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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/07/2025, n. 5803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5803 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 61566 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2019, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA con sede a Zané (VI), via Garziere n. 36, codice fiscale: Parte_1
con gli avv.ti Federico Viero, Otello Dal Zotto e Carlo Daffan P.IVA_1
-OPPONENTE-
E con sede a Santo Stefano TI (MI), via Quasimodo n. 14/2, CP_1
codice fiscale: , con l'avv. Silvia Di Cia P.IVA_2
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
1. In via principale, respingersi l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi indicati in atti, accertando e dichiarando che il credito a saldo di euro 12.505,00, di cui alla fattura n. 88/E del 20.05.2019, non è esigibile ai sensi dell'art. 1460 c.c. e, conseguentemente, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 52743/2019 R.G., emesso dal Tribunale di Milano in data 30.10.2019.
2. In via riconvenzionale, dichiararsi la risoluzione del contratto intercorso tra le parti a seguito dell'accettazione dell'offerta del 20.02.2019 (all. 2) per
1 mancanza di qualità promesse ai sensi dell'art. 1497 c.c., condannando la soc. a restituire alla soc. la somma di CP_1 Parte_1 euro 98.515,00 (IVA compresa), fin qui incamerata ed a risarcire i danni da lucro cessante nell'importo che risulterà dovuto o che sarà ritenuto di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria.
3. Spese e compensi di causa rifusi, comprensivi dei costi di CTU e CTP, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate in atti e sin qui non ammesse.
Per la parte opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito: rigettare tutte le domande formulate dall'attrice in Parte_1 quanto infondate in fatto e diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Milano – RG 52743/2019 – n. 23849/2019); in via istruttoria:
-accogliere l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. datata 06.03.2022, da intendersi qui ritrascritta e nuovamente formulata, sulla quale, ad oggi, il Giudice non si è ancora pronunciato;
-dichiarare la nullità della Consulenza Tecnica d'Ufficio eseguita dal Perito Industriale poiché le misurazioni dell'assorbimento elettrico Persona_1 dell'impianto per cui è causa ivi contenute sono state effettuate con uno strumento non regolarmente assoggettato a verificazione periodica (taratura), come meglio specificato nelle note di trattazione scritta di parte in CP_1 data 23.05.2022 e, se del caso, disporre il rinnovo della CTU con nomina di un nuovo consulente tecnico;
-ammettersi le istanze istruttorie formulate dalla difesa di nei propri atti CP_1 difensivi, se e in quanto disattese.
In ogni caso: condannare in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di
CP_1
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice in epigrafe ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 23849/2019 pubblicato il 09/11/2019, R.G. n. 52743/2019, con il quale è stato ad essa intimato di pagare, in favore della controparte, la somma di
Euro 12.511,00 oltre interessi e spese ivi liquidate, a titolo di saldo del prezzo convenuto per la vendita di gruppi generatori di ultrasuoni per cavitazione, destinati ad essere installati in una già esistente vasca per il lavaggio di semilavorati in alluminio.
A sostegno ha dedotto di aver sospeso il pagamento, ai sensi dell'art. 1460 cod.
civ., a causa di pretesi malfunzionamenti dei macchinari venduti più volte denunciati alla parte opposta, chiedendo conseguentemente la risoluzione del contratto e la restituzione di tutti gli acconti già corrisposti, essendo i prodotti acquistati privi delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso cui erano destinati.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Indi, respinta l'istanza di provvisoria esecuzione, espletata una consulenza tecnica d'ufficio e sostituito il giudicante, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito deve essere ricordato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 cod. civ., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 cod. civ. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass. SS.UU. n. 11748/2019).
L'ingiunta non ha fornito alcuna prova al riguardo, limitandosi a lamentare che
3 gli apparecchi non hanno mai dato risultati soddisfacenti - rispetto a quelli attesi - permanendo dopo i lavaggi, sui pezzi in alluminio, residui di acido solforico derivanti dal procedimento di anodizzazione.
In pratica l'istante assume che poiché la pulizia avviene in maniera incompleta o imperfetta, ciò vuol dire che gli apparecchi a ultrasuoni forniti dalla controparte sono difettosi o inidonei all'uso cui erano destinati.
Si tratta, all'evidenza, di un ragionamento che non può essere condiviso, dato che una cosa è stabilire se i gruppi generatori-trasduttori di ultrasuoni siano funzionanti e immuni da vizi, altro è invece verificare se tali apparecchi, dopo essere stati installati in una vasca di lavaggio già esistente, riescano a pulire gli oggetti metallici immersi in vasca nelle modalità auspicate.
Fermo dunque che l'istante non ha allegato né tantomeno provato l'esistenza di vizi di fabbricazione dei generatori e/o dei trasduttori acquistati, va rilevato che solo in apparenza il consulente tecnico d'ufficio, perito industriale Per_1
, ha fornito un supporto all'assunto della parte opponente, dato che la
[...]
relazione di consulenza presenta diversi profili di inattendibilità e non può essere posta a fondamento della decisione.
Innanzitutto deve evidenziarsi che, come per vero rilevato in più occasioni anche dal c.t.u. nella relazione (senza però trarne alcuna conseguenza), nell'offerta contrattuale accettata dalla non vi è alcun Parte_1
riferimento all'attività da questa svolta, alle finalità dell'ordine di acquisto ed ai risultati che la stessa si attendeva dai generatori di ultrasuoni.
Ne discende che tali risultati in termini di più rapida pulizia dei prodotti dai residui di acido, certamente avuti di mira dall'istante, non sono stati però fatti
4 oggetto di alcuna specifica pattuizione tra le parti e non sono perciò entrati nel novero delle obbligazioni a carico del venditore, che non ha assunto alcuna garanzia al riguardo.
Se dunque la pulizia non avviene come ci si attendeva, ciò non comporta una responsabilità del venditore, che invece è tenuto a garantire soltanto che i generatori siano privi di vizi e idonei all'uso predetto.
Ora è incontestato che i generatori sono stati collaudati in contraddittorio nel maggio 2019 e che, da allora, sono stati sempre utilizzati dalla società opponente, per oltre due anni, sia pure con risultati non sempre all'altezza delle aspettative.
Da ciò consegue che sono state vendute apparecchiature certamente funzionanti e idonee all'uso.
Posto quanto precede, va poi rilevato che il c.t.u. ha trascurato che nell'offerta era stata indicata una vasca di lavaggio di dimensioni inferiori a quella in cui, in seguito, la ha fatto installare le Parte_1
apparecchiature.
La differenza è notevole, dato che la vasca considerata in sede di offerta aveva lunghezza, altezza e larghezza rispettivamente di mt. 7,3 x 1,3 x 0,65, con un volume di circa mc. 6,20 mentre la vasca dove in concreto sono stati applicati i trasduttori ha le dimensioni di mt. 7,3 x 1,5 x 0,93, con un volume quindi di circa mc. 10,20 pari a quasi il 40% in più.
In pratica i trasduttori sono stati posizionati in una vasca contenente almeno tre se non quattro metri cubi di acqua in più di quella considerata in sede di offerta, e ciò, notoriamente, riduce l'efficacia degli ultrasuoni, che è in stretta
5 correlazione con i volumi di liquido in cui gli stessi vengono generati e che,
a parità di intensità, diminuisce sensibilmente con l'aumentare di tali volumi.
Al riguardo, il c.t.u. avrebbe potuto e dovuto disporre una prova facendo ridurre la quantità di acqua nella vasca di lavaggio di almeno tre metri cubi, in modo da verificare un eventuale miglioramento dei risultati ottenuti o, diversamente, da escludere la rilevanza di questo parametro ai fini della consulenza.
Del pari il c.t.u. non ha tenuto in alcun conto quanto evidenziato dalla convenuta - sia nelle osservazioni alla relazione preliminare che nelle successive contestazioni - con riferimento al numero eccessivo di oggetti metallici calati nella vasca durante la prova eseguita (oltre 1.600 pezzi), laddove, a fronte di un simile rilievo, sarebbe stato doveroso ripetere la prova con un numero inferiore di pezzi, come del resto era avvenuto in fase di collaudo e nelle prime utilizzazioni dell'impianto, nel corso delle quali non si erano manifestati problemi.
E' di intuitiva evidenza, infatti, che un sistema di pulizia a ultrasuoni può incontrare dei limiti oltre che nel volume del liquido in cui gli stessi vengono generati, anche nel numero di oggetti che si intende sottoporre al trattamento di pulizia, riducendosi immancabilmente l'efficacia con l'aumentare dei pezzi introdotti in vasca.
Ancora, il c.t.u. non ha dato alcuna risposta alle osservazioni in ordine alle caratteristiche del telaio metallico fatto realizzare dall'attrice-opponente per calare nella vasca i pezzi da trattare (utilizzato durante la prova eseguita alla presenza del c.t.u.), avendo la controparte segnalato che tale telaio consente il
6 posizionamento degli oggetti non solo sul lato della vasca in cui sono stati installati i trasduttori, ma anche sul lato opposto, dove evidentemente l'intensità degli ultrasuoni è minore.
Inoltre il c.t.u. non ha risposto al rilievo per cui i residui di acido solforico risultavano effettivamente eliminati, sostenendo “che le prove eseguite hanno evidenziato la presenza di residui secchi di color biancastro sui pezzi lavorati, oltre ad un peggioramento della formazione di macchie/sfiammature della superficie ossidata, tale da vanificare l'effetto di anodizzazione” (foglio 6 delle
“Controdeduzioni alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte” depositate separatamente in data 08/02/2022).
Così, nonostante l'espressa richiesta del consulente tecnico della parte convenuta-opposta, ha omesso di evidenziare che tali residui non erano in nessun caso di acido solforico (si ricorda che il sistema a ultrasuoni era stato acquistato proprio per eliminare i residui di questa sostanza).
Il c.t.u., infine, ha insistito particolarmente sulla misurazione dell'assorbimento elettrico dei generatori, dalla quale è emerso un calo del 22% rispetto ai dati di fabbricazione;
tale minore assorbimento, quindi, giustificherebbe la conclusione che l'impianto ha prestazioni inferiori rispetto a quelle promesse e ciò potrebbe spiegare l'insoddisfacente pulizia dei pezzi calati in vasca.
Su tale aspetto vi è stata una compiuta replica da parte del consulente dell'opposta, che, citando letteratura scientifica, ha sottolineato come di regola vi sia un decadimento di assorbimento elettrico dopo due anni di utilizzo, come nella fattispecie, essendo altresì noto che la durata dei trasduttori di ultrasuoni è in media di circa cinque anni.
Ebbene anche sul punto il c.t.u. ha significativamente omesso di Per_1
7 rispondere, con ciò definitivamente avvalorando il convincimento circa l'inattendibilità del lavoro dal medesimo svolto, oltre che sulla totale apoditticità dei giudizi espressi, addirittura in termini di completa inservibilità dell'impianto a ultrasuoni.
Deve allora concludersi, alla luce di tutto quanto sin qui considerato, nel senso che manca qualsiasi prova che le doglianze della parte ingiunta siano da ricondurre a vizi di costruzione delle apparecchiature vendute.
Pertanto, l'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata e deve essere respinta con conseguente rigetto anche della domanda di risoluzione del contratto di vendita, avanzata dall'opponente sul presupposto - rimasto indimostrato - della presenza di gravi vizi dell'impianto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi del D.M. Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche, scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00 (in ragione dell'ammontare della somma ingiunta).
Analogamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, devono essere poste ad esclusivo carico della società attrice-opponente, che è rimasta totalmente soccombente e che per l'effetto va condannata a restituire alla controparte quanto da questa già versato al c.t.u.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 23849/2019 pubblicato il
09/11/2019 e ogni altra domanda proposta da Parte_1
2)condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1
spese processuali che liquida in Euro 5.077,00 per compensi, oltre la
8 maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile;
3)pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio ad esclusivo e definitivo carico della parte opponente che condanna a restituire alla Parte_1
parte opposta quanto da questa già versato al consulente in corso di causa.
Milano, 12 luglio 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
9
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 61566 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2019, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA con sede a Zané (VI), via Garziere n. 36, codice fiscale: Parte_1
con gli avv.ti Federico Viero, Otello Dal Zotto e Carlo Daffan P.IVA_1
-OPPONENTE-
E con sede a Santo Stefano TI (MI), via Quasimodo n. 14/2, CP_1
codice fiscale: , con l'avv. Silvia Di Cia P.IVA_2
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
1. In via principale, respingersi l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi indicati in atti, accertando e dichiarando che il credito a saldo di euro 12.505,00, di cui alla fattura n. 88/E del 20.05.2019, non è esigibile ai sensi dell'art. 1460 c.c. e, conseguentemente, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 52743/2019 R.G., emesso dal Tribunale di Milano in data 30.10.2019.
2. In via riconvenzionale, dichiararsi la risoluzione del contratto intercorso tra le parti a seguito dell'accettazione dell'offerta del 20.02.2019 (all. 2) per
1 mancanza di qualità promesse ai sensi dell'art. 1497 c.c., condannando la soc. a restituire alla soc. la somma di CP_1 Parte_1 euro 98.515,00 (IVA compresa), fin qui incamerata ed a risarcire i danni da lucro cessante nell'importo che risulterà dovuto o che sarà ritenuto di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria.
3. Spese e compensi di causa rifusi, comprensivi dei costi di CTU e CTP, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate in atti e sin qui non ammesse.
Per la parte opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito: rigettare tutte le domande formulate dall'attrice in Parte_1 quanto infondate in fatto e diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Milano – RG 52743/2019 – n. 23849/2019); in via istruttoria:
-accogliere l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. datata 06.03.2022, da intendersi qui ritrascritta e nuovamente formulata, sulla quale, ad oggi, il Giudice non si è ancora pronunciato;
-dichiarare la nullità della Consulenza Tecnica d'Ufficio eseguita dal Perito Industriale poiché le misurazioni dell'assorbimento elettrico Persona_1 dell'impianto per cui è causa ivi contenute sono state effettuate con uno strumento non regolarmente assoggettato a verificazione periodica (taratura), come meglio specificato nelle note di trattazione scritta di parte in CP_1 data 23.05.2022 e, se del caso, disporre il rinnovo della CTU con nomina di un nuovo consulente tecnico;
-ammettersi le istanze istruttorie formulate dalla difesa di nei propri atti CP_1 difensivi, se e in quanto disattese.
In ogni caso: condannare in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di
CP_1
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice in epigrafe ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 23849/2019 pubblicato il 09/11/2019, R.G. n. 52743/2019, con il quale è stato ad essa intimato di pagare, in favore della controparte, la somma di
Euro 12.511,00 oltre interessi e spese ivi liquidate, a titolo di saldo del prezzo convenuto per la vendita di gruppi generatori di ultrasuoni per cavitazione, destinati ad essere installati in una già esistente vasca per il lavaggio di semilavorati in alluminio.
A sostegno ha dedotto di aver sospeso il pagamento, ai sensi dell'art. 1460 cod.
civ., a causa di pretesi malfunzionamenti dei macchinari venduti più volte denunciati alla parte opposta, chiedendo conseguentemente la risoluzione del contratto e la restituzione di tutti gli acconti già corrisposti, essendo i prodotti acquistati privi delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso cui erano destinati.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Indi, respinta l'istanza di provvisoria esecuzione, espletata una consulenza tecnica d'ufficio e sostituito il giudicante, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito deve essere ricordato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 cod. civ., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 cod. civ. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass. SS.UU. n. 11748/2019).
L'ingiunta non ha fornito alcuna prova al riguardo, limitandosi a lamentare che
3 gli apparecchi non hanno mai dato risultati soddisfacenti - rispetto a quelli attesi - permanendo dopo i lavaggi, sui pezzi in alluminio, residui di acido solforico derivanti dal procedimento di anodizzazione.
In pratica l'istante assume che poiché la pulizia avviene in maniera incompleta o imperfetta, ciò vuol dire che gli apparecchi a ultrasuoni forniti dalla controparte sono difettosi o inidonei all'uso cui erano destinati.
Si tratta, all'evidenza, di un ragionamento che non può essere condiviso, dato che una cosa è stabilire se i gruppi generatori-trasduttori di ultrasuoni siano funzionanti e immuni da vizi, altro è invece verificare se tali apparecchi, dopo essere stati installati in una vasca di lavaggio già esistente, riescano a pulire gli oggetti metallici immersi in vasca nelle modalità auspicate.
Fermo dunque che l'istante non ha allegato né tantomeno provato l'esistenza di vizi di fabbricazione dei generatori e/o dei trasduttori acquistati, va rilevato che solo in apparenza il consulente tecnico d'ufficio, perito industriale Per_1
, ha fornito un supporto all'assunto della parte opponente, dato che la
[...]
relazione di consulenza presenta diversi profili di inattendibilità e non può essere posta a fondamento della decisione.
Innanzitutto deve evidenziarsi che, come per vero rilevato in più occasioni anche dal c.t.u. nella relazione (senza però trarne alcuna conseguenza), nell'offerta contrattuale accettata dalla non vi è alcun Parte_1
riferimento all'attività da questa svolta, alle finalità dell'ordine di acquisto ed ai risultati che la stessa si attendeva dai generatori di ultrasuoni.
Ne discende che tali risultati in termini di più rapida pulizia dei prodotti dai residui di acido, certamente avuti di mira dall'istante, non sono stati però fatti
4 oggetto di alcuna specifica pattuizione tra le parti e non sono perciò entrati nel novero delle obbligazioni a carico del venditore, che non ha assunto alcuna garanzia al riguardo.
Se dunque la pulizia non avviene come ci si attendeva, ciò non comporta una responsabilità del venditore, che invece è tenuto a garantire soltanto che i generatori siano privi di vizi e idonei all'uso predetto.
Ora è incontestato che i generatori sono stati collaudati in contraddittorio nel maggio 2019 e che, da allora, sono stati sempre utilizzati dalla società opponente, per oltre due anni, sia pure con risultati non sempre all'altezza delle aspettative.
Da ciò consegue che sono state vendute apparecchiature certamente funzionanti e idonee all'uso.
Posto quanto precede, va poi rilevato che il c.t.u. ha trascurato che nell'offerta era stata indicata una vasca di lavaggio di dimensioni inferiori a quella in cui, in seguito, la ha fatto installare le Parte_1
apparecchiature.
La differenza è notevole, dato che la vasca considerata in sede di offerta aveva lunghezza, altezza e larghezza rispettivamente di mt. 7,3 x 1,3 x 0,65, con un volume di circa mc. 6,20 mentre la vasca dove in concreto sono stati applicati i trasduttori ha le dimensioni di mt. 7,3 x 1,5 x 0,93, con un volume quindi di circa mc. 10,20 pari a quasi il 40% in più.
In pratica i trasduttori sono stati posizionati in una vasca contenente almeno tre se non quattro metri cubi di acqua in più di quella considerata in sede di offerta, e ciò, notoriamente, riduce l'efficacia degli ultrasuoni, che è in stretta
5 correlazione con i volumi di liquido in cui gli stessi vengono generati e che,
a parità di intensità, diminuisce sensibilmente con l'aumentare di tali volumi.
Al riguardo, il c.t.u. avrebbe potuto e dovuto disporre una prova facendo ridurre la quantità di acqua nella vasca di lavaggio di almeno tre metri cubi, in modo da verificare un eventuale miglioramento dei risultati ottenuti o, diversamente, da escludere la rilevanza di questo parametro ai fini della consulenza.
Del pari il c.t.u. non ha tenuto in alcun conto quanto evidenziato dalla convenuta - sia nelle osservazioni alla relazione preliminare che nelle successive contestazioni - con riferimento al numero eccessivo di oggetti metallici calati nella vasca durante la prova eseguita (oltre 1.600 pezzi), laddove, a fronte di un simile rilievo, sarebbe stato doveroso ripetere la prova con un numero inferiore di pezzi, come del resto era avvenuto in fase di collaudo e nelle prime utilizzazioni dell'impianto, nel corso delle quali non si erano manifestati problemi.
E' di intuitiva evidenza, infatti, che un sistema di pulizia a ultrasuoni può incontrare dei limiti oltre che nel volume del liquido in cui gli stessi vengono generati, anche nel numero di oggetti che si intende sottoporre al trattamento di pulizia, riducendosi immancabilmente l'efficacia con l'aumentare dei pezzi introdotti in vasca.
Ancora, il c.t.u. non ha dato alcuna risposta alle osservazioni in ordine alle caratteristiche del telaio metallico fatto realizzare dall'attrice-opponente per calare nella vasca i pezzi da trattare (utilizzato durante la prova eseguita alla presenza del c.t.u.), avendo la controparte segnalato che tale telaio consente il
6 posizionamento degli oggetti non solo sul lato della vasca in cui sono stati installati i trasduttori, ma anche sul lato opposto, dove evidentemente l'intensità degli ultrasuoni è minore.
Inoltre il c.t.u. non ha risposto al rilievo per cui i residui di acido solforico risultavano effettivamente eliminati, sostenendo “che le prove eseguite hanno evidenziato la presenza di residui secchi di color biancastro sui pezzi lavorati, oltre ad un peggioramento della formazione di macchie/sfiammature della superficie ossidata, tale da vanificare l'effetto di anodizzazione” (foglio 6 delle
“Controdeduzioni alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte” depositate separatamente in data 08/02/2022).
Così, nonostante l'espressa richiesta del consulente tecnico della parte convenuta-opposta, ha omesso di evidenziare che tali residui non erano in nessun caso di acido solforico (si ricorda che il sistema a ultrasuoni era stato acquistato proprio per eliminare i residui di questa sostanza).
Il c.t.u., infine, ha insistito particolarmente sulla misurazione dell'assorbimento elettrico dei generatori, dalla quale è emerso un calo del 22% rispetto ai dati di fabbricazione;
tale minore assorbimento, quindi, giustificherebbe la conclusione che l'impianto ha prestazioni inferiori rispetto a quelle promesse e ciò potrebbe spiegare l'insoddisfacente pulizia dei pezzi calati in vasca.
Su tale aspetto vi è stata una compiuta replica da parte del consulente dell'opposta, che, citando letteratura scientifica, ha sottolineato come di regola vi sia un decadimento di assorbimento elettrico dopo due anni di utilizzo, come nella fattispecie, essendo altresì noto che la durata dei trasduttori di ultrasuoni è in media di circa cinque anni.
Ebbene anche sul punto il c.t.u. ha significativamente omesso di Per_1
7 rispondere, con ciò definitivamente avvalorando il convincimento circa l'inattendibilità del lavoro dal medesimo svolto, oltre che sulla totale apoditticità dei giudizi espressi, addirittura in termini di completa inservibilità dell'impianto a ultrasuoni.
Deve allora concludersi, alla luce di tutto quanto sin qui considerato, nel senso che manca qualsiasi prova che le doglianze della parte ingiunta siano da ricondurre a vizi di costruzione delle apparecchiature vendute.
Pertanto, l'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata e deve essere respinta con conseguente rigetto anche della domanda di risoluzione del contratto di vendita, avanzata dall'opponente sul presupposto - rimasto indimostrato - della presenza di gravi vizi dell'impianto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi del D.M. Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche, scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00 (in ragione dell'ammontare della somma ingiunta).
Analogamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, devono essere poste ad esclusivo carico della società attrice-opponente, che è rimasta totalmente soccombente e che per l'effetto va condannata a restituire alla controparte quanto da questa già versato al c.t.u.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 23849/2019 pubblicato il
09/11/2019 e ogni altra domanda proposta da Parte_1
2)condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1
spese processuali che liquida in Euro 5.077,00 per compensi, oltre la
8 maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile;
3)pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio ad esclusivo e definitivo carico della parte opponente che condanna a restituire alla Parte_1
parte opposta quanto da questa già versato al consulente in corso di causa.
Milano, 12 luglio 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
9