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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 05.02.2024 al n. 248 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE
EFFETTI CIVILI
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Annunziata Coppola C.F._1
ed elettivamente domiciliata in CI (NA) alla Via Crispo 17 presso lo studio di questi;
E
nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Nicola Bonaduce ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Termoli (CB) alla Traversa Via Madonna delle Grazie n. 58, presso lo studio di questi;
N O N C H È
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso FATTO E DIRITTO
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto ex art. 473 bis.49 e 51 c.p.c. hanno chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 67/2024, emessa in data 16.05.2024, dichiarava la separazione personale dei coniugi e con ordinanza del 16.05.2024 rimetteva la causa sul ruolo per la domanda di divorzio.
Va, preliminarmente, osservato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ.
n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono trascorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotta la sentenza di separazione consensuale dei coniugi n. 67/2024, emessa dal Tribunale di Nola in data 16.05.2024 e passata in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata. Anche le condizioni di divorzio concordate non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 01.05.1993 in
CI (NA) trascritto sul registro degli atti di matrimonio del predetto Comune
(atto n. 15 Parte 2 Serie A dell'anno 1993);
b) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria l'ufficiale lo stato civile del Comune di celebrazione matrimonio per le annotazioni ulteriori incombenze di cui al R.D. 1238/1939 come modificato dal DPR
3.11.2000 n. 396.
c) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 05.02.2024 al n. 248 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE
EFFETTI CIVILI
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Annunziata Coppola C.F._1
ed elettivamente domiciliata in CI (NA) alla Via Crispo 17 presso lo studio di questi;
E
nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Nicola Bonaduce ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Termoli (CB) alla Traversa Via Madonna delle Grazie n. 58, presso lo studio di questi;
N O N C H È
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso FATTO E DIRITTO
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto ex art. 473 bis.49 e 51 c.p.c. hanno chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 67/2024, emessa in data 16.05.2024, dichiarava la separazione personale dei coniugi e con ordinanza del 16.05.2024 rimetteva la causa sul ruolo per la domanda di divorzio.
Va, preliminarmente, osservato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ.
n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono trascorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotta la sentenza di separazione consensuale dei coniugi n. 67/2024, emessa dal Tribunale di Nola in data 16.05.2024 e passata in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata. Anche le condizioni di divorzio concordate non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 01.05.1993 in
CI (NA) trascritto sul registro degli atti di matrimonio del predetto Comune
(atto n. 15 Parte 2 Serie A dell'anno 1993);
b) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria l'ufficiale lo stato civile del Comune di celebrazione matrimonio per le annotazioni ulteriori incombenze di cui al R.D. 1238/1939 come modificato dal DPR
3.11.2000 n. 396.
c) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)