, riferito alla conoscenza da parte del terzo dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, con la conseguente perdita dell’indennizzo ai sensi dell’art. 1892 co. 3 cod. civ. 3.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti devono essere 16 condannati alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.
1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.800,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione
il Politecnico aveva indicato i professori ZO TI e AR Boghetich, il 24-3-2000 la Giunta Municipale del Comune di Palo del Colle, nelle persone del 3 sindaco ON NA e degli assessori IC LL, Giovanni BO, SC AG, ON SA, con la partecipazione del segretario comunale TR DD e sulla base dei pareri favorevoli dell’ing. UR LI, capo della Ripartizione Tecnica e del rag. CO SE, responsabile della ragioneria, con delibera n. 43 avevano conferito l’incarico ai prof. TI e Boghetich;
responsabile del procedimento era l’ing. AR e l’elaborato peritale, del quale il sindaci NA e il vicensindaco LL avevano sollecitato la celere predisposizione, era stato depositato in Comune il 25-9-2000 e in 23- 10-2000 l’attore e il prof. Boghetich avevano chiesto il pagamento del corrispettivo, di £.29.438.000 per il prof. TI e di £. 23.000.000 per il prof. Boghetich, senza esito;
quindi i professionisti, ignari del fatto che la convenzione, nel testo da loro trasmesso al Comune, non era mai stata sottoscritta dai funzionari responsabili del Comune, avevano convenuto avanti il Tribunale di Bari sezione distaccata di Bitonto il Comune di Palo del Colle al fine di ottenere la condanna del Comune al pagamento del loro compenso, ma la loro domanda nei confronti del Comune era stata rigettata con sentenza che aveva dichiarato che gli attori erano muniti di azione diretta contrattuale ex art. 23 co.3 d.l. 66/1989 conv. in legge 144/89 e di seguito ex art. 35 d.lgs. 77/1995 e art. 191 d.lgs. 267/2000, per cui essi avevano proposto tale azione nei confronti di amministratori e funzionari. Si sono costituiti tutti i convenuti UR LI, IC LL, TR DD, ON NA, CO SE e GI AR, chiedendo il rigetto della domanda e l’autorizzazione alla chiamata in causa della società Lloyd’s of London, con la quale il Comune di Palo del Colle aveva stipulato polizza per la responsabilità civile, professionale e patrimoniale di amministratori, sindaci e funzionari, per essere manlevati in caso di condanna. 4 Si è costituita Lloyd’s of London eccependo l’inoperatività della polizza e comunque l’esistenza di franchigia. Con sentenza n. 82/2013 pubblicata il 12-3-2013 il Tribunale di Bari sezione distaccata di Bitonto ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra l’attore e il convenuto AR;
ha condannato i convenuti NA, LL, LI, DD e SE, in solido tra loro, al pagamento a favore dell’attore di Euro 27.082,01, oltre iva, oneri previdenziali, interessi, rivalutazione e rifusione delle spese di lite;
ha dichiarato tenuta la terza chiamata Lloyd’s of London a tenere indenne i convenuti in relazione alla condanna al pagamento pronunciata nei loro confronti, previa detrazione della franchigia, nonché in relazione alla somma prevista a titolo di spese legali ai sensi dell’art. 23 della polizza. 2.Avverso la sentenza hanno proposto separati appelli avanti la Corte d’appello di Bari Lloyd’s of London, ON NA, IC LL e UR LI;
hanno proposto appello incidentale TR DD e CO SE. Con sentenza n. 1122/2017 pubblicata il 25-8-2017 la Corte d’appello di Bari, decidendo gli appelli riuniti, ha accolto l’impugnazione dell’Assicuratore; ciò sulla base della previsione dell’art. 17 del contratto, secondo il quale la garanzia valeva per le richieste di risarcimento presentate all’assicurato e all’ente di appartenenza per la prima volta nel periodo di efficacia dell’assicurazione e non in precedenza e sulla base del dato che il DA NA e il Vicesindaco LL erano consapevoli che era stato conferito incarico ai professionisti senza che si fossero perfezionate le procedure indispensabili perché l’obbligazione di pagamento fosse assunta dal Comune. La sentenza ha rigettato gli appelli di ON NA e IC LL nella parte in cui gli stessi sostenevano la loro mancanza di 5 responsabilità, dichiarando che ricorrevano i presupposti dell’azione esercitata, che l’incarico era stato conferito ai professionisti dalla Giunta comunale con la delibera n. 43 del 24-3-2000, che ne conseguiva la responsabilità di ON NA e IC LL quali sindaco e assessore componenti dell’organo deliberativo che aveva conferito l’incarico, per avere assunto la delibera senza provvedere all’impegno di spesa e senza avere posto in essere gli adempimenti successivi per regolarizzare l’incarico; ha aggiunto che la responsabilità tra i debitori in solido era la regola ai sensi dell’art. 1294 cod. civ. in mancanza di diversa disposizione. Ha parzialmente accolto gli appelli nella parte in cui avevano contestato l’entità del compenso, determinandolo in Euro 20.658,28 oltre iva, contributi previdenziali e interessi legali dalla domanda. La sentenza ha altresì accolto le impugnazioni di UR LI, TR DD e CO SE, escludendo la loro responsabilità. 3.Avverso la sentenza IC LL e ON NA hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Si sono costituiti gli Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio del certificato n. 1356540. Sono rimasti intimati TI ZO, UR LI, TR DD, CO SE e GI AR, ai quali il ricorso è stato notificato a mezzo pec con consegna in data 1-10-2018 ai difensori domiciliari, rispettivamente a avvlibertijr@pec.giuffre.it per ZO TI, a cartolano.roberto@avvocatibari.legalmail.it per UR LI, a balducci.cataldo74@avvocatibari.legalmail.it per TR DD, a carlucci.giovanni@avvocatibari.legalmail.it per CO SE, a pastoressa.emanuele@avvocatibari.legalmail.it per GI AR. 6 Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale e con ordinanza interlocutoria n. 23610/2023 all’esito dell’adunanza del 6-7-2023 è stato rimesso alla pubblica udienza. In prossimità della pubblica udienza il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni, i ricorrenti e il controricorrente hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, rubricato “art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.: violazione a falsa applicazione dell’art. 35, co. 4, D.Lgs. 25.1.1995 n. 77, modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 15.9.1997 n. 342 (oggi art. 191, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); violazione e falsa applicazione dell’art. 51, L. 142/1990 (oggi art. 107, D.Lgs. n. 267/2000)”, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia ritenuto il sindaco NA e il vicesindaco LL responsabili per il fatto di avere partecipato alla delibera della Giunta n. 43/2000, con la quale il Comune aveva autorizzato il conferimento dell’incarico ai professionisti e per non avere poi posto in essere gli adempimenti amministrativi per regolarizzare la mancanza dell’impegno di spesa e della relativa attestazione di copertura finanziaria. Evidenziano che, secondo il dato testuale della disposizione, l’obbligazione sorge a carico di colui che abbia “consentito” la fornitura e non a carico di coloro che debbano essere sanzionati per non avere posto in essere eventuali adempimenti amministrativi nell’ambito dell’ iter procedimentale di gestione della spesa pubblica;
dichiarano che il sindaco e il vicesindaco avevano solo autorizzato l’incarico professionale in qualità di componenti della Giunta comunale, ma non avevano mai prestato il loro personale consenso all’espletamento dell’incarico. Aggiungono che erroneamente la sentenza impugnata ha attribuito alla Giunta comunale il conferimento dell’incarico professionale, in quanto ai sensi degli artt. 51 co. 2 e 3 L. 142/1990 e 107 co.2 D.Lgs. 267/2000 la gestione è 7 attribuita ai dirigenti e anche l’iter per il riconoscimento di debito fuori bilancio doveva prendere le mosse da una proposta del responsabile del procedimento, mentre il DA e il Vicesindaco erano cessati dalla rispettiva carica politica in data 30-5-2001. 