Ordinanza collegiale 20 maggio 2021
Decreto decisorio 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza collegiale 20/05/2021, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/05/2021
N. 01577/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1577 del 2020, proposto da
Arti Grafiche Cardamone S.r.l., Già Grafica Reventino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Perri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo n. 703/15 del Tribunale di Cosenza, emesso in data 26/05/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2021 il dott. Gabriele Serra;
Visto l’art. 117, comma 4, del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, per il quale, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, fino al 31 dicembre 2020 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto l’art. 3, comma 8, del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, che ha disposto che le parole “ 31 dicembre 2020 ”, di cui all’art. 117, comma 4, del d.l. n. 34/2020 sono sostituite dalle parole “ 31 dicembre 2021 ”;
Rilevato che, con ordinanza n. 229 del 31 marzo 2021, il T.A.R. Calabria, Sez. dist. Reggio Calabria, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale relativa alle norme citate, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, secondo comma, e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 (come modificato, quanto al termine finale, dall’art. 3, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21), che dispone “blocco” transitorio delle esecuzioni e/o dei pignoramenti proposti o da proporre contro gli enti del servizio sanitario nazionale per un periodo di tempo pari ad un anno e 7 mesi, in quanto, nel bilanciamento tra l’interesse del privato di veder soddisfatto il proprio credito pecuniario, già accertato con sentenza o atto equipollente, e l’interesse pubblico di liberare risorse necessarie per lo svolgimento di attività legate alla eccezionale emergenza sanitaria da Covid-19, sacrifica irragionevolmente il primo senza considerare, a favore del creditore, paralleli meccanismi di tutela per equivalente;
Considerato che “ nel processo amministrativo, secondo un consolidato indirizzo (cfr., fra le tante, ordinanza Sez. V, 27 settembre 2011, n. 5387; Sez. IV, 11 luglio 2002, n. 3926), trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa; […] non si rinviene, infatti, nel sistema della giustizia amministrativa (arg. ex artt. 79 e 80, c.p.a.) una norma che vieti una tale ipotesi di sospensione ” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 10 ottobre 2014, n. 28)
Ritenuto pertanto opportuno disporre la sospensione del presente giudizio per la pendenza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 (come modificato, quanto al termine finale, dall’art. 3, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21), rilevante nel caso di specie;
Visti gli artt. 79 e 80 c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), sospende il giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176 e s.m.i., con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Martina Arrivi, Referendario
Gabriele Serra, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO