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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 435/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. FRANCESCA Parte_1
ACCARDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è Controparte_1 curata dall'avv. MASSIMO AUTIERI, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, chiedeva il riconoscimento del diritto Parte_1 all'esonero contributivo di cui all'art. 1 c. 117 L. 27.12.17 n. 205 o, in via del tutto subordinata, quanto meno a quello di cui all'art. 1 c. 503 L. 27.12.19 n. 160 e ss. modd..
A tal fine esponeva: che in data 19.7.18 aveva presentato all' domanda di Controparte_1 iscrizione come coltivatore diretto nella gestione spe-iale dei lavoratori autonomi in agricoltura, essendo in possesso dei relativi requisiti;
-che l' non aveva mai comunicato la definizione della domanda;
CP_2 -che solo nel 2020 era stato possibile verificare che la domanda era stata definita con l'iscrizione del ricorrente in qualità di CD a decorrere dall'1.1.18 e relativa imposizione contributiva;
-che l'art. 1 c. 117 L. 27/12/17 n. 205 dispone che “Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettua-te tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso
l'assicura-zione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.”;
-che relativamente alle iscrizioni effettuate negli anni dal 2020 al 2022 l'art. 1 c. 503 L. 27.12.19 n.
160, modificato dall'art. 1 c. 33, L. 30 dicembre 2020 n. 178 e successivamente dall'art. 1 c. 520 L. 30 dicembre 2021 n. 234, dispone altresì per un periodo massimo di ventiquattro mesi l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
-che il diritto agli esoneri di cui sopra, per chiarissimo disposto normativo, sorge automaticamente in presenza dei requisiti di legge (epoca della iscrizione collocata negli anni indicati, età inferiore a 40 anni del lavoratore autonomo e rispetto degli obblighi di legge) e definisce la misura dell'obbligazione contributiva;
-che tuttavia l' con Circolare n. 36 del 28.2.18 aveva previsto l'inoltro di una domanda di CP_2 ammissione all'incentivo, da effettuarsi in via telematica dopo la conclusione del processo di iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli con conseguente comunicazione del relativo Codice
Azienda;
-che dopo essere venuto a conoscenza della propria iscrizione (mai comunicata dall' ) il CP_2 ricorrente in data 16.11.20 aveva tentato di presentare la domanda di esonero per come sopra indicato, ma il sistema consentiva la presentazione della domanda esclusivamente in relazione alle iscrizioni effettuate nell'anno 2020;
-che pertanto la domanda presentata era stata respinta in quanto l'iscrizione non era relativa all'anno 2020;
-che con nota del 21.6.21 inviata a mezzo PEC dal Patronato alla Direzione Provinciale CP_3
di Reggio Cal. era stato rappresentato quanto appena esposto ed era stata ribadita la richiesta di CP_2 esonero, eventualmente previa riapertura della procedura per la presentazione della domanda attraverso il canale telematico, ma senza ottenere alcun riscontro;
-che neppure il successivo ricorso al Comitato Provinciale del 25.10.21 era stato deciso;
-che in tal modo “a causa di una gestione quantomeno incauta delle procedure amministrative (che prevedono una domanda di esonero da presentarsi necessariamente dopo la conclusione del procedimento di iscrizione, ma d'altra parte solo entro l'anno successivo alla decorrenza dell'iscrizione stessa)” l' privava del beneficio dell'esonero contributivo tutti coloro i quali, CP_2 anche senza loro responsabilità, abbiano conseguito l'iscrizione con decorrenza anteriore all'anno precedente la definizione del procedimento, con evidente illegittima lesione dei diritti degli assicurati e frustrazione della finalità perseguita dal Legislatore di incentivare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;
-che l' aveva quantificato i contributi dovuti dal ricorrente, senza applicazione di alcun CP_2 esonero, in misura di € 5.795,25 per gli anni 2018 e 2019, di € 2.928,98 per l'anno 2020 e di € 2.848,20 per l'anno 2021 (come risulta dagli allegati prospetti riepilogativi allegati alle comunicazioni dell'1.7.20
e dell'1.7.21, estratte dal Cassetto Previdenziale);
-che in tali condizioni vi era il rischio concreto che l'Istituto procedesse esecutivamente per il recupero delle consistenti somme che assume dovute, con gravissimo pregiudizio per la piccola azienda agricola che il ricorrente aveva creato e conduce con impegno e dedizione. CP_ Costituitosi l' chiedeva il rigetto del ricorso, rappresentando che “Dalla visualizzazione della
COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE (allegata) si riscontra la mancata presentazione , da parte del
, di domanda per il riconoscimento dell'esonero contributivo art.1 commi 117 e 118 della Parte_1 legge 24 dicembre 2017, n. 205.
La domanda di esonero deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, dopo aver ricevuto
l'attribuzione del codice azienda (notifica procedura COMUNICA) a prescindere dal perfezionamento dell'iscrizione alla gestione previdenziale di competenza.
Come prevede la Circolare n.36 del 28/02/2018 “Per le iscrizioni di coltivatori diretti e CP_2 imprenditori agricoli professionali per le quali vi è comunque l'attribuzione del Codice Azienda, ma non ancora perfezionate in quanto incomplete di tutte le informazioni necessarie, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite e poste nello stato di "sospese".
Una volta acquisiti tutti gli elementi, la domanda di ammissione al beneficio sarà automaticamente elaborata e l'esito attribuito all'istanza sarà visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli (ammissione/rigetto); contestualmente sarà inviata una comunicazione (con invito ad accedere al Cassetto) all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio.
La domanda non è stata presentata dal ricorrente e ,pertanto , egli non ha diritto ad alcun beneficio/esonero contributivo , fra quelli richiesti in via giudiziaria.” CP_ Il Giudice di prime cure, aderendo sostanzialmente alle difese dell' rigettava il ricorso ritenendo che parte resistente aveva dato prova di aver comunicato il Codice Azienda alla parte ricorrente in data 26.11.2018 , ma la stessa al contrario non aveva fornito “prova della presentazione della domanda effettuata nei modi e nei tempi stabiliti ex lege”. Ha proposto appello il per i motivi di seguito esplicitati. Parte_1
CP_ Si è costituito l' ribadendo le difese già svolte in primo grado
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti Sono state depositate note nel termine del 7 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha proposto appello il eccependo che il diritto agli esoneri di cui all'art. 1 c. 344 L. Parte_1
11.12.16 n. 232 ed all'art. 1 c. 117 L. 27.12.17 n. 205, per chiarissimo disposto normativo, sorge automaticamente in presenza dei requisiti di legge (epoca della iscrizione collocata negli anni indicati, età inferiore a 40 anni del lavoratore autonomo e rispetto degli obblighi di legge) e definisce la misura dell'obbligazione contributiva con conseguente illegittimità della circolare che impone la CP_2 presentazione di una espressa domanda in un breve termine a pena di decadenza dal diritto.
L'appellante censura inoltre la valutazione espresssa dal giudice di prime cure in ordine alla prova fornita della comunicazione della attribuzione del “codice azienda” , posto che, a fronte di un'espilicita contestazione di avere mai ricevuto la comunicazione in parola, l' si era limitato a produrre un CP_1 documento chiaramente interno, privo di sottoscrizione e di indicazione di comunicazioni di sorta.
L'appello è fondato.
Non è in contestazionei il possesso in capo al dei requisiti – età anagrafica e nuova Pt_2 iscrizione nella previdenza agricola avvenuta nell'anno 2018 – richiesti l'art. 1 c. 117 L. 27/12/17 n.
205, per l'esonero contributivo nella misura stabilita dalla stessa legge.
La norma prevede che Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli profes-sionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettua-te tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi,
l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicura-zione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.”.
In generale si osserva che non è previsto legislativamente un termine perentorio a pena di decadenza entro il quale presentare la domanda, né una decadenza potrebbe essere stabilita da una circolare interna dell' . CP_1
Ed infatti la circolare – nelle quale non è prevista alcuna decadenza - prevede che “Ai fini dell'ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali - una volta concluso il processo d'iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell'avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda – devono inoltrare all' una CP_2 domanda telematica di ammissione all'incentivo.
La presentazione dell'istanza si effettua accedendo, nell'ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” –“Invio comunicazione”, dove è disponibile il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD
e IAP anno 2018 (CD/IAP2018)”.
La domanda deve essere inoltrata all' esclusivamente in via telematica, avvalendosi dei CP_2 moduli disponibili all'interno del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.
L' mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà le verifiche in merito al possesso CP_2 dei requisiti per l'accesso all'esonero e comunicherà l'eventuale ammissione al beneficio esclusivamente in modalità telematica nell'apposito campo “esito” del medesimo modulo di istanza.
Nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà, altresì, indicato, per ciascun anno, l'importo del beneficio presuntivamente spettante. Nell'ipotesi di mancata ammissione al beneficio nel campo “esito” del modulo sarà comunicato il diniego all'istanza di ammissione con indicazione della motivazione.
Per le iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per le quali vi è comunque l'attribuzione del Codice Azienda, ma non ancora perfezionate in quanto incomplete di tutte le informazioni necessarie, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite e poste nello stato di "sospese". Una volta acquisiti tutti gli elementi, la domanda di ammissione al beneficio sarà automaticamente elaborata e l'esito attribuito all'istanza sarà visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli (ammissione/rigetto); contestualmente sarà inviata una comunicazione (con invito ad accedere al Cassetto)all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio.
Come visto la circolare prevede che, una volta concluso l'iter dell'iscrizione nella gestione coltivatori diretti, il richiedente inoltri la domanda, o che la possa già inoltrare anche precedentemente purchè sia stato attribuito il codice del Codice Azienda.
Nel caso di specie la domanda, al contrario di quanto sostenuto dall' è stata presentata e CP_1 rigettata con la seguente motivazione “la data di inizio dell'attività non si colloca nel periodo tra il 1° gennaio 2020 ed il 21 dicembre 2020”
Ma il mancato accoglimento della domanda di esonero per l'anno 2018 non può essere imputato ad un comportamento del ricorrente.
Si rileva,infatti, che non vi è alcuna prova né che sia stata comunicata l'iscrizione né soprattutto che sia stato comunicato il codice azienda, comunicazione che costituisce passaggio preliminare, a detta dello stesso Istituto per poter presentare la domanda in via telematica. CP_ Come correttamente sostenuto dall'appellante infatti l' ha prodotto, a comprova della comunicazione del Codice Azienda una mera stampata interna priva di qualsiasi valore probatorio. Di conseguenza l'appello deve essre accolto con conseguente declaratoria del diritto del Parte_1 all'esonero contributivo di cui all'art. 1 c. 117 L. 27/12/17 n. 205, sussistendone i presupposti di legge. CP_ Le spese di entrambi gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste carico dell' nella misura liquidata in dispostivo sulla base del DM n 147/22, III scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. Parte_1 CP_2
502/2023 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 19/05/2023 , in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza dichiara diritto del all'esonero contributivo di cui all'art. Parte_1
1 c. 117 L. 27/12/17 n. 205.
Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida in €2540,00, oltre accessori di legge, per il primo grado di giudizio ed in € 2906,00, accessori come per legge per il secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 435/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. FRANCESCA Parte_1
ACCARDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è Controparte_1 curata dall'avv. MASSIMO AUTIERI, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, chiedeva il riconoscimento del diritto Parte_1 all'esonero contributivo di cui all'art. 1 c. 117 L. 27.12.17 n. 205 o, in via del tutto subordinata, quanto meno a quello di cui all'art. 1 c. 503 L. 27.12.19 n. 160 e ss. modd..
A tal fine esponeva: che in data 19.7.18 aveva presentato all' domanda di Controparte_1 iscrizione come coltivatore diretto nella gestione spe-iale dei lavoratori autonomi in agricoltura, essendo in possesso dei relativi requisiti;
-che l' non aveva mai comunicato la definizione della domanda;
CP_2 -che solo nel 2020 era stato possibile verificare che la domanda era stata definita con l'iscrizione del ricorrente in qualità di CD a decorrere dall'1.1.18 e relativa imposizione contributiva;
-che l'art. 1 c. 117 L. 27/12/17 n. 205 dispone che “Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettua-te tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso
l'assicura-zione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.”;
-che relativamente alle iscrizioni effettuate negli anni dal 2020 al 2022 l'art. 1 c. 503 L. 27.12.19 n.
160, modificato dall'art. 1 c. 33, L. 30 dicembre 2020 n. 178 e successivamente dall'art. 1 c. 520 L. 30 dicembre 2021 n. 234, dispone altresì per un periodo massimo di ventiquattro mesi l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
-che il diritto agli esoneri di cui sopra, per chiarissimo disposto normativo, sorge automaticamente in presenza dei requisiti di legge (epoca della iscrizione collocata negli anni indicati, età inferiore a 40 anni del lavoratore autonomo e rispetto degli obblighi di legge) e definisce la misura dell'obbligazione contributiva;
-che tuttavia l' con Circolare n. 36 del 28.2.18 aveva previsto l'inoltro di una domanda di CP_2 ammissione all'incentivo, da effettuarsi in via telematica dopo la conclusione del processo di iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli con conseguente comunicazione del relativo Codice
Azienda;
-che dopo essere venuto a conoscenza della propria iscrizione (mai comunicata dall' ) il CP_2 ricorrente in data 16.11.20 aveva tentato di presentare la domanda di esonero per come sopra indicato, ma il sistema consentiva la presentazione della domanda esclusivamente in relazione alle iscrizioni effettuate nell'anno 2020;
-che pertanto la domanda presentata era stata respinta in quanto l'iscrizione non era relativa all'anno 2020;
-che con nota del 21.6.21 inviata a mezzo PEC dal Patronato alla Direzione Provinciale CP_3
di Reggio Cal. era stato rappresentato quanto appena esposto ed era stata ribadita la richiesta di CP_2 esonero, eventualmente previa riapertura della procedura per la presentazione della domanda attraverso il canale telematico, ma senza ottenere alcun riscontro;
-che neppure il successivo ricorso al Comitato Provinciale del 25.10.21 era stato deciso;
-che in tal modo “a causa di una gestione quantomeno incauta delle procedure amministrative (che prevedono una domanda di esonero da presentarsi necessariamente dopo la conclusione del procedimento di iscrizione, ma d'altra parte solo entro l'anno successivo alla decorrenza dell'iscrizione stessa)” l' privava del beneficio dell'esonero contributivo tutti coloro i quali, CP_2 anche senza loro responsabilità, abbiano conseguito l'iscrizione con decorrenza anteriore all'anno precedente la definizione del procedimento, con evidente illegittima lesione dei diritti degli assicurati e frustrazione della finalità perseguita dal Legislatore di incentivare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;
-che l' aveva quantificato i contributi dovuti dal ricorrente, senza applicazione di alcun CP_2 esonero, in misura di € 5.795,25 per gli anni 2018 e 2019, di € 2.928,98 per l'anno 2020 e di € 2.848,20 per l'anno 2021 (come risulta dagli allegati prospetti riepilogativi allegati alle comunicazioni dell'1.7.20
e dell'1.7.21, estratte dal Cassetto Previdenziale);
-che in tali condizioni vi era il rischio concreto che l'Istituto procedesse esecutivamente per il recupero delle consistenti somme che assume dovute, con gravissimo pregiudizio per la piccola azienda agricola che il ricorrente aveva creato e conduce con impegno e dedizione. CP_ Costituitosi l' chiedeva il rigetto del ricorso, rappresentando che “Dalla visualizzazione della
COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE (allegata) si riscontra la mancata presentazione , da parte del
, di domanda per il riconoscimento dell'esonero contributivo art.1 commi 117 e 118 della Parte_1 legge 24 dicembre 2017, n. 205.
La domanda di esonero deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, dopo aver ricevuto
l'attribuzione del codice azienda (notifica procedura COMUNICA) a prescindere dal perfezionamento dell'iscrizione alla gestione previdenziale di competenza.
Come prevede la Circolare n.36 del 28/02/2018 “Per le iscrizioni di coltivatori diretti e CP_2 imprenditori agricoli professionali per le quali vi è comunque l'attribuzione del Codice Azienda, ma non ancora perfezionate in quanto incomplete di tutte le informazioni necessarie, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite e poste nello stato di "sospese".
Una volta acquisiti tutti gli elementi, la domanda di ammissione al beneficio sarà automaticamente elaborata e l'esito attribuito all'istanza sarà visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli (ammissione/rigetto); contestualmente sarà inviata una comunicazione (con invito ad accedere al Cassetto) all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio.
La domanda non è stata presentata dal ricorrente e ,pertanto , egli non ha diritto ad alcun beneficio/esonero contributivo , fra quelli richiesti in via giudiziaria.” CP_ Il Giudice di prime cure, aderendo sostanzialmente alle difese dell' rigettava il ricorso ritenendo che parte resistente aveva dato prova di aver comunicato il Codice Azienda alla parte ricorrente in data 26.11.2018 , ma la stessa al contrario non aveva fornito “prova della presentazione della domanda effettuata nei modi e nei tempi stabiliti ex lege”. Ha proposto appello il per i motivi di seguito esplicitati. Parte_1
CP_ Si è costituito l' ribadendo le difese già svolte in primo grado
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti Sono state depositate note nel termine del 7 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha proposto appello il eccependo che il diritto agli esoneri di cui all'art. 1 c. 344 L. Parte_1
11.12.16 n. 232 ed all'art. 1 c. 117 L. 27.12.17 n. 205, per chiarissimo disposto normativo, sorge automaticamente in presenza dei requisiti di legge (epoca della iscrizione collocata negli anni indicati, età inferiore a 40 anni del lavoratore autonomo e rispetto degli obblighi di legge) e definisce la misura dell'obbligazione contributiva con conseguente illegittimità della circolare che impone la CP_2 presentazione di una espressa domanda in un breve termine a pena di decadenza dal diritto.
L'appellante censura inoltre la valutazione espresssa dal giudice di prime cure in ordine alla prova fornita della comunicazione della attribuzione del “codice azienda” , posto che, a fronte di un'espilicita contestazione di avere mai ricevuto la comunicazione in parola, l' si era limitato a produrre un CP_1 documento chiaramente interno, privo di sottoscrizione e di indicazione di comunicazioni di sorta.
L'appello è fondato.
Non è in contestazionei il possesso in capo al dei requisiti – età anagrafica e nuova Pt_2 iscrizione nella previdenza agricola avvenuta nell'anno 2018 – richiesti l'art. 1 c. 117 L. 27/12/17 n.
205, per l'esonero contributivo nella misura stabilita dalla stessa legge.
La norma prevede che Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli profes-sionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettua-te tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi,
l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicura-zione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.”.
In generale si osserva che non è previsto legislativamente un termine perentorio a pena di decadenza entro il quale presentare la domanda, né una decadenza potrebbe essere stabilita da una circolare interna dell' . CP_1
Ed infatti la circolare – nelle quale non è prevista alcuna decadenza - prevede che “Ai fini dell'ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali - una volta concluso il processo d'iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell'avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda – devono inoltrare all' una CP_2 domanda telematica di ammissione all'incentivo.
La presentazione dell'istanza si effettua accedendo, nell'ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” –“Invio comunicazione”, dove è disponibile il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD
e IAP anno 2018 (CD/IAP2018)”.
La domanda deve essere inoltrata all' esclusivamente in via telematica, avvalendosi dei CP_2 moduli disponibili all'interno del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.
L' mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà le verifiche in merito al possesso CP_2 dei requisiti per l'accesso all'esonero e comunicherà l'eventuale ammissione al beneficio esclusivamente in modalità telematica nell'apposito campo “esito” del medesimo modulo di istanza.
Nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà, altresì, indicato, per ciascun anno, l'importo del beneficio presuntivamente spettante. Nell'ipotesi di mancata ammissione al beneficio nel campo “esito” del modulo sarà comunicato il diniego all'istanza di ammissione con indicazione della motivazione.
Per le iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per le quali vi è comunque l'attribuzione del Codice Azienda, ma non ancora perfezionate in quanto incomplete di tutte le informazioni necessarie, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite e poste nello stato di "sospese". Una volta acquisiti tutti gli elementi, la domanda di ammissione al beneficio sarà automaticamente elaborata e l'esito attribuito all'istanza sarà visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli (ammissione/rigetto); contestualmente sarà inviata una comunicazione (con invito ad accedere al Cassetto)all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio.
Come visto la circolare prevede che, una volta concluso l'iter dell'iscrizione nella gestione coltivatori diretti, il richiedente inoltri la domanda, o che la possa già inoltrare anche precedentemente purchè sia stato attribuito il codice del Codice Azienda.
Nel caso di specie la domanda, al contrario di quanto sostenuto dall' è stata presentata e CP_1 rigettata con la seguente motivazione “la data di inizio dell'attività non si colloca nel periodo tra il 1° gennaio 2020 ed il 21 dicembre 2020”
Ma il mancato accoglimento della domanda di esonero per l'anno 2018 non può essere imputato ad un comportamento del ricorrente.
Si rileva,infatti, che non vi è alcuna prova né che sia stata comunicata l'iscrizione né soprattutto che sia stato comunicato il codice azienda, comunicazione che costituisce passaggio preliminare, a detta dello stesso Istituto per poter presentare la domanda in via telematica. CP_ Come correttamente sostenuto dall'appellante infatti l' ha prodotto, a comprova della comunicazione del Codice Azienda una mera stampata interna priva di qualsiasi valore probatorio. Di conseguenza l'appello deve essre accolto con conseguente declaratoria del diritto del Parte_1 all'esonero contributivo di cui all'art. 1 c. 117 L. 27/12/17 n. 205, sussistendone i presupposti di legge. CP_ Le spese di entrambi gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste carico dell' nella misura liquidata in dispostivo sulla base del DM n 147/22, III scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. Parte_1 CP_2
502/2023 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 19/05/2023 , in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza dichiara diritto del all'esonero contributivo di cui all'art. Parte_1
1 c. 117 L. 27/12/17 n. 205.
Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida in €2540,00, oltre accessori di legge, per il primo grado di giudizio ed in € 2906,00, accessori come per legge per il secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)