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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1473 /2020, vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CERVELLI STEFANIA ( ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
( ), rappresentato e difeso dall'avv. PIRO Controparte_1 C.F._3
ANNUNZIATA ( ), giusta delega in atti C.F._4
Appellato
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Controparte_2 CodiceFiscale_5
Impagliazzo (c. f. ), giusta delega in atti CodiceFiscale_6 Appellata
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 P.IVA_1 con sede in Roma, Viale Europa 190, rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone
( ) C.F._7
Appellata
(c.f. ), , Controparte_4 C.F._8 Controparte_5
(c.f. ) C.F._9
Appellati contumaci
Conclusioni di pate appellante:
“a) dichiararsi la responsabilità di in persona del l.r.p.t. e , per quanto di Controparte_3 ragione, del dirigente e legale rapp.te dell'ufficio Postale di Ischia Porto per aver rimborsato in modo illegittimo l'ingente somma di denaro alla in data 26.09.2008, senza adottare Parte_2 le cautele minime, nell'eseguire l'operazione di rimborso dei buoni fruttiferi di cui sopra, attesa
l'entità della cifra e le altre circostanza in premessa evidenziate, provvedendo ad accertare se
l'altro intestatario , era ancora in vita o meno e quindi si era aperta la Persona_1
successione;
b) condannarsi in persona del l.r.p.t., al pagamento a favore della massa Controparte_3
ereditaria del , di tutta la somma, che sarà accertata in corso di causa, corrisposta Persona_1
alla in data 26.09.2008 per il rimborso dei titoli in premessa descritti, con le Parte_2
modalità di accredito che il Giudicante vorrà disporre;
c) in via gradata, chiamarsi nel presente processo e condannarsi, alla restituzione delle somme alla massa ereditaria del poiché si trattava di soldi appartenenti a quest'ultimo, i Persona_1
beneficiari della polizza di assicurazione in premessa descritta, qualora venisse accertato che parte
o tutta la somma rimborsata alla o sia stata da questa utilizzata per Parte_2 CP_6
l'accensione della predetta polizza di assicurazione;
d) condannarsi in ogni caso in persona del l.r.p.t., al pagamento di tutte le Controparte_3
spese e competenze professionali del giudizio, compreso il rimborso del contributo unificato;
e) condannarsi i beneficiari della polizza di assicurazione in premessa descritta, in caso di loro opposizione alla domanda, al pagamento di tutte le spese e competenze professionali del giudizio.
f) alla luce del comportamento processuale tenuto dai convenuti, compensare le spese del primo grado di giudizio interamente ovvero nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese, competenze e onorari di giudizio.
Conclusioni della parte appellata : Controparte_1
“previo rigetto della domanda di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, dichiarare inammissibile e comunque infondato l'appello di e, per l'effetto Parte_1 condannarlo al pagamento di spese e onorari del grado di giudizio.”
Conclusioni della parte appellata : Controparte_2
“Dichiararsi comunque la responsabilità di e, per quanto di ragione, del Controparte_3 dirigente e leg. rapp.te dell'Ufficio Postale di Ischia Porto per aver rimborsato in modo illegittimo, senza il rispetto delle norme di legge e regolamentari, l'ingente somma di denaro alla Parte_2
circa duecentomila euro, e senza aver posto in essere un minimo di prudenza e cautela per
[...] salvaguardare gli interessi dell'altro cointestatario ovvero degli eredi dello Persona_1 stesso, in quanto si era aperta la successione di quest'ultimo, deceduto pochi giorni prima;
5) Condannarsi in pers. Leg. rapp.te p.t. al pagamento a favore della massa CP_3
ereditaria del almeno alla metà della somma, corrisposta alla per Persona_1 Parte_2
il rimborso dei , in quanto gli intestatari dei erano entrambi;
CP_7 CP_7
6) Condannarsi in ogni caso in pers. del leg. rapp.te p.t. al pagamento di tutte Controparte_3
le spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio con attribuzione al sottoscritto per fattone anticipo;
In via gradata:
7) riformarsi la sentenza solo nella parte in cui ha condannato la comparente al pagamento delle spese a favore della , con la integrale compensazione del primo e del presente grado di CP_8
giudizio.
Conclusioni di pate appellata Controparte_3
“Nel merito rigettare l'appello confermando la sentenza di primo grado con condanna al pagamento delle spese legali di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado. conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli, nonché Parte_1 Controparte_3
, , e (quali aventi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 diritto alla successione di , al fine di sentir dichiarare Persona_1 Controparte_3
responsabile per aver rimborsato una somma di denaro ad in data 26.9.2008, senza Parte_2
verificare, prima del rimborso di tale somme rinvenienti da buoni fruttiferi postali, se il cointestatario degli stessi, fosse in vita o se invece si fosse aperta la sua Persona_1
successione. Chiedeva così la condanna della società convenuta al pagamento in favore della massa ereditaria del de cuius di tutte le somme corrisposte ad per il rimborso dei suddetti Parte_2
titoli, ed in via subordinata che la medesima pronuncia fosse emanata nei confronti degli eventuali beneficiari di una polizza assicurativa, laddove la somma illecitamente rimborsata fosse stata effettivamente utilizzata per l'accensione di tale contratto.
Nello specifico, l'attore evidenziava che: 1) in data 21.9.2008 era deceduto celibe Persona_1
e senza figli, lasciando suoi eredi i fratelli , ed o CP_9 Parte_1 Pt_2 Persona_2
a sua volta poi deceduta in data 7.9.2009 (lasciando come suoi eredi i figli e
[...] CP_2 [...]
