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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 9381/2017, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi, giusta mandato in C.F._2
calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Emilia Abate, presso il cui studio, sito in Battipaglia alla via Domodossola n. 22/B, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
da se stesso, elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Massimo Postiglione, sito in Salerno alla via L. Guercio n.
145;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 02/10/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Proc. N.R.G.A.C. 9381/2017 - Sentenza Con atto di opposizione regolarmente notificato i sigg.ri Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il Decreto
[...] Parte_2
Ingiuntivo n. 1460/2017, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'opposto Avv. della somma pari ad € CP_1
1.591,00, dovuta a titolo di compensi professionali per l'attività da questi espletata nel ricorso monitorio esitato nel suddetto Decreto Ingiuntivo, in qualità di Avvocato antistatario, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: che il Decreto Ingiuntivo n. 1460/2017 opposto è stato chiesto ed ottenuto dalla All Reserved S.R.L. in loro danno;
quale primo motivo di opposizione, che il Decreto Ingiuntivo va dichiarato inefficace per essere stato notificato oltre il termine perentorio di cui all'articolo 644 c.p.c., essendo stato depositato in Cancelleria il 27/4/2017
e notificato nei loro confronti il 25/9/2017; quale secondo motivo di opposizione, che l'Avv. non ha alcun titolo per rivestire la qualifica CP_1
di ricorrente, attteso che con il Decreto Ingiuntivo n. 1460/2017 essi venivano ingiunti al pagamento di complessivi € 36.742,82 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, Decreto Ingiuntivo che però non era munito della provvisoria esecuzione;
quale terzo motivo di opposizione, che le spese di lite, anche se liquidate in favore del difensore anticipatario Avv.
sono parte integrante ed inscindibile del Decreto Ingiuntivo n. CP_1
1460/2017; che, in ogni caso, l'ingiunzione di pagamento di capitale, interessi e spese di lite, con attribuzione, non può mai essere notificato due volte, come di fatto è avvenuto, non consentendo alcuna norma del Codice di rito che il difensore antistatario possa notificare due volte il Decreto
Ingiuntivo al debitore, costringendolo a proporre due volte opposizione, di talché tale condotta integra gli estremi della lite temeraria.
In virtù di quanto innanzi esposto i sigg.ri e Parte_1 [...]
hanno formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare, Pt_2
Proc. N.R.G.A.C. 9381/2017 - Sentenza disporre la riunione del presente giudizio a quello N.R.G. 7142/2017, avente ad oggetto l'opposizione avverso il medesimo Decreto Ingiuntivo n.
1460/2017; nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 1460/2017; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato EMILIA ABATE, dichiaratasi anticipataria.
Si costituiva in giudizio l'Avv. , deducendo: che gli Controparte_1
opponenti sono privi della condizione dell'azione dell'interesse ad agire, per avere già proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1460/2017 con l'instaurazione del giudizio N.R.G. 7142/2017 innanzi al Tribunale di
Salerno; che è noto, infatti, che la liquidazione delle spese di lite costituisce una pronuncia necessariamente accessoria del Decreto Ingiuntivo, fondata sull'istanza della parte ricorrente, e tanto è riconosciuto persino dalla parte opponente, al punto 3 dell'atto di citazione;
che la doppia notificazione del medesimo Decreto Ingiuntivo risponde all'esigenza di ottenere, a tempo debito, l'apposizione della formula esecutiva su due originali (per la parte e per il difensore distrattario), per permettere al procuratore di agire, ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., in maniera autonoma per il recupero delle spese e delle competenze legali;
che, come chiarito dalle Sezioni Unite della
Cassazione Civile con sentenza n. 4250/2016, “Al riguardo deve ulteriormente richiamarsi la giurisprudenza di queste Sezioni unite (sentenza
7.07.10 n. 16037) la quale ha affermato che l'istanza di distrazione delle spese avanzata da parte del difensore non comporta l'instaurazione del contraddittorio con la controparte la quale, anche se soccombente, non è legittimata ad impugnare il provvedimento di distrazione”; che non coglie nel segno l'eccezione riguardante la presunta inefficacia, ai sensi dell'articolo 644 c.p.c., del provvedimento monitorio, poiché esso è già stato notificato agli opponenti nel pieno rispetto dei termini di legge e, inoltre,
l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo sussiste solo in caso di assoluta inerzia
Proc. N.R.G.A.C. 9381/2017 - Sentenza della parte, mentre nel caso specifico la notificazione agli ingiunti si è perfezionata dopo un primo, infruttuoso tentativo;
che del pari infondata si palesa la difesa sulla mancanza del titolo esecutivo, in quanto la notifica del
Decreto Ingiuntivo per il difensore antistatario è funzionale all'esercizio dell'azione esecutiva, successivo alla mancata opposizione o (come nel caso di specie) alla compiuta definizione del giudizio di opposizione;
che, infine,
l'argomento che vorrebbe intravedere, nella duplice notificazione del provvedimento monitorio, un abuso di diritto, appare allo scrivente scevra di pregio giuridico, dal momento che mediante la notifica del Decreto
Ingiuntivo per il difensore anticipatario egli non ha affatto parcellizzato il proprio diritto di credito, agendo piuttosto in previsione della futura azione esecutiva, sull'unico importo liquidato a titolo di spese legali nella relativa statuizione di condanna.
In virtù di quanto innanzi esposto l'Avv. ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione; nel merito, rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1460/2017; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in suo favore.
Disattesa la richiesta di riunione del presente giudizio a quello N.R.G.
7142/2019, in data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Alla successiva udienza, tenuta con la modalità di trattazione scritta in base alla disciplina emergenziale “ratione temporis” applicabile, questo Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 02/10/2024, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) decorrenti dalla comunicazione alle parti costituite del decreto reso all'esito
Proc. N.R.G.A.C. 9381/2017 - Sentenza dell'udienza.
Ciò posto, è ora possibile decidere la controversia.
SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI RITO
In via del tutto preliminare vanno esaminate le richieste, reiterate da parte opponente nella comparsa conclusionale depositata telematicamente il
29/11/2024, di rimettersi la causa sul ruolo al fine di disporsene la riunione al giudizio N.R.G. 7241/2017, nonché di disporsi la sospensione
“necessaria” ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, poiché sussisterebbe un rapporto di pregiudizialità giuridica, considerato che la definizione del presente processo, che ha ad oggetto il recupero dei compensi professionali che sarebbero maturati in favore dell'Avv. per l'attività CP_1
professionale posta in essere nel procedimento monitorio esitato nel Decreto
Ingiuntivo n. 1460/2017, opposto anche nel giudizio N.R.G. 7142/2017, costituirebbe l'indispensabile conseguenziale logico giuridico di quest'ultimo.
Entrambe le richieste sono infondate e vanno rigettate.
Per quanto riguarda la richiesta di rimettersi la causa sul ruolo affinché essa sia riunita al giudizio N.R.G. 7142/2017, attualmente pendente innanzi al Tribunale di Salerno, G.I. Dott. Taraschi, essa non può trovare accoglimento, atteso che la riunione è già stata oggetto di rigetto (cfr. all. delle note di trattazione scritta del 15/6/2020 di parte opposta).
Analogamente, nel caso di specie non sussistono i presupposti per la sospensione “necessaria” ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa che venga definite quello N.R.G. 7142/2017 attualmente pendente innanzi al Tribunale di Salerno, atteso che come si dirà di qui a breve, il presente processo può essere definito per ragioni di rito, ragion per cui non sussiste alcuna pregiudizialità rispetto a ciò che verrà statuito nell'altro giudizio avente ad oggetto l'opposizione avverso il medesimo
Decreto Ingiuntivo n. 1460/2017, nonché considerato che laddove dovesse
Proc. N.R.G.A.C. 9381/2017 - Sentenza essere accolta l'opposizione in quella sede il provvedimento monitorio verrà revocato e con esso la statuizione accessoria in ordine alle spese di lite, da distrarsi in favore dell'Avvocato e ciò a prescindere dall'esito di CP_1
questo giudizio.
Dunque la causa non dev'essere rimessa sul ruolo, potendo di contro essere decisa.
SULLA AMMISSIBILITA' DELL'OPPOSIZIONE
Fermo quanto innanzi esposto, occorre esaminare l'eccezione di tardività dell'opposizione spiegata dai sigg.ri e sollevata dalla Parte_1 Pt_2
parte opposta con la prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
(cfr.), in quanto proposta oltre il termine di cui all'articolo 645 c.p.c. dalla notifica del Decreto Ingiuntivo, avvenuta il 15/6/2017 (cfr. all. 3 della produzione di parte opponente).
L'eccezione è infondata e va disattesa.
Invero, il “dies a quo” a partire dal quale gli odierni opponenti erano tenuti a spiegare opposizione tempestivamente va effettivamente individuato nella data del 15/6/2017 in cui fu loro notificato il provvedimento monitorio e, tuttavia, rispetto a tale notificazione essi hanno spiegato opposizione entro il termine di 40 giorni di cui all'articolo 645 c.p.c. (cfr. all. 4 della produzione di parte opponente), avendo provveduto a spedire alla ALL
RESERVED S.R.L., creditrice opposta e parte sostanziale del rapporto sotteso al Decreto Ingiuntivo n. 1460/2017 anche qui opposto, l'atto di citazione in opposizione il 21/7/2017, instaurando così il giudizio innanzi al Tribunale di Salerno iscritto al N.R.G. 7142/2017.
Pertanto, poiché la successiva notifica del Decreto Ingiuntivo n. 1460/2017 da parte dell'Avvocato nei confronti di parte opponente nella CP_1
qualità di difensore dichiaratosi antistatario della ALL RESERVED S.R.L. costituisce un mero duplicato della prima notifica (al pari della presente opposizione), come del resto sostenuto anche dalla difesa dell'opposto, che
Proc. N.R.G.A.C. 9381/2017 - Sentenza proprio sulla base dell'irrilevanza di tale seconda notificazione (se non ai fini dell'apposizione della formula esecutiva e dell'esecuzione forzata) fonda, del resto, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione che ha dato vita al presente processo per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo ai sigg.ri e . Parte_1 Pt_2
In via di estrema sintesi, quindi, se la notificazione del Decreto Ingiuntivo da parte dell'Avv. quale procuratore antistatario nei confronti degli CP_1
opponenti non ha alcuna utilità dal punto di vista sostanziale, è dunque al momento in cui è stato notificato il provvedimento monitorio dalla creditrice
ALL RESERVED S.R.L. che occorre far decorrere il termine perchè sia tempestivamente proposta opposizione.
Per le medesime ragioni va respinta anche l'eccezione di parte opponente di inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 1460/2017 per essere stato esso notificato dall'Avv. oltre il termine perentorio di cui all'articolo 644 CP_1
c.p.c. di 60 giorni dal deposito dello stesso in Cancelleria, avvenuto con la sua pubblicazione il 26/4/2017: infatti, se ciò che rileva è solo ed esclusivamente la notificazione del Decreto Ingiuntivo effettuata dalla ALL
RESERVED S.R.L., deve rilevarsi come essa sia avvenuta tempestivamente, ovvero il 15/6/2017 (cfr. all. 1 della produzione di parte opponente), di talché esso non va dichiarato inefficace.
Dev'essere a questo punto scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dalla parte opposta, per essere i sigg.ri e privi della condizione dell'azione dell'interesse ad Parte_1 Pt_2
agire di cui all'articolo 100 c.p.c.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Infatti, la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite costituisce – di per sé – sempre e comunque una pronuncia necessariamente accessoria di quella principale di condanna contenuta nell'ingiunzione di cui al provvedimento monitorio, ragion per cui essa
Proc. N.R.G.A.C. 9381/2017 - Sentenza segue inevitabilmente le sorti di quest'ultima.
Sul punto è chiara la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., SS.UU., n.
4250/2016) secondo cui “Al riguardo deve ulteriormente richiamarsi la giurisprudenza di queste Sezioni unite (sentenza 7.07.10 n. 16037) la quale ha affermato che l'istanza di distrazione delle spese avanzata da parte del difensore non comporta l'instaurazione del contraddittorio con la controparte la quale, anche se soccombente, non è legittimata ad impugnare il provvedimento di distrazione”.
Da ciò deriva che avendo gli opponenti già spiegato opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo n. 1460/2017, nel corpo del quale è presente la statuizione accessoria di condanna degli stessi al pagamento dei compensi professionali e delle spese del procedimento monitorio in favore dell'Avvocato dichiaratosi anticipatario, con Controparte_1
l'instaurazione del giudizio N.R.G. 7142/2017, la presente opposizione non risulta sorretta da alcun interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che il capo sulle spese seguirà in ogni caso l'esito del predetto giudizio.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione va dichiarata inammissibile.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
In base al principio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. le spese del presente giudizio andrebbero poste a carico degli opponenti in solido tra loro, essendo stata dichiarata la loro opposizione inammissibile;
tuttavia, atteso che l'instaurazione del presente giudizio è scaturita dal comportamento della parte opposta, la quale ha provveduto a rinotificare il medesimo Decreto Ingiuntivo n. 1460/2017 ai sigg.ri e Parte_1
nella qualità di difensore antistatario in modo del tutto superfluo, Pt_2
potendo ottenere il rilascio della formula esecutiva del suddetto D.I. anche in assenza di previa notifica in proprio agli opponenti (essendo a tal fine sufficiente la prima del 15/6/2017), integra “le altre analoghe gravi ed
Proc. N.R.G.A.C. 9381/2017 - Sentenza eccezionali ragioni” di cui all'articolo 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara l'opposizione inammissibile;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno il 10/1/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 9381/2017 - Sentenza