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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 782/2023
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 782 /2023 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 18/03/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Immacolata Intagliata in sostituzione dell'Avv. LA ROCCA GIUSEPPE e per l' l'avv. Laura Schermi, in CP_1 sostituzione dell'avv. MARCEDONE IVANO .
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula Il Giudice
all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:30, rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Pedalino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 18/03/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 782/2023 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. La Rocca Giuseppe, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcedone Ivano, giusta procura generale alle liti in atti
- resistente
OGGETTO: Assegno - pensione
Si dà atto che con provvedimento del 22.03.2023 sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processuali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/03/2023 deduceva di avere Parte_1
presentato in data 7.12.2021 domanda per il riconoscimento della sua invalidità e conseguenti prestazioni economiche, che la commissione medica aveva accertato la sua invalidità nella misura dell'80% che, tuttavia , nonostante la accertata sussistenza del requisito sanitario l' aveva rigettato la domanda di assegno di invalidità con la CP_1
seguente motivazione: “la prestazione non spetta ai sensi art.2, commi 58-63, della legge 28 giugno 2012 n.92. Ove la pena sia stata completamente eseguita, dovrà essere esibito certificato di espiata pena rilasciato dall'Ufficio del Pubblico Ministero competente”.
Ciò dedotto chiedeva accertare e dichiarare il suo diritto all'assegno di invalidità perché la
Corte d'appello di Catania terza Sezione Penale, in riferimento al processo penale n.2952/18 R.G.N.R. n.4055/'20 R.G.APP., ha con ordinanza sostituito la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione sita in Francofonte, via
Catania n.10.
CP_ Costituitosi ritualmente l' deduceva che il ricorrente, a seguito di domanda invciv del
7/12/21, veniva riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%. Tuttavia, la domanda di assegno mensile veniva rigettata e, in esito alla comunicazione pervenuta dal Ministero della Giustizia, in applicazione dell'articolo 2, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 che dispone la revoca di alcune tipologie di prestazioni di cui siano titolari soggetti condannati per taluni reati. In attuazione di tali disposizioni, il
C.F. del ricorrente è stato inserito in SCUP su indicazione del Ministero della Giustizia.
CP_ L' ha provveduto a sospendere a livello centrale il pagamento delle prestazioni, ex art. 2 comma 61, delle quali risultino titolari i soggetti inseriti nell'elenco, utilizzando a tal fine il citato applicativo SCUP (Sistema Controllo Unificato Pagamenti), ed ha quindi provveduto alla revoca, operante fino ad una eventuale riattivazione su domanda, previa verifica della completa esecuzione della pena. Sosteneva , pertanto, la legittimità del rigetto della domanda siccome determinato da un vincolo imposto dal MGG, legato alla posizione del ricorrente quale condannato di reati particolarmente gravi di stampo mafioso, con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania il 26/03/1990, passata in giudicato in data 11/02/1991.
Con riferimento alla ordinanza citata dal ricorrente in forza della quale il tribunale del riesame ha sostituito la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari evidenziava che “nel caso di specie, non è stata applicata la misura della revoca della prestazione in godimento in ragione della detenzione domiciliare, ma per altro motivo, e cioè per il blocco derivante dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania il
26/03/1990, passata in giudicato in data 11/02/1991.La verifica sul Sistema Controllo
Unificato dei Pagamenti conferma (vedi allegato) il blocco dei pagamenti per motivi di
CP_
“giustizia” .L' si è fatto comunque parte diligente, chiedendo all'Ufficio esecuzioni della Procura Generale di Catania notizie circa l'avvenuta esecuzione della prima pena comminata al ricorrente. Ad oggi però non risulta pervenuta nessuna comunicazione al riguardo”
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti. Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 2, commi 58-63, dispone la revoca di alcune tipologie di prestazioni di cui siano titolari soggetti condannati per taluni reati di particolare allarme sociale, quali i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazione di stampo mafioso. In particolare il comma 58, primo periodo, del citato articolo 2 dispone che: “Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416- bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili”.
Il comma 61 prescrive, tra l'altro, che “… il Ministro della giustizia, d'intesa con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli Enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58 primo periodo”.
Il Ministero della Giustizia, con comunicazione telematica trasmette all'Istituto il flusso massivo di dati informativi, relativo ai soggetti di cui al comma 61, dell'art. 2, della Legge CP_ 92/2012 e l' provvede a sospendere a livello centrale il pagamento delle prestazioni, ex art. 2 comma 61, delle quali risultino titolari i soggetti inseriti nell'elenco, utilizzando a tal fine il citato applicativo SCUP (Sistema Controllo Unificato Pagamenti), ed provveduto alla revoca della prestazione fino ad una eventuale riattivazione su domanda, previa verifica della completa esecuzione della pena.
In applicazione della citata normativa, poiché il codice fiscale del ricorrente risultava
CP_ inserito nell'elenco dei soggetti di cui al comma 61, dell'art. 2, della Legge 92/2012 l ha rigettato la domanda di assegno di invalidità del ricorrente. Per come affermato dall' e non contestato dal ricorrente l'inserimento in detto elenco è stato determinato CP_2
per l'esistenza di una condanna ostativa ai sensi del citato art. 61 disposta con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania il 26/03/1990, passata in giudicato in data
11/02/1991.
Per riattivare la prestazione il signor avrebbe dovuto fornire prova Parte_1
CP_ della completa esecuzione della pena comminata con detta sentenza e presentare all' apposita domanda di riattivazione della prestazione.
Invece né prima del giudizio né nel corso del presente giudizio il ricorrente ha fornito prova della espiazione della pena comminata con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di
Catania il 26/03/1990, passata in giudicato in data 11/02/1991 ovvero della sua sostituzione in detenzione domiciliare.
Ne consegue che il provvedimento di reiezione è legittimo e che allo stato la domanda di riattivazione della prestazione non può trovare accoglimento. Resta sempre possibile che il ricorrente presenti tale domanda allegando la documentazione necessaria a provare la sussistenza dei requisiti .
Le spese eseguono la soccombenza ma vanno dichiarate irrepetibili atteso che parte ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., stante la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre
2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- Rigetta il ricorso.
- dichiara irripetibili le spese processuali,
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 18/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino