Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 2291 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2021, avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata numero 891 pubblicata il 26 aprile 2021 e notificata in pari data, avente a oggetto contratto di somministrazione e vertente tra
(p. iva , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Virginia Chierchia (cf ,
[...] C.F._1 elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Torre Annunziata, Corso
Umberto I, 226, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec;
Email_1
appellante
e
(cf e p. iva , in persona del legale rappresentante, Ing. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bocchetti (cf Controparte_2
1
Napoli, Piazza Garibaldi, 118 giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_2 appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, la sola appellante concludeva come da note telematiche e insistevano per l'accoglimento del gravame.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 603/2019 del Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, richiesto e ottenuto da per l'importo Controparte_1 di € 104.260,50 per forniture di energia elettriche non pagate, lamentando di essere subentrata nel precedente contratto intestato ad altra società facendosi carico della pregressa morosità, per la quale sottoscriveva un piano di rientro, di essere stata privata “del legittimo diritto alla contestazione dei documenti contabili afferenti la misura dell'erogazione” e spiegava domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno per avere la società applicato uno spread massimo, mentre il contratto prevedeva uno spread variabile, che faceva aumentare il costo dell'energia del 40%.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Il Tribunale, all'esito del giudizio, istruito documentalmente, così statuiva:
“L'opposizione non è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito precisati... deve evidenziarsi che nella fattispecie sono pacifiche tra le parti oltre che risultanti per tabulas le seguenti circostanze:
- sottoscrizione tra le parti di un contratto di voltura inerente la somministrazione di energia elettrica in data 03.05.2018, relativo ad immobile sito in Torre Del Greco alla via Cesare Battisti;
- sottoscrizione tra le parti di un piano di rientro nel quale si dà atto che alla data del
23.10.2018 è creditore della dell'importo di euro Controparte_1 Parte_1
77.537,00, giusta le fatture n. 6322E; 7120E; n. 7493E; 7494E (tra quelle poste a base
2 della domanda di pagamento spiegata nel presente giudizio) e la debitrice si impegna al versamento di euro 4.000,00 settimanali;
- sottoscrizione tra le parti di un contratto di voltura inerente la somministrazione di energia elettrica in data 05.06.2019, relativo ad immobile sito in Piano di Sorrento alla via Madonna di Rosella;
- mancato pagamento delle fatture poste a base della domanda di pagamento spiegata in via monitoria (fattura n. 2019000517E del 03.01.2019, euro 28.971,50 indirizzo di fornitura via Cesare Battisti Torre Del Greco;
fattura n. 2019000516E del
03.01.2019 dell'importo di euro 14.878,00 indirizzo di fornitura via Madonna di
Rosella Piano di Sorrento;
fattura 2018009224E del 01.12.2018 dell'importo di euro
13.362,00 indirizzo di fornitura via Cesare Battisti Torre Del Greco;
fattura n.
2018008977E del 01.12.2018 dell'importo di euro 5.470,50 via Madonna di Rosella
Piano di Sorrento;
fattura n. 201800829E del 2.11.2018 dell'importo di euro 7.515,00 via Madonna di Rosella Piano di Sorrento;
fattura n. 2018008239F del 2.11.2018 dell'importo di euro 9.774,50 via Cesare Battisti Torre Del Greco;
fattura n.
2018007494E del 01.10.2018 dell'importo di euro 17.862,00 Torre del Greco via
Cesare Battisti;
fattura n. 2018007493E del 01.10.2018 dell'importo di euro 10.815,00 via Madonna delle Roselle Piano di Sorrento;
fattura n. 201800712E del 01.09.2018 dell'importo di euro 37.870,00 Torre Del Greco via Cesare Battisti, cfr documentazione prodotta da parte opposta) ...
L'opponente quale unico motivo di opposizione ha lamentato l'applicazione sulle fatture poste a base della domanda spiegata in sede monitoria di costi non contrattualizzati, consistenti nell'applicazione di uno spread massimo (un differenziale che si aggiunge al prezzo nazionale), e tanto in difformità, nell'assunto, delle previsioni contrattuali dove sarebbe previsto uno spread variabile, per una somma non dovuta di euro 41.704,20.
Tuttavia, nel corso del giudizio parte opponente non ha inteso offrire alcun riscontro probatorio a quanto lamentato laddove come dedotto da parte opposta dai contratti di voltura in atti versati dalla lo spread applicato dalla società Controparte_1 fornitrice è pari a 0,01 Euro per KHh sul prezzo unico nazionale e dai predetti contratti emerge anche la società fornitrice in caso di cessazione del servizio prima
3 dei dodici mesi avrebbe dovuto applicare uno spread di 0,04 Euro per KHh, ma la ha dedotto e provato di aver comunque applicato lo spread minimo Controparte_1 previsto emettendo due note di credito con le quali restituiva il maggior calcolo (cfr doc. 4 e 5 fascicolo monitorio). A ciò si aggiunge che l'opponente in data 23.10.2018 ha riconosciuto integralmente il debito dovuto sulla base delle fatture n. 6322E,
7120E, 7493E, e 7494E, senza alcuna contestazione sui criteri di fatturazione, e con la previsione che “il mancato e/o ritardato versamento dell'importo sarà causa risolutiva della presente scrittura privata e darà diritto a al recupero Controparte_1 dell'intero importo, tenendo conto anche delle fatture che risulteranno scadute al momento del mancato versamento” (cfr art. 4 della scrittura sottoscritta in data
23.10.2018 ed allegata alla produzione di parte opposta).
Inoltre, in allegato alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. secondo termine depositata in data 14.02.2020 l'opposta ha nuovamente depositato in atti le fatture oggetto di pagamento, e alcuna specifica contestazione è seguita ad opera dell'opponente, in mancanza della quale il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare la correttezza dei calcoli sul consumo (invero neanche richiesta dalla opponente) sarebbe stata del tutto esplorativa.
L'opposizione va dunque rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo.
Di conseguenza va rigettata anche la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente”.
La proponeva appello avverso la decisione, con atto di citazione notificato Parte_1
a mezzo pec il 18 maggio 2021, invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'integrale riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Napoli, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata n. 891/2021 e così provvedere:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, anche ai sensi e per gli effetti dell'art 351 cpc comma 2, voglia sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, ravvisandosi nel caso di specie i giusti motivi di urgenza;
4 2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 891/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, dott. Barbato, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 3914/2021, emessa in data 26.04.2021, comunicata dalla cancelleria in pari data e giammai notificata dalla controparte, rigettare integralmente le domande formulate in primo grado dalla odierna appellata perché inammissibili ed infondate in fatto e diritto, comunque non provate.
3) IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa depositata in data 16 ottobre 2021, si costituiva in giudizio
[...] chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della CP_1 sentenza nonché dell'appello.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, all'esito dell'udienza del 21 dicembre 2021, su conforme richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, subendo un ulteriore rinvio, ai sensi dell'art. 127 ter, comma IV. Il processo, successivamente trattenuto in decisione, veniva rimesso sul ruolo per consentire la diversa composizione del Collegio, a causa del trasferimento di un componente ad altro ufficio.
All'udienza del 15 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni della sola appellante come da note telematiche, la Corte riservava la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, con provvedimento comunicato dalla
Cancelleria alle parti il 23 ottobre 2024.
La sola appellante depositava comparsa conclusionale, che non presenta carattere di novità.
La difesa appellante, dopo aver ripercorso lo svolgimento del processo di primo grado, formula due motivi di gravame così rubricati:
5 “1) ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI SI CONDANNA
L'ODIERNA APPELLANTE SULLA BASE DI CIRCOSTANZE SOLO ALLEGATE E
NON PROVATE DALLA CONTROPARTE –VIOLAZIONE DELL'ART 2697 CC E 116
CPC;
2) LA ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI DI CAUSA:
OMESSO ESAME DI ELEMENTI ISTRUTTORI INTEGRANTE VIZIO DI OMESSO
ESAME DI UN FATTO DECISIVO”.
Con primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha statuito: “L'opponente quale unico motivo di opposizione ha lamentato l'applicazione sulle fatture poste a base della domanda spiegata in sede monitoria di costi non contrattualizzati, consistenti nell'applicazione di uno spread massimo (un differenziale che si aggiunge al prezzo nazionale), e tanto in difformità, nell'assunto, delle previsioni contrattuali dove sarebbe previsto uno spread variabile, per una somma non dovuta di euro 41.704,20”.
Ritiene, infatti, l'appellante che vi sia “Mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico: è evidente che il fatto storico decisivo (la opponente si è vista costretta a accettare il fornitore esistente usufruendo di corrente elettrica erogata per il pod intestato alla società Amis: scelta altresì dovuta alla temporaneità del contratto di locazione appena sottoscritto e dunque per garantire la continuità del servizio) non è stato ampiamente esaminato dal giudice di merito né congruamente motivato come si evince dalle stesse censure proposte.
Tale parte del dispositivo, assolutamente carente di granitica motivazione, merita di essere riformato perché il Giudice ha violato le disposizioni in materia di ripartizione dell'onere della prova (art 2967 cc), di libero convincimento e del prudente apprezzamento delle prove ( art 116 cpc)” (pag. 6 appello).
Con secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole della circostanza che il
Tribunale, nell'affermare che la società fornitrice aveva applicato lo spread dello 0,01, non si sarebbe avveduto che proprio la , mediante produzione delle note CP_1 di credito, aveva fornito prova dell'esistenza di un errore di calcolo, tant'è che aveva emesso le dette note di credito. La CTU, dunque, avrebbe consentito una valutazione
6 tecnica dei dati acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.
Il gravame non può trovare accoglimento.
Come già rilevato dal primo giudice, in data 23.10.2018 ha Parte_1 riconosciuto integralmente il debito nei confronti di per € 77.537,00, con CP_1 scrittura privata che opera, tra l'altro, riferimento al contratto di fornitura stipulato con la società, senza alcuna menzione di pregresse morosità di altri soggetti, meramente allegate dall'odierna appellante e neanche provate.
Il riconoscimento di debito non è stato impugnato dalla società e, con Parte_1 riguardo all'importo della fornitura, l'unica contestazione mossa è afferente all'applicazione di uno spread massimo, in luogo di quello variabile.
ha emesso le note di credito, applicando lo spread dello 0,01, in epoca CP_1 antecedente la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo;
dunque, se errore di calcolo vi era, la fornitrice lo ha rettificato, come dedotto dalla stessa appellante, prima di agire in via monitoria, applicando, appunto, lo spread minimo con ricalcolo dell'importo dovuto, non oggetto di concrete contestazioni.
L'appellante chiede l'ammissione delle istanze istruttorie rigettate in primo grado ma, dall'esame dell'atto di opposizione (non sono state depositate memorie ex art. 183 cpc), nessuna richiesta istruttoria è stata formulata nel precedente grado di giudizio né, in assenza di precise contestazioni afferenti agli importi fatturati, potrebbe disporsi ctu, il cui oggetto di indagine neanche è indicato.
In conclusione, dunque, l'appello va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i criteri di cui al dm
55/2014 e ss modificazioni, dunque con riguardo al valore della lite, € 104.000,00 circa, all'attività svolta dalle parti e alla non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole, con riferimento ai valori minimi dello scaglione tariffario da € 52.001,00 a € 260.000,00, in € 7.160,00 per onorari, oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge, distratte in favore dell'Avv. Marco Bocchetti, dichiaratosi antistatario.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei
7 presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata numero 891 pubblicata il 26 aprile 2021, proposto da Parte_1
[... nei confronti di così dispone: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in € 7.160,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dell'Avv. Marco Bocchetti, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Pasquale Maria Cristiano
8