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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/06/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 59/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MARRANI LAURA con domicilio in VIA DEL Parte_1
LAVORO 67 40033 CASALECCHIO DI RENO
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. TAVANI ROSSANA con domicilio in STRADA CP_1
MAGGIORE N. 46 40123 BOLOGNA
APPELLATO
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza N. 3201/2024 emessa dal Tribunale di Bologna in data
20.11.2024, depositata il 09.12.2024, e notificata a cura della dell'altra parte in data 18.12.2024, a conclusione del procedimento N. R.G. 10204/2023 promosso da per ottenere la modifica CP_1
della sentenza di divorzio del Tribunale di Bologna N. 208/2019
pagina 1 di 7 La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante premetteva che:
- e ZI contraevano matrimonio in data 06.07.2008; Parte_1 CP_1
- L'11.11.2008 dall'unione nasceva;
Per_1
- La coppia si separava consensualmente avanti al Tribunale di Bologna nel 2016: la moglie restava a vivere nella casa coniugale con il figlio;
acquistava un appartamento poco distante CP_1
dall'ex abitazione coniugale;
il figlio (all'epoca di 8 anni), in regime di affidamento condiviso era collocato presso la madre, con previsione di una ampia regolamentazione delle visite paterne;
CP_1
si impegnava a contribuire al mantenimento del figlio con la somma di €. 350,00 mensili, oltre al
[...]
50% delle spese straordinarie (poi aumentate a € 400);
- I coniugi divorziavano consensualmente nel 2019, confermando le condizioni della separazione;
- Con ricorso del 31.07.2023 si rivolgeva al Tribunale di Bologna chiedendo la modifica CP_1
delle condizioni di divorzio. In particolare, sul presupposto che il figlio si trovasse male con la madre a causa di suoi problemi psichiatrici, chiedeva il collocamento del figlio presso di sé lui, l'affidamento super esclusivo di;
la revoca del contributo da lui dovuto per il mantenimento e la previsione Per_1
di un contributo adeguato da porsi a carico della madre.
- si costituiva in giudizio chiedendo la conferma delle condizioni già in essere. In via Parte_1
subordinata, nell'eventualità di collocamento prevalente presso il padre, chiedeva la regolamentazione del proprio diritto di visita e rideterminazione degli aspetti economici.
- Nelle more del procedimento, a gennaio 2024, il minore si trasferiva a vivere in via prevalente dal pagina 2 di 7 padre, pur continuando a vedere la madre.
- continuava a versare alla controparte il contributo per il mantenimento previsto in sede CP_1
di separazione/divorzio fino alla mensilità di luglio 2024.
- Con la sentenza impugnata il Tribunale, all'esito del giudizio, così statuiva:
“
1- dispone l'affido condiviso del figlio nato l'[...], ad [...] i genitori;
le Persona_2
decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni
di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;
2- costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a
carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
3- dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso il padre;
4- fermo il resto, la regolamentazione dei rapporti fra la sig.ra e il figlio va Pt_1 Per_1
demandata alla libera scelta di quest'ultimo, con l'invito a che la frequentazione madre-figlio non sia
inferiore a due volte la settimana;
5- invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare a fronte dell'alta conflittualità
fra i genitori;
6- pone a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire, dalla data della domanda (o Pt_1
dell'effettivo trasferimento presso il padre, se successivo) , al mantenimento ordinario del figlio
, versando entro il giorno 5 di ogni mese al padre collocatario la somma pari a 250 euro Per_1
mensili per il figlio, su conto corrente intestato al medesimo che le verrà tempestivamente comunicato;
tale somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
pone a carico di ciascun genitore
le spese straordinarie per il minore nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del
Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta (…)
pagina 3 di 7
7- dispone la restituzione di quanto corrisposto dal ricorrente alla resistente, a titolo di contributo al
mantenimento ordinario per il figlio , dal 14-12-2023 (o dell'effettivo trasferimento presso il Per_1
padre, se successivo) alla data del presente provvedimento;
8- dichiara inammissibile in questa sede la domanda avente ad oggetto il pagamento delle spese
straordinarie arretrate, integralmente anticipate dal ricorrente;
9- compensa fra le parti le spese di lite nella misura del 50%; condanna parte resistente al pagamento
al ricorrente della residua metà delle spese, che in tale proporzione liquida in euro 49 per spese, 2.500
per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge, dichiarandole compensate per
la restante metà.
10- compensa integralmente fra le parti le spese di CTU, già liquidate con separato decreto”.
Tutto ciò premesso proponeva appello avverso i punti 6-7-9 della sentenza, con Parte_1
accettazione delle restanti statuizioni, ritenendo la sentenza parzialmente ingiusta.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 5.6.25 le parti si riportavano alle conclusioni contenute nei rispettivi atti introduttivi.
****
All'attenzione di questa Corte vengono poste esclusivamente le statuizioni relative al mantenimento di
, attualmente di 16 anni: innanzitutto l'appellante ha chiesto la modifica della sentenza Per_1
impugnata laddove ha disposto la restituzione di quanto corrisposto da alla madre, a CP_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio, dal 14-12-2023 alla data della sentenza;
inoltre, la sentenza è stata impugnata nella parte in cui ha fissato in € 250 mensili gli oneri a suo carico per il mantenimento ordinario del figlio.
Riguardo il primo aspetto, l'oggetto dell'impugnazione è costituito dalla somma di € 2.800
(corrispondente al contributo di € 400 mensili ricevuto da gennaio a luglio 2024) che Parte_1
afferma aver “già consumato per il mantenimento del figlio” al momento in cui è intervenuta la sentenza.
pagina 4 di 7 In punto di fatto, non vi è contestazione sulla circostanza che si sia effettivamente trasferito a Per_1
vivere prevalentemente presso l'abitazione paterna, e ciò dopo averne chiesto l'autorizzazione
(“all'udienza di comparizione personale delle parti del 14-12-2023 il ricorrente domandava che il
figlio fosse autorizzato in via provvisoria al trasferimento presso il padre, con le conseguenti modifiche
delle statuizioni economiche”: sent. impugnata).
Da quel momento, pertanto, non si comprende perché la madre si sarebbe trovata a dover sostenere i costi del mantenimento del figlio utilizzando il contributo versato dal padre.
Non vi è dubbio che la decorrenza delle statuizioni del provvedimento debbano decorrere -di regola-
dalla data della domanda (cfr. ex pluribus Cass. n. 12733 del 09/05/2024: “Giova ricordare che, come
affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la decorrenza dell'assegno in favore dei figli va fatta
risalire di regola alla data della domanda, ……… (Cass. 21087 del 2004; 10119 del 2006; 2015 nr
3348) e non dalla data del provvedimento giudiziale per il noto principio per cui tempo occorrente per
far valere il diritto in sede giudiziale non deve tornare a danno di chi agisce”), o in data successiva qualora la situazione di fatto lo giustifichi.
Né può essere invocato il principio della irripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento,
posto che “in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore,
sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui
effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già
posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica
eseguita; il diritto di ritenere quanto è stato pagato, tuttavia, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata
l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca
del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un
periodo successivo” (cfr. Cass. n. 10974 del 26/04/2023).
Anche per quanto concerne la domanda di riduzione dell'importo del mantenimento posto a carico della madre, l'appello deve essere rigettato.
pagina 5 di 7 Nella sentenza impugnata viene dettagliatamente dato atto che , operaio specializzato, CP_1
gode di un reddito di circa € 2.100 euro mensili netti, correttamente calcolato sulla media degli ultimi tre anni. Ovviamente, lo stesso criterio di calcolo non sarebbe stato attendibile con riferimento all'appellante, posto che i redditi per gli anni 2020, 2021 e 2022 risultano superati dal reperimento della nuova occupazione e non devono, dunque, a questi fini essere considerati. Ne discende che l'attuale reddito medio mensile di sia di circa € 1.200 mensili (dato, per altro, di per sé non Parte_1
contestato).
L'appellante lamenta piuttosto di non essere in grado di versare alcunché alla controparte, “potendosi
invece impegnare al mantenimento diretto di nei periodi di sua spettanza, come già avviene” Per_1
(ovvero, “versare al figlio la paghetta per i suoi svaghi (con accredito sulla carta prepagata),
acquistare con lui capi di abbigliamento, scarpe, o quant'altro si renda necessario per - Per_1
anche come occasione per organizzare uscite insieme come loro abitudine-, portarlo fuori per una
cena o una pizza, ad accompagnarlo nelle gare di hip-hop anche fuori Bologna, a portarlo e andarlo a
prendere in auto nel week end quando esce con gli amici, oltre che a fare fronte al 50% delle spese
straordinarie per lui necessarie”).
Tali argomentazioni non appaiono condivisibili.
Il criterio del mantenimento diretto può essere invocato -oltre che in caso di prole maggiorenne e solo ricorrendo alcune condizioni-, qualora la permanenza presso ciascun genitore sia sostanzialemnte paritaria. In questo caso, la frequentazione della madre da parte di risulta assolutamente Per_3
sporadica e il mantenimento diretto (oltretutto nelle modalità esemplificate, che fanno riferimento essenzialmente ad attività ricreative) certamente non può supplire ai quotidiani oneri di mantenimento del genitore prevalentemente collocatario, come, per altro, è avvenuto fino al dicembre 2023 a parti invertite.
La sentenza di primo grado è stata impugnata anche in relazione alla statuizione in punto spese di lite.
In essa si legge che “in considerazione della prevalente soccombenza dell'attrice, concorrono giusti
pagina 6 di 7 motivi per condannare la stessa a rifondere al convenuto ½ delle spese processuali, dichiarandole
compensate tra le parti per la restante metà”: anche tale statuizione, sorretta da condivisibile moticazione, deve essere pienamente confermata.
Pertanto, e in conclusione, l'appello proposto da deve essere integralmente rigettato. Parte_1
La condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio segue la soccombenza, che,
dunque, sono poste a carico di Parte_1
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile (bassa complessità) della controversia e ai parametri di cui al DM 147/2022, applicati i compensi tra minimi e medi, può essere liquidato come segue: fase di studio € 1.300, introduttiva € 1.000 e decisionale € 2.200 (non essendosi svolta istruttoria), e così complessivamente € 4.500, oltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 3201/2024 emessa dal Tribunale di Bologna in data 20.11.2024, depositata il 09.12.2024, a conclusione del procedimento N. R.G. 10204/2023 promosso da per ottenere la modifica CP_1
della sentenza di divorzio del Tribunale di Bologna N. 208/2019, così provvede:
- rigetta l'appello e, conseguentemente, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.500, oltre spese generali, Parte_1
IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5.6.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Luisa Poppi dott. Rosario Lionello Rossino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 59/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MARRANI LAURA con domicilio in VIA DEL Parte_1
LAVORO 67 40033 CASALECCHIO DI RENO
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. TAVANI ROSSANA con domicilio in STRADA CP_1
MAGGIORE N. 46 40123 BOLOGNA
APPELLATO
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza N. 3201/2024 emessa dal Tribunale di Bologna in data
20.11.2024, depositata il 09.12.2024, e notificata a cura della dell'altra parte in data 18.12.2024, a conclusione del procedimento N. R.G. 10204/2023 promosso da per ottenere la modifica CP_1
della sentenza di divorzio del Tribunale di Bologna N. 208/2019
pagina 1 di 7 La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante premetteva che:
- e ZI contraevano matrimonio in data 06.07.2008; Parte_1 CP_1
- L'11.11.2008 dall'unione nasceva;
Per_1
- La coppia si separava consensualmente avanti al Tribunale di Bologna nel 2016: la moglie restava a vivere nella casa coniugale con il figlio;
acquistava un appartamento poco distante CP_1
dall'ex abitazione coniugale;
il figlio (all'epoca di 8 anni), in regime di affidamento condiviso era collocato presso la madre, con previsione di una ampia regolamentazione delle visite paterne;
CP_1
si impegnava a contribuire al mantenimento del figlio con la somma di €. 350,00 mensili, oltre al
[...]
50% delle spese straordinarie (poi aumentate a € 400);
- I coniugi divorziavano consensualmente nel 2019, confermando le condizioni della separazione;
- Con ricorso del 31.07.2023 si rivolgeva al Tribunale di Bologna chiedendo la modifica CP_1
delle condizioni di divorzio. In particolare, sul presupposto che il figlio si trovasse male con la madre a causa di suoi problemi psichiatrici, chiedeva il collocamento del figlio presso di sé lui, l'affidamento super esclusivo di;
la revoca del contributo da lui dovuto per il mantenimento e la previsione Per_1
di un contributo adeguato da porsi a carico della madre.
- si costituiva in giudizio chiedendo la conferma delle condizioni già in essere. In via Parte_1
subordinata, nell'eventualità di collocamento prevalente presso il padre, chiedeva la regolamentazione del proprio diritto di visita e rideterminazione degli aspetti economici.
- Nelle more del procedimento, a gennaio 2024, il minore si trasferiva a vivere in via prevalente dal pagina 2 di 7 padre, pur continuando a vedere la madre.
- continuava a versare alla controparte il contributo per il mantenimento previsto in sede CP_1
di separazione/divorzio fino alla mensilità di luglio 2024.
- Con la sentenza impugnata il Tribunale, all'esito del giudizio, così statuiva:
“
1- dispone l'affido condiviso del figlio nato l'[...], ad [...] i genitori;
le Persona_2
decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni
di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;
2- costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a
carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
3- dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso il padre;
4- fermo il resto, la regolamentazione dei rapporti fra la sig.ra e il figlio va Pt_1 Per_1
demandata alla libera scelta di quest'ultimo, con l'invito a che la frequentazione madre-figlio non sia
inferiore a due volte la settimana;
5- invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare a fronte dell'alta conflittualità
fra i genitori;
6- pone a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire, dalla data della domanda (o Pt_1
dell'effettivo trasferimento presso il padre, se successivo) , al mantenimento ordinario del figlio
, versando entro il giorno 5 di ogni mese al padre collocatario la somma pari a 250 euro Per_1
mensili per il figlio, su conto corrente intestato al medesimo che le verrà tempestivamente comunicato;
tale somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
pone a carico di ciascun genitore
le spese straordinarie per il minore nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del
Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta (…)
pagina 3 di 7
7- dispone la restituzione di quanto corrisposto dal ricorrente alla resistente, a titolo di contributo al
mantenimento ordinario per il figlio , dal 14-12-2023 (o dell'effettivo trasferimento presso il Per_1
padre, se successivo) alla data del presente provvedimento;
8- dichiara inammissibile in questa sede la domanda avente ad oggetto il pagamento delle spese
straordinarie arretrate, integralmente anticipate dal ricorrente;
9- compensa fra le parti le spese di lite nella misura del 50%; condanna parte resistente al pagamento
al ricorrente della residua metà delle spese, che in tale proporzione liquida in euro 49 per spese, 2.500
per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge, dichiarandole compensate per
la restante metà.
10- compensa integralmente fra le parti le spese di CTU, già liquidate con separato decreto”.
Tutto ciò premesso proponeva appello avverso i punti 6-7-9 della sentenza, con Parte_1
accettazione delle restanti statuizioni, ritenendo la sentenza parzialmente ingiusta.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 5.6.25 le parti si riportavano alle conclusioni contenute nei rispettivi atti introduttivi.
****
All'attenzione di questa Corte vengono poste esclusivamente le statuizioni relative al mantenimento di
, attualmente di 16 anni: innanzitutto l'appellante ha chiesto la modifica della sentenza Per_1
impugnata laddove ha disposto la restituzione di quanto corrisposto da alla madre, a CP_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio, dal 14-12-2023 alla data della sentenza;
inoltre, la sentenza è stata impugnata nella parte in cui ha fissato in € 250 mensili gli oneri a suo carico per il mantenimento ordinario del figlio.
Riguardo il primo aspetto, l'oggetto dell'impugnazione è costituito dalla somma di € 2.800
(corrispondente al contributo di € 400 mensili ricevuto da gennaio a luglio 2024) che Parte_1
afferma aver “già consumato per il mantenimento del figlio” al momento in cui è intervenuta la sentenza.
pagina 4 di 7 In punto di fatto, non vi è contestazione sulla circostanza che si sia effettivamente trasferito a Per_1
vivere prevalentemente presso l'abitazione paterna, e ciò dopo averne chiesto l'autorizzazione
(“all'udienza di comparizione personale delle parti del 14-12-2023 il ricorrente domandava che il
figlio fosse autorizzato in via provvisoria al trasferimento presso il padre, con le conseguenti modifiche
delle statuizioni economiche”: sent. impugnata).
Da quel momento, pertanto, non si comprende perché la madre si sarebbe trovata a dover sostenere i costi del mantenimento del figlio utilizzando il contributo versato dal padre.
Non vi è dubbio che la decorrenza delle statuizioni del provvedimento debbano decorrere -di regola-
dalla data della domanda (cfr. ex pluribus Cass. n. 12733 del 09/05/2024: “Giova ricordare che, come
affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la decorrenza dell'assegno in favore dei figli va fatta
risalire di regola alla data della domanda, ……… (Cass. 21087 del 2004; 10119 del 2006; 2015 nr
3348) e non dalla data del provvedimento giudiziale per il noto principio per cui tempo occorrente per
far valere il diritto in sede giudiziale non deve tornare a danno di chi agisce”), o in data successiva qualora la situazione di fatto lo giustifichi.
Né può essere invocato il principio della irripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento,
posto che “in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore,
sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui
effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già
posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica
eseguita; il diritto di ritenere quanto è stato pagato, tuttavia, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata
l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca
del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un
periodo successivo” (cfr. Cass. n. 10974 del 26/04/2023).
Anche per quanto concerne la domanda di riduzione dell'importo del mantenimento posto a carico della madre, l'appello deve essere rigettato.
pagina 5 di 7 Nella sentenza impugnata viene dettagliatamente dato atto che , operaio specializzato, CP_1
gode di un reddito di circa € 2.100 euro mensili netti, correttamente calcolato sulla media degli ultimi tre anni. Ovviamente, lo stesso criterio di calcolo non sarebbe stato attendibile con riferimento all'appellante, posto che i redditi per gli anni 2020, 2021 e 2022 risultano superati dal reperimento della nuova occupazione e non devono, dunque, a questi fini essere considerati. Ne discende che l'attuale reddito medio mensile di sia di circa € 1.200 mensili (dato, per altro, di per sé non Parte_1
contestato).
L'appellante lamenta piuttosto di non essere in grado di versare alcunché alla controparte, “potendosi
invece impegnare al mantenimento diretto di nei periodi di sua spettanza, come già avviene” Per_1
(ovvero, “versare al figlio la paghetta per i suoi svaghi (con accredito sulla carta prepagata),
acquistare con lui capi di abbigliamento, scarpe, o quant'altro si renda necessario per - Per_1
anche come occasione per organizzare uscite insieme come loro abitudine-, portarlo fuori per una
cena o una pizza, ad accompagnarlo nelle gare di hip-hop anche fuori Bologna, a portarlo e andarlo a
prendere in auto nel week end quando esce con gli amici, oltre che a fare fronte al 50% delle spese
straordinarie per lui necessarie”).
Tali argomentazioni non appaiono condivisibili.
Il criterio del mantenimento diretto può essere invocato -oltre che in caso di prole maggiorenne e solo ricorrendo alcune condizioni-, qualora la permanenza presso ciascun genitore sia sostanzialemnte paritaria. In questo caso, la frequentazione della madre da parte di risulta assolutamente Per_3
sporadica e il mantenimento diretto (oltretutto nelle modalità esemplificate, che fanno riferimento essenzialmente ad attività ricreative) certamente non può supplire ai quotidiani oneri di mantenimento del genitore prevalentemente collocatario, come, per altro, è avvenuto fino al dicembre 2023 a parti invertite.
La sentenza di primo grado è stata impugnata anche in relazione alla statuizione in punto spese di lite.
In essa si legge che “in considerazione della prevalente soccombenza dell'attrice, concorrono giusti
pagina 6 di 7 motivi per condannare la stessa a rifondere al convenuto ½ delle spese processuali, dichiarandole
compensate tra le parti per la restante metà”: anche tale statuizione, sorretta da condivisibile moticazione, deve essere pienamente confermata.
Pertanto, e in conclusione, l'appello proposto da deve essere integralmente rigettato. Parte_1
La condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio segue la soccombenza, che,
dunque, sono poste a carico di Parte_1
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile (bassa complessità) della controversia e ai parametri di cui al DM 147/2022, applicati i compensi tra minimi e medi, può essere liquidato come segue: fase di studio € 1.300, introduttiva € 1.000 e decisionale € 2.200 (non essendosi svolta istruttoria), e così complessivamente € 4.500, oltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 3201/2024 emessa dal Tribunale di Bologna in data 20.11.2024, depositata il 09.12.2024, a conclusione del procedimento N. R.G. 10204/2023 promosso da per ottenere la modifica CP_1
della sentenza di divorzio del Tribunale di Bologna N. 208/2019, così provvede:
- rigetta l'appello e, conseguentemente, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.500, oltre spese generali, Parte_1
IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5.6.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Luisa Poppi dott. Rosario Lionello Rossino
pagina 7 di 7