), e che in data 18.5.2010, era deceduto anche lasciando come eredi CP_1 Persona_3
ed 2) che, dunque, allo stato gli eredi del defunto Controparte_4 Controparte_5 Per_1
erano il fratello nella misura di 1/3, ed i nipoti figli degli altri germani, per
[...] Parte_1
un sesto ciascuno;
3) che, a seguito di istanza di in data 15.10.2008 venivano Persona_3
apposti i sigilli alla abitazione del defunto, sino a che, in data 17.11.2008, la sorella Parte_2
ne chiedeva la rimozione per poi procedere alle operazioni di inventario che terminavano in data
5.11.2009; 4) che, durante tali operazioni, non venivano rinvenuti i buoni fruttiferi postali in possesso del de cuius e della cui esistenza egli era a conoscenza;
4) che la sorella del defunto, Pt_2 era la procuratrice per l'amministrazione dei suoi beni immobili, atteso che il de cuius aveva vissuto per oltre trenta anni in Venezuela, e che ella, su suo incarico, provvedeva ad investire il denaro proveniente dalle sue rendite immobiliari presso uffici postali e banche, ritirando e reinvestendo i relativi importi secondo la maggiore convenienza;
5) che, nell'ambito di tali operazioni, la procuratrice era solita cointestare i buoni fruttiferi che acquistava tanto a sé che al fratello, 6) che, rientrato definitivamente in Italia nel 1999, il de cuius aveva ottenuto in consegna dalla sorella procuratrice tutti i buoni postali frutto dei suoi investimenti;
7) che, da indagini da lui effettuate presso gli uffici Postali, si apprendeva che al momento del decesso del fratello vi erano buoni postali cointestati con la sorella per un rilevante importo, tutti però rimborsati in data 26.9.2008, e cioè cinque giorni dopo il suo decesso, verosimilmente nelle mani della sorella, la quale in pari data apriva un libretto nominativo su cui faceva confluire il denaro, rendendo così possibile, in data
19.11.2008, l'accensione di una polizza con un versamento di € 145.000,00, con indicazione di uno dei suoi figli quale beneficiario;
8) che la responsabilità delle era dunque evidente, per non CP_3 aver accertato che al momento del rimborso dei buoni, il cointestatario fosse ancora in vita, e per tali motivi egli formulava le domande come precedentemente indicate.
Costituitisi, i germani (eredi di assumevano posizioni differenti: la prima, CP_1 Parte_2
, si associava alle domande attoree, mentre il secondo, beneficiario di quanto posto in essere CP_2
dalla madre, chiedeva la dichiarazione di improcedibilità delle domande attoree.
Costituitasi, chiedeva il rigetto delle domande attoree, confermando in ogni Controparte_3
caso la circostanza per cui, tra il 26 ed il 27 settembre del 2008, risultavano riscossi buoni fruttiferi per € 197.888,84 da tutti a lei cointestati, mentre altri buoni intestati al solo de Parte_2
cuius, risultavano ancora in essere;
la società convenuta confermava altresì che la somma di denaro veniva poi versata su un libretto postale intestato alla sola e che successivamente ella Pt_2 accendeva una polizza assicurativa versando il premio di € 145.000,00 ed indicando come beneficiario il figlio . Controparte_1
Infine, in data 12.6.2015, si costituiva in giudizio a mezzo del suo Controparte_4
a.d.s., associandosi alle domande proposte dall'attore.
Con sentenza n. 8643/2019 del 2.10.2019, il Tribunale rigettava le domande articolate.
Il giudice di prime cure evidenziava come la defunta aveva posto in essere una condotta Pt_2
fraudolenta, poiché aveva richiesto ed ottenuto il rimborso dei titoli, tacendo artatamente la circostanza della morte del germano, e così aggirando i limiti per il rimborso imposti dal regolamento postale. Il Tribunale riteneva però che l'azione dovesse essere proposta nei confronti degli eredi di quali soggetti obbligati alla restituzione di quanto indebitamente Parte_2
riscosso dalla dante causa nelle more deceduta (e non nei confronti di , priva di CP_3
responsabilità) oppure nei confronti dei beneficiari della polizza stipulata dalla defunta, che, in tale veste, avrebbero potuto rispondere della domanda restitutoria solo ove si fosse provata la loro compartecipazione alla azione fraudolenta da lei posta in essere.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
avverso la predetta sentenza, eccependo in primo luogo la nullità della pronuncia impugnata per non essere stata emessa nei confronti di tutte le parti evocate in giudizio, ed in particolare anche del convenuto ritualmente evocato in giudizio, non costituito, e per il quale non era Controparte_5
neanche stata emessa declaratoria di contumacia. Nel merito, l'appellante ha denunciato l'errore del
Tribunale nel non aver valutato la circostanza per cui, avendo i buoni in parola specifiche regole per la loro riscossione in caso di contestazione formale degli stessi, non avesse adempiuto CP_3
a nessuno degli obblighi di diligenza su di lei gravanti come imposti dal regolamento ed in esecuzione delle modalità di riscossione, consentendo un rimborso “a prima vista”, del tutto avulso dalla disciplina che ne regolava le modalità legittime.
Costituitosi, l'appellato eccepiva in primo luogo l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
tardività, atteso che egli stesso aveva notificato la sentenza impugnata alle altre parti costituite in primo grado, ivi compreso l'odierno appellante, in data 11.2.2020, e che dopo tale evento, in data
9.3.2020, gli perveniva la notifica di un primo atto di appello da parte di Parte_3
, che tuttavia non veniva iscritto a ruolo, e che solo in data 11.5.2020, gli veniva poi
[...]
notificato un secondo atto di appello che aveva dato origine al presente giudizio. Eccepiva dunque la intempestività di tale seconda impugnazione poiché proposta oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. Nel merito, resisteva alle domande proposte in riforma della pronuncia impugnata, denunciando la violazione del divieto dei nova.
Si costituiva l'appellata , concludendo anch'ella per l'accertamento della Controparte_2
responsabilità di , in riforma della pronuncia impugnata. CP_3
Infine, si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_3
Analisi dei motivi di appello.
Va dichiarata in primo luogo la contumacia degli appellati ed , i Controparte_4 Controparte_5
quali, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
Deve poi rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività, come proposta dall'appellato in sede di comparsa di costituzione e risposta. Controparte_10
Ed infatti, risulta documentalmente riscontrato agli atti che, in data 11.2.2020, una delle parti del giudizio di primo grado, , abbia provveduto alla notifica della sentenza in favore di Controparte_1
tutte le parti costituite (cfr. relate di notifica prodotte in atti); a tale attività del , è seguita CP_1 una prima notificazione dell'atto di appello da parte dell'odierno appellante in data 9.3.2020, ma tale atto non è stato poi iscritto a ruolo e non ha dunque dato origine a nessun giudizio.
Solo in data 11.5.2020, lo stesso appellante ha poi proceduto ad una seconda notificazione dell'atto di appello, questa volta provvedendo alla successiva iscrizione a ruolo che ha poi dato origine al giudizio in corso.
Ciò posto, la Corte osserva che per il periodo storico in cui si sono verificati tali eventi, era operante ope legis la sospensione dei termini per tutte le attività processuali, in conseguenza della normativa speciale e d'urgenza connessa alla emergenza Covid, per la durata compresa tra il 9.3.2020 e l'11.5.2020 (D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito in L. 27 del 24.4.2020); per tali motivi, il termine breve per la notifica dell'impugnazione ex art. 325 e 326 c.p.c., decorrente dall'11.2.2020 (data della notifica della sentenza) è andato a scadere in data 14.5.2020, al netto della sospensione suddetta, ragion per cui la notifica dell'appello poi iscritto a ruolo in data 11.5.2020, risulta effettuata tempestivamente. Osserva altresì la Corte che, in ogni caso, la prima delle due notifiche effettuata in data 9.3.2020 non seguita da iscrizione a ruolo, non ha consumato il potere di impugnazione, con conseguente piena validità (e tempestività) della seconda avvenuta in data
11.5.2020, e ciò secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 12084/2016, secondo cui “Nel rito ordinario, la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo o seguita da un'iscrizione tardiva e, dunque, determinativa dell'improcedibilità dell'appello da essa introdotto, non consuma il potere di impugnazione, perché
l'art. 358 c.p.c. intende riferirsi, nel sancire la consumazione del diritto di impugnazione, all'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - della già avvenuta declaratoria della improcedibilità del primo appello. Ne segue che, quando tale declaratoria non sia ancora intervenuta, è consentita la proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato, purché il termine per l'esercizio del diritto di appellare non sia decorso. Per la verifica della tempestività del secondo appello occorre aver riguardo non al termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c, ma a quello breve di cui all'art. 325
c.p.c., il quale, solo in difetto di notificazione della sentenza appellata anteriormente a quella del primo appello in modo idoneo a farlo decorrere (art. 285 c.p.c.), decorre dalla data di perfezionamento per il destinatario della notificazione della prima impugnazione, che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata idonea a determinare il decorso del termine breve".
Il capoverso della pronuncia indicata chiarisce che la verifica della tempestività del secondo appello va compiuta non in relazione al termine lungo, ma alternativamente o dalla regolare notifica della sentenza appellata (come nel caso di specie), oppure, in difetto di essa, dalla conoscenza legale della decisione impugnata, e dunque dal perfezionamento della notifica del primo appello.
L'eccezione è dunque infondata, stante la tempestività della notifica avvenuta in data 11.5.2020.
Ciò posto, in relazione ai motivi di appello valgono le considerazioni che seguono.
In primo luogo, va evidenziata la infondatezza della censura in relazione alla presunta nullità della pronuncia per l'omessa indicazione nella intestazione e nel dispositivo di uno dei convenuti, CP_5
ritualmente evocato nel giudizio di primo grado ma non costituitosi (così come anche in
[...]
questo giudizio di gravame, come già evidenziato).
Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha più volte affermato che “la mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di cui all'art. 287 cod. proc. civ.” (Cass. n 31374/2019 e Cass. n.
22918/ 2013). Dunque, la doglianza elevata a motivo di appello è del tutto infondata, non ravvisandosi ipotesi di nullità della pronuncia, ma questioni emendabili, su istanza di parte, con il procedimento di correzione di errore materiale.
Con la seconda censura, l'appellante ha invece contestato la pronuncia in esame nella parte in cui, nonostante la asserita mancata verifica della esistenza della stampigliatura “pari facoltà di rimborso” da parte del Tribunale, si sarebbe poi giunti ad un giudizio di insussistenza di qualsiasi profilo di responsabilità a carico di per il rimborso dei buoni. Sotto tale aspetto, CP_3
l'appellante ha ribadito che, a prescindere dalla esistenza o meno della clausola di “pari facoltà di rimborso”, alla morte di uno dei cointestatari del buono, verrebbe meno la facoltà di rimborso disgiunto degli stessi, reso possibile soltanto ove, su diligente richiesta delle , il cointestatario CP_3
superstite provveda a depositare una autocertificazione da cui desumere il decesso ab intestato del cointestatario e la mancata conoscenza di possibili eredi ed aventi causa.
La mancata prova di tali adempimenti a carico di , secondo la tesi dell'appellante, CP_3
farebbe discendere a suo carico un giudizio di grave negligenza a pregiudizio degli eredi del cointestatario defunto, con conseguente statuizione di responsabilità per il pregiudizio a loro causato.
Il motivo è infondato.
Va preliminarmente evidenziato che nel costituirsi e nel resistere all'azione Controparte_3
proposta, ha sin da subito dedotto che i buoni postali rimborsati alla in data 26.9.2008 e Pt_2
27.9.2008, erano in numero di 26 tutti cointestati alla stessa ed al fratello , e tutti con “pari Per_1 facoltà d rimborso” in capo ai cointestatari;
la società ha altresì evidenziato che all'atto del rimborso, la cointestataria non dava alcuna notizia circa l'intervenuto decesso del fratello, Pt_2
e che provvedeva alla riscossione dell'importo dei buoni, come legittimamente consentitole dalla clausola di “pari facoltà di rimborso”, chiedendone poi il versamento su un libretto a lei intestato, e provvedendo al successivo reinvestimento in un prodotto assicurativo.
La normativa di riferimento – elemento di giudizio invero affrontato solo in maniera eccessivamente sintetica nel giudizio di primo grado – prende le mosse dall'art. 187 comma 1 del regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 256/89, relativo ai libretti di risparmio postale, applicabile anche ai buoni postali fruttiferi per effetto del rinvio di cui all'art. 203, comma 1, del regolamento medesimo, secondo il quale: “Il rimborso a saldo del credito del libretto (...) cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”.
Trattasi, invero, di normativa poi abrogata dal D.Lgs. 23.07.1999 n. 284 e dai successivi decreti ministeriali attuativi del 19.12.2002 (Ministero del Tesoro) e del 6.6.2002 (Ministero dell'Economia), che hanno introdotto la nuova disciplina dei libretti postali di risparmio e dei buoni postali fruttiferi, disciplina che non prevede alcuna regola specifica per il caso di decesso di uno dei cointestatari del libretto o del buono, dovendosi dunque ritenere, per tali ipotesi, la piena applicabilità del regime codicistico (ad es. art. 1292 c.c. in caso di obbligazioni solidali).
Il tema in esame riguarda, dunque, il rimborso dei buoni postali ancora regolati dal D.P.R. n.
156/1973 (Codice Postale) e dal D.P.R. n. 256/1989 (Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del Codice Postale e delle Telecomunicazioni), normativa poi abolita dal D.Lgs.
23.07.1999 n. 284 e dai successivi decreti ministeriali attuativi, ma rimasta vigente e applicabile a tutti quei buoni postali emessi in data anteriore, così come per quelli di cui è giudizio, tutti pacificamente emessi in data anteriore al 1999.
E' utile ricordare che la normativa abrogata riportava la seguente disciplina, rilevante in questa sede: 1) art. 187, c. 1: “Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”; 2) art. 203: “Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI”; 3) art. 208, c. 1: “I buoni sono rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione, per capitale ed interessi, previo confronto dei titoli con le corrispondenti registrazioni operate all'atto della emissione”.
Sulla corretta interpretazione di tale disciplina, si è registrato forte contrasto nella giurisprudenza di merito, il cui orientamento maggioritario (riassunto nella pronuncia n. 4504 del 25.10.2017 della
Corte d'Appello di Milano) ha ritenuto inapplicabile l'art. 187 DPR 256/1989 ai buoni postali, sul rilievo che la disciplina dei libretti postali è applicabile anche ai buoni postali solamente in via sussidiaria, e qualora non diversamente disposto dal Titolo VI che espressamente li regolamenta.
Ciò posto, considerato che il citato art. 208, prevede la rimborsabilità a vista dei buoni, senza distinzione alcuna tra ipotesi di cointestatari ancora tutti viventi o di decesso di uno o più di essi, si
è dunque ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 187 ai buoni postali, atteso che la natura sussidiaria di tale norma non consentirebbe di derogare a una norma espressamente dettata in tema di buoni postali dal Titolo VI del DPR 256/89 e, dunque, di natura eccezionale. La giurisprudenza di merito (App. Milano, sentenza n. 2527 del 9.10.2020) ha poi definitivamente chiarito che: “a) la disciplina dell'art. 208 è applicabile a tutti i casi di rimborso dei buoni de quibus;
b) la sua esistenza preclude l'applicazione della disciplina prevista per i libretti postali, rendendo operante la clausola di salvezza di cui all'art. 203 d.P.R. 256/1989” e che “non può ritenersi applicabile la disciplina speciale (che deroga alla disciplina generale), prevista per una fattispecie differente (cioè per i libretti di risparmio), solo in virtù del rinvio non certo esplicito contenuto nell'art. 203, che, essendo norma derogatoria al principio generale previsto per tutti i crediti solidali, non può che essere di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 preleggi”.
Sul punto si è anche espressa, in tempi più recenti, la Corte di Cassazione, offrendo ulteriore avallo a tale interpretazione (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 22577 del 26/07/2023: In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina.)
In sintesi, anche per i buoni postali fruttiferi con la indicazione della pari facoltà di rimborso, come nel caso di specie, ed emessi anteriormente al 1999, la facoltà di rimborso può dunque essere esercitata, in base alle regole generali, dal cointestatario superstite, ma anche dagli eredi del cointestatario deceduto, come nel caso al vaglio, con la conseguenza che resta CP_3
estranea ai rapporti interni tra gli eredi liberandosi della propria obbligazione con il pagamento ai richiedenti, e senza che le sia imposto di richiedere il rilascio di quietanza da parte di tutti gli eredi, adempimento che non è previsto per legge ma eventualmente solo da una prassi non avente alcuna forza cogente.
Nel caso di specie, essendo altresì la erede del cointestatario defunto, trova altresì Pt_2
applicazione la chiara giurisprudenza di legittimità in materia di crediti del de cuius, che facoltizzava comunque la stessa alla richiesta di rimborso a prima vista dei buoni in parola, anche in tale sua qualità.
Sul punto, va ricordata la pronuncia Cass. sent. 2020 n. 8508 che, in parte motiva, chiarisce che a differenza dei debiti (art. 752, 754 c.c.), i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria (arg. artt.
752, 757 c.c.) (v. Cass., 24/8/2012, n. 14629. e già Cass., 13/10/1992, n. 11128), sicché anche senza il consenso espresso (che può presumersi) degli altri coeredi (cfr. Cass., 30/9/2011, n. 20046 ) ciascun erede può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune (o la sola quota proporzionale alla quota ereditaria), non essendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi.
In senso conforme, va richiamata anche la pronuncia Cass 2017, n. 27417: Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
27417 del 20/11/2017: Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione.
In applicazione di tutti i principi richiamati e dell'esame della normativa indicata, deve dunque ritenersi che la condotta di nel caso di specie, sia stata immune da censure, Controparte_3
avendo ella rimborsato a prima vista il valore dei buoni postali fruttiferi alla cointestataria con pari facoltà di rimborso, non essendo dunque tenuta a nessun obbligo di diligenza impostole in qualsiasi misura con riferimento all'accertamento della esistenza o meno in vita dell'altro cointestatario al momento delle operazione di riscossione.
Il motivo di appello è dunque infondato e va respinto.
Ogni richiesta istruttoria riproposta in questa sede risulta del tutto superflua rispetto ai termini della questione così come evidenziati nei motivi di gravame e compiutamente esaminati.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. nei rapporti tra l'appellante e gli appellati e Controparte_1 Controparte_3
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate e circoscritte questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi, per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminato a complessità bassa..
Le spese di lite possono essere invece ragionevolmente compensate nei rapporti tra l'appellante e l'appellata , attesa la analoga posizione sostanziale proposta e le medesime Controparte_2
conclusioni formulate in questo grado di giudizio.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1473/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 8643/2019 emessa dal Tribunale di Napoli –
Articolazione territoriale di Ischia - e pubblicata il 2.10.2019.
2. Compensa le spese di lite nei rapporti tra l'appellante e l'appellata , Controparte_2
3. Condanna l'appellante al pagamento, in favore delle restanti parti appellate dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.809,00 per ciascuna di esse, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 14.5.2025 Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1473 /2020, vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CERVELLI STEFANIA ( ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
( ), rappresentato e difeso dall'avv. PIRO Controparte_1 C.F._3
ANNUNZIATA ( ), giusta delega in atti C.F._4
Appellato
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Controparte_2 CodiceFiscale_5
Impagliazzo (c. f. ), giusta delega in atti CodiceFiscale_6 Appellata
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 P.IVA_1 con sede in Roma, Viale Europa 190, rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone
( ) C.F._7
Appellata
(c.f. ), , Controparte_4 C.F._8 Controparte_5
(c.f. ) C.F._9
Appellati contumaci
Conclusioni di pate appellante:
“a) dichiararsi la responsabilità di in persona del l.r.p.t. e , per quanto di Controparte_3 ragione, del dirigente e legale rapp.te dell'ufficio Postale di Ischia Porto per aver rimborsato in modo illegittimo l'ingente somma di denaro alla in data 26.09.2008, senza adottare Parte_2 le cautele minime, nell'eseguire l'operazione di rimborso dei buoni fruttiferi di cui sopra, attesa
l'entità della cifra e le altre circostanza in premessa evidenziate, provvedendo ad accertare se
l'altro intestatario , era ancora in vita o meno e quindi si era aperta la Persona_1
successione;
b) condannarsi in persona del l.r.p.t., al pagamento a favore della massa Controparte_3
ereditaria del , di tutta la somma, che sarà accertata in corso di causa, corrisposta Persona_1
alla in data 26.09.2008 per il rimborso dei titoli in premessa descritti, con le Parte_2
modalità di accredito che il Giudicante vorrà disporre;
c) in via gradata, chiamarsi nel presente processo e condannarsi, alla restituzione delle somme alla massa ereditaria del poiché si trattava di soldi appartenenti a quest'ultimo, i Persona_1
beneficiari della polizza di assicurazione in premessa descritta, qualora venisse accertato che parte
o tutta la somma rimborsata alla o sia stata da questa utilizzata per Parte_2 CP_6
l'accensione della predetta polizza di assicurazione;
d) condannarsi in ogni caso in persona del l.r.p.t., al pagamento di tutte le Controparte_3
spese e competenze professionali del giudizio, compreso il rimborso del contributo unificato;
e) condannarsi i beneficiari della polizza di assicurazione in premessa descritta, in caso di loro opposizione alla domanda, al pagamento di tutte le spese e competenze professionali del giudizio.
f) alla luce del comportamento processuale tenuto dai convenuti, compensare le spese del primo grado di giudizio interamente ovvero nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese, competenze e onorari di giudizio.
Conclusioni della parte appellata : Controparte_1
“previo rigetto della domanda di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, dichiarare inammissibile e comunque infondato l'appello di e, per l'effetto Parte_1 condannarlo al pagamento di spese e onorari del grado di giudizio.”
Conclusioni della parte appellata : Controparte_2
“Dichiararsi comunque la responsabilità di e, per quanto di ragione, del Controparte_3 dirigente e leg. rapp.te dell'Ufficio Postale di Ischia Porto per aver rimborsato in modo illegittimo, senza il rispetto delle norme di legge e regolamentari, l'ingente somma di denaro alla Parte_2
circa duecentomila euro, e senza aver posto in essere un minimo di prudenza e cautela per
[...] salvaguardare gli interessi dell'altro cointestatario ovvero degli eredi dello Persona_1 stesso, in quanto si era aperta la successione di quest'ultimo, deceduto pochi giorni prima;
5) Condannarsi in pers. Leg. rapp.te p.t. al pagamento a favore della massa CP_3
ereditaria del almeno alla metà della somma, corrisposta alla per Persona_1 Parte_2
il rimborso dei , in quanto gli intestatari dei erano entrambi;
CP_7 CP_7
6) Condannarsi in ogni caso in pers. del leg. rapp.te p.t. al pagamento di tutte Controparte_3
le spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio con attribuzione al sottoscritto per fattone anticipo;
In via gradata:
7) riformarsi la sentenza solo nella parte in cui ha condannato la comparente al pagamento delle spese a favore della , con la integrale compensazione del primo e del presente grado di CP_8
giudizio.
Conclusioni di pate appellata Controparte_3
“Nel merito rigettare l'appello confermando la sentenza di primo grado con condanna al pagamento delle spese legali di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado. conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli, nonché Parte_1 Controparte_3
, , e (quali aventi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 diritto alla successione di , al fine di sentir dichiarare Persona_1 Controparte_3
responsabile per aver rimborsato una somma di denaro ad in data 26.9.2008, senza Parte_2
verificare, prima del rimborso di tale somme rinvenienti da buoni fruttiferi postali, se il cointestatario degli stessi, fosse in vita o se invece si fosse aperta la sua Persona_1
successione. Chiedeva così la condanna della società convenuta al pagamento in favore della massa ereditaria del de cuius di tutte le somme corrisposte ad per il rimborso dei suddetti Parte_2
titoli, ed in via subordinata che la medesima pronuncia fosse emanata nei confronti degli eventuali beneficiari di una polizza assicurativa, laddove la somma illecitamente rimborsata fosse stata effettivamente utilizzata per l'accensione di tale contratto.
Nello specifico, l'attore evidenziava che: 1) in data 21.9.2008 era deceduto celibe Persona_1
e senza figli, lasciando suoi eredi i fratelli , ed o CP_9 Parte_1 Pt_2 Persona_2
a sua volta poi deceduta in data 7.9.2009 (lasciando come suoi eredi i figli e
[...] CP_2 [...]
), e che in data 18.5.2010, era deceduto anche lasciando come eredi CP_1 Persona_3
ed 2) che, dunque, allo stato gli eredi del defunto Controparte_4 Controparte_5 Per_1
erano il fratello nella misura di 1/3, ed i nipoti figli degli altri germani, per
[...] Parte_1
un sesto ciascuno;
3) che, a seguito di istanza di in data 15.10.2008 venivano Persona_3
apposti i sigilli alla abitazione del defunto, sino a che, in data 17.11.2008, la sorella Parte_2
ne chiedeva la rimozione per poi procedere alle operazioni di inventario che terminavano in data
5.11.2009; 4) che, durante tali operazioni, non venivano rinvenuti i buoni fruttiferi postali in possesso del de cuius e della cui esistenza egli era a conoscenza;
4) che la sorella del defunto, Pt_2 era la procuratrice per l'amministrazione dei suoi beni immobili, atteso che il de cuius aveva vissuto per oltre trenta anni in Venezuela, e che ella, su suo incarico, provvedeva ad investire il denaro proveniente dalle sue rendite immobiliari presso uffici postali e banche, ritirando e reinvestendo i relativi importi secondo la maggiore convenienza;
5) che, nell'ambito di tali operazioni, la procuratrice era solita cointestare i buoni fruttiferi che acquistava tanto a sé che al fratello, 6) che, rientrato definitivamente in Italia nel 1999, il de cuius aveva ottenuto in consegna dalla sorella procuratrice tutti i buoni postali frutto dei suoi investimenti;
7) che, da indagini da lui effettuate presso gli uffici Postali, si apprendeva che al momento del decesso del fratello vi erano buoni postali cointestati con la sorella per un rilevante importo, tutti però rimborsati in data 26.9.2008, e cioè cinque giorni dopo il suo decesso, verosimilmente nelle mani della sorella, la quale in pari data apriva un libretto nominativo su cui faceva confluire il denaro, rendendo così possibile, in data
19.11.2008, l'accensione di una polizza con un versamento di € 145.000,00, con indicazione di uno dei suoi figli quale beneficiario;
8) che la responsabilità delle era dunque evidente, per non CP_3 aver accertato che al momento del rimborso dei buoni, il cointestatario fosse ancora in vita, e per tali motivi egli formulava le domande come precedentemente indicate.
Costituitisi, i germani (eredi di assumevano posizioni differenti: la prima, CP_1 Parte_2
, si associava alle domande attoree, mentre il secondo, beneficiario di quanto posto in essere CP_2
dalla madre, chiedeva la dichiarazione di improcedibilità delle domande attoree.
Costituitasi, chiedeva il rigetto delle domande attoree, confermando in ogni Controparte_3
caso la circostanza per cui, tra il 26 ed il 27 settembre del 2008, risultavano riscossi buoni fruttiferi per € 197.888,84 da tutti a lei cointestati, mentre altri buoni intestati al solo de Parte_2
cuius, risultavano ancora in essere;
la società convenuta confermava altresì che la somma di denaro veniva poi versata su un libretto postale intestato alla sola e che successivamente ella Pt_2 accendeva una polizza assicurativa versando il premio di € 145.000,00 ed indicando come beneficiario il figlio . Controparte_1
Infine, in data 12.6.2015, si costituiva in giudizio a mezzo del suo Controparte_4
a.d.s., associandosi alle domande proposte dall'attore.
Con sentenza n. 8643/2019 del 2.10.2019, il Tribunale rigettava le domande articolate.
Il giudice di prime cure evidenziava come la defunta aveva posto in essere una condotta Pt_2
fraudolenta, poiché aveva richiesto ed ottenuto il rimborso dei titoli, tacendo artatamente la circostanza della morte del germano, e così aggirando i limiti per il rimborso imposti dal regolamento postale. Il Tribunale riteneva però che l'azione dovesse essere proposta nei confronti degli eredi di quali soggetti obbligati alla restituzione di quanto indebitamente Parte_2
riscosso dalla dante causa nelle more deceduta (e non nei confronti di , priva di CP_3
responsabilità) oppure nei confronti dei beneficiari della polizza stipulata dalla defunta, che, in tale veste, avrebbero potuto rispondere della domanda restitutoria solo ove si fosse provata la loro compartecipazione alla azione fraudolenta da lei posta in essere.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
avverso la predetta sentenza, eccependo in primo luogo la nullità della pronuncia impugnata per non essere stata emessa nei confronti di tutte le parti evocate in giudizio, ed in particolare anche del convenuto ritualmente evocato in giudizio, non costituito, e per il quale non era Controparte_5
neanche stata emessa declaratoria di contumacia. Nel merito, l'appellante ha denunciato l'errore del
Tribunale nel non aver valutato la circostanza per cui, avendo i buoni in parola specifiche regole per la loro riscossione in caso di contestazione formale degli stessi, non avesse adempiuto CP_3
a nessuno degli obblighi di diligenza su di lei gravanti come imposti dal regolamento ed in esecuzione delle modalità di riscossione, consentendo un rimborso “a prima vista”, del tutto avulso dalla disciplina che ne regolava le modalità legittime.
Costituitosi, l'appellato eccepiva in primo luogo l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
tardività, atteso che egli stesso aveva notificato la sentenza impugnata alle altre parti costituite in primo grado, ivi compreso l'odierno appellante, in data 11.2.2020, e che dopo tale evento, in data
9.3.2020, gli perveniva la notifica di un primo atto di appello da parte di Parte_3
, che tuttavia non veniva iscritto a ruolo, e che solo in data 11.5.2020, gli veniva poi
[...]
notificato un secondo atto di appello che aveva dato origine al presente giudizio. Eccepiva dunque la intempestività di tale seconda impugnazione poiché proposta oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. Nel merito, resisteva alle domande proposte in riforma della pronuncia impugnata, denunciando la violazione del divieto dei nova.
Si costituiva l'appellata , concludendo anch'ella per l'accertamento della Controparte_2
responsabilità di , in riforma della pronuncia impugnata. CP_3
Infine, si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_3
Analisi dei motivi di appello.
Va dichiarata in primo luogo la contumacia degli appellati ed , i Controparte_4 Controparte_5
quali, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
Deve poi rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività, come proposta dall'appellato in sede di comparsa di costituzione e risposta. Controparte_10
Ed infatti, risulta documentalmente riscontrato agli atti che, in data 11.2.2020, una delle parti del giudizio di primo grado, , abbia provveduto alla notifica della sentenza in favore di Controparte_1
tutte le parti costituite (cfr. relate di notifica prodotte in atti); a tale attività del , è seguita CP_1 una prima notificazione dell'atto di appello da parte dell'odierno appellante in data 9.3.2020, ma tale atto non è stato poi iscritto a ruolo e non ha dunque dato origine a nessun giudizio.
Solo in data 11.5.2020, lo stesso appellante ha poi proceduto ad una seconda notificazione dell'atto di appello, questa volta provvedendo alla successiva iscrizione a ruolo che ha poi dato origine al giudizio in corso.
Ciò posto, la Corte osserva che per il periodo storico in cui si sono verificati tali eventi, era operante ope legis la sospensione dei termini per tutte le attività processuali, in conseguenza della normativa speciale e d'urgenza connessa alla emergenza Covid, per la durata compresa tra il 9.3.2020 e l'11.5.2020 (D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito in L. 27 del 24.4.2020); per tali motivi, il termine breve per la notifica dell'impugnazione ex art. 325 e 326 c.p.c., decorrente dall'11.2.2020 (data della notifica della sentenza) è andato a scadere in data 14.5.2020, al netto della sospensione suddetta, ragion per cui la notifica dell'appello poi iscritto a ruolo in data 11.5.2020, risulta effettuata tempestivamente. Osserva altresì la Corte che, in ogni caso, la prima delle due notifiche effettuata in data 9.3.2020 non seguita da iscrizione a ruolo, non ha consumato il potere di impugnazione, con conseguente piena validità (e tempestività) della seconda avvenuta in data
11.5.2020, e ciò secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 12084/2016, secondo cui “Nel rito ordinario, la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo o seguita da un'iscrizione tardiva e, dunque, determinativa dell'improcedibilità dell'appello da essa introdotto, non consuma il potere di impugnazione, perché
l'art. 358 c.p.c. intende riferirsi, nel sancire la consumazione del diritto di impugnazione, all'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - della già avvenuta declaratoria della improcedibilità del primo appello. Ne segue che, quando tale declaratoria non sia ancora intervenuta, è consentita la proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato, purché il termine per l'esercizio del diritto di appellare non sia decorso. Per la verifica della tempestività del secondo appello occorre aver riguardo non al termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c, ma a quello breve di cui all'art. 325
c.p.c., il quale, solo in difetto di notificazione della sentenza appellata anteriormente a quella del primo appello in modo idoneo a farlo decorrere (art. 285 c.p.c.), decorre dalla data di perfezionamento per il destinatario della notificazione della prima impugnazione, che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata idonea a determinare il decorso del termine breve".
Il capoverso della pronuncia indicata chiarisce che la verifica della tempestività del secondo appello va compiuta non in relazione al termine lungo, ma alternativamente o dalla regolare notifica della sentenza appellata (come nel caso di specie), oppure, in difetto di essa, dalla conoscenza legale della decisione impugnata, e dunque dal perfezionamento della notifica del primo appello.
L'eccezione è dunque infondata, stante la tempestività della notifica avvenuta in data 11.5.2020.
Ciò posto, in relazione ai motivi di appello valgono le considerazioni che seguono.
In primo luogo, va evidenziata la infondatezza della censura in relazione alla presunta nullità della pronuncia per l'omessa indicazione nella intestazione e nel dispositivo di uno dei convenuti, CP_5
ritualmente evocato nel giudizio di primo grado ma non costituitosi (così come anche in
[...]
questo giudizio di gravame, come già evidenziato).
Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha più volte affermato che “la mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di cui all'art. 287 cod. proc. civ.” (Cass. n 31374/2019 e Cass. n.
22918/ 2013). Dunque, la doglianza elevata a motivo di appello è del tutto infondata, non ravvisandosi ipotesi di nullità della pronuncia, ma questioni emendabili, su istanza di parte, con il procedimento di correzione di errore materiale.
Con la seconda censura, l'appellante ha invece contestato la pronuncia in esame nella parte in cui, nonostante la asserita mancata verifica della esistenza della stampigliatura “pari facoltà di rimborso” da parte del Tribunale, si sarebbe poi giunti ad un giudizio di insussistenza di qualsiasi profilo di responsabilità a carico di per il rimborso dei buoni. Sotto tale aspetto, CP_3
l'appellante ha ribadito che, a prescindere dalla esistenza o meno della clausola di “pari facoltà di rimborso”, alla morte di uno dei cointestatari del buono, verrebbe meno la facoltà di rimborso disgiunto degli stessi, reso possibile soltanto ove, su diligente richiesta delle , il cointestatario CP_3
superstite provveda a depositare una autocertificazione da cui desumere il decesso ab intestato del cointestatario e la mancata conoscenza di possibili eredi ed aventi causa.
La mancata prova di tali adempimenti a carico di , secondo la tesi dell'appellante, CP_3
farebbe discendere a suo carico un giudizio di grave negligenza a pregiudizio degli eredi del cointestatario defunto, con conseguente statuizione di responsabilità per il pregiudizio a loro causato.
Il motivo è infondato.
Va preliminarmente evidenziato che nel costituirsi e nel resistere all'azione Controparte_3
proposta, ha sin da subito dedotto che i buoni postali rimborsati alla in data 26.9.2008 e Pt_2
27.9.2008, erano in numero di 26 tutti cointestati alla stessa ed al fratello , e tutti con “pari Per_1 facoltà d rimborso” in capo ai cointestatari;
la società ha altresì evidenziato che all'atto del rimborso, la cointestataria non dava alcuna notizia circa l'intervenuto decesso del fratello, Pt_2
e che provvedeva alla riscossione dell'importo dei buoni, come legittimamente consentitole dalla clausola di “pari facoltà di rimborso”, chiedendone poi il versamento su un libretto a lei intestato, e provvedendo al successivo reinvestimento in un prodotto assicurativo.
La normativa di riferimento – elemento di giudizio invero affrontato solo in maniera eccessivamente sintetica nel giudizio di primo grado – prende le mosse dall'art. 187 comma 1 del regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 256/89, relativo ai libretti di risparmio postale, applicabile anche ai buoni postali fruttiferi per effetto del rinvio di cui all'art. 203, comma 1, del regolamento medesimo, secondo il quale: “Il rimborso a saldo del credito del libretto (...) cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”.
Trattasi, invero, di normativa poi abrogata dal D.Lgs. 23.07.1999 n. 284 e dai successivi decreti ministeriali attuativi del 19.12.2002 (Ministero del Tesoro) e del 6.6.2002 (Ministero dell'Economia), che hanno introdotto la nuova disciplina dei libretti postali di risparmio e dei buoni postali fruttiferi, disciplina che non prevede alcuna regola specifica per il caso di decesso di uno dei cointestatari del libretto o del buono, dovendosi dunque ritenere, per tali ipotesi, la piena applicabilità del regime codicistico (ad es. art. 1292 c.c. in caso di obbligazioni solidali).
Il tema in esame riguarda, dunque, il rimborso dei buoni postali ancora regolati dal D.P.R. n.
156/1973 (Codice Postale) e dal D.P.R. n. 256/1989 (Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del Codice Postale e delle Telecomunicazioni), normativa poi abolita dal D.Lgs.
23.07.1999 n. 284 e dai successivi decreti ministeriali attuativi, ma rimasta vigente e applicabile a tutti quei buoni postali emessi in data anteriore, così come per quelli di cui è giudizio, tutti pacificamente emessi in data anteriore al 1999.
E' utile ricordare che la normativa abrogata riportava la seguente disciplina, rilevante in questa sede: 1) art. 187, c. 1: “Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”; 2) art. 203: “Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI”; 3) art. 208, c. 1: “I buoni sono rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione, per capitale ed interessi, previo confronto dei titoli con le corrispondenti registrazioni operate all'atto della emissione”.
Sulla corretta interpretazione di tale disciplina, si è registrato forte contrasto nella giurisprudenza di merito, il cui orientamento maggioritario (riassunto nella pronuncia n. 4504 del 25.10.2017 della
Corte d'Appello di Milano) ha ritenuto inapplicabile l'art. 187 DPR 256/1989 ai buoni postali, sul rilievo che la disciplina dei libretti postali è applicabile anche ai buoni postali solamente in via sussidiaria, e qualora non diversamente disposto dal Titolo VI che espressamente li regolamenta.
Ciò posto, considerato che il citato art. 208, prevede la rimborsabilità a vista dei buoni, senza distinzione alcuna tra ipotesi di cointestatari ancora tutti viventi o di decesso di uno o più di essi, si
è dunque ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 187 ai buoni postali, atteso che la natura sussidiaria di tale norma non consentirebbe di derogare a una norma espressamente dettata in tema di buoni postali dal Titolo VI del DPR 256/89 e, dunque, di natura eccezionale. La giurisprudenza di merito (App. Milano, sentenza n. 2527 del 9.10.2020) ha poi definitivamente chiarito che: “a) la disciplina dell'art. 208 è applicabile a tutti i casi di rimborso dei buoni de quibus;
b) la sua esistenza preclude l'applicazione della disciplina prevista per i libretti postali, rendendo operante la clausola di salvezza di cui all'art. 203 d.P.R. 256/1989” e che “non può ritenersi applicabile la disciplina speciale (che deroga alla disciplina generale), prevista per una fattispecie differente (cioè per i libretti di risparmio), solo in virtù del rinvio non certo esplicito contenuto nell'art. 203, che, essendo norma derogatoria al principio generale previsto per tutti i crediti solidali, non può che essere di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 preleggi”.
Sul punto si è anche espressa, in tempi più recenti, la Corte di Cassazione, offrendo ulteriore avallo a tale interpretazione (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 22577 del 26/07/2023: In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina.)
In sintesi, anche per i buoni postali fruttiferi con la indicazione della pari facoltà di rimborso, come nel caso di specie, ed emessi anteriormente al 1999, la facoltà di rimborso può dunque essere esercitata, in base alle regole generali, dal cointestatario superstite, ma anche dagli eredi del cointestatario deceduto, come nel caso al vaglio, con la conseguenza che resta CP_3
estranea ai rapporti interni tra gli eredi liberandosi della propria obbligazione con il pagamento ai richiedenti, e senza che le sia imposto di richiedere il rilascio di quietanza da parte di tutti gli eredi, adempimento che non è previsto per legge ma eventualmente solo da una prassi non avente alcuna forza cogente.
Nel caso di specie, essendo altresì la erede del cointestatario defunto, trova altresì Pt_2
applicazione la chiara giurisprudenza di legittimità in materia di crediti del de cuius, che facoltizzava comunque la stessa alla richiesta di rimborso a prima vista dei buoni in parola, anche in tale sua qualità.
Sul punto, va ricordata la pronuncia Cass. sent. 2020 n. 8508 che, in parte motiva, chiarisce che a differenza dei debiti (art. 752, 754 c.c.), i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria (arg. artt.
752, 757 c.c.) (v. Cass., 24/8/2012, n. 14629. e già Cass., 13/10/1992, n. 11128), sicché anche senza il consenso espresso (che può presumersi) degli altri coeredi (cfr. Cass., 30/9/2011, n. 20046 ) ciascun erede può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune (o la sola quota proporzionale alla quota ereditaria), non essendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi.
In senso conforme, va richiamata anche la pronuncia Cass 2017, n. 27417: Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
27417 del 20/11/2017: Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione.
In applicazione di tutti i principi richiamati e dell'esame della normativa indicata, deve dunque ritenersi che la condotta di nel caso di specie, sia stata immune da censure, Controparte_3
avendo ella rimborsato a prima vista il valore dei buoni postali fruttiferi alla cointestataria con pari facoltà di rimborso, non essendo dunque tenuta a nessun obbligo di diligenza impostole in qualsiasi misura con riferimento all'accertamento della esistenza o meno in vita dell'altro cointestatario al momento delle operazione di riscossione.
Il motivo di appello è dunque infondato e va respinto.
Ogni richiesta istruttoria riproposta in questa sede risulta del tutto superflua rispetto ai termini della questione così come evidenziati nei motivi di gravame e compiutamente esaminati.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. nei rapporti tra l'appellante e gli appellati e Controparte_1 Controparte_3
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate e circoscritte questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi, per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminato a complessità bassa..
Le spese di lite possono essere invece ragionevolmente compensate nei rapporti tra l'appellante e l'appellata , attesa la analoga posizione sostanziale proposta e le medesime Controparte_2
conclusioni formulate in questo grado di giudizio.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1473/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 8643/2019 emessa dal Tribunale di Napoli –
Articolazione territoriale di Ischia - e pubblicata il 2.10.2019.
2. Compensa le spese di lite nei rapporti tra l'appellante e l'appellata , Controparte_2
3. Condanna l'appellante al pagamento, in favore delle restanti parti appellate dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.809,00 per ciascuna di esse, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 14.5.2025 Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano