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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.1109 \ 2021 introitata in decisione il 27 novembre 2025 a seguito di rinvio ai sensi dell'art 281 quinquies cpc
TRA
(C.F. ), con sede in Messina Parte_1 P.IVA_1
98121, Via Mons. D'Arrigo n. 13/E, in persona dell'Amministratore pro tempore, Dott. , elettivamente domiciliato in Messina Via Controparte_1
S. Giovanni Bosco n.30, presso lo studio dell'Avv. Silvano Martella
( - pec: - fax C.F._1 Email_1
0909436357), che lo rappresenta e difenda giusta procura allegata al presente atto propone opposizione al D.I. n. 1743/2020 emanato dal Tribunale di
Messina nell'ambito del procedimento n. 4947/2020 R.G.
opponente
Contro
con sede in San Donato Milanese, Piazza Ezio Vanoni Controparte_2
n. 1, cod. fisc. e p. I.V.A. , R.E.A. Milano , quale P.IVA_2 P.IVA_3 titolare del ramo d'azienda denominato “Retail Market Gas & Power”, conferitole da giusta atto di conferimento di ramo d'azienda a CP_2
rogito Notaio Dott.ssa di Milano del 12/06/2017, rep. 1803, Persona_1
racc. 1209 (doc. 1), in persona del procuratore speciale dott.ssa CP_3
giusta procura speciale del 06/12/2017 per atto del Notaio dott. di Per_2
Milano, rep. 79947, racc. 22305 (doc. 2), rappresentata e difesa dall'avv.
IO ZI (cod. fisc. fax n. 095/505580 – CodiceFiscale_2
PEC: , giusta procura in calce Email_2
al sotto indicato ricorso monitorio n. 4947/2020 R.G. del Tribunale di
Messina e che oggi si allega nuovamente alla busta telematica contenente il presente atto (ex art. 83 comma 3 c.p.c.), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Balletta in Patti, Corso Matteotti n. 32, il quale chiede che le comunicazioni inerenti il presente giudizio vengano inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a mezzo fax al n. 095- Email_2
505580,
Convenuta opposta
Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato Il Parte_2
impugnava il decreto ingiuntivo portante n 1743/2020 del 28/12/2020 emesso dal Tribunale di Messina, con cui ingiungeva al CP_2
opponente il pagamento della fattura n. M187624850 del Parte_1
25.09.2018 per un totale di € 15.839,00 .
Evidenziava l'istante di aver cessato ogni rapporto contrattuale con l'opposta in data 31.01.2016 e saldato tutte le relative CP_2
pendenze. Eccepiva l'omessa preventiva conciliazione, l'intervenuta prescrizione del credito, l'insussistenza della pretesa creditoria .Contestava
l'opponente anche l'effettiva misura del consumo di smc 23.093 (riportata nella fattura) ulteriori rispetto alle quantità già fatturate precedentemente e già pagate dal condominio. Non essendo statafornita prova della misura del consumo e del correlato credito, ove la predetta fattura veniva indicata quale
“consumo gas” della giornata del 31.01.2016. Chiedeva pertanto in via preliminare la declaratoria di improcedibilità, nonché nel merito la revoca del decreto impugnato.
Si costituiva l'opposta e, contestando l'assunto avversario precisando che la fattura del 22/03/2016 era stata emessa sulla scorta di una errata comunicazione della lettura di cessazione da parte del distributore (mc. 38) e che solamente in data 05/10/2017 era pervenuta la lettura corretta (mc.
23468); tuttavia, a causa di tale discrasia si era verificato un blocco della fatturazione e solamente in data 25/09/2018 era stato possibile emettere la fattura che recepiva la lettura rettificata e con la quale era stata comunque applicata un tariffa forfettaria più bassa di quella contrattuale e chiedeva il rigetto della domanda.
Ammessa la prova testimoniale così come articolata in comparsa dal convenuto, veniva successivamente revocata all'udienza del 13 luglio 2022, indi il procedimento ritenuto di natura documentale veniva differito per la precisazione delle conclusioni.
Il procedimento de quo, pervenuto innanzi all'odierno giudice per la prima volta all'udienza del 27 febbraio 2024, veniva differito per carico di ruolo per i medesimi incombenti sino all'udienza del 28 ottobre 2025, tenuta in modalità cartolare.
Indi il giorno 29 ottobre 2025, la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art 281 quinquies cpc assegnando termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusive.
Or, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione.
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito, in tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. "... Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opposto creditore abbia provato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'entità dei consumi, grava sull'opponente debitore l'onere di provare la sussistenza di un fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria. ..." (cfr. Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1573/2024 del
17-05-2024
L'eccezione preliminare sollevata dall'opponente risulta infondata alla luce orientamento giurisprudenziale.La Suprema Corte con Ordinanza n. 1498 emessa il 21 gennaio 2025, è intervenuta affermando un principio di diritto che si appalesa granitico e definitivo: “nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette alla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale, prevista dal Testo
Integrato Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera n.
209/2016 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è il cliente o l'utente finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1., a dover attivare la procedura di conciliazione e non già anche l'operatore o il gestore,
Nel caso di specie l'opponente ha contestato l'esistenza della pretesa creditoria relativa al pagamento della fattura alla lue della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, rilevando che i consumi per i quali era stato richiesto il pagamento erano consumi presunti.
Orbene dalla documentazione versata in atti e segnatamente dalla fattura oggetto di contestazione si evince che il periodo di riferimento dei consumi afferente dal 23 marzo 2016 al 25 settembre 2018.
Riguardo la contestazione nel merito, premesso che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è una impugnazione volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (ex multis Cass. 22.02.2002 n.2573), si osserva che nella specie l'opponente ha fornito prova idonea a paralizzare la pretesa creditoria avanzata.
“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.”
La doglianza con la quale è stata eccepita l'intervenuta prescrizione del credito ovvero del nuovo termine biennale di prescrizione in esame è stao introdotto dalla L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) , va disattesa posto che il suddetto termine, non è applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, con la conseguente inammissibilità dell'eccezione in esame. Infatti, il nuovo termine biennale di prescrizione del diritto al corrispettivo per la fornitura dell'energia elettrica e del gas (ma anche per la fornitura idrica) – introdotto dall'art. 1 comma 4 della citata L. n. 205/2017 – si applica, così come testualmente previsto dall'art. 1, comma 10, della medesima L. n.
205/2017: - per le forniture di gas, solamente alle fatture la cui scadenza è successiva al 01/01/2019; per le forniture di energia elettrica, solamente alle fatture con scadenza successiva al 01/03/2018. Pertanto, poiché la fattura azionata col ricorso monitorio del 27/11/2020 è scaduta in data 14/11/2018 non può essere applicata. Invero, nel caso di specie l'opponente ha fornito elementi probatori diretti a dimostrare l'illegittimità della pretesa creditoria , posto che non può revocarsi in dubbio che il contratto sia cessato in data 31.01.2016 (data dell'ultima lettura effettiva ) e che solo a distanza di più di due anni e mezzo dalla cessazione del contratto e, senza dimostrazione di alcuna nuova lettura e/o nuovi consumi ,avvenuta nel contraddittorio delle parti , sia stata emessa la fattura M187624850 del 25.09.2018, peraltro azionata riscontrata in data
25.07.2019 e seguita dal decreto ingiuntivo emesso il 28 dicembre2020
L'opposta non ha dimostrato effettività dei consumi realmente avvenuti negli anni precedenti , l'arco temporale intercorso tra i consumi effettuati ed il tempo in cui sarebbe stata azionata la fattura ha certamente impedito all'opponente una tempestiva verifica ed indi la sproporzione dei consumi addebitati
La società di gestione aveva l'obbligo di informare l'utente sull'eventuale presenza di consumi anomali.
Giova infatti osservare come gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto , imponevano una espressa segnalazione di una rilevazione anomala e stante l'invio di una fattura commerciale a distanza di anni, sarebbe stato violato il diritto dell'utente di essere correttamente, espressamente e tempestivamente informato su eventuali consumi anomali.
L'opposizione va accolta il decreto ingiuntivo va revocato. La richiesta di condanna per lite temeraria va disattesa posto che parte danneggiata non ha assolto all'onere di soggettivo della condotta altrui (mala fede, colpa grave o colpa lieve), la sussistenza del danno subito, quindi la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate e infondate (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, sentenza n. 679 del 13/02/2020). Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa , in accoglimento dell' opposizione proposta da
(C.F. ), con sede in Messina Parte_1 P.IVA_1
98121, Via Mons. D'Arrigo n. 13/E, in persona dell'Amministratore pro tempore, nei confronti di in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore revoca il decreto ingiuntivo n 1743/2020
Condanna l'opposto alla refusione delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 1.701,00 per compensi ed euro 286,00 per spese vive oltre iva cpa e spese generali
Così deciso in Messina il 27 novembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.1109 \ 2021 introitata in decisione il 27 novembre 2025 a seguito di rinvio ai sensi dell'art 281 quinquies cpc
TRA
(C.F. ), con sede in Messina Parte_1 P.IVA_1
98121, Via Mons. D'Arrigo n. 13/E, in persona dell'Amministratore pro tempore, Dott. , elettivamente domiciliato in Messina Via Controparte_1
S. Giovanni Bosco n.30, presso lo studio dell'Avv. Silvano Martella
( - pec: - fax C.F._1 Email_1
0909436357), che lo rappresenta e difenda giusta procura allegata al presente atto propone opposizione al D.I. n. 1743/2020 emanato dal Tribunale di
Messina nell'ambito del procedimento n. 4947/2020 R.G.
opponente
Contro
con sede in San Donato Milanese, Piazza Ezio Vanoni Controparte_2
n. 1, cod. fisc. e p. I.V.A. , R.E.A. Milano , quale P.IVA_2 P.IVA_3 titolare del ramo d'azienda denominato “Retail Market Gas & Power”, conferitole da giusta atto di conferimento di ramo d'azienda a CP_2
rogito Notaio Dott.ssa di Milano del 12/06/2017, rep. 1803, Persona_1
racc. 1209 (doc. 1), in persona del procuratore speciale dott.ssa CP_3
giusta procura speciale del 06/12/2017 per atto del Notaio dott. di Per_2
Milano, rep. 79947, racc. 22305 (doc. 2), rappresentata e difesa dall'avv.
IO ZI (cod. fisc. fax n. 095/505580 – CodiceFiscale_2
PEC: , giusta procura in calce Email_2
al sotto indicato ricorso monitorio n. 4947/2020 R.G. del Tribunale di
Messina e che oggi si allega nuovamente alla busta telematica contenente il presente atto (ex art. 83 comma 3 c.p.c.), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Balletta in Patti, Corso Matteotti n. 32, il quale chiede che le comunicazioni inerenti il presente giudizio vengano inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a mezzo fax al n. 095- Email_2
505580,
Convenuta opposta
Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato Il Parte_2
impugnava il decreto ingiuntivo portante n 1743/2020 del 28/12/2020 emesso dal Tribunale di Messina, con cui ingiungeva al CP_2
opponente il pagamento della fattura n. M187624850 del Parte_1
25.09.2018 per un totale di € 15.839,00 .
Evidenziava l'istante di aver cessato ogni rapporto contrattuale con l'opposta in data 31.01.2016 e saldato tutte le relative CP_2
pendenze. Eccepiva l'omessa preventiva conciliazione, l'intervenuta prescrizione del credito, l'insussistenza della pretesa creditoria .Contestava
l'opponente anche l'effettiva misura del consumo di smc 23.093 (riportata nella fattura) ulteriori rispetto alle quantità già fatturate precedentemente e già pagate dal condominio. Non essendo statafornita prova della misura del consumo e del correlato credito, ove la predetta fattura veniva indicata quale
“consumo gas” della giornata del 31.01.2016. Chiedeva pertanto in via preliminare la declaratoria di improcedibilità, nonché nel merito la revoca del decreto impugnato.
Si costituiva l'opposta e, contestando l'assunto avversario precisando che la fattura del 22/03/2016 era stata emessa sulla scorta di una errata comunicazione della lettura di cessazione da parte del distributore (mc. 38) e che solamente in data 05/10/2017 era pervenuta la lettura corretta (mc.
23468); tuttavia, a causa di tale discrasia si era verificato un blocco della fatturazione e solamente in data 25/09/2018 era stato possibile emettere la fattura che recepiva la lettura rettificata e con la quale era stata comunque applicata un tariffa forfettaria più bassa di quella contrattuale e chiedeva il rigetto della domanda.
Ammessa la prova testimoniale così come articolata in comparsa dal convenuto, veniva successivamente revocata all'udienza del 13 luglio 2022, indi il procedimento ritenuto di natura documentale veniva differito per la precisazione delle conclusioni.
Il procedimento de quo, pervenuto innanzi all'odierno giudice per la prima volta all'udienza del 27 febbraio 2024, veniva differito per carico di ruolo per i medesimi incombenti sino all'udienza del 28 ottobre 2025, tenuta in modalità cartolare.
Indi il giorno 29 ottobre 2025, la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art 281 quinquies cpc assegnando termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusive.
Or, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione.
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito, in tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. "... Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opposto creditore abbia provato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'entità dei consumi, grava sull'opponente debitore l'onere di provare la sussistenza di un fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria. ..." (cfr. Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1573/2024 del
17-05-2024
L'eccezione preliminare sollevata dall'opponente risulta infondata alla luce orientamento giurisprudenziale.La Suprema Corte con Ordinanza n. 1498 emessa il 21 gennaio 2025, è intervenuta affermando un principio di diritto che si appalesa granitico e definitivo: “nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette alla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale, prevista dal Testo
Integrato Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera n.
209/2016 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è il cliente o l'utente finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1., a dover attivare la procedura di conciliazione e non già anche l'operatore o il gestore,
Nel caso di specie l'opponente ha contestato l'esistenza della pretesa creditoria relativa al pagamento della fattura alla lue della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, rilevando che i consumi per i quali era stato richiesto il pagamento erano consumi presunti.
Orbene dalla documentazione versata in atti e segnatamente dalla fattura oggetto di contestazione si evince che il periodo di riferimento dei consumi afferente dal 23 marzo 2016 al 25 settembre 2018.
Riguardo la contestazione nel merito, premesso che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è una impugnazione volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (ex multis Cass. 22.02.2002 n.2573), si osserva che nella specie l'opponente ha fornito prova idonea a paralizzare la pretesa creditoria avanzata.
“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.”
La doglianza con la quale è stata eccepita l'intervenuta prescrizione del credito ovvero del nuovo termine biennale di prescrizione in esame è stao introdotto dalla L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) , va disattesa posto che il suddetto termine, non è applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, con la conseguente inammissibilità dell'eccezione in esame. Infatti, il nuovo termine biennale di prescrizione del diritto al corrispettivo per la fornitura dell'energia elettrica e del gas (ma anche per la fornitura idrica) – introdotto dall'art. 1 comma 4 della citata L. n. 205/2017 – si applica, così come testualmente previsto dall'art. 1, comma 10, della medesima L. n.
205/2017: - per le forniture di gas, solamente alle fatture la cui scadenza è successiva al 01/01/2019; per le forniture di energia elettrica, solamente alle fatture con scadenza successiva al 01/03/2018. Pertanto, poiché la fattura azionata col ricorso monitorio del 27/11/2020 è scaduta in data 14/11/2018 non può essere applicata. Invero, nel caso di specie l'opponente ha fornito elementi probatori diretti a dimostrare l'illegittimità della pretesa creditoria , posto che non può revocarsi in dubbio che il contratto sia cessato in data 31.01.2016 (data dell'ultima lettura effettiva ) e che solo a distanza di più di due anni e mezzo dalla cessazione del contratto e, senza dimostrazione di alcuna nuova lettura e/o nuovi consumi ,avvenuta nel contraddittorio delle parti , sia stata emessa la fattura M187624850 del 25.09.2018, peraltro azionata riscontrata in data
25.07.2019 e seguita dal decreto ingiuntivo emesso il 28 dicembre2020
L'opposta non ha dimostrato effettività dei consumi realmente avvenuti negli anni precedenti , l'arco temporale intercorso tra i consumi effettuati ed il tempo in cui sarebbe stata azionata la fattura ha certamente impedito all'opponente una tempestiva verifica ed indi la sproporzione dei consumi addebitati
La società di gestione aveva l'obbligo di informare l'utente sull'eventuale presenza di consumi anomali.
Giova infatti osservare come gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto , imponevano una espressa segnalazione di una rilevazione anomala e stante l'invio di una fattura commerciale a distanza di anni, sarebbe stato violato il diritto dell'utente di essere correttamente, espressamente e tempestivamente informato su eventuali consumi anomali.
L'opposizione va accolta il decreto ingiuntivo va revocato. La richiesta di condanna per lite temeraria va disattesa posto che parte danneggiata non ha assolto all'onere di soggettivo della condotta altrui (mala fede, colpa grave o colpa lieve), la sussistenza del danno subito, quindi la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate e infondate (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, sentenza n. 679 del 13/02/2020). Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa , in accoglimento dell' opposizione proposta da
(C.F. ), con sede in Messina Parte_1 P.IVA_1
98121, Via Mons. D'Arrigo n. 13/E, in persona dell'Amministratore pro tempore, nei confronti di in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore revoca il decreto ingiuntivo n 1743/2020
Condanna l'opposto alla refusione delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 1.701,00 per compensi ed euro 286,00 per spese vive oltre iva cpa e spese generali
Così deciso in Messina il 27 novembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò