Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
r.g. 3380/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3380/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 23 gennaio 2025, avente per oggetto: Regolamentazione figli naturali
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Civita C.F._1
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F.: , NTroparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Vincenzo
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 06.05.2024, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1
al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento inerenti il figlio
NT (24.09.2015) nato dalla relazione sentimentale intrattenuta con il resistente Per_1
1
[...]
in seguito, venuta a cessare, chiedendo, tra l'altro, l'affido condiviso NTroparte_1
del minore con residenza presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento a carico del padre e in favore del minore pari ad €. 500,00 mensili e la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con propria memoria in data 04.07.2024 anche il resistente, si NTroparte_1
costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di regolamentazione delle condizi oni di affidamento del figlio ma alle condizioni di cui alla memoria difensiva. Per_1
All'udienza del 26.09.2024, le parti presenti personalmente, chiedevano congiuntamente una regolamentazione provvisoria. Il Giudice rinviava a successiva udienza per verificare l'andamento della stessa.
Alla successiva udienza del 23.01.2025, le parti rappresentavano la volontà di voler regolamentare in maniera definitiva le condizioni di affidamento inerenti il figlio nel modo che segue: “il Per_1
minore affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1
la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza del minore con il relativo genitore. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un comportamento corretto e di rispetto reciproco ed agevolare le comunicazioni del minore con l'altro genitore. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre avrà diritto di tenere con sé prelevandolo da scuola all'uscita il mercoledì e le terrà con sé fino Per_1
alle 18,00 accompagnandolo agli eventuali impegni scolastici;
inoltre prenderà con sé il Per_1 venerdì all'uscita di scuola e lo terrà con sé fino alle ore 16,00. Inoltre, il padre avrà diritto di tenere il sabato o la domenica dalle ore 12,00 fino alle ore 19,00 e poi da giugno a fine settimana Per_1
alterni dal sabato 12,00 fino alle 20,00 di domenica. Durante il periodo natalizio, il minore trascorrerà, ad anni alterni, con il padre il giorno del 24 ed il 1 gennaio ed il 6 gennaio e, l'anno successivo, il giorno del 25 e del 31 dicembre, nonché il 5 gennaio. Per le vacanze pasquali il minore trascorrerà con il padre un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo quello di Pasquetta. Per le vacanze estive trascorrerà con ciascuno una settimana a luglio ed una ad agosto che i Per_1
genitori concorderanno entro il 30 maggio. Il minore avrà diritto di festeggiare con ciascuno dei genitori il loro compleanno, onomastico e rispettive feste, nonché consumerà con ciascuno dei genitori un pasto nel giorno del suo compleanno o onomastico. Il padre si obbliga a corrispondere mensilmente alla ricorrente la somma di € 200,00 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat entro il
15 di ogni mese, i genitori parteciperanno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie concordate nell'interesse del minore e/o documentate se urgenti, tra cui le spese di doposcuola che la madre comunicherà ogni mese al padre e quelle di piscina che ad oggi ammontano
2 r.g. 3380/2024
ad € 45,00 mensili. Il resistente dà atto e dichiara che sia la ricorrente a percepire per intero
l'assegno unico. Io, , dichiaro di voler rimettere le querele presentate”. Parte_1
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse del minore e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. dispone che l'affidamento del figlio ed i conseguenti rapporti tra le parti siano regolati Per_1 in conformità all'accordo dalle stesse raggiunto e riportato in parte motiva;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 23.01.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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