1.1.Il motivo è infondato. Premesso che alla fattispecie si applica ratione temporis l’art. 35 co.4 d.lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 come modificato dall’art. 4 d.lgs. 342/1997, di contenuto analogo per quanto interessa al precedente art. 23 co. 4 d.l. 66/1989 conv. in legge 144/1989 e al successivo art.191 co.4 d.lgs. 267/2000, è acquisito il principio secondo il quale l’incarico di prestazione professionale che sia stato svolto a favore di un ente locale in mancanza di una formale delibera di assunzione dell’impegno contabile comporta l’instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione (Cass. Sez. 3 19-5-2017 n. 12608 Rv. 644400-01, Cass. Sez. 6-3 9-7-2018 n. 17940 Rv. 649844-01). Deve darsi continuità ai principi posti da Cass. Sez. 2 9-10-2014 n. 21340 Rv. 632675-01, richiamata dagli stessi ricorrenti, laddove in motivazione si legge: «La disposizione di cui all’art. 23 d.l. 66/89 (convertito con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144 e riprodotta nell’art. 35 d.leg. n. 77 del 1995) prevede che nel caso in cui vi sia stata l’acquisizione di beni o servizi in violazione dell’obbligo indicato nel comma 3 (che richiede la sussistenza della deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta esecutiva, nonché dell’impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione), il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l’amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Questa norma è stata interpretata dalla Corte di appello nel senso che per configurarne l’operatività sia necessario che il funzionario 8 assuma un ruolo attivo e decisionale nell’affidamento dell’incarico di svolgere le prestazioni professionali. Questa lettura è contraria al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12 preleggi) e alla finalità della normativa, indiscutibilmente volta a prevenire il formarsi di debiti fuori bilancio a carico delle amministrazioni. 3.1.L’uso del verbo ‘consentire’ descrive infatti il comportamento di chi, trovandosi privo del potere decisionale sul conferimento dell’incarico o l’acquisizione del bene, nell’esercizio delle sue funzioni permetta che avvenga l’acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni. Il disposto normativo è volto a far sì che un contratto non perfezionatosi secondo legge non pervenga alla fase esecutiva. A questo fine viene responsabilizzato l’amministratore o il funzionario che, chiamato a operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l’attuazione del contratto, cooperi, lasci che la prestazione venga eseguita. Il legislatore vuole invece, lo si desume dalla scelta dell’espressione verbale, che il funzionario neghi il suo consenso e comunque non presti, per quanto possibile, l’opera che sarebbe suo dovere compiere se il contratto fosse stato formato a norma di legge. Lasciar fare in luogo di ostacolare;
assecondare; cooperare: sono manifestazioni di quel comportamento consenziente che il legislatore ha voluto vietare e dal quale fa scaturire conseguenze a carico del funzionario o dell’amministratore». Inoltre, si deve considerare che la delibera comunale di conferimento di incarico a un professionista deve indicare l’ammontare della spesa, mediante l’identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono (Cass. Sez. 1 24-9- 2018 n. 22481 Rv. 650920-01), mentre la delibera comunale di conferimento dell’incarico al professionista in assenza di copertura finanziaria è nulla ai sensi dell’art. 23 co. 3 d.l. 66/1989 conv. con mod. 9 dalla legge 144/1989, di seguito sostituito dall’art. 191 d.lgs. 267/2000 (Cass. Sez. 2 11-6-2018 n. 15050 Rv. 649072-01). La sentenza impugnata non si è discostata dai principi esposti, perché ha individuato la condotta del DA e del Vicesindaco laddove a pag. 21 e 22 ha considerato che aveva conferito l’incarico la Giunta Municipale alla quale appartenevano DA e Vicesindaco, con la delibera n. 43 del 24/3/2000, senza provvedere all’impegno di spesa e senza tenere conto che il parere di regolarità contabile era espresso in termini favorevoli dal responsabile del servizio finanziario del Comune nei limiti della somma di £.13.500.000. La sentenza ha evidenziato che la Giunta avrebbe dovuto tenere conto del parere di regolarità, limitando l’impegno di spesa a £. 13.000.000 e ha evidenziato che ciò però avrebbe comportato che i professionisti non avrebbero accettato l’incarico, stante l’esiguità della retribuzione prevista. Quindi la sentenza ha specificamente valorizzato che la delibera era stata palesemente deficitaria in merito alla determinazione economica dell’impegno di spesa che il Comune andava a porre in essere con il conferimento dell’incarico ai suddetti professionisti. Da ciò ha fatto conseguire la responsabilità di ON NA e di IC LL quali componenti della Giunta, il primo quale sindaco e il secondo quale vicesindaco e assessore dell’organo deliberativo che aveva assunto la delibera palesemente deficitaria;
è evidente che nel ragionamento della Corte d’appello il deficit sulla determinazione economica dell’impegno di spesa aveva comportato la mancata successiva stipulazione della convenzione con i professionisti sulla base del corrispettivo da loro richiesto, mentre i professionisti davano attuazione all’incarico affidandosi sulla delibera che lo aveva loro conferito, senza verificare che la convenzione fosse stata sottoscritta. La sentenza ha altresì aggiunto che anche successivamente il DA e il Vicesindaco, per la funzione ricoperta, avrebbero dovuto attivarsi per regolarizzare 10 l’incarico, perché la Giunta avrebbe potuto proporre al Consiglio Comunale la variazione al bilancio di previsione, per reperire i fondi da impegnare per coprire la spesa derivante dal conferimento dell’incarico e avrebbe potuto proporre il riconoscimento del debito fuori bilancio, così rendendo possibile la stipula della convenzione con i professionisti. Sulla base di tali dati la sentenza ha dichiarato la responsabilità dei due amministratori per “avere consentito il servizio” e la pronuncia resiste alle critiche dei ricorrenti perché non ha valorizzato soltanto, come da loro lamentato, il fatto della delibera di Giunta non rispettosa delle disposizioni sugli impegni di spesa, né ha individuato la responsabilità di DA e Vicesindaco solo in ragione del loro ruolo istituzionale;
la sentenza ha anche ritenuto che era stato in forza di quella delibera di conferimento dell’incarico, assunta senza provvedere all’impegno di spesa nonostante il parere di regolarità della Ragioneria comunale avesse limitato l’impegno di spesa a £.13.000.000, che i professionisti avevano eseguito le prestazioni prima e a prescindere dalla stipulazione della convenzione. Ciò è sufficiente al fine di fondare la responsabilità del DA e del Vicesindaco, in quanto gli stessi non sono stati ritenuti responsabili solo in ragione della loro carica ma in quanto avevano assunto ruolo decisionale nel conferimento dell’incarico e avevano anche tenuto comportamento consenziente all’esecuzione delle prestazioni pur in mancanza di regolarità contabile, tenendo i comportamenti che il legislatore ha voluto vietare. In conclusione, svolgendo l’accertamento di fatto a essa spettante, la Corte d’appello ha individuato in capo agli amministratori una condotta che ha fatto sì che il contratto non perfezionato secondo legge sia pervenuto alla fase esecutiva;
ha ritenuto che sia stata l’adozione della delibera non conforme al parere di regolarità della ragioneria e la mancata attivazione della procedura di variazione di bilancio ad avere comportato che i professionisti abbiano adempiuto alle prestazioni 11 previste dalla delibera medesima;
quindi, sulla base della disamina dei dati di fatto a disposizione, ha concluso che gli amministratori NA e LL hanno posto in essere condotta che ha indotto i professionisti a svolgere le prestazioni nonostante il contratto con il Comune non fosse perfezionato. Gli argomenti svolti dai ricorrenti non sono pertinenti, neppure con riguardo al dato che la domanda non sia stata formulata nei confronti di tutti i componenti della giunta che avevano partecipato all’adozione della delibera: la sentenza impugnata ha dichiarato sussistente ipotesi di responsabilità solidale, rigettando il quarto motivo di appello di appello proposto da NA e LL sul punto, con pronuncia che non è stata oggetto di specifico motivo di ricorso per cassazione e che perciò rimane ferma. 2.Con il secondo motivo rubricato “art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1891 co.3 e 1932 c.c., in relazione all’art. 17 del contratto assicurativo n. 1356540 sottoscritto dal Comune di Palo del Colle con gli Assicuratori dei Lloyd’s” i ricorrenti censurano la sentenza per avere rigettato la domanda di garanzia proposta nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s. La sentenza impugnata ha evidenziato che ai sensi dell’art. 17 del contratto di assicurazione, stipulato il 4-11-2001, la garanzia valeva “per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel periodo di efficacia dell’Assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni, o come diversamente stabilito per iscritto dagli Assicuratori, prima della data di stipula della presente polizza e non siano state presentate neppure all’Ente di appartenenza dell’Assicurato”. Ha considerato che la previsione contrattuale voleva escludere che la polizza fosse stipulata dall’Ente per coprire un rischio che si era già concretizzato al momento della stipula del contratto, per esservi già state richieste di risarcimento all’Ente; ha considerato che 12 il Comune aveva ricevuto una prima richiesta di pagamento da parte del professionista il 23-10-2000, alla quale era seguito l’invio della fattura il 2-7-2001, e poi una intimazione di pagamento il 9-10-2001, circa un mese prima della stipula della polizza con la quale il legale del professionista aveva diffidato al pagamento entro quindici giorni, dichiarando che in mancanza avrebbe dato corso al mandato conferitogli agendo giudizialmente. La sentenza ha aggiunto, con autonoma ratio decidendi, che dalla documentazione prodotta dall’attore TI e dalla sua esposizione sulle circostanze mai contestate in ordine all’evolversi dei rapporti tra il professionista e gli amministratori risultava che il DA e il Vicesindaco erano consapevoli che era stato conferito incarico ai professionisti senza che si fossero perfezionate le procedure indispensabili per l’assunzione dell’obbligazione di pagamento da parte del Comune;
ha dichiarato che, quindi, anche sotto questo profilo la polizza non era operativa, almeno nei confronti di NA e di LL. I ricorrenti sostengono che la pronuncia abbia violato l’art. 1932 cod. civ., per non avere ritenuto la nullità dell’art. 17 della polizza assicurativa, in quanto l’art. 17 costituiva una deroga sfavorevole all’assicurato all’art. 1894 cod. civ., secondo il quale la conoscenza da parte dell’assicurato di dichiarazioni inesatte o di reticenze comporterebbe l’applicazione degli artt. 1892 e 1893 cod. civ. a favore dell’assicuratore. Evidenziano che la polizza era contratto a favore di terzo disciplinato dall’art. 1891 cod. civ., nel quale il Comune era il contraente e gli amministratori e funzionari erano gli assicurati;
quindi sostengono che l’esclusione della garanzia per una richiesta pervenuta al contraente Comune e non all’assicurato, e del quale l’assicurato non aveva conoscenza, determinava deroga all’art. 1894 cod. civ., disposizione posta dal legislatore a salvaguardia del terzo assicurato nei contratti ex art. 1891 cod. civ., quale quello in esame. Sostengono 13 che la sentenza abbia errato nel ritenere che DA e Vicesindaco, al momento della stipula del contratto di assicurazione, fossero consapevoli del fatto che era stato conferito l’incarico ai professionisti senza il perfezionamento delle procedure di gestione della spesa pubblica;
ciò in quanto essi avevano esaurito il loro compito istituzionale con l’approvazione della delibera di Giunta, demandando alla struttura dirigenziale gli adempimenti per il perfezionamento dell’obbligazione e alla data di ricevimento della diffida ad adempiere il 9-10-2001 erano già cessati dalla loro carica, a decorrere dal 30-5- 2001. Aggiungono che la pronuncia di inoperatività della garanzia ai sensi dell’art. 17 della polizza ha violato anche l’art. 1891 co. 3 cod. civ., secondo il quale le clausole di esclusione o limitazione della garanzia possono essere opposte all’assicurato solo nel caso in cui lo stesso ne sia stato informato dal contraente;
rilevano che la lettera del 9-10-2001 del difensore del professionista fondava la pretesa sulla convenzione sottoscritta con il Comune e perciò era estranea all’oggetto della garanzia. 2.1.Il motivo è inammissibile sotto vari profili. In primo luogo, i ricorrenti sostengono la nullità della clausola dell’art. 17 della polizza, la quale è clausola “claims made” che comporta una deroga convenzionale al modello di assicurazione della responsabilità civile delineato dall’art. 1917 co.1 cod. civ., perché la copertura assicurativa opera non in relazione a tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie insorte nell’arco temporale di operatività del contratto, ma in ragione della circostanza che nel periodo di vigenza della polizza intervenga la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato (il c.d. claim) e che tale richiesta sia inoltrata dall’assicurato al proprio assicuratore (cfr. Cass. Sez. U 24-9- 2018 n. 22437 par. 9); si tratta di clausola che individua l’oggetto del contratto e non limitativa della responsabilità (cfr. Cass. Sez. U 6-5- 14 2016 n. 9140 par. 13). Quindi, nel caso in cui tale clausola contrattuale derogatoria dell’art. 1917 co.1 cod. civ. fosse ritenuta nulla come sostenuto dai ricorrenti, l’effetto non potrebbe mai essere quello da loro preteso, di esistenza della copertura assicurativa per gli assicurati in relazione a richiesta di risarcimento pervenuta all’ente contraente nel periodo di vigenza della polizza;
ciò perché non dispone in tal senso alcuna norma imperativa da sostituire alla clausola nulla ex art. 1419 co. 2 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 3 11-4-2023 n. 9616 Rv. 667347-0). Se si dovesse applicare, in ragione della nullità della clausola derogatoria sostenuta dai ricorrenti, il principio -non validamente derogato- di cui all’art. 1917 co.1 cod. civ., secondo il quale la copertura assicurativa è riferita ai fatti avvenuti durante il tempo dell’assicurazione, risulterebbe la carenza di interesse dei ricorrenti a sostenere la nullità della clausola: il fatto, riferito non solo al conferimento dell’incarico ai professionisti da parte della Giunta ma anche all’esecuzione delle prestazioni in forza dell’incarico, è precedente alla stipulazione del contratto di assicurazione. Inoltre il motivo è inammissibile perché non censura la prima ratio posta dalla sentenza a fondamento della decisione e autonomamente idonea a sostenere la decisione, riferita al dato che la clausola dell’art. 17 voleva escludere che l’Ente stipulasse la polizza assicurativa per coprire il rischio che si era già concretizzato al momento della stipula del contratto, per il fatto che vi era già stata richiesta di risarcimento. A fronte dell’affermazione esatta e non validamente censurata secondo la quale il rischio si era già concretizzato al momento della conclusione del contratto allorché vi era stata richiesta di risarcimento, considerato altresì che la valutazione secondo la quale la diffida del 9-10-2001 integrava richiesta ai fini dell’art. 17 del contratto attiene al merito ed è insindacabile, neppure rilevava che richiesta di risarcimento non fosse stata eseguita agli assicurati o gli stessi non ne fossero stati a 15 conoscenza;
ciò in quanto, coincidendo il sinistro, nel modello assicurativo “claims made” con la richiesta di risarcimento del danno, era l’avvenuta richiesta di risarcimento del danno in sé a comportare che il rischio si fosse verificato prima della stipula del contratto, con la conseguente nullità del contratto ai sensi dell’art. 1895 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 3 18-7-2023 n. 20997, in motivazione a pag.9). Il motivo di ricorso è inammissibile anche perché la Corte d’appello, svolgendo l’accertamento di fatto spettante al giudice di merito e che nella fattispecie non è stato attinto da motivo ammissibile, che avrebbe dovuto essere proposto ex art. 360 co. 1 n.5 cod. proc. civ., ha ritenuto che gli assicurati NA e LL, per la loro qualità di DA e Vicesindaco, erano consapevoli del fatto che l’incarico era stato conferito ai professionisti senza che fossero perfezionate le procedure richieste affinché l’obbligazione di pagamento fosse assunta dal Comune. Sulla base di questo dato di fatto il giudice di merito ha anche ritenuto che la garanzia fosse in ogni caso non operativa nei loro confronti;
quindi, per censurare in modo ammissibile la pronuncia, i ricorrenti avrebbero dovuto aggredire in modo ammissibile l’accertamento di fatto in ordine alla conoscenza del rischio al momento della stipulazione del contratto in capo al DA e al Vicesindaco. Infatti, a fronte del dato della conoscenza da parte degli assicurati NA e LL degli elementi che comportavano il sorgere dell’obbligo di risarcimento, anche seguendo la prospettazione dei ricorrenti sussiste il presupposto richiesto dall’art. 1894 cod. civ. perché si applichi l’art. 1892 cod. civ. nell’assicurazione per conto di terzi, riferito alla conoscenza da parte del terzo dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, con la conseguente perdita dell’indennizzo ai sensi dell’art. 1892 co. 3 cod. civ. 3.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti devono essere 16 condannati alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.
1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.800,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione