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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/06/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1833/2023 R.G. promossa da
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
D'ANGELO Carlo
ATTRICE OPPONENTE contro
(CF ), per mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 P_
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. D'AMICO Adriano P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: “ritenere e dichiarare l'estinzione del credito azionato dalla Controparte_1 per intervenuto pagamento, ovvero, in subordine, per intervenuta prescrizione. In via ulteriormente subordinata, senza recesso alcuno dalle superiori assorbenti eccezioni, ritenere e dichiarare estinta l'obbligazione dedotta in giudizio per violazione dell'art. 1957 c.c. per i motivi sopra esplicitati, nonché per ogni altro migliore di giustizia. Condannare e, per essa, anche la sua mandataria Controparte_1 P_
(nuova denominazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in CP_3 favore della signora , delle spese e dei compensi professionali, oltre al 15% per spese Parte_1 generali, accessori come per legge e successive occorrende”; per parte convenuta: con note di trattazione scritta depositate telematicamente il 6.11.2024
“si riporta alla comparsa di costituzione e di risposta ritualmente depositata, per la quale chiede l'integrale accoglimento;
insiste nelle eccezioni preliminari con il medesimo atto sollevate. Rileva l'irritualità delle memorie ex art. 171 ter, 1° e 2° termine depositate da controparte;
non è prevista detta produzione nell'ipotesi, come quella che ci occupa, in cui la convenuta non si è costituita 70 giorni prima dell'udienza per spiegare domanda riconvenzionale, chiamare in causa terzi, sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; ergo
l'argomento trattato nelle memorie dette, ossia la carenza di legittimazione della convenuta in forza della intervenuta cessione, costituisce un motivo nuovo, non incluso tra quelli trattati nell'atto introduttivo, sul quale la convenuta dichiara espressamente di non voler accettare il contraddittorio. Ferme le richieste istruttorie di acquisizione del fascicolo dell'esecuzione n. 62/2023 rgei Tribunale di Marsala (estinto ed archiviato), chiede che il Tribunale adito voglia rigettare la domanda proposta dalla sig. , perché infondata in Parte_1 fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite. Con ossequio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6.11.2023 ha convenuto in Parte_1 giudizio la esponendo in fatto che: Controparte_1
- che l'odierna convenuta, con atto notificato il 25.3.2023, aveva intrapreso una procedura esecutiva immobiliare ai suoi danni, iscritta al n. 62/2023 RGE dell'intestato Tribunale, asserendosi creditrice nei suoi confronti quale erede per successione legittima della defunta madre, , a sua volta erede per successione testamentaria del defunto marito Controparte_4
, già debitore della Banca Popolare di Marsala in forza del decreto ingiuntivo n. Persona_1
645/1989 – reso dall'intestato Tribunale il 22.9.1989 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 1768/1989 RG – quale fideiussore della “ ; Parte_2
- tale decreto ingiuntivo veniva opposto dinanzi al Tribunale di Marsala, tra gli altri, da e il relativo procedimento di opposizione si concludeva con sentenza n. Persona_1
454/2003 del 21.5.2003 (dep. 10.6.2003) dichiarativa dell'estinzione del processo, con la conseguente definitiva efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo;
- che tale credito, prima confluito in in forza di atto di Controparte_5 fusione per incorporazione, era stato successivamente ceduto all'odierna convenuta
[...]
Controparte_1
- con ricorso ex art. 615, co. 2, c.p.c. ella proponeva opposizione all'esecuzione iscritta al n.
62/2023 RGE;
indi, dichiarata l'inefficacia del pignoramento e, conseguentemente, estinta la procedura esecutiva, il Giudice dell'esecuzione dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione e assegnava un termine per l'introduzione del giudizio di merito;
- con l'atto introduttivo del giudizio indicato in epigrafe, la ha introdotto il Per_1 giudizio di merito relativo alla predetta opposizione all'esecuzione, reiterando le contestazioni già articolate nel ricorso introduttivo dell'opposizione, sicché, nello specifico, l'opponente ha eccepito: - in via principale, l'estinzione del credito per intervenuto pagamento;
in via subordinata, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
in via ulteriormente subordinata, l'estinzione del credito per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
pag. 2/5 Su tali premesse l'opponente ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe, chiedendo, nella sostanza, che venga accertata l'inesistenza del diritto della parte avversa di agire in via esecutiva nei suoi confronti.
In seno alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. l'attrice opponente ha eccepito altresì il difetto di titolarità del credito;
eccezione che, peraltro, per le ragioni che saranno esposte, può ritenersi assorbita in virtù del principio della ragione più liquida.
Regolarmente citata a comparire all'udienza del 12.4.2024, con invito a costituirsi settanta giorni prima dell'udienza, la si è costituita nel presente giudizio con Controparte_1 comparsa depositata il 10.4.2024 – oltre il termine stabilito dall'art. 166 c.p.c. – eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle domande attoree per difetto di interesse, in ragione dell'intervenuta estinzione della procedura esecutiva, e rilevando in ogni caso l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Ha contestato, comunque, nel merito le domande di parte avversa, tanto in ordine alla dedotta estinzione per avvenuto pagamento, quanto in ordine all'eccepita prescrizione del credito e alla dedotta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Ritenuta matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova – anche alla luce dell'assenza di richieste istruttorie ulteriori rispetto al deposito di documenti – la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
Giova rammentare che, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 166, 171-ter, 293 e
294 c.p.c., al contumace che si costituisce oltre il termine di cui all'art. 171-ter n. 2 c.p.c. è precluso il deposito di documenti, a meno che, in forza dell'art. 294, egli non chieda e ottenga un provvedimento di rimessione in termini;
ciò che, nel caso in esame, non è avvenuto, non avendo parte convenuta chiesto “di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse” né dimostrato che “la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile” (art. 294 c.p.c.). Né può indurre a diversa conclusione la disposizione normativa dell'art. 293 c.p.c. nella parte in cui consente la costituzione del contumace “mediante deposito di (…) documenti”, giacché “il riferimento ai documenti dell'articolo 293 deve essere limitato, affinché questi siano utilizzabili già soltanto in forza del deposito - e non siano, al contrario, tardivi -, alla fase del processo in cui ancora non è maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19274 del 2016; nonché, nel medesimo senso, Cass. Sez. 2, 03/01/2024, n. 108).
Ne discende, nella fattispecie, l'inammissibilità della documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione, documentazione che pertanto si rivela inutilizzabile ai fini della decisione. pag. 3/5 Priva di pregio appare l'eccezione, articolata dalla convenuta opposta, di inammissibilità per carenza di interesse ad agire ovvero di cessazione della materia del contendere, in quanto, qualora siano state proposte opposizioni esecutive, permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (cfr. ex multis,
Cass. Sez. 3, 10/07/2014, n. 15761, Rv. 631879 - 01).
Passando, dunque, al merito dell'opposizione, essa si rivela fondata, in ragione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito;
ciò che, in virtù del principio della ragione più liquida, induce a ritenere assorbite le ulteriori doglianze.
L'opponente, invero, ha eccepito la prescrizione del credito sul rilievo dell'inerzia “della Banca
Popolare di Marsala prima (fusa per incorporazione da parte della ), e della Controparte_5 poi, per il tempo determinato dalla legge”, in quanto dall'emissione della Controparte_1 sentenza del Tribunale di Marsala n. 454/2003, che ha definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 645/1989, nessun atto interruttivo della prescrizione è stato mai notificato a
, né ai suoi eredi legittimi e/o testamentari, sicché, decorso il decennio della Persona_1 prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c., la pretesa creditoria deve ritenersi estinta.
La convenuta opposta ha contestato l'eccezione, eccependo a sua volta l'interruzione del termine prescrizionale per l'effetto dell'ammissione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa del debitore principale, la “ . Nondimeno, ferma Parte_2
l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione, tale allegazione è rimasta del tutto sprovvista di supporto probatorio.
Fondata l'eccezione di prescrizione del credito, l'opposizione va in definitiva accolta, e pertanto, accertata l'inesistenza del diritto del creditore di agire in via esecutiva nei confronti dell'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte opposta alla rifusione in favore dell'opponente, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia – determinato a norma dell'art. 17 c.p.c. – applicati i parametri minimi, in ragione della bassa complessità e della natura documentale della controversia e, in generale, dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse della parte opponente, anche in considerazione della tardiva costituzione della parte opposta e dell'inammissibilità della relativa produzione documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, in accoglimento dell'opposizione, così provvede: pag. 4/5 - dichiara l'inesistenza del diritto di di agire in via esecutiva nei Controparte_1 confronti di Parte_1
- condanna la parte opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, che si liquidano in €
1.713,00 per esborsi ed € 24.668,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA, se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Marsala, il 30.6.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1833/2023 R.G. promossa da
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
D'ANGELO Carlo
ATTRICE OPPONENTE contro
(CF ), per mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 P_
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. D'AMICO Adriano P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: “ritenere e dichiarare l'estinzione del credito azionato dalla Controparte_1 per intervenuto pagamento, ovvero, in subordine, per intervenuta prescrizione. In via ulteriormente subordinata, senza recesso alcuno dalle superiori assorbenti eccezioni, ritenere e dichiarare estinta l'obbligazione dedotta in giudizio per violazione dell'art. 1957 c.c. per i motivi sopra esplicitati, nonché per ogni altro migliore di giustizia. Condannare e, per essa, anche la sua mandataria Controparte_1 P_
(nuova denominazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in CP_3 favore della signora , delle spese e dei compensi professionali, oltre al 15% per spese Parte_1 generali, accessori come per legge e successive occorrende”; per parte convenuta: con note di trattazione scritta depositate telematicamente il 6.11.2024
“si riporta alla comparsa di costituzione e di risposta ritualmente depositata, per la quale chiede l'integrale accoglimento;
insiste nelle eccezioni preliminari con il medesimo atto sollevate. Rileva l'irritualità delle memorie ex art. 171 ter, 1° e 2° termine depositate da controparte;
non è prevista detta produzione nell'ipotesi, come quella che ci occupa, in cui la convenuta non si è costituita 70 giorni prima dell'udienza per spiegare domanda riconvenzionale, chiamare in causa terzi, sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; ergo
l'argomento trattato nelle memorie dette, ossia la carenza di legittimazione della convenuta in forza della intervenuta cessione, costituisce un motivo nuovo, non incluso tra quelli trattati nell'atto introduttivo, sul quale la convenuta dichiara espressamente di non voler accettare il contraddittorio. Ferme le richieste istruttorie di acquisizione del fascicolo dell'esecuzione n. 62/2023 rgei Tribunale di Marsala (estinto ed archiviato), chiede che il Tribunale adito voglia rigettare la domanda proposta dalla sig. , perché infondata in Parte_1 fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite. Con ossequio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6.11.2023 ha convenuto in Parte_1 giudizio la esponendo in fatto che: Controparte_1
- che l'odierna convenuta, con atto notificato il 25.3.2023, aveva intrapreso una procedura esecutiva immobiliare ai suoi danni, iscritta al n. 62/2023 RGE dell'intestato Tribunale, asserendosi creditrice nei suoi confronti quale erede per successione legittima della defunta madre, , a sua volta erede per successione testamentaria del defunto marito Controparte_4
, già debitore della Banca Popolare di Marsala in forza del decreto ingiuntivo n. Persona_1
645/1989 – reso dall'intestato Tribunale il 22.9.1989 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 1768/1989 RG – quale fideiussore della “ ; Parte_2
- tale decreto ingiuntivo veniva opposto dinanzi al Tribunale di Marsala, tra gli altri, da e il relativo procedimento di opposizione si concludeva con sentenza n. Persona_1
454/2003 del 21.5.2003 (dep. 10.6.2003) dichiarativa dell'estinzione del processo, con la conseguente definitiva efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo;
- che tale credito, prima confluito in in forza di atto di Controparte_5 fusione per incorporazione, era stato successivamente ceduto all'odierna convenuta
[...]
Controparte_1
- con ricorso ex art. 615, co. 2, c.p.c. ella proponeva opposizione all'esecuzione iscritta al n.
62/2023 RGE;
indi, dichiarata l'inefficacia del pignoramento e, conseguentemente, estinta la procedura esecutiva, il Giudice dell'esecuzione dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione e assegnava un termine per l'introduzione del giudizio di merito;
- con l'atto introduttivo del giudizio indicato in epigrafe, la ha introdotto il Per_1 giudizio di merito relativo alla predetta opposizione all'esecuzione, reiterando le contestazioni già articolate nel ricorso introduttivo dell'opposizione, sicché, nello specifico, l'opponente ha eccepito: - in via principale, l'estinzione del credito per intervenuto pagamento;
in via subordinata, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
in via ulteriormente subordinata, l'estinzione del credito per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
pag. 2/5 Su tali premesse l'opponente ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe, chiedendo, nella sostanza, che venga accertata l'inesistenza del diritto della parte avversa di agire in via esecutiva nei suoi confronti.
In seno alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. l'attrice opponente ha eccepito altresì il difetto di titolarità del credito;
eccezione che, peraltro, per le ragioni che saranno esposte, può ritenersi assorbita in virtù del principio della ragione più liquida.
Regolarmente citata a comparire all'udienza del 12.4.2024, con invito a costituirsi settanta giorni prima dell'udienza, la si è costituita nel presente giudizio con Controparte_1 comparsa depositata il 10.4.2024 – oltre il termine stabilito dall'art. 166 c.p.c. – eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle domande attoree per difetto di interesse, in ragione dell'intervenuta estinzione della procedura esecutiva, e rilevando in ogni caso l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Ha contestato, comunque, nel merito le domande di parte avversa, tanto in ordine alla dedotta estinzione per avvenuto pagamento, quanto in ordine all'eccepita prescrizione del credito e alla dedotta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Ritenuta matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova – anche alla luce dell'assenza di richieste istruttorie ulteriori rispetto al deposito di documenti – la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
Giova rammentare che, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 166, 171-ter, 293 e
294 c.p.c., al contumace che si costituisce oltre il termine di cui all'art. 171-ter n. 2 c.p.c. è precluso il deposito di documenti, a meno che, in forza dell'art. 294, egli non chieda e ottenga un provvedimento di rimessione in termini;
ciò che, nel caso in esame, non è avvenuto, non avendo parte convenuta chiesto “di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse” né dimostrato che “la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile” (art. 294 c.p.c.). Né può indurre a diversa conclusione la disposizione normativa dell'art. 293 c.p.c. nella parte in cui consente la costituzione del contumace “mediante deposito di (…) documenti”, giacché “il riferimento ai documenti dell'articolo 293 deve essere limitato, affinché questi siano utilizzabili già soltanto in forza del deposito - e non siano, al contrario, tardivi -, alla fase del processo in cui ancora non è maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19274 del 2016; nonché, nel medesimo senso, Cass. Sez. 2, 03/01/2024, n. 108).
Ne discende, nella fattispecie, l'inammissibilità della documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione, documentazione che pertanto si rivela inutilizzabile ai fini della decisione. pag. 3/5 Priva di pregio appare l'eccezione, articolata dalla convenuta opposta, di inammissibilità per carenza di interesse ad agire ovvero di cessazione della materia del contendere, in quanto, qualora siano state proposte opposizioni esecutive, permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (cfr. ex multis,
Cass. Sez. 3, 10/07/2014, n. 15761, Rv. 631879 - 01).
Passando, dunque, al merito dell'opposizione, essa si rivela fondata, in ragione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito;
ciò che, in virtù del principio della ragione più liquida, induce a ritenere assorbite le ulteriori doglianze.
L'opponente, invero, ha eccepito la prescrizione del credito sul rilievo dell'inerzia “della Banca
Popolare di Marsala prima (fusa per incorporazione da parte della ), e della Controparte_5 poi, per il tempo determinato dalla legge”, in quanto dall'emissione della Controparte_1 sentenza del Tribunale di Marsala n. 454/2003, che ha definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 645/1989, nessun atto interruttivo della prescrizione è stato mai notificato a
, né ai suoi eredi legittimi e/o testamentari, sicché, decorso il decennio della Persona_1 prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c., la pretesa creditoria deve ritenersi estinta.
La convenuta opposta ha contestato l'eccezione, eccependo a sua volta l'interruzione del termine prescrizionale per l'effetto dell'ammissione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa del debitore principale, la “ . Nondimeno, ferma Parte_2
l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione, tale allegazione è rimasta del tutto sprovvista di supporto probatorio.
Fondata l'eccezione di prescrizione del credito, l'opposizione va in definitiva accolta, e pertanto, accertata l'inesistenza del diritto del creditore di agire in via esecutiva nei confronti dell'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte opposta alla rifusione in favore dell'opponente, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia – determinato a norma dell'art. 17 c.p.c. – applicati i parametri minimi, in ragione della bassa complessità e della natura documentale della controversia e, in generale, dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse della parte opponente, anche in considerazione della tardiva costituzione della parte opposta e dell'inammissibilità della relativa produzione documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, in accoglimento dell'opposizione, così provvede: pag. 4/5 - dichiara l'inesistenza del diritto di di agire in via esecutiva nei Controparte_1 confronti di Parte_1
- condanna la parte opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, che si liquidano in €
1.713,00 per esborsi ed € 24.668,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA, se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Marsala, il 30.6.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 5/5