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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/06/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c., 473 bis. 12 ss. c.p.c. e 737 c.p.c. iscritto al n. 1025 R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in Fiumicino (RM), Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Frabotta e dall'Avv. Silvia Cesarini, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e ivi residente, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Lucilla Carbone e dall'Avv. Anna Valentino, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9 marzo 2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1 deduceva:
- che il Tribunale di Civitavecchia, con decreto emesso in data 03.01.2022,
a seguito di ricorso ex art. 337 ter c.p.c. iscritto al n. 1350/2021 R.G.A.C., aveva emesso il decreto n. 2/2022 del 03.01.2022 con cui aveva disciplinato il regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2 disponendo l'affidamento condiviso con collocamento preso la madre, il diritto di visita del padre e un assegno di mantenimento per i figli di euro 1.000,00 mensili con spese straordinarie al 50% tra le parti;
- che, rispetto alle condizioni reddituali dichiarate nella causa indicata, non percepiva più il reddito di cittadinanza che si era ridotto ad euro 92,00 mensili sulla base dell'Isee;
- che aveva tentato di reperire un'occupazione ma aveva avuto solo offerte di lavoro a Roma mentre la stessa risiedeva a Fiumicino dove doveva badare ai figli che frequentavano le locali scuole;
- che di recente aveva avuto una intimazione di sfratto per finita locazione in fase di esecuzione dall'abitazione di Fiumicino per la quale corrispondeva euro
700,00 mensili oltre le spese per le utenze;
- che il era legale rappresentante del proprio Centro di Revisione CP che godeva di un fatturato annuo di euro 186.417,00, era proprietario di tre immobili tra Roma e Teramo e di due veicoli, di cui uno di lusso;
- che il resistente per lungo periodo non aveva rispettato i provvedimenti del Tribunale sia con riferimento alla frequentazione dei minori che alla corresponsione del mantenimento avvenuto esclusivamente dal mese di gennaio
2022 e non dal mese di aprile 2021, con versamento dell'aggiornamento Istat con notevole ritardo.
Tutto ciò premesso, la ricorrente richiedeva di modificare le condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Roma n. 2/2022 del 03.01.2022 ponendo a carico del la corresponsione del canone di locazione al 100% o in via CP subordinata al 70% con aumento del mantenimento alla somma di euro 700,00 mensili per ciascun minore nonché disponendo un ammonimento del resistente per il rispetto dei provvedimenti emessi dal Tribunale.
Si costituiva in data 15 maggio 2023 , il quale Controparte_1 deduceva:
- che la ricorrente aveva il titolo di estetista e poteva lavorare compatibilmente con gli orari scolastici dei figli;
- di essersi offerto di tenere con sé i figli fino a quando la non Pt_1 avesse trovato una nuova abitazione,
- di percepire 1.100,00 euro come stipendio per la società di revisione auto di cui era amministratore e che gli utili non erano ancora stati distribuiti,
- di vivere in una casa in affitto per la quale corrispondeva euro 680,00 e di essere proprietario di un'abitazione nello stesso stabile dove risiedevano i genitori;
- di trascorrere con i figli il proprio tempo libero, talvolta affidandoli temporaneamente ai nonni paterni, i quali avevano anche un buon rapporto con la sua compagna sig.ra ; Parte_2
- di aver sempre corrisposto il mantenimento dovuto per i figli ma di non aver versato l'adeguamento Istat, salvo provvedervi successivamente.
Tutto ciò premesso, il resistente richiedeva il rigetto del ricorso della ricorrente disponendo la conferma del decreto n. 2/2022 del 03.01.2022 in merito all'affidamento e al mantenimento dei figli, ed a parziale modifica del decreto suddetto chiedeva disporsi un aumento delle frequentazioni padre-figli come indicate nel ricorso.
All'udienza del 16.06.2023 venivano sentite le parti ed il Giudice delegato riservava la decisione.
Con ordinanza del 20.06.2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.06.2023, adottava i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c. confermando le diposizioni del decreto n. 2/2022 emesso in data 3.1.2022 dal Tribunale di Civitavecchia nella causa 1350/2021 R.G.A.C, ed a parziale modifica dei provvedimenti relativi alle statuizioni economiche a favore dei minori attribuiva mensilmente alla un assegno di euro Pt_1
1.200,00 per il mantenimento dei figli da corrispondersi da parte del , CP disponeva un accertamento per il tramite della Guardia di Finanza territorialmente competente al fine di verificare la reale capacità reddituale e patrimoniale del resistente, rigettava la richiesta di ammonimento a carico del resistente e le ulteriori richieste delle parti, fissava il calendario del processo e rinviava la causa all'udienza del 12.01.2024 per esame della documentazione reddituale depositata da parte ricorrente e degli accertamenti della Guardia di Finanza effettuati nei confronti del resistente.
All'udienza del 12.01.2024 compariva il resistente personalmente ed i difensori delle parti e il Giudice, rilevato che il difensore della ricorrente aveva richiesto disporsi la corresponsione dell'assegno unico nella misura del 100% alla madre mentre il difensore di parte resistente rappresentava che il aveva CP un appuntamento per richiedere la propria quota del 50%, rigettava la richiesta di parte ricorrente e, a parziale modifica del calendario del processo, rinviava la causa all'udienza del 26.04.2024 per esame della documentazione depositata dalla
Guardia di Finanza.
In data 28.2.2024 veniva depositato l'esito degli accertamenti svolti dalla
Guardia di Finanza territorialmente competente.
All'udienza del 26.04.2024 comparivano le parti personalmente ed i loro difensori e il Giudice, ritenuto necessario disporre d'ufficio un aggiornamento della situazione reddituale delle parti, rinviava la causa all'udienza del 14.03.2025 per decisione della causa emettendo ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione finalizzato al deposito di aggiornata documentazione reddituale, invitava le parti a sottoporsi ad un percorso di mediazione familiare ai sensi dell'art. 473 bis.10
c.p.c. e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
In data 06.02.2025 si costituivano i nuovi difensori della ricorrente che si riportavano alle richieste formulate nelle memorie difensive del precedente procuratore e richiedevano la rimessione in termini per ogni attività difensiva connessa agli adempimenti di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. e il differimento dell'udienza fissata al 14.03.2025 in quanto il precedente difensore era deceduto il 18.11.2024 e dunque la ricorrente aveva conferito mandato ai nuovi difensori il 28.1.2025.
Le parti depositavano le memorie nei termini assegnati dal giudice delegato.
Con decreto del 04.03.2025 il Giudice rinviava l'udienza prevista per il
14.03.2025 alla data del 04.06.2025 e, con decreto del 22.05.2025 ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Dall'esame delle circostanze emerse in corso di giudizio e della documentazione prodotta, si rileva quanto segue.
Il Collegio preliminarmente rileva che con decreto del Tribunale di
Civitavecchia emesso in data 03.01.2022, su ricorso depositato da CP , il Tribunale aveva disposto l'affidamento condiviso dei figli con
[...] collocamento presso la madre, il diritto di frequentazione padre figli, salvo diverso accordo tra le parti con almeno un giorno di anticipo a fine settimana alternati dall'orario di uscita scolastico del venerdì (o dalle ore 16,00 in caso di chiusura della scuola) sino alle ore 21 della domenica;
nonchè le settimane in cui al padre non spetta il weekend con i figli, il sabato dall'orario di uscita scolastico
(o dalle ore 10,00 in caso di chiusura della scuola) alle ore 21,00 potendo anche introdurre le parti visite infrasettimanali compatibilmente con gli impegni lavorativi del e nel rispetto della volontà dei figli;
per metà della durata CP delle vacanze scolastiche natalizie (24-30 dicembre, 31-6 gennaio) e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività; un periodo anche non consecutivo di quindici giorni con i figli minori durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno;
un assegno di mantenimento per i figli di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base aprile 2021 e spese straordinarie al 50% tra le parti secondo le disposizioni in vigore presso il
Tribunale di Civitavecchia.
In merito al regime di affidamento e collocamento dei figli e Per_1
deve ritenersi che debba essere confermato l'affidamento condiviso dei Per_2 minori con collocamento prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre così come indicato dettagliatamente in parte dispositiva.
Non può essere accolta la richiesta dei difensori del resistente di aumento della frequentazione secondo quanto indicato nella comparsa di risposta non essendo stati dedotti motivi che possano giustificare la modifica della frequentazione vigente e dovendo privilegiarsi le abitudini dei figli che dal 2021 frequentano il padre secondo le disposizioni del precedente decreto.
In merito alle statuizioni economiche, il Collegio rileva che il resistente ha dichiarato di percepire euro 1.100,00 mensili netti quale titolare di una impresa di revisioni auto e di vivere in un immobile in affitto per cui i genitori versavano euro 680,00 mensili, mentre la ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata e di abitare in un immobile per il quale aveva ricevuto intimazione di sfratto per finita locazione in fase di esecuzione per il quale corrispondeva euro 700,00 mensili oltre le spese per le utenze.
Va evidenziato tuttavia che nelle comparse conclusionali depositate la ricorrente ha dedotto di avere iniziato a lavorare come estetista con contratto part time a tempo determinato e con stipendio di euro 500,00 circa mensili e il resistente ha dedotto che la si è trasferita con i figli nell'abitazione del Pt_1 proprio compagno, circostanza che non è stata contestata dalla ricorrente.
Dalla documentazione reddituale depositata dalle parti è risultato che il resistente ha dichiarato redditi lordi di euro 14.134,84 per l'anno 2021, euro
16.488,00 per l'anno 2022 e euro 30.271,00 per l'anno 2023, di essere proprietario di tre immobili tra Roma e Teramo, di avere in corso un finanziamento per euro 320,00 mensili, di corrispondere il mutuo per l'acquisto dell'immobile sede dell'officina con rata mensile di euro 1.300,00 mensili, di avere una rottamazione per debiti con rate mensili di euro 213,51 circa e di convivere con la propria compagna che percepisce un reddito annuo di euro
19.652,00.
Dagli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza non sono emersi elementi ulteriori utili ai fini della decisione.
Dalla documentazione reddituale depositata risulta che la ricorrente percepisce l'assegno di mantenimento per i figli e la propria quota di assegno unico familiare e che il resistente abbia percepito euro 5.000,00 dalla ditta di revisione per emolumenti in data 5.4.2023, un versamento di euro 3.000,00 in data 7.1.2022 e che mensilmente il medesimo percepisce oltre allo stipendio un importo di 1.800,00 euro mensili con causale affitto e la metà dell'assegno unico per i figli di euro 180,00 circa.
Deve pertanto essere confermato che il padre dovrà versare un assegno di mantenimento di euro 1.200,00 mensili con decorrenza dalla domanda giudiziale con spese straordinarie al 50% tra le parti, come stabilito con decreto del
20.04.2024 in quanto deve ritenersi che siano aumentate le esigenze dei figli in ragione dell'età – circostanza che non necessita di adeguata prova in giudizio –
e che sussiste una evidente sperequazione economica tra le parti che giustifica l'aumento del mantenimento previsto per i figli minorenni da parte del resistente.
Non può essere accolta la domanda di parte ricorrente di porre a carico del ricorrente il canone di locazione dell'abitazione condotta in locazione per i figli in quanto non è possibile disporre in tal senso da parte del Tribunale ed essendosi tenuto conto della circostanza per cui la ricorrente deve trovare un adeguata soluzione abitativa per i minori nella determinazione dell'assegno di mantenimento. Si è tenuto altresì in conto che la ricorrente risulta dotata di capacità lavorativa nel settore estetico e pertanto la medesima potrà mettere a frutto la propria capacità lavorativa anche se mediante contratto di lavoro part time per fare fronte alle esigenze di accudimento dei figli.
Non può essere accolta la richiesta di porre il 100% dell'assegno unico per i figli per la ricorrente in quanto di regola il medesimo spetta al 50% tra le parti in caso di affidamento condiviso e tenuto conto delle statuizioni economiche disposta dal Tribunale né di ammonimento a carico del resistente essendo controverso che il padre non rispetti la frequentazione ed essendo stati invitati entrambi i genitori e intraprendere un percorso di mediazione ex art. 473 bis. 10
c.p.c.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla soccombenza parziale reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 quinquies c.c. e 737 c.p.c. depositato in data 09.03.2024 da , nei confronti di Parte_1 CP
, iscritto al n. 1025/2023 R.G.A.C., così decide:
[...]
1) conferma le disposizioni del decreto n. 2/2022 del 03.01.2022 del
Tribunale di Civitavecchia in merito al regime di affidamento e collocamento dei figli e;
Per_1 Per_2
2) conferma le disposizioni del decreto n. 2/2022 del 03.01.2022 del
Tribunale di Civitavecchia in merito al regime di frequentazione padre-figli
3) attribuisce mensilmente alla sig.ra un assegno di Parte_1 euro 1.200,00 per il mantenimento dei figli (considerati i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le presumibili esigenze della prole, la condizione sociale della famiglia, le rispettive condizioni economiche dei genitori e la valenza economica delle incombenze domestiche) da corrispondersi da parte del sig.
dalla comunicazione della seguente sentenza al domicilio Controparte_1 dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
4) dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche, d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
5) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
6) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Decreto immediatamente efficace.
Si comunichi.
Civitavecchia, 16 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c., 473 bis. 12 ss. c.p.c. e 737 c.p.c. iscritto al n. 1025 R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in Fiumicino (RM), Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Frabotta e dall'Avv. Silvia Cesarini, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e ivi residente, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Lucilla Carbone e dall'Avv. Anna Valentino, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9 marzo 2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1 deduceva:
- che il Tribunale di Civitavecchia, con decreto emesso in data 03.01.2022,
a seguito di ricorso ex art. 337 ter c.p.c. iscritto al n. 1350/2021 R.G.A.C., aveva emesso il decreto n. 2/2022 del 03.01.2022 con cui aveva disciplinato il regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2 disponendo l'affidamento condiviso con collocamento preso la madre, il diritto di visita del padre e un assegno di mantenimento per i figli di euro 1.000,00 mensili con spese straordinarie al 50% tra le parti;
- che, rispetto alle condizioni reddituali dichiarate nella causa indicata, non percepiva più il reddito di cittadinanza che si era ridotto ad euro 92,00 mensili sulla base dell'Isee;
- che aveva tentato di reperire un'occupazione ma aveva avuto solo offerte di lavoro a Roma mentre la stessa risiedeva a Fiumicino dove doveva badare ai figli che frequentavano le locali scuole;
- che di recente aveva avuto una intimazione di sfratto per finita locazione in fase di esecuzione dall'abitazione di Fiumicino per la quale corrispondeva euro
700,00 mensili oltre le spese per le utenze;
- che il era legale rappresentante del proprio Centro di Revisione CP che godeva di un fatturato annuo di euro 186.417,00, era proprietario di tre immobili tra Roma e Teramo e di due veicoli, di cui uno di lusso;
- che il resistente per lungo periodo non aveva rispettato i provvedimenti del Tribunale sia con riferimento alla frequentazione dei minori che alla corresponsione del mantenimento avvenuto esclusivamente dal mese di gennaio
2022 e non dal mese di aprile 2021, con versamento dell'aggiornamento Istat con notevole ritardo.
Tutto ciò premesso, la ricorrente richiedeva di modificare le condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Roma n. 2/2022 del 03.01.2022 ponendo a carico del la corresponsione del canone di locazione al 100% o in via CP subordinata al 70% con aumento del mantenimento alla somma di euro 700,00 mensili per ciascun minore nonché disponendo un ammonimento del resistente per il rispetto dei provvedimenti emessi dal Tribunale.
Si costituiva in data 15 maggio 2023 , il quale Controparte_1 deduceva:
- che la ricorrente aveva il titolo di estetista e poteva lavorare compatibilmente con gli orari scolastici dei figli;
- di essersi offerto di tenere con sé i figli fino a quando la non Pt_1 avesse trovato una nuova abitazione,
- di percepire 1.100,00 euro come stipendio per la società di revisione auto di cui era amministratore e che gli utili non erano ancora stati distribuiti,
- di vivere in una casa in affitto per la quale corrispondeva euro 680,00 e di essere proprietario di un'abitazione nello stesso stabile dove risiedevano i genitori;
- di trascorrere con i figli il proprio tempo libero, talvolta affidandoli temporaneamente ai nonni paterni, i quali avevano anche un buon rapporto con la sua compagna sig.ra ; Parte_2
- di aver sempre corrisposto il mantenimento dovuto per i figli ma di non aver versato l'adeguamento Istat, salvo provvedervi successivamente.
Tutto ciò premesso, il resistente richiedeva il rigetto del ricorso della ricorrente disponendo la conferma del decreto n. 2/2022 del 03.01.2022 in merito all'affidamento e al mantenimento dei figli, ed a parziale modifica del decreto suddetto chiedeva disporsi un aumento delle frequentazioni padre-figli come indicate nel ricorso.
All'udienza del 16.06.2023 venivano sentite le parti ed il Giudice delegato riservava la decisione.
Con ordinanza del 20.06.2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.06.2023, adottava i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c. confermando le diposizioni del decreto n. 2/2022 emesso in data 3.1.2022 dal Tribunale di Civitavecchia nella causa 1350/2021 R.G.A.C, ed a parziale modifica dei provvedimenti relativi alle statuizioni economiche a favore dei minori attribuiva mensilmente alla un assegno di euro Pt_1
1.200,00 per il mantenimento dei figli da corrispondersi da parte del , CP disponeva un accertamento per il tramite della Guardia di Finanza territorialmente competente al fine di verificare la reale capacità reddituale e patrimoniale del resistente, rigettava la richiesta di ammonimento a carico del resistente e le ulteriori richieste delle parti, fissava il calendario del processo e rinviava la causa all'udienza del 12.01.2024 per esame della documentazione reddituale depositata da parte ricorrente e degli accertamenti della Guardia di Finanza effettuati nei confronti del resistente.
All'udienza del 12.01.2024 compariva il resistente personalmente ed i difensori delle parti e il Giudice, rilevato che il difensore della ricorrente aveva richiesto disporsi la corresponsione dell'assegno unico nella misura del 100% alla madre mentre il difensore di parte resistente rappresentava che il aveva CP un appuntamento per richiedere la propria quota del 50%, rigettava la richiesta di parte ricorrente e, a parziale modifica del calendario del processo, rinviava la causa all'udienza del 26.04.2024 per esame della documentazione depositata dalla
Guardia di Finanza.
In data 28.2.2024 veniva depositato l'esito degli accertamenti svolti dalla
Guardia di Finanza territorialmente competente.
All'udienza del 26.04.2024 comparivano le parti personalmente ed i loro difensori e il Giudice, ritenuto necessario disporre d'ufficio un aggiornamento della situazione reddituale delle parti, rinviava la causa all'udienza del 14.03.2025 per decisione della causa emettendo ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione finalizzato al deposito di aggiornata documentazione reddituale, invitava le parti a sottoporsi ad un percorso di mediazione familiare ai sensi dell'art. 473 bis.10
c.p.c. e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
In data 06.02.2025 si costituivano i nuovi difensori della ricorrente che si riportavano alle richieste formulate nelle memorie difensive del precedente procuratore e richiedevano la rimessione in termini per ogni attività difensiva connessa agli adempimenti di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. e il differimento dell'udienza fissata al 14.03.2025 in quanto il precedente difensore era deceduto il 18.11.2024 e dunque la ricorrente aveva conferito mandato ai nuovi difensori il 28.1.2025.
Le parti depositavano le memorie nei termini assegnati dal giudice delegato.
Con decreto del 04.03.2025 il Giudice rinviava l'udienza prevista per il
14.03.2025 alla data del 04.06.2025 e, con decreto del 22.05.2025 ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Dall'esame delle circostanze emerse in corso di giudizio e della documentazione prodotta, si rileva quanto segue.
Il Collegio preliminarmente rileva che con decreto del Tribunale di
Civitavecchia emesso in data 03.01.2022, su ricorso depositato da CP , il Tribunale aveva disposto l'affidamento condiviso dei figli con
[...] collocamento presso la madre, il diritto di frequentazione padre figli, salvo diverso accordo tra le parti con almeno un giorno di anticipo a fine settimana alternati dall'orario di uscita scolastico del venerdì (o dalle ore 16,00 in caso di chiusura della scuola) sino alle ore 21 della domenica;
nonchè le settimane in cui al padre non spetta il weekend con i figli, il sabato dall'orario di uscita scolastico
(o dalle ore 10,00 in caso di chiusura della scuola) alle ore 21,00 potendo anche introdurre le parti visite infrasettimanali compatibilmente con gli impegni lavorativi del e nel rispetto della volontà dei figli;
per metà della durata CP delle vacanze scolastiche natalizie (24-30 dicembre, 31-6 gennaio) e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività; un periodo anche non consecutivo di quindici giorni con i figli minori durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno;
un assegno di mantenimento per i figli di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base aprile 2021 e spese straordinarie al 50% tra le parti secondo le disposizioni in vigore presso il
Tribunale di Civitavecchia.
In merito al regime di affidamento e collocamento dei figli e Per_1
deve ritenersi che debba essere confermato l'affidamento condiviso dei Per_2 minori con collocamento prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre così come indicato dettagliatamente in parte dispositiva.
Non può essere accolta la richiesta dei difensori del resistente di aumento della frequentazione secondo quanto indicato nella comparsa di risposta non essendo stati dedotti motivi che possano giustificare la modifica della frequentazione vigente e dovendo privilegiarsi le abitudini dei figli che dal 2021 frequentano il padre secondo le disposizioni del precedente decreto.
In merito alle statuizioni economiche, il Collegio rileva che il resistente ha dichiarato di percepire euro 1.100,00 mensili netti quale titolare di una impresa di revisioni auto e di vivere in un immobile in affitto per cui i genitori versavano euro 680,00 mensili, mentre la ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata e di abitare in un immobile per il quale aveva ricevuto intimazione di sfratto per finita locazione in fase di esecuzione per il quale corrispondeva euro 700,00 mensili oltre le spese per le utenze.
Va evidenziato tuttavia che nelle comparse conclusionali depositate la ricorrente ha dedotto di avere iniziato a lavorare come estetista con contratto part time a tempo determinato e con stipendio di euro 500,00 circa mensili e il resistente ha dedotto che la si è trasferita con i figli nell'abitazione del Pt_1 proprio compagno, circostanza che non è stata contestata dalla ricorrente.
Dalla documentazione reddituale depositata dalle parti è risultato che il resistente ha dichiarato redditi lordi di euro 14.134,84 per l'anno 2021, euro
16.488,00 per l'anno 2022 e euro 30.271,00 per l'anno 2023, di essere proprietario di tre immobili tra Roma e Teramo, di avere in corso un finanziamento per euro 320,00 mensili, di corrispondere il mutuo per l'acquisto dell'immobile sede dell'officina con rata mensile di euro 1.300,00 mensili, di avere una rottamazione per debiti con rate mensili di euro 213,51 circa e di convivere con la propria compagna che percepisce un reddito annuo di euro
19.652,00.
Dagli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza non sono emersi elementi ulteriori utili ai fini della decisione.
Dalla documentazione reddituale depositata risulta che la ricorrente percepisce l'assegno di mantenimento per i figli e la propria quota di assegno unico familiare e che il resistente abbia percepito euro 5.000,00 dalla ditta di revisione per emolumenti in data 5.4.2023, un versamento di euro 3.000,00 in data 7.1.2022 e che mensilmente il medesimo percepisce oltre allo stipendio un importo di 1.800,00 euro mensili con causale affitto e la metà dell'assegno unico per i figli di euro 180,00 circa.
Deve pertanto essere confermato che il padre dovrà versare un assegno di mantenimento di euro 1.200,00 mensili con decorrenza dalla domanda giudiziale con spese straordinarie al 50% tra le parti, come stabilito con decreto del
20.04.2024 in quanto deve ritenersi che siano aumentate le esigenze dei figli in ragione dell'età – circostanza che non necessita di adeguata prova in giudizio –
e che sussiste una evidente sperequazione economica tra le parti che giustifica l'aumento del mantenimento previsto per i figli minorenni da parte del resistente.
Non può essere accolta la domanda di parte ricorrente di porre a carico del ricorrente il canone di locazione dell'abitazione condotta in locazione per i figli in quanto non è possibile disporre in tal senso da parte del Tribunale ed essendosi tenuto conto della circostanza per cui la ricorrente deve trovare un adeguata soluzione abitativa per i minori nella determinazione dell'assegno di mantenimento. Si è tenuto altresì in conto che la ricorrente risulta dotata di capacità lavorativa nel settore estetico e pertanto la medesima potrà mettere a frutto la propria capacità lavorativa anche se mediante contratto di lavoro part time per fare fronte alle esigenze di accudimento dei figli.
Non può essere accolta la richiesta di porre il 100% dell'assegno unico per i figli per la ricorrente in quanto di regola il medesimo spetta al 50% tra le parti in caso di affidamento condiviso e tenuto conto delle statuizioni economiche disposta dal Tribunale né di ammonimento a carico del resistente essendo controverso che il padre non rispetti la frequentazione ed essendo stati invitati entrambi i genitori e intraprendere un percorso di mediazione ex art. 473 bis. 10
c.p.c.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla soccombenza parziale reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 quinquies c.c. e 737 c.p.c. depositato in data 09.03.2024 da , nei confronti di Parte_1 CP
, iscritto al n. 1025/2023 R.G.A.C., così decide:
[...]
1) conferma le disposizioni del decreto n. 2/2022 del 03.01.2022 del
Tribunale di Civitavecchia in merito al regime di affidamento e collocamento dei figli e;
Per_1 Per_2
2) conferma le disposizioni del decreto n. 2/2022 del 03.01.2022 del
Tribunale di Civitavecchia in merito al regime di frequentazione padre-figli
3) attribuisce mensilmente alla sig.ra un assegno di Parte_1 euro 1.200,00 per il mantenimento dei figli (considerati i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le presumibili esigenze della prole, la condizione sociale della famiglia, le rispettive condizioni economiche dei genitori e la valenza economica delle incombenze domestiche) da corrispondersi da parte del sig.
dalla comunicazione della seguente sentenza al domicilio Controparte_1 dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
4) dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche, d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
5) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
6) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Decreto immediatamente efficace.
Si comunichi.
Civitavecchia, 16 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso