CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1509/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
DE FALCO GIUSEPPE, Relatore
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14581/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via EP Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso lemail_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110051840576000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160067218138000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160104124780000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via EP Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso lauralaurenti@ordineavvocatiroma.org
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo N.212 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230131856647000 RADIODIFFUSIONI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075238123000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075238123000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075238123000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075238123000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate DP I di Roma per l'annullamento di quattro cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento notificata il 20 giugno 2024. Le cartelle di pagamento hanno riguardo al mancato pagamento dell'Irpef per l'anno 2007, della tassa automobilistica per il 2013 e dal canone Rai per il 2011. Deduceva l'omessa o irrituale notifica delle cartelle sottostanti all'ingiunzione di pagamento, la maturata prescrizione e decadenza rispetto ai crediti azionati, la violazione del principio del contraddittorio e dell'obbligo di motivazione, come prescritti dagli articoli 6, 6 bis e 7 della legge 212 del 2000, affermando di non essere stato messo in grado di esercitare il proprio diritto di difesa. Concludeva chiedendo l'annullamento delle quattro cartelle e la condanna degli enti convenuti al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva la Direzione Provinciale I di Roma, riportandosi, quanto all'eccezione relativa alla mancata notifica delle cartelle di pagamento, a quanto avrebbe dedotto l'Agenzia delle Entrate Riscossione. In ordine alla eccezione relativa alla prescrizione osservava che la stessa era inammissibile in ragione della mancata impugnazione delle cartelle e che comunque per effetto della sospensione dei termini dall'8.3.2020 al 31.8.2021, disposta dalla normativa emergenziale, la stessa non era maturata. Quanto all'eccezione relativa al mancato esercizio del contraddittorio, rilevava che il diritto al contraddittorio riguarda gli atti dell'amministrazione finanziaria emessi a decorrere dal 30 Aprile 2024 e comunque non concerne gli atti sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, come precisato dal MEF con atto di indirizzo del 29 Febbraio 2024. In particolare osservava che per effetto del DM 24 Aprile 2024 sono espressamente esclusi dall'obbligo di contraddittorio ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 212 del
2000 i ruoli e le cartelle di pagamento. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione (quale successore universale di Equitalia Servizi di riscossione) a mezzo del difensore avv. Difensore_3, deducendo che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione erano state regolarmente notificate e non impugnate. Aggiungeva che successivamente il contribuente era stato destinatario di ulteriori atti (più avvisi di intimazione, una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e un preavviso di fermo amministrativo) che avevano interrotto i termini della prescrizione e che erano elencati nelle controdeduzioni. Precisava che la notifica della cartella e degli atti successivi era stata sempre regolare e quindi concludeva per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
Con ulteriore atto di costituzione in giudizio, a mezzo di diverso patrocinatore, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione rilevava la correttezza della notifica della cartella e degli atti successivi, eseguita ex art. 139 cpc o via pec. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo all'eccezione in punto di decadenza del potere impositivo ed affermava, per altro verso, che gli atti progressivamente notificati avevano interrotto la prescrizione e che non v'era stato alcun difetto di motivazione. Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Si costituiva anche la Regione Lazio, deducendo la regolare notifica delle cartelle relative alla tassa automobilistica, e dunque l'inammissibilità delle eccezioni, tra cui quella in tema di prescrizione, formulate in proposito;
si rimetteva, per il resto, alle eccezioni dell'ente della riscossione. Concludeva per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
All'odierna udienza si accertava che la prima costituzione in giudizio di ADER era avvenuta con le controdeduzioni nelle quali era indicato quale difensore l'avv. Difensore_3, per cui si dava atto della inammissibilità delle ulteriori controdeduzioni, che venivano quindi escluse dal procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va osservato, in primis, che vige anche nel processo tributario il principio – desunto dall'art. 115 cpc - per cui in caso di mancata contestazione di specifiche argomentazioni o fatti, gli stessi devono ritenersi provati (Cass., V, 9.8.2024, n. 22616: “Nel processo tributario, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova”). Ebbene, nel caso di specie, le argomentazioni degli uffici circa la corretta notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento e dei successivi atti idonei ad interrompere la prescrizione non sono state contestate dalla parte ricorrente, che neppure ha eccepito o dedotto alcunchè circa la documentazione depositata da detti uffici a riprova di quanto in proposito argomentato. Risultano comunque in effetti correttamente notificate le cartelle sottese all'intimazione nonché i successivi atti (più avvisi di intimazione, una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e un preavviso di fermo amministrativo) con i quali è stata interrotta la prescrizione dei crediti azionati. Va tenuto ulteriormente conto della sospensione dei termini dall'8.3.2020 al 31.8.2021, disposta dalla normativa emergenziale, E' dunque infondata l'eccezione in proposito dedotta.
Parimenti infondata è quella alla mancanza del contraddittorio preventivo alla notifica delle cartelle. E' corretto, invero, quanto in contrario dedotto da ADE, e cioè che il diritto al contraddittorio ai sensi dell'art. 6 bis della legge 212/2000 riguarda (ex artt.
1-41 d.lgs. 13/2024) gli atti dell'amministrazione finanziaria emessi a decorrere dal 30 Aprile 2024 e comunque non concerne gli atti sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, come precisato dal MEF con atto di indirizzo del 29 Febbraio 2024. In particolare, per effetto del DM Economia e Finanze del 24 Aprile 2024 sono espressamente esclusi dall'obbligo di contraddittorio ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 212 del 2000 i ruoli e le cartelle di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano coma da dispositivo, in ragione del valore della lite, delle fasi processuali occorse e del diverso numero e peso delle contestazioni formulate dal ricorrente nei confronti di ADE e ADER, da un lato, e della Regione Lazio, dall'altro.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
1000,00 in favore sia dell'Agenzia delle Entrate che dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ed in complessivi euro 300,00 in favore della Regione Lazio.
Roma 27 gennaio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EP de LC LE NT
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
DE FALCO GIUSEPPE, Relatore
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14581/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via EP Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso lemail_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110051840576000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160067218138000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160104124780000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via EP Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso lauralaurenti@ordineavvocatiroma.org
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo N.212 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230131856647000 RADIODIFFUSIONI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075238123000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075238123000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075238123000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075238123000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate DP I di Roma per l'annullamento di quattro cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento notificata il 20 giugno 2024. Le cartelle di pagamento hanno riguardo al mancato pagamento dell'Irpef per l'anno 2007, della tassa automobilistica per il 2013 e dal canone Rai per il 2011. Deduceva l'omessa o irrituale notifica delle cartelle sottostanti all'ingiunzione di pagamento, la maturata prescrizione e decadenza rispetto ai crediti azionati, la violazione del principio del contraddittorio e dell'obbligo di motivazione, come prescritti dagli articoli 6, 6 bis e 7 della legge 212 del 2000, affermando di non essere stato messo in grado di esercitare il proprio diritto di difesa. Concludeva chiedendo l'annullamento delle quattro cartelle e la condanna degli enti convenuti al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva la Direzione Provinciale I di Roma, riportandosi, quanto all'eccezione relativa alla mancata notifica delle cartelle di pagamento, a quanto avrebbe dedotto l'Agenzia delle Entrate Riscossione. In ordine alla eccezione relativa alla prescrizione osservava che la stessa era inammissibile in ragione della mancata impugnazione delle cartelle e che comunque per effetto della sospensione dei termini dall'8.3.2020 al 31.8.2021, disposta dalla normativa emergenziale, la stessa non era maturata. Quanto all'eccezione relativa al mancato esercizio del contraddittorio, rilevava che il diritto al contraddittorio riguarda gli atti dell'amministrazione finanziaria emessi a decorrere dal 30 Aprile 2024 e comunque non concerne gli atti sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, come precisato dal MEF con atto di indirizzo del 29 Febbraio 2024. In particolare osservava che per effetto del DM 24 Aprile 2024 sono espressamente esclusi dall'obbligo di contraddittorio ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 212 del
2000 i ruoli e le cartelle di pagamento. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione (quale successore universale di Equitalia Servizi di riscossione) a mezzo del difensore avv. Difensore_3, deducendo che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione erano state regolarmente notificate e non impugnate. Aggiungeva che successivamente il contribuente era stato destinatario di ulteriori atti (più avvisi di intimazione, una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e un preavviso di fermo amministrativo) che avevano interrotto i termini della prescrizione e che erano elencati nelle controdeduzioni. Precisava che la notifica della cartella e degli atti successivi era stata sempre regolare e quindi concludeva per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
Con ulteriore atto di costituzione in giudizio, a mezzo di diverso patrocinatore, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione rilevava la correttezza della notifica della cartella e degli atti successivi, eseguita ex art. 139 cpc o via pec. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo all'eccezione in punto di decadenza del potere impositivo ed affermava, per altro verso, che gli atti progressivamente notificati avevano interrotto la prescrizione e che non v'era stato alcun difetto di motivazione. Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Si costituiva anche la Regione Lazio, deducendo la regolare notifica delle cartelle relative alla tassa automobilistica, e dunque l'inammissibilità delle eccezioni, tra cui quella in tema di prescrizione, formulate in proposito;
si rimetteva, per il resto, alle eccezioni dell'ente della riscossione. Concludeva per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
All'odierna udienza si accertava che la prima costituzione in giudizio di ADER era avvenuta con le controdeduzioni nelle quali era indicato quale difensore l'avv. Difensore_3, per cui si dava atto della inammissibilità delle ulteriori controdeduzioni, che venivano quindi escluse dal procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va osservato, in primis, che vige anche nel processo tributario il principio – desunto dall'art. 115 cpc - per cui in caso di mancata contestazione di specifiche argomentazioni o fatti, gli stessi devono ritenersi provati (Cass., V, 9.8.2024, n. 22616: “Nel processo tributario, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova”). Ebbene, nel caso di specie, le argomentazioni degli uffici circa la corretta notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento e dei successivi atti idonei ad interrompere la prescrizione non sono state contestate dalla parte ricorrente, che neppure ha eccepito o dedotto alcunchè circa la documentazione depositata da detti uffici a riprova di quanto in proposito argomentato. Risultano comunque in effetti correttamente notificate le cartelle sottese all'intimazione nonché i successivi atti (più avvisi di intimazione, una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e un preavviso di fermo amministrativo) con i quali è stata interrotta la prescrizione dei crediti azionati. Va tenuto ulteriormente conto della sospensione dei termini dall'8.3.2020 al 31.8.2021, disposta dalla normativa emergenziale, E' dunque infondata l'eccezione in proposito dedotta.
Parimenti infondata è quella alla mancanza del contraddittorio preventivo alla notifica delle cartelle. E' corretto, invero, quanto in contrario dedotto da ADE, e cioè che il diritto al contraddittorio ai sensi dell'art. 6 bis della legge 212/2000 riguarda (ex artt.
1-41 d.lgs. 13/2024) gli atti dell'amministrazione finanziaria emessi a decorrere dal 30 Aprile 2024 e comunque non concerne gli atti sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, come precisato dal MEF con atto di indirizzo del 29 Febbraio 2024. In particolare, per effetto del DM Economia e Finanze del 24 Aprile 2024 sono espressamente esclusi dall'obbligo di contraddittorio ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 212 del 2000 i ruoli e le cartelle di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano coma da dispositivo, in ragione del valore della lite, delle fasi processuali occorse e del diverso numero e peso delle contestazioni formulate dal ricorrente nei confronti di ADE e ADER, da un lato, e della Regione Lazio, dall'altro.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
1000,00 in favore sia dell'Agenzia delle Entrate che dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ed in complessivi euro 300,00 in favore della Regione Lazio.
Roma 27 gennaio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EP de LC LE NT