Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1509
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa o irrituale notifica delle cartelle sottostanti all'intimazione di pagamento

    Le cartelle sottese all'intimazione sono state regolarmente notificate, così come i successivi atti interruttivi della prescrizione. La parte ricorrente non ha contestato le argomentazioni degli uffici al riguardo né la documentazione probatoria depositata.

  • Rigettato
    Maturata prescrizione e decadenza

    Le cartelle sottese all'intimazione sono state regolarmente notificate, così come i successivi atti interruttivi della prescrizione. La parte ricorrente non ha contestato le argomentazioni degli uffici al riguardo né la documentazione probatoria depositata. Inoltre, si è tenuto conto della sospensione dei termini dall'8.3.2020 al 31.8.2021 disposta dalla normativa emergenziale.

  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio

    Il diritto al contraddittorio ai sensi dell'art. 6 bis della legge 212/2000 riguarda gli atti dell'amministrazione finanziaria emessi a decorrere da una certa data e comunque non concerne gli atti sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come i ruoli e le cartelle di pagamento, espressamente esclusi dall'obbligo di contraddittorio dal DM Economia e Finanze del 24 Aprile 2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1509
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1509
